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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 263/2024,
TRA
Avv. LUCERI Marco in proprio;
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cuna, per procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.1.2024 l'Avv. LUCERI Marco conveniva in giudizio la CP_1
deducendo di aver espletato in suo favore la propria attività professionale nella procedura
[...]
esecutiva iscritta al R.G.E.I. N. 217/2019, svoltasi dinanzi al Tribunale di Lecce, avente ad oggetto il pignoramento immobiliare nei riguardi di , a seguito della notifica dell'atto Controparte_2 di precetto con cui aveva intimato a quest'ultimo di pagare la complessiva somma di € 5.001,79, oltre interessi e spese occorrende, nei confronti della resistente. L'Avv. LUCERI deduceva, da un lato, che nelle more della suddetta procedura esecutiva aveva svolto tutta l'attività processuale necessaria, anche mediante deposito di atti e documenti presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio e l'Archivio
Notarile, precisando tuttavia come la stessa non si fosse conclusa a causa della mancata vendita dell'immobile sottoposto a pignoramento, e, dall'altro, che essendo venuto meno il rapporto di fiducia con la propria assistita, in data 11.12.2023 aveva rinunciato al mandato all'uopo conferitogli.
Sotto altro profilo, il ricorrente deduceva che aveva sostenuto spese vive per € 1.134,85 e che, nonostante le plurime richieste di pagamento, la gli aveva corrisposto la sola Controparte_1
somma di € 700,00 a titolo di fondo spese. Alla luce di queste considerazioni, pertanto,
l'Avv. LUCERI Marco, al netto degli acconti ricevuti, concludeva chiedendo la condanna della al pagamento della complessiva somma di € 1.550,70 a titolo di compenso per Controparte_1
l'espletamento della sua attività professionale, già comprensiva di spese forfettarie nella misura del
15,00%, IVA e CPA come per legge, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la ccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda proposta dall'Avv. LUCERI in virtù del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, la deduceva che il 16.11.2018, Controparte_1
l'Avv. LUCERI le aveva inviato una comunicazione a mezzo mail contenente in allegato due files denominati rispettivamente “conferimento mandato stragiudiziale Avv.to Marco Luceri” e
“conferimento incarico 10%”, nel cui testo lo stesso ricorrente aveva invitato la società resistente a far sottoscrivere i predetti atti dal proprio legale rappresentante, precisando come nell'atto di
“conferimento incarico 10%” le parti avessero espressamente stabilito che il compenso spettante al professionista sarebbe stato determinato sulla base dell'ammontare del credito effettivamente recuperato, secondo gli scaglioni ivi indicati. La società resistente deduceva sul punto, da un lato, che tali accordi erano stati poi sostanzialmente confermati con la successiva mail del 13.6.2019, e, dall'altro, che nonostante l'instaurazione della procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Lecce, iscritta al R.G.E.I. N. 217/2019, nei riguardi di , ancora pendente, la stessa Controparte_2
non aveva recuperato nemmeno in parte il proprio credito, con la conseguenza Controparte_1 che l'Avv. LUCERI non avevano maturato il proprio diritto al compenso. Sotto altro profilo, la contestava comunque il quantum della domanda di pagamento del compenso Controparte_1
formulata dal ricorrente nella propria nota spese, dovendo applicarsi in ragione della natura e del valore della controversia i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, con esclusione della somma di € 250,00 richiesta per l'emissione dei certificati ipo-catastali e per la trascrizione del pignoramento, nonché della somma di € 100,00 richiesta per l'integrazione del certificato ipotecario, in quanto attività certamente ricomprese per l'espletamento dell'incarico professionale principale.
Inoltre, sempre con riferimento all'ammontare della somma richiesta, la Controparte_3
[...] deduceva di aver corrisposto in realtà sia la complessiva somma di € 800,00 a titolo di acconto per le spese vive sostenute dal ricorrente, sia l'ulteriore somma di € 299,00 ai fini della trascrizione del pignoramento immobiliare, ragion per cui rispetto alla somma di € 1.134,82 richiesta dal professionista per spese vive, le spese effettivamente anticipate dallo stesso ammontavano a soli
€ 835,82, da cui decurtare la somma già versata a titolo di acconto. Pertanto, la Controparte_1 concludeva, in via preliminare, per l'improcedibilità della domanda del ricorrente in virtù del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso o, in via subordinata, per la riduzione della somma richiesta dal ricorrente al netto degli acconti corrisposti, con vittoria delle spese lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa, dunque, matura per la decisione, era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.1.2025 e trattenuta in decisione.
