Sentenza 10 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01355/2026REG.PROV.COLL.
N. 05598/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5598 del 2023, proposto da
ND IP, rappresentato e difeso dall’avvocato Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della cultura, in persona del Presidente del Consiglio e dei rispettivi Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), 10 gennaio 2023, n. 388, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri appellati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere LU EL CC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto i provvedimenti che hanno determinato l’assegnazione dell’odierno appellante al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi Ministero della cultura), all’esito della procedura di redistribuzione del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato.
2. I fatti rilevanti per la decisione della causa possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante era in servizio presso il Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore, rivestendo altresì le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria;
- a seguito dello scioglimento del Corpo forestale dello Stato disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, il relativo personale è stato destinato, secondo i criteri ivi previsti, all’Arma dei Carabinieri ovvero, in contingenti limitati, ad altre amministrazioni dello Stato;
- con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato n. 81277 del 31 ottobre 2016, l’appellante è stato assegnato all’Arma dei Carabinieri;
- avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016, l’interessato ha presentato domanda di mobilità verso altre amministrazioni, manifestando altresì la volontà di non permanere nell’amministrazione di originaria assegnazione in caso di esito negativo della procedura;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2016, adottato all’esito della procedura di mobilità, l’appellante è risultato non assegnato ad alcuna delle amministrazioni richieste;
- successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, l’interessato è stato assegnato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ove è stato inquadrato con decreto del 15 marzo 2017 e ha stipulato il relativo contratto di lavoro in data 22 marzo 2017.
3. Gli atti sopra indicati sono stati impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con contestuale domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illegittima assegnazione.
3.1. L’interessato deduceva, in sintesi, che prima di disporre l’assegnazione al MiBACT, l’Amministrazione avrebbe dovuto prioritariamente esperire un tentativo di ricollocazione all’interno del comparto sicurezza e difesa. L’assegnazione ad un’amministrazione civile ha infatti comportato la fuoriuscita da tale comparto e la perdita delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, ritenendo che l’operato dell’Amministrazione sia stato conforme alla disciplina dettata dall’art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016 e valorizzando, in particolare, la scelta dell’interessato di non permanere nell’amministrazione di originaria assegnazione, nonché l’assenza di un diritto soggettivo alla conservazione del comparto di appartenenza.
5. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello per « violazione dell’art. 12 comma 6 del d.lgs. n. 177/2016, eccesso di potere ed illogicità manifesta. Violazione degli artt. 2, co. 1, 4 e 35, co. 2, della Costituzione ».
5.1. L’appellante ha prodotto, inoltre, nuova documentazione (acquisita a seguito di istanza di accesso presentata dopo la definizione del giudizio di primo grado), da cui risulterebbe che la riunione con le associazioni sindacali del 14 febbraio 2017, convocata per esaminare le possibilità di ricollocazione – e richiamata dalla sentenza impugnata a conferma della regolarità della procedura – non è stata verbalizzata.
6. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio, riproponendo le eccezioni di tardività del ricorso con riguardo agli atti presupposti al decreto di inquadramento presso il MiBACT e di inammissibilità per mancata notifica ad un controinteressato.
6.1. Nel merito, ha argomentato per il rigetto del gravame, evidenziando che l’appellante non avrebbe neppure dimostrato l’esistenza di apprezzabili possibilità di ricollocamento all’interno del comparto di interesse.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
8. Il giudizio verte essenzialmente sull’interpretazione dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 177 del 2016. Secondo il ricorrente, la disposizione avrebbe imposto – in caso di esito negativo della procedura di mobilità di cui ai precedenti commi – la prioritaria attivazione di un tentativo di ricollocazione nell’ambito del comparto sicurezza e difesa (cui afferiva il Corpo forestale). La fuoriuscita dal comparto costituirebbe, invece, un esito residuale, subordinato al mancato assorbimento interno entro il 31 dicembre 2016.
8.1. Al contempo, non può ritenersi che la scelta di non transitare nell’Arma dei Carabinieri e di aderire alla mobilità presso un’amministrazione civile, funzionale ad evitare l’acquisizione dello status militare, implicasse altresì l’accettazione preventiva di qualsiasi trasferimento al di fuori del comparto sicurezza e difesa.
9. Il motivo è infondato, il che consente di assorbire le preliminari eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione.
