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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 20/02/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA NT, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1340/2022 depositato il 03/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Torpisana 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di IL NT - 00176620748
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 368/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 15/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10-2015 IMU 2015 - sull'appello n. 1366/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Comune di IL NT - Via Municipio 4 72021 IL NT BR
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 368/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 15/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10-2015 DEL 11-11-2020 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 368/2021, pronunciata in data 12/10/2021 e depositata in data 15/11/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti del Comune di IL e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brindisi avverso avviso di accertamento prot. n. 10/2015 dell'11/11/2020, notificato in data 02/12/2020, relativo al parziale versamento dell'IMU dovuta dalla contribuente per l'anno
2015 per un importo pari a complessivi Euro 2.008,00 (di cui € 1.580,00 quale differenza tra l'imposta versata e quella dovuta ed € 474,00 a titolo di sanzioni, interessi e spese di notifica). Secondo la contribuente, la differenza accertata con l'atto impositivo sarebbe derivata da una variazione nella rendita catastale dei terreni di sua proprietà, ubicati in agro di IL NT (Br) e censiti al catasto terreni al foglio 129, particelle 46, 47, 135, 139 e 181.
Infatti, Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
1. illegittimità dell'atto impositivo in quanto fondato su un atto modificativo della rendita catastale del terreno mai notificato alla ricorrente;
2. illegittimità della pretesa impositiva, ex art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, ed art. 7 della Legge
n. 212/2000, per omessa motivazione dell'avviso di accertamento;
3. illegittimità dell'avviso di irrogazione sanzioni per violazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997 attesa la buona fede con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni;
4. illegittimità dell'atto di contestazione sanzioni per violazione: a) dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/97;
b) degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di IL NT, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate facendo presente che la variazione della rendita catastale era stata effettuata a seguito della segnalazione da parte dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)
e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2020. L'elenco dei dati censuari delle particelle catastali, comprendente i dati relativi alle particelle in contestazione erano state pubblicate presso l'Albo pretorio del
Comune e divenute definitive per mancata impugnazione. Concludeva con la richiesta del rigetto del gravame, con vittoria di spese del giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano il ricorso ritenendo fondate le argomentazioni difensive della ricorrente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, l'Agenzia delle Entrate depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza per errata interpretazione dei fatti di causa e reiterava le argomentazioni già partecipate in primo grado.
Proponeva, altresì, appello il Comune di IL NT deducendo la errata e/o falsa applicazione dell'art. 74 della Legge n. 342/2000 stante la motivazione apparente, incongrua ed errata della sentenza oggetto di impugnazione.
La Sig.ra Resistente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni per la conferma della sentenza attesa la infondatezza dell'appello, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 19/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono fondati e, pertanto, devono essere accolti per i seguenti motivi.
In primis, con riferimento all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, occorre sottolineare la previsione normativa dettata in materia dai commi compresi tra il 161 e il 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006.
Tale quadro normativo, fondamentale per l'applicazione dei tributi locali in potestà agli Enti Locali in genere,
è in grado non solo di definire con chiarezza termini, modalità ed esercizio della fase accertativa, ma anche di dare attuazione a istituti propri dello Statuto del contribuente.
Sul sistema sanzionatorio si opera un richiamo diretto ai decreti cardine riguardanti le sanzioni tributarie.
Non meno importante la disposizione contenuta nel comma 169, strategica al fine della certezza di aliquote a tariffe, sia per la certezza di entrata sia per gli adempimenti del contribuente.
Il comma 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento, che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
Il comma 162 prevede che: <gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati relazione ai presupposti fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve allegato all'atto lo richiama, salvo quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo>>.
Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000).
La motivazione dell'atto deve essere costruita sulla base della contestazione che viene mossa al contribuente e che dovrà delineare la pretesa tributaria, come avvenuto nel caso di specie, tant'è che la contribuente ha svolto le sue difese in opposizione all'atto impositivo.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte osserva che, nel giudizio di primo grado, Parte appellante (Agenzia delle Entrate) aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato era stato emesso dal Comune di IL NT in relazione all'Imu, che è un'imposta estranea alla sua sfera di competenza.
Ed effettivamente, la contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento chiamando in giudizio l'Agenzia delle Entrate per mancata notifica dell'atto prodromico modificativo della rendita catastale.
In siffatto modo, in violazione del principio di autonomia degli atti impugnabili, sancito dal comma 3 dell'articolo
19 del D.Lgs. n. 546/1992, la stessa aveva inteso impugnare l'avviso di accertamento ai fini IMU non per vizi propri, ma per vizi di ulteriori e diversi atti pregressi, ormai divenuti definiti, per mancanza di impugnazione nei termini di legge.
Più precisamente, il Comune di IL aveva rideterminato l'imposta dovuta in riferimento ai terreni agricoli posseduti dalla contribuente.
