CA
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 129 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Grazia Sparacino e dall'Avv.to Adriana Pt_1 Giovanna Rizzo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale sita in Pt_1
Palermo Via Laurana n. 59 appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonino Russo presso il cui studio in Controparte_1 chese di Villabianca n. 111 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 13 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO Premesso che con sentenza n. 26/2023, emessa in data 10.01.2023, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., accolse il ricorso proposto da , volto al Controparte_1 riconoscimento dell'indennità NASPI;
rilevato che avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in Cancelleria il 17.02.2023, chiedendone la riforma;
rilevato che si è ritualmente costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità del gravame e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso;
dato atto che all'odierna udienza, la causa, previa discussione, è stata decisa come da dispositivo in atti;
ritenuto che
l'eccezione preliminare sollevata in memoria dall'appellata (rimasta priva di contestazione) è manifestamente fondata, in quanto risulta documentalmente provato che la sentenza di primo grado è stata notificata da all'appellante Controparte_1 in data 13.01.2023 presso il domicilio eletto, ossia presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado nonché presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'I.n.p.s. e che il ricorso in appello è stato, invece, depositato il 17.02.2023, oltre il termine breve di 30 giorni fissato dall'art. 325 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che l'appello deve dichiararsi inammissibile e che le spese del grado, liquidate come in dispositivo in favore di parte appellata, seguono la soccombenza dell' Pt_1 fine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/02 per il versamento
Pag.1 dell'ulteriore importo a titolo di contributi unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, DPR n.115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributi unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, DPR n.115/02. Palermo il 13 febbraio 2025
il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo
Il Presidente
Cinzia Alcamo
Pag.2