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1 aprile 1989
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23 marzo 1990
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4 maggio 1999
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31 dicembre 2005
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Art. 3. 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma , del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
4. (( Entro il 15 gennaio di ciascun anno, )) L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
5. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma , del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
4. (( Entro il 15 gennaio di ciascun anno, )) L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
5. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.
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- 1. La legge elettorale vigenteFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020 · 0.9226027
HTML Online Editor Sample SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XIV LEGISLATURA ———– N. 3633 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2005, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati SORO*, ALBERTINI*, BENVENUTO*, BIANCO Enzo*, BIMBI*, BONITO*, BOTTINO*, BRESSA*, CAMO*, CARBONELLA*, CARDINALE*, CARRA*, CUSUMANO*, DAMIANI*, DUILIO*, FOLENA*, FRIGATO*, LETTIERI*, LODDO* Santino Adamo, LODDO* Tonino, LOIERO**, LUSETTI*, MACCANICO*, MARCORA*, MARIANI* Raffaella, MARINELLO, MARIOTTI*, MEDURI*, MELANDRI*, MOLINARI*, MORGANDO*, PISTELLI**, POTENZA*, RAMPONI, ROCCHI*, ROTUNDO*, SINISCALCHI*, TIDEI*, TOLOTTI*, VERNETTI*, VILLARI* e …
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