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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3967 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), in proprio e nella qualità di rappresentante dello C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 P.IVA_1
domiciliato in Roma, alla Via Savonarola n. 39, presso lo studio degli Avv.ti
Federico Palmieri e Marta Palmieri, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione.
Attore
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), residente in [...]. C.F._2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: per il Rag. in proprio e quale rappresentante dello Parte_1 [...]
(come da note conclusionali depositate il 3 febbraio Parte_2
2025): “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare che, alla data di notifica dell'atto di citazione la
1 parte attrice vantava, nei confronti di , un credito di complessivi Controparte_1
euro 23.663,01, oltre interessi, per i titoli dedotti in lite;
indi, dato atto del versamento eseguito dalla “società conferitaria” in data 29 ottobre 2024, condannare al pagamento della somma di euro 4.970,04, ovvero Controparte_1
del diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale dal 19 gennaio 2023 al 29 ottobre 2024 al tasso previsto dal D.Lgs. n.
231/2002. Con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Rag. in proprio ed Parte_1
in rappresentanza dello deduceva che Parte_2
➢ , già titolare di una farmacia, aveva conferito, ad esso Controparte_1
attore ed allo che rappresentava, l'incarico di curare la Parte_2 contabilità dell'impresa nonché di predisporre e trasmettere le previste dichiarazioni a fini fiscali;
➢ in particolare, l'incarico professionale conferito da aveva Controparte_1
avuto ad oggetto le seguenti attività e prestazioni: acquisizione telematica corrispettivi da rt e vm;
gestione/veicolazione di fatture elettroniche attive e passive – sdi;
gestione e pubblicazione ricevute fatture elettroniche attive e passive;
generazione e messa a disposizione in pdf di fatture elettroniche attive e passive – sdi;
contabilizzazione corrispettivi, fatture elettroniche, documenti cartacei e movimenti finanziari;
elaborazione liquidazioni IVA mensili, trimestrali ed annuale e trasmissione delle liquidazioni periodiche;
elaborazioni mensili, trimestrali ed annuali del conto economico e della situazione patrimoniale;
redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali;
redazione e trasmissione telematica dei modelli ISA;
istituzione e conservazione sostitutiva del libro giornale;
compilazione e trasmissione telematica dichiarazione aiuti di stato;
➢ le prestazioni professionali oggetto di incarico erano state puntualmente espletate, con conseguente diritto al pagamento dei compensi maturati, pari
2 a complessivi euro 23.663,01 (al lordo della ritenuta d'acconto) come da preavvisi di parcella allegati e regolarmente trasmessi al “cliente” odierno convenuto.
Ciò premesso, il Rag. in proprio e nella qualità, lamentava che, Parte_1
nonostante le reiterate richieste, non aveva inteso provvedere al Controparte_1
pagamento dei compensi dovuti;
rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.
Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione, CP_1
riteneva di non costituirsi.
[...]
Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'escussione del teste . Testimone_1
All'udienza del 5 novembre 2024 si dava atto del fatto che - pur Controparte_1
a fronte della rituale notifica dell'ordinanza con la quale era stata ammessa la prova per interpello - non era comparso, senza giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Infine, all'udienza dell'11 febbraio 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione della parte attrice veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
***************************************
In apertura di motivazione – atteso che il Rag. ha promosso il Parte_1 giudizio all'attenzione sia in proprio che nella veste di rappresentante dell' – giova Parte_3
rammentare che, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, deve reputarsi ormai superato l'orientamento secondo il quale l'associazione tra professionisti, non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non possa assumere la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta ai professionisti associati.
3 Al contrario, è ormai consolidato – presso la giurisprudenza sia di legittimità che di merito – il diverso indirizzo secondo cui lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e/o la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito lo specifico incarico professionale in discussione, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui detto incarico sia stato direttamente conferito.
In particolare, attesa la sostanziale assimilabilità dell'associazione tra professionisti (sub specie di studio associato) all'associazione ex art. 36 c.c., si ritiene che, poiché la norma da ultimo citata stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati - che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati – anche con riferimento alle associazioni professionali - cui la legge attribuisce, appunto, la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici – va affermata la legittimazione ad agire rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, quante volte in tal senso depongano gli accordi tra gli associati, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. n.17718/2019; Cass. n. 8768/2018;
Cass. n. 15417/2016).
Infatti, fermo restando che lo studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove
4 si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso, il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli art. 2229 c.c. e seguenti, ben può contemperarsi con l'autonomia pur riconosciuta allo studio associato, nel senso che, pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione. (Cass.,
n. 11940/2024; Cass. n. 17718/2019; Cass. 24.5.2019 n.14321; Cass. n.
28957/2008).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che, pur non essendo disponibili l'atto costitutivo e lo statuto dello gli elementi di Parte_2
giudizio disponibili consentono di ravvisare, in capo a tale Associazione, la legittimazione – sostanziale e processuale – ad esigere il compenso per le prestazioni dedotte in lite.
Invero, depongono nel senso sopra indicato la circostanza che, nel corso dei rapporti, i preavvisi di parcella siano stati emessi non dal Rag. in Parte_1 proprio, bensì dall'Associazione professionale della quale lo Stesso è associato e rappresentante, nonché l'ulteriore circostanza che anche il bonifico intervenuto in corso di causa, in pagamento dei compensi qui in contestazione, sia stato eseguito in favore dello e su conto corrente intestato a Parte_2 tale “ente”.
