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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 4297/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giada d'Orso e Giuseppe Melazzo;
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, opposto, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Oggetto: pubblico impiego privatizzato - retribuzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2021 , premesso di essere Parte_1 dipendente della Regione Siciliana e di essere stato assegnato dal mese di novembre 2015 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Territoriale servizio 13 presso il
Servizio per il Territorio, con qualifica di Funzionario Direttivo, ctg. D6, deduceva di aver svolto a decorrere dal 26.11.2015, per specifiche esigenze dell'Amministrazione, in modo continuativo e prevalente, le attività tecnico-scientifiche e tecnico-strumentali proprie dei Funzionari Direttivi
Forestali Superiori, ctg. D6, di cui all'art. 33 d.P.R.S. n. 154/2007. Lamentava di non aver ricevuto l'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 1, commi 6 e 7, l.r. n. 4/2007, erogata, invece, ai funzionari direttivi, di ctg. D o C, appartenenti al Corpo Forestale e trasferiti in comando presso l'Azienda Forestale, nonostante la loro adibizione allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche e il loro inserimento, a decorrere dal 2013, nello stesso Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della predetta indennità a decorrere dal 26.11.2015 e, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione regionale al pagamento in proprio favore della somma mensile di 830 euro con la medesima decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2. Con memoria depositata in data 09.03.2022 si costituiva in giudizio l
[...]
il quale contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto. In particolare, l'Assessorato resistente evidenziava che la categoria D in cui veniva inquadrato il ricorrente include tra le attività ad essa riconducibili anche la progettazione, direzione dei lavori, attività ispettive, di valutazione, di consulenza, acquisizione, elaborazione dati, ecc. Precisava che l'art. 33 del D.P.Reg. del 20.4.2007, che stabilisce con estrema precisione quali sono le competenze del personale appartenente al Corpo Forestale della Regione Siciliana, distingue tra attività forestale e attività di forestazione. Rilevava, altresì che l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico forestale avviene mediante concorso pubblico per esami con riserva di posti per il personale interno seguito da un corso di formazione e specializzazione. Aggiungeva che ai progettisti e ai Direttori dei lavori impegnati fino al 2016 negli interventi di forestazione posti in essere dagli Uffici provinciali del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale venivano regolarmente corrisposti i cosiddetti “incentivi di progettazione” di cui all'art. 18 della L.
190/1994. Ribadiva che di detti incrementi economici il ricorrente non aveva diritto laddove avesse svolto il mero compito di Funzionario direttivo, ancorché tecnico. Rilevava che tali incrementi retributivi venivano in seguito soppressi con l'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 in quanto previsti dal nuovo Codice dei Contratti soltanto per i progetti di forestazione concessi in appalto e non più realizzati in amministrazione diretta. Precisava che per i compiti in tal senso svolti il ricorrente aveva già percepito i relativi compensi. Eccepiva l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento proposta in via subordinata da controparte e l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avverso diritto.
Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande perché inammissibili, infondate e in tutto e/o in parte prescritte. Vinte le spese di lite.
3. L'udienza del 26.11.2025 veniva costituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Occorre preliminarmente rilevare che con note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente, alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro,
n. 644/2025 che ha deciso in fattispecie analoga disponendo il rigetto del ricorso, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti e all'azione chiedendo volersi disporre la cessazione della materia del contendere.
5. Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere avendo il ricorrente rinunciato all'azione.
2 La rinunzia all'azione comporta il riconoscimento da parte del ricorrente del venir meno dell'interesse al giudizio. A differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, 1 comma c.p.c., che è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali, la quale produce l'estinzione del processo, ove sia accettata dalla controparte, la seconda determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n.
18255/2004).
In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass. 18255/2004).
6. Alla luce delle superiori considerazioni le spese sono poste a carico di parte ricorrente e si liquidano in favore dell resistente ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come da CP_1 dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore Parte_1 dell' in Controparte_1 euro 4628,50 oltre spese generali ed accessori di legge.
Messina, 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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