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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1196/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LETIZIA SEMERARO
e
MA RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LETIZIA C.F._2
SEMERARO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e MA RI hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 06/08/2017 a Merate e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale Stato Civile di Merate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale intestata al 50% ad Parte_1 entrambi i coniugi, sita in Merate (LC) via Matteotti n. 15 anche dopo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sostenendo le relative spese di gestione ordinaria.
3. Il sig. EL GH entro e non oltre 60 giorni dalla pronuncia della separazione personale dei coniugi si impegna a perfezionare – avanti a Notaio – atto di trasferimento in favore della sig.ra della propria quota del 50% dell'immobile costituente casa coniugale Parte_1 sita in Merate (LC), via Matteotti n. 15, censita al catasto edilizio urbano di detto comune come segue:
o appartamento posto al piano primo composto da tre locali oltre servizio, disimpegno, balcone, con annesso locale cantina e vano autorimessa di pertinenza al piano primo sottostrada, il tutto censito al Catasto Fabbricati al foglio 5, mappale 4312, sub. 8, via
G. Matteotti n. 15, P. S1-1, cat. A/2, classe 2, vani 4,0, R.C. Euro 382,18 per appartamento e cantina,
o foglio 5, mappale 4312, sub. 3, Via G. Matteotti n. 15, P. S1, cat. C/6, classe 3, mq
25, R.C. Euro 154,94 per autorimessa.
Coerenze in contorno e in senso orario da nord:
o dell'appartamento: affaccio su aerea di pertinenza del mappale 4312 sub. 9 per due lati, a linea di metà muro di fabbricato con mappale 4312 sub. 6, ente comune al mappale
4312 sub. 1, affaccio sul mappale 4312 sub. 1;
o della cantina: a linea di metà muro con il mappale 4312 sub. 9, ente comune al mappale
4312 sub. 1 per due lati, terrapieno;
o dell'autorimessa: a linea di metà muro con l'autorimessa al mappale 4312 sub. 2, terrapieno, a linea di metà muro con l'autorimessa al mappale 4312 sub. 4 e a chiudere corsello comune al mappale 4312 sub. 1.
Le parti concordano che il corrispettivo del trasferimento immobiliare è costituito dal valore della quota del 50% dell'immobile al momento dell'atto.
I coniugi dichiarano altresì che il trasferimento dell'immobile di cui al presente paragrafo è esente dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 anche a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999
e della circolare Min. Finanze Dip. Entrate n. 18/E del 29.05.2013.
4. I coniugi dichiarano che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato e di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e che pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente.
*.*.*
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo affinché fissi il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere
P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Merate (LC) in data 06.08.2017 tra i Signori e EL GH, mandando Parte_1 la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Merate.
2. confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione
3. dichiarare che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e MA Parte_1
RI, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Merate il 06/08/2017, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2017, parte II, serie A, numero 15; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Merate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1196/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LETIZIA SEMERARO
e
MA RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LETIZIA C.F._2
SEMERARO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e MA RI hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 06/08/2017 a Merate e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale Stato Civile di Merate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. La signora continuerà a vivere nella casa coniugale intestata al 50% ad Parte_1 entrambi i coniugi, sita in Merate (LC) via Matteotti n. 15 anche dopo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sostenendo le relative spese di gestione ordinaria.
3. Il sig. EL GH entro e non oltre 60 giorni dalla pronuncia della separazione personale dei coniugi si impegna a perfezionare – avanti a Notaio – atto di trasferimento in favore della sig.ra della propria quota del 50% dell'immobile costituente casa coniugale Parte_1 sita in Merate (LC), via Matteotti n. 15, censita al catasto edilizio urbano di detto comune come segue:
o appartamento posto al piano primo composto da tre locali oltre servizio, disimpegno, balcone, con annesso locale cantina e vano autorimessa di pertinenza al piano primo sottostrada, il tutto censito al Catasto Fabbricati al foglio 5, mappale 4312, sub. 8, via
G. Matteotti n. 15, P. S1-1, cat. A/2, classe 2, vani 4,0, R.C. Euro 382,18 per appartamento e cantina,
o foglio 5, mappale 4312, sub. 3, Via G. Matteotti n. 15, P. S1, cat. C/6, classe 3, mq
25, R.C. Euro 154,94 per autorimessa.
Coerenze in contorno e in senso orario da nord:
o dell'appartamento: affaccio su aerea di pertinenza del mappale 4312 sub. 9 per due lati, a linea di metà muro di fabbricato con mappale 4312 sub. 6, ente comune al mappale
4312 sub. 1, affaccio sul mappale 4312 sub. 1;
o della cantina: a linea di metà muro con il mappale 4312 sub. 9, ente comune al mappale
4312 sub. 1 per due lati, terrapieno;
o dell'autorimessa: a linea di metà muro con l'autorimessa al mappale 4312 sub. 2, terrapieno, a linea di metà muro con l'autorimessa al mappale 4312 sub. 4 e a chiudere corsello comune al mappale 4312 sub. 1.
Le parti concordano che il corrispettivo del trasferimento immobiliare è costituito dal valore della quota del 50% dell'immobile al momento dell'atto.
I coniugi dichiarano altresì che il trasferimento dell'immobile di cui al presente paragrafo è esente dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 anche a seguito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999
e della circolare Min. Finanze Dip. Entrate n. 18/E del 29.05.2013.
4. I coniugi dichiarano che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato e di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e che pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente.
*.*.*
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo affinché fissi il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere
P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Merate (LC) in data 06.08.2017 tra i Signori e EL GH, mandando Parte_1 la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Merate.
2. confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione
3. dichiarare che ogni rapporto patrimoniale è tra gli stessi definitivamente regolato.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e MA Parte_1
RI, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Merate il 06/08/2017, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2017, parte II, serie A, numero 15; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Merate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada