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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1180/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMISA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e Avv. ZIRONI FAUSTO
BR CO (c.f. con il patrocinio dell'Avv. MAGGI ELENA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza in data 12.03.2019 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del
Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati;
verbale seguito dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale n. 851/2022 pubblicata in data 29/06/2022 nel procedimento RG n. 8362/2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che è trascorso un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) il signor UN CC cederà gratuitamente, in quanto in compensazione dei propri debiti, alla OR la propria quota di proprietà, pari al 50%, relativa all'immobile di cui alle Parte_1
premesse, sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Togliatti n. 16, foglio 65 mappale 644 sub 46 e del
l'autorimessa mappale 644 sub. 11 , entro e non oltre il termine di giorni 10 decorrenti dall'emanazione del provvedimento di scioglimento del matrimonio emesso dall'intestato Tribunale;
2) le spese notarili ed ogni altra spesa relativa al trasferimento della quota dell'immobile saranno a carico della OR;
Parte_1
3) la OR si impegna a sostenere tutte le spese relative al suddetto immobile, Parte_1
mantenendo manlevato il sig. UN CC da ogni pagamento o spesa relativamente ed esclusivamente all'immobile che dovesse in futuro presentarsi anche per fatti antecedenti il trasferimento della quota;
4) il signor UN CC si impegna a cedere la propria quota dell'immobile senza alcun gravame sorto e/o che dovesse sorgere da tutti i debiti da lui contratti sino al momento del trasferimento di proprietà della sua quota alla IG.ra , ed in ogni caso si impegna a provvedere in Parte_1
proprio alla liberazione di iscrizioni o trascrizioni conseguenti ad interventi di suoi creditori;
5) la OR rinuncia a richiedere al sig. UN CC le somme da lei versate alla Parte_1
Banca per il mutuo relativo all'immobile in comproprietà e rinuncia a qualsiasi recupero relativo alle somme pregresse dovute dal signor UN CC a titolo di mantenimento dei figli minori;
6) i sig.ri UN CC e , si obbligano al totale mantenimento, ordinario e Parte_1
straordinario dei figli con loro conviventi: la IG.ra provvederà pertanto al Parte_1
mantenimento dei figli e mentre il IG. UN CC provvederà al Persona_1 Persona_2
mantenimento della figlia Persona_3
7) i signori e CC UN si dichiarano autosufficienti economicamente e Parte_1 dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a tale titolo.
8) La OR riacquista il nome da nubile”. Parte_1
pagina 2 di 3 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 16/06/2001 fra
nata a [...] il [...] e BR CO nato a [...] Parte_1
(FG) il 19/07/1975 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 122 Parte I
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1180/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMISA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e Avv. ZIRONI FAUSTO
BR CO (c.f. con il patrocinio dell'Avv. MAGGI ELENA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza in data 12.03.2019 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del
Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati;
verbale seguito dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale n. 851/2022 pubblicata in data 29/06/2022 nel procedimento RG n. 8362/2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che è trascorso un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) il signor UN CC cederà gratuitamente, in quanto in compensazione dei propri debiti, alla OR la propria quota di proprietà, pari al 50%, relativa all'immobile di cui alle Parte_1
premesse, sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Togliatti n. 16, foglio 65 mappale 644 sub 46 e del
l'autorimessa mappale 644 sub. 11 , entro e non oltre il termine di giorni 10 decorrenti dall'emanazione del provvedimento di scioglimento del matrimonio emesso dall'intestato Tribunale;
2) le spese notarili ed ogni altra spesa relativa al trasferimento della quota dell'immobile saranno a carico della OR;
Parte_1
3) la OR si impegna a sostenere tutte le spese relative al suddetto immobile, Parte_1
mantenendo manlevato il sig. UN CC da ogni pagamento o spesa relativamente ed esclusivamente all'immobile che dovesse in futuro presentarsi anche per fatti antecedenti il trasferimento della quota;
4) il signor UN CC si impegna a cedere la propria quota dell'immobile senza alcun gravame sorto e/o che dovesse sorgere da tutti i debiti da lui contratti sino al momento del trasferimento di proprietà della sua quota alla IG.ra , ed in ogni caso si impegna a provvedere in Parte_1
proprio alla liberazione di iscrizioni o trascrizioni conseguenti ad interventi di suoi creditori;
5) la OR rinuncia a richiedere al sig. UN CC le somme da lei versate alla Parte_1
Banca per il mutuo relativo all'immobile in comproprietà e rinuncia a qualsiasi recupero relativo alle somme pregresse dovute dal signor UN CC a titolo di mantenimento dei figli minori;
6) i sig.ri UN CC e , si obbligano al totale mantenimento, ordinario e Parte_1
straordinario dei figli con loro conviventi: la IG.ra provvederà pertanto al Parte_1
mantenimento dei figli e mentre il IG. UN CC provvederà al Persona_1 Persona_2
mantenimento della figlia Persona_3
7) i signori e CC UN si dichiarano autosufficienti economicamente e Parte_1 dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a tale titolo.
8) La OR riacquista il nome da nubile”. Parte_1
pagina 2 di 3 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 16/06/2001 fra
nata a [...] il [...] e BR CO nato a [...] Parte_1
(FG) il 19/07/1975 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 122 Parte I
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3