La normativa ICI, dapprima, e quella IMU, poi, prevedono che, ai fini della determinazione della base imponibile, rilevi il reddito dominicale del terreno, così come risultante agli atti catastali.
Secondo la contribuente, la differenza accertata con l'atto impositivo deriverebbe da una variazione nella rendita catastale dei terreni concessi in affitto, variazione di cui non sarebbe mai venuta a conoscenza. Tali terreni sono così censiti al catasto terreni del Comune di IL NT:
1. foglio x, particella x;
2. foglio x, particella x;
3. foglio x, particella x
4. foglio x, particella x
5. foglio x, particella x.
Orbene, come riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, <i soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del catasto terreni, hanno l'obbligo dichiarare queste variazioni, utilizzando il software docte 2.0 oppure modello dichiarazione variazione – pdf.
In ogni caso la dichiarazione doveva essere presentata al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia.
Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari correttamente l'uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario.
Infatti, sulla base di tali dichiarazioni l'Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ogni anno propone all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni.
In seguito all'aggiornamento, l'Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana un comunicato con l'elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali.
Per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l'Agenzia rende disponibili, per la consultazione, gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento.
Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica>>.
Infatti, nel caso di specie, i nuovi redditi per le particelle interessate sono stati attribuiti sulla scorta delle informazioni fornite dall'Agea sulla base delle dichiarazioni alla stessa presentate. Peraltro, è la stessa contribuente ad affermare che i terreni, concessi in affitto, sono stati destinati a colture varie, per cui la variazione delle medesime, che scaturiva dalle comunicazioni Agea a seguito della concessione delle provvidenze spettanti, determinava correttamente le risultanze accertative.
Occorre, dunque, ritenere le doglianze, come partecipate dall'appellata, destituite di pregio giuridico, palesemente caratterizzate da genericità, prive di adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza probatoria degli elementi accertativi posti a fondamento della pretesa tributaria.
In ultimo, occorre rilevare, per l'Agenzia delle Entrate, la carenza di legittimazione passiva.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi come in parte motiva. Accoglie, inoltre,
l'appello del Comune di IL NT come in parte motiva. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di entrambe le parti appellanti nella misura del 50% per ciascuna, oltre gli accessori di legge, se dovuti, che si liquidano in € 1.065,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.204,00 per il presente grado di giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA NT, RE
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1340/2022 depositato il 03/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Torpisana 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di IL NT - 00176620748
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 368/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 15/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10-2015 IMU 2015 - sull'appello n. 1366/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Comune di IL NT - Via Municipio 4 72021 IL NT BR
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 368/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 15/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10-2015 DEL 11-11-2020 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 368/2021, pronunciata in data 12/10/2021 e depositata in data 15/11/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1 nei confronti del Comune di IL e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brindisi avverso avviso di accertamento prot. n. 10/2015 dell'11/11/2020, notificato in data 02/12/2020, relativo al parziale versamento dell'IMU dovuta dalla contribuente per l'anno
2015 per un importo pari a complessivi Euro 2.008,00 (di cui € 1.580,00 quale differenza tra l'imposta versata e quella dovuta ed € 474,00 a titolo di sanzioni, interessi e spese di notifica). Secondo la contribuente, la differenza accertata con l'atto impositivo sarebbe derivata da una variazione nella rendita catastale dei terreni di sua proprietà, ubicati in agro di IL NT (Br) e censiti al catasto terreni al foglio 129, particelle 46, 47, 135, 139 e 181.
Infatti, Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
1. illegittimità dell'atto impositivo in quanto fondato su un atto modificativo della rendita catastale del terreno mai notificato alla ricorrente;
2. illegittimità della pretesa impositiva, ex art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, ed art. 7 della Legge
n. 212/2000, per omessa motivazione dell'avviso di accertamento;
3. illegittimità dell'avviso di irrogazione sanzioni per violazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997 attesa la buona fede con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni;
4. illegittimità dell'atto di contestazione sanzioni per violazione: a) dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/97;
b) degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di IL NT, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate facendo presente che la variazione della rendita catastale era stata effettuata a seguito della segnalazione da parte dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)
e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2020. L'elenco dei dati censuari delle particelle catastali, comprendente i dati relativi alle particelle in contestazione erano state pubblicate presso l'Albo pretorio del
Comune e divenute definitive per mancata impugnazione. Concludeva con la richiesta del rigetto del gravame, con vittoria di spese del giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano il ricorso ritenendo fondate le argomentazioni difensive della ricorrente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, l'Agenzia delle Entrate depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza per errata interpretazione dei fatti di causa e reiterava le argomentazioni già partecipate in primo grado.