Precisato quanto sopra e passando all'esame del merito, deve rilevarsi – anche ai fini della statuizione in ordine alle spese di lite – che la parte attrice ha fornito ampia prova del titolo a fondamento del credito azionato.
Segnatamente, l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale dedotto in lite, il regolare espletamento delle prestazioni dovute in forza del contratto d'opera professionale concluso con ed il conseguente maturare, Controparte_1
5 in capo allo del credito azionato nel presente Parte_2
giudizio risultano ampiamente confortati dalla documentazione allegata, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, dalla circostanza che gli importi di cui ai preavvisi di parcella in atti siano stati annotati – senza riserve o contestazioni di sorta - nella contabilità dell'impresa già nella titolarità di nonché Controparte_1 dagli elementi di giudizio ritraibili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, I co., c.p.c..
Inoltre, ad ulteriore conforto della fondatezza del credito azionato nel presente giudizio sta la circostanza che la società che, medio tempore, è subentrata nella gestione della farmacia già nella titolarità di abbia provveduto al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per le prestazioni professionali per cui è causa, ritenendo evidentemente fondata – sulla scorta della documentazione rimessale – la pretesa azionata nei confronti del cedente.
Atteso, dunque, che, come sopra accennato – ed, invero, riconosciuto e documentato dalla stessa parte attrice – nella pendenza del presente giudizio la società che medio tempore ha acquisito la titolarità della farmacia già intestata a ha provveduto a versare, con bonifico bancario del 29 ottobre Controparte_1
2024, la complessiva somma di euro 21.488,12, imputando tale pagamento alla sorte capitale già oggetto della domanda che ci occupa nonché al dovuto a titolo di compenso per prestazioni professionali successive non fatte valere in questa sede
(il tutto al netto della ritenuta d'acconto), deve ora statuirsi esclusivamente sulla domanda di parte attrice volta ad ottenere la somma di euro 4.970,04 o il diverso importo ritenuto dovuto, a titolo di interessi di mora, al tasso di cui al D.Lgs. n.
231/2002, maturati, sulla sorte capitale di euro 23.663,01, dal 19 gennaio 2023 al
29 ottobre 2024.
Orbene, ritiene questo Giudice che la suddetta domanda meriti accoglimento,
sia pur nei limiti di seguito indicati.
In proposito deve rammentarsi che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 trovano applicazione anche con riferimento ai contratti conclusi tra imprese e professionisti.
6 Invero, l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 231/2002, come sostituito dal D.Lgs. n.
192/2012, al primo comma prevede testualmente che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”; indi l'art. 2 del medesimo D.Lgs.
n. 231/2002 precisa, inter alia, che, ai fini del suindicato decreto, rientrano nella nozione di “transazioni commerciali”, tra l'altro, i contratti comunque denominati conclusi tra imprese che comportino, in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
il medesimo art. 2 fornisce poi la nozione di impresa rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, precisando che per imprenditore deve intendersi “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”.
Né va taciuto che la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (cd. Jobs Act) ha esteso l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o amministrazioni pubbliche, nonché alle transazioni tra lavoratori autonomi.
Nel caso di specie, dunque, è indubbia l'applicabilità, ai rapporti dedotti in lite, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002, atteso che il contratto d'opera professionale è stato concluso da in qualità di imprenditore ed in Controparte_1 relazione all'attività esercitata quale titolare di una farmacia.
Ritiene, poi, questo Giudice che gli interessi di mora possano farsi decorrere senz'altro dal 19 gennaio 2023 – ovvero dalla data di ricezione della lettera di messa in mora e contestuale invito alla negoziazione assistita - ancorché solo per i compensi portati dai preavvisi di parcella del 10.11.2021, del 15.12.2021, del
03.03.2022, del 01.04.2022, del 16.05.2022, del 14.07.2022, del 06.09.2022, del
14.11.2022 e del 15.12.2022, per il complessivo ammontare di euro 20,878,00.
Ed invece, con riferimento all'importo di euro 2.785,01 dovuto per le prestazioni professionali di cui al preavviso di parcella datato 14.02.2023 – e, dunque, successivo alla messa in mora sopra richiamata - gli interessi, al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002, non possono che farsi decorrere dalla data della
7 domanda giudiziale (25.01.2024), non risultando un precedente atto di messa in mora per il suindicato compenso.
Ebbene, alla luce delle precisazioni sopra svolte, il dovuto in favore della parte attrice, a titolo di interessi di mora maturati fino al 29 ottobre 2024 (data, quest'ultima, nella quale risultano essere stati versati i compensi ed oneri di legge oggetto di domanda) può quantificarsi in complessivi euro 4.647,94.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in Controparte_1
favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con
D.M. n. 147/2022.
In particolare, tanto ai fini dell'apprezzamento della soccombenza che per l'individuazione del valore della causa, deve considerarsi che è stata accertata l'effettiva debenza dei compensi nella misura richiesta con l'atto di citazione e che l'importo dovuto per il suindicato titolo è stato corrisposto – peraltro, da un terzo – solo nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia
Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 3967/2024
R.G., così provvede:
- Dato atto del fatto che, in corso di causa, il credito originariamente azionato è stato parzialmente estinto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore dello Studio Associato della Parte_2
somma di euro 4.647,94, dovuta a titolo di interessi di mora maturati fino al 29 ottobre 2024.
- Condanna, inoltre, alla rifusione, in favore della parte Controparte_1
attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
5.341,00 – di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per
8 compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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