Articolo 13 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 novembre 1986
Art. 13. 1. L' articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , e' sostituito dal seguente:
"1. Fermi restando, per i cassieri, e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorche' non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell' articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908 , unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.
2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.
3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi".
Entrata in vigore il 4 novembre 1986
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