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Le domanda del ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Occorre preliminarmente rilevare come sia infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda formulata dalla in virtù del mancato esperimento della procedura di Controparte_1 negoziazione assistita, atteso che ai sensi dell'3, co 7 D.L. 132/14 tale condizione di procedibilità non opera quando la parte può stare in giudizio personalmente, come effettivamente previsto dall'art. 14
D. Lgs. 150/11 per i giudizi di liquidazione dei compensi degli Avvocati.
Passando al merito della controversia, dall'esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti emerge in maniera sufficientemente adeguata come non vi sia alcuna prova circa la conclusione di un valido accordo tra la e l'Avv. LUCERI avente ad Controparte_1 oggetto la determinazione del compenso per l'espletamento dell'attività professionale svolta da quest'ultimo nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G.E.I. N. 217/2019 dinanzi al
Tribunale di Lecce in misura percentuale al credito effettivamente recuperato, non potendo in tal senso rilevare la produzione documentale da parte della resistente né dell'allegato B dell'atto denominato “conferimento dell'incarico 10%”, né dell'accordo allegato alla mail del 13.6.2019, essendo entrambi dei meri modelli sottoscritti solo dal legale rappresentate della resistente, ma evidentemente privi della sottoscrizione del ricorrente. Conseguentemente, in difetto di prova di un accordo vincolante tra le parti, per la liquidazione del compenso spettante all'Avv. LUCERI per l'attività professionale svolta nei confronti della occorre fare riferimento agli Controparte_1
ordinari parametri previsti dal D.M. 55/14 ratione temporis applicabili.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti emerge effettivamente la circostanza secondo cui l'Avv. LUCERI Marco, previa redazione dell'atto di precetto, depositato per la notifica il 5.12.2018,
3 abbia rappresentato e difeso la resistente nella procedura esecutiva iscritta al Controparte_1
R.G.E.I. N. 217/2019 svoltasi dinanzi al Tribunale di Lecce, avente ad oggetto il pignoramento immobiliare nei riguardi di sino alla rinuncia al mandato dell'11.12.2023. Controparte_2
Pertanto, tenendo conto del valore medio dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile inerente la redazione dell'atto di precetto e i giudizi relativi all'esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale, applicando lo scaglione compreso tra € 1.100,01 a € 5.200,00, alla luce delle caratteristiche, della quantità e della qualità delle prestazioni compiute nonché dell'iter processuale e dei risultati effettivamente conseguiti, il compenso professionale spettante per l'attività professionale espletata dall'Avv. LUCERI Marco può essere quantificato nella seguente misura:
€ 135,00 per l'atto di precetto;
€ 430,00 per la fase introduttiva;
per un totale di € 565,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Non possono, invece, essere riconosciuti i compensi di € 250,00 richiesti dall'Avv. LUCERI per l'attività volta ad ottenere i certificati ipo-catastali e la trascrizione del pignoramento, nonché di
€ 100,00 richiesti dallo stesso professionista per l'integrazione del certificato ipotecario, trattandosi di attività di carattere stragiudiziale correlata al corretto espletamento dell'attività giudiziale, nell'ambito della medesima procedura esecutiva.
Per quanto concerne le spese vive, occorre rilevare come, parte resistente abbia contestato la sola somma di € 299,00 che effettivamente il ricorrente ha riconosciuto -nel verbale di udienza del
3.4.2024 e nei successivi scritti difensivi- di aver inserito erroneamente, avendola già ricevuta, cosicché il suo ammontare può essere riconosciuto nella residua misura complessiva di € 835,85.
Pertanto, per l'attività professionale espletata l'Avv. LUCERI ha diritto di ottenere dalla CP_1
il pagamento della somma di € 835,85 per spese ed € 565,00, oltre rimborso forfettario del
[...]
15%, IVA e CPA come per legge, su cui vanno computati gli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (nota recapitata il 1.11.2023).
Sotto altro profilo, poi, da un attento esame della documentazione versata in atti dalle parti emerge altresì che la ha corrisposto in relazione al mandato difensivo oggetto del Controparte_1 presente giudizio la sola somma di € 748,16, comprensivo di IVA e CPA, a titolo di acconto, non potendo in tale conteggio essere inclusa la somma di € 106,88 corrisposta in relazione alla fattura del
3.10.2018, perché espressamente riferita all'espletamento di una diversa attività stragiudiziale espletata dall'Avv. LUCERI in favore della , prima di agire Controparte_4
in via esecutiva nella procedura iscritta al R.G.E.I. N. 217/2019.
Le spese di lite secondo il criterio della soccombenza vanno poste a carico della Controparte_1 nell'importo liquidato in dispositivo.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda, condanna la al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Avv. LUCERI Marco, del compenso professionale per l'attività defensionale indicata in parte motiva, nella misura di € 835,85 per spese ed € 565,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali dal 1.11.2023, da cui va detratto l'importo di € 748,16 già percepito;
2) condanna la al pagamento in favore dell'Avv. LUCERI Marco delle spese di Controparte_1 lite della presente controversia che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 600,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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