Proponeva, altresì, appello il Comune di IL NT deducendo la errata e/o falsa applicazione dell'art. 74 della Legge n. 342/2000 stante la motivazione apparente, incongrua ed errata della sentenza oggetto di impugnazione.
La Sig.ra Resistente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni per la conferma della sentenza attesa la infondatezza dell'appello, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 19/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono fondati e, pertanto, devono essere accolti per i seguenti motivi.
In primis, con riferimento all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, occorre sottolineare la previsione normativa dettata in materia dai commi compresi tra il 161 e il 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006.
Tale quadro normativo, fondamentale per l'applicazione dei tributi locali in potestà agli Enti Locali in genere,
è in grado non solo di definire con chiarezza termini, modalità ed esercizio della fase accertativa, ma anche di dare attuazione a istituti propri dello Statuto del contribuente.
Sul sistema sanzionatorio si opera un richiamo diretto ai decreti cardine riguardanti le sanzioni tributarie.
Non meno importante la disposizione contenuta nel comma 169, strategica al fine della certezza di aliquote a tariffe, sia per la certezza di entrata sia per gli adempimenti del contribuente.
Il comma 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento, che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
Il comma 162 prevede che: <gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati relazione ai presupposti fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve allegato all'atto lo richiama, salvo quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo>>.
Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000).
La motivazione dell'atto deve essere costruita sulla base della contestazione che viene mossa al contribuente e che dovrà delineare la pretesa tributaria, come avvenuto nel caso di specie, tant'è che la contribuente ha svolto le sue difese in opposizione all'atto impositivo.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte osserva che, nel giudizio di primo grado, Parte appellante (Agenzia delle Entrate) aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato era stato emesso dal Comune di IL NT in relazione all'Imu, che è un'imposta estranea alla sua sfera di competenza.
Ed effettivamente, la contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento chiamando in giudizio l'Agenzia delle Entrate per mancata notifica dell'atto prodromico modificativo della rendita catastale.
In siffatto modo, in violazione del principio di autonomia degli atti impugnabili, sancito dal comma 3 dell'articolo
19 del D.Lgs. n. 546/1992, la stessa aveva inteso impugnare l'avviso di accertamento ai fini IMU non per vizi propri, ma per vizi di ulteriori e diversi atti pregressi, ormai divenuti definiti, per mancanza di impugnazione nei termini di legge.
Più precisamente, il Comune di IL aveva rideterminato l'imposta dovuta in riferimento ai terreni agricoli posseduti dalla contribuente.
La normativa ICI, dapprima, e quella IMU, poi, prevedono che, ai fini della determinazione della base imponibile, rilevi il reddito dominicale del terreno, così come risultante agli atti catastali.
Secondo la contribuente, la differenza accertata con l'atto impositivo deriverebbe da una variazione nella rendita catastale dei terreni concessi in affitto, variazione di cui non sarebbe mai venuta a conoscenza. Tali terreni sono così censiti al catasto terreni del Comune di IL NT:
1. foglio x, particella x;
2. foglio x, particella x;
3. foglio x, particella x
4. foglio x, particella x
5. foglio x, particella x.
Orbene, come riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, <i soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del catasto terreni, hanno l'obbligo dichiarare queste variazioni, utilizzando il software docte 2.0 oppure modello dichiarazione variazione – pdf.
In ogni caso la dichiarazione doveva essere presentata al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia.
Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari correttamente l'uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario.
Infatti, sulla base di tali dichiarazioni l'Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ogni anno propone all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni.
In seguito all'aggiornamento, l'Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana un comunicato con l'elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali.
Per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l'Agenzia rende disponibili, per la consultazione, gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento.
Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica>>.
Infatti, nel caso di specie, i nuovi redditi per le particelle interessate sono stati attribuiti sulla scorta delle informazioni fornite dall'Agea sulla base delle dichiarazioni alla stessa presentate. Peraltro, è la stessa contribuente ad affermare che i terreni, concessi in affitto, sono stati destinati a colture varie, per cui la variazione delle medesime, che scaturiva dalle comunicazioni Agea a seguito della concessione delle provvidenze spettanti, determinava correttamente le risultanze accertative.
Occorre, dunque, ritenere le doglianze, come partecipate dall'appellata, destituite di pregio giuridico, palesemente caratterizzate da genericità, prive di adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza probatoria degli elementi accertativi posti a fondamento della pretesa tributaria.
In ultimo, occorre rilevare, per l'Agenzia delle Entrate, la carenza di legittimazione passiva.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi come in parte motiva. Accoglie, inoltre,
l'appello del Comune di IL NT come in parte motiva. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di entrambe le parti appellanti nella misura del 50% per ciascuna, oltre gli accessori di legge, se dovuti, che si liquidano in € 1.065,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.204,00 per il presente grado di giudizio.