10. La prospettazione dell’appellante muove da un’interpretazione coordinata dei primi due periodi dell’art. 12, comma 6, secondo cui il riferimento alle « altre forme di ricollocazione » (primo periodo), letto in connessione con la prevista fuoriuscita dal comparto sicurezza e difesa in caso di mancato ulteriore assorbimento (secondo periodo), imporrebbe, quale unica soluzione logica, di circoscrivere (o quantomeno rendere prioritarie) dette forme di ricollocazione all’ambito del comparto medesimo.
10.1. La tesi non può essere condivisa. In primo luogo, il dato letterale dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 177 del 2016 non consente di desumere alcun vincolo di priorità in favore di ricollocazioni interne al comparto sicurezza e difesa, facendo la disposizione riferimento, in termini generali, ad « altre forme di ricollocazione », senza predeterminarne l’ambito oggettivo o funzionale (cfr. in termini, Cons. Stato, comm. spec., parere 12 maggio 2016, n. 1183).
10.2. Né un vincolo può essere ricavato dal secondo periodo della medesima disposizione. La cessazione dal comparto sicurezza e difesa (« il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa ») è infatti collegata unicamente al « mancato ulteriore assorbimento ». L’espressione non circoscrive l’ambito dei tentativi di ricollocazione da esperire, ma vale ad individuare l’esito finale negativo del procedimento. In altri termini, la norma non disciplina dove debbano essere esperiti i tentativi di ricollocazione, ma si limita a prevedere che, qualora tali tentativi non abbiano esito positivo, il personale cessa in ogni caso di appartenere al comparto presso cui era inquadrato quale appartenente al Corpo forestale.
10.3. L’interpretazione di cui sopra trova conferma nell’ulteriore previsione – contenuta nel medesimo periodo – secondo cui al personale non assorbito «si applicano le disposizioni dell’articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 », cioè quelle che disciplinano la condizione del personale collocato in disponibilità. Il richiamo all’istituto della disponibilità – che determina uno stato di quiescenza del rapporto di pubblico impiego, durante il quale è sospesa la prestazione lavorativa (cfr. l’art. 33, comma 8 cit.: « dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale ») – presuppone, necessariamente, il fallimento di ogni possibile soluzione di ricollocazione del dipendente, anche al di fuori del comparto sicurezza e difesa.
10.4. Deve ritenersi, pertanto, che il secondo periodo dell’art. 12, comma 6, disciplini le conseguenze della mancata ricollocazione sullo status giuridico del personale, senza incidere sulle modalità attraverso cui le ulteriori forme di ricollocazione devono essere individuate. In questa prospettiva, la fuoriuscita dal comparto sicurezza e difesa non costituisce necessariamente l’effetto di un fallimento del procedimento, potendo anche derivare – come nel caso di specie – dal buon esito della ricollocazione presso un’amministrazione esterna al comparto stesso.
10.5. Tale evenienza è invero considerata fisiologica dal legislatore, che, al terzo periodo del medesimo comma 6, ne regola espressamente le conseguenze economiche attraverso il richiamo al « trattamento economico previsto dall’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 », vale a dire quello spettante ai dipendenti trasferiti per mobilità verso amministrazioni appartenenti ad un comparto diverso da quello di provenienza.
10.6. In definitiva, la tesi dell’appellante trae dalla disposizione in esame – che delinea una mera sequenza procedimentale – una gerarchia sostanziale delle opzioni di ricollocazione che il testo normativo non contempla. Ne consegue l’infondatezza del motivo.
11. In ragione di quanto sopra esposto, non assumono rilievo, ai fini della decisione, né le questioni relative alla possibilità di rinvenire, nella scelta di non transitare nell’Arma dei Carabinieri, un implicito assenso alla fuoriuscita dal comparto sicurezza e difesa, né quelle concernenti la regolarità delle consultazioni con le associazioni sindacali, non potendosi ritenere che queste ultime fossero finalizzate al prioritario esame di soluzioni interne al comparto medesimo.
11.1. Si osserva, peraltro, che le censure inerenti alle modalità di svolgimento delle consultazioni sindacali sono state formulate solo in grado di appello e sulla base di documentazione parimenti prodotta in questa sede, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
12. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
12.1. La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA NA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano IPni, Consigliere
LU EL CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU EL CC | FA NA |
IL SEGRETARIO