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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12493/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via c. battisti, 23 Parte_1 C.F._1 20122 MILANO presso l'Avvocato MONTELEONE DIEGO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
SOCIETA' (C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in via Conservatorio 17 MILANO presso lo Studio Lexsential dell'Avv. Antonio Di Mino assistita e difesa dall'Avvocato MOLTENI FABIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_2
alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo di € 38.040 in conseguenza del furto parziale di alcune componenti della propria autovettura BMW targata GN034EZ avvenuto in data 26.10.2023 in via
Padre Pio a Trezzano sul Naviglio (MI).
pagina 1 di 4 L'attore ha dedotto di aver parcheggiato l'autovettura la sera del 26.10.2023, di averla ritrovata il mattino seguente nelle condizioni raffigurate alle fotografie di cui all'allegato n. 4 e di aver sporto denuncia ai Carabinieri e alla compagnia assicurativa. Ha sostenuto che il preventivo di riparazione dei danni fatto eseguire dall' autofficina di fiducia ammontava ad € 53.837,98, somma superiore al valore commerciale dell'autovettura a quella data e che, per tale motivo, decideva di venderne il relitto per €
5.000.
Ha sottolineato di aver correttamente adempiuto all'onere probatorio circa l'an e il quantum del sinistro, deducendo l'illegittimità del rifiuto all'indennizzo dell'assicurazione di cui ha chiesto la condanna alla corresponsione di € 38.040, oltre interessi ai sensi dell'articolo 1284 comma 4 c.c., rivalutazione, spese per la mediazione e spese di lite. si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione avversaria Controparte_2
e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande proposte e, in via subordinata, l'accertamento del dovuto sulla base delle risultanze istruttorie e delle condizioni della polizza.
Ha giustificato il rifiuto di liquidazione dell'indennizzo deducendo, in primo luogo, l'insufficienza probatoria dei documenti prodotti nonché l'inverosimiglianza della presenza dell'autovettura nelle condizioni e nel luogo indicati. Inoltre, ha contestato sia di non essere stata posta nelle condizioni di verificare lo stato dell'autovettura essendo la stessa stata ceduta a terzi sia di aver riscontrato anomalie in data 16.02.2024 in sede di analisi eseguita da remoto sui dati delle chiavi.
All'udienza del 28.11.2024 l'istruttoria è stata espletata mediante l'escussione della prova testimoniale richiesta dall'attore.
All'esito, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025 sulle conclusioni delle parti quali riportate in epigrafe.
La domanda non è provata.
Premesso che la denuncia di per sé assume valore probatorio solo riguardo alla provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e non anche circa la veridicità dei fatti in essa riportati, si rileva che il verificarsi del fatto può ritenersi riscontrato dalla deposizione resa da amico Testimone_1 dell'attore. Questi - della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare - ha dichiarato che “… quella mattina ho accompagnato al lavoro e lì abbiamo trovato la BMW, parcheggiata dal giorno Pt_1
prima, danneggiata…”. Ha confermato l'esistenza dei danni quali riportati nelle fotografie agli atti ossia che “… l'auto era senza il cofano, il vetro piccolo posteriore lato passeggero era rotto, erano stati asportati tutto il navigatore, il contachilometri, i 4 fari, il volante ed anche i pannelli interni delle
pagina 2 di 4 portiere...”. Nello stesso solco si colloca la deposizione resa da escusso quale titolare Testimone_2 dell'Autofficina Darwin il quale ha chiarito che i danni erano quelli indicati nella denuncia.
Tali deposizioni, per quanto convergenti, non sono tuttavia idonee a riscontrare l'entità dell'indennizzo nei termini indicati.
Non risulta di ausilio – come preteso - la documentazione fotografica allegata atteso che non vi è riscontro né riguardo alla cronologia, né all'identità dell'autovettura BMW, di cui Le immagini, infatti, non si rileva la targa. Pertanto, il corredo fotografico non garantisce la riferibilità al sinistro oggetto di causa ed al veicolo targato GN034EZ di proprietà dell'attore.
Oltre a ciò risulta dirimente la mancata partecipazione della Compagnia assicurativa alla valutazione della consistenza e dell'entità dei danni subiti.
Le condizioni generali di contratto contenute nel modulo 5265 RCA – ed. 01/19 richiamate nella polizza prodotta da entrambe le parti, all'art. 16 rubricato “Gestione del sinistro” specificano che
“l'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ”. CP_2
I fatti si sono svolti come segue: in data 27.10.2023 l'attore ha denunciato l'accaduto ed ha chiesto il preventivo dei danni all'Autofficina Darwin inviando – contestualmente - una comunicazione alla convenuta per l'apertura del sinistro;
con lettera del 29.11.2023 il difensore ha comunicato la disponibilità del veicolo nei successivi cinque giorni per gli eventuali accertamenti peritali;
in data
16.01.2024 l'attore ha venduto il relitto a un soggetto terzo al prezzo di € 5.000 come risulta dalla dichiarazione di vendita di cui al doc. n. 7 della citazione;
l'assicurazione con mail del 5.02.2024 (doc.
3 allegato alla costituzione) ha dato riscontro al sollecito dell'indennizzo chiarendo che le attività istruttorie erano ancora in corso e che a seguito dell'inoltro della comunicazione attorea circa la data e luogo di inizio delle operazioni di ripristino si sarebbe proceduto a quantificare il danno subito mediante il perito incaricato avvertendo che, in assenza di analisi dei dati delle chiavi, non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione;
in data 21.02.2024 è stata effettuata l'analisi delle due Contr chiavi presso una concessionaria .
Non è condivisibile la tesi attorea secondo cui dalla citata mail datata 5.02.2024 emergerebbe che le operazioni peritali erano state terminate. Il tenore della comunicazione palesa che, in realtà, in tale frangente l'assicurazione si è limitata a precisare di aver avviato l'istruttoria sollecitando l'attore alla comunicazione del giorno e del luogo delle riparazioni al fine di consentire la presenza del proprio perito e non risulta che tale richiesta sia stata riscontrata.
Così ricostruita la sequenza non può che concludersi nel senso che l'iniziativa dell'attore di cessione dell'autovettura risulta del tutto improvvida in quanto avvenuta senza la previa comunicazione alla pagina 3 di 4 compagnia assicurativa sì non risultare acquisito il suo benestare ed in palese violazione delle condizioni generali della polizza sopra riportate.
Né risulta idonea a confutare tale conclusione l'argomento secondo cui l'attore non poteva attendere altro tempo in quanto custodire una macchina in quelle condizioni è certamente gravoso: pur non dubitandosi di quanto evidenziato, non risultano agli atti solleciti di sorta rivolti alla convenuta né iniziative (id est: accertamento tecnico preventivo) idonee a garantire il necessario contraddittorio sui danni.
In definita, posto che questi ultimi non sono stati accertati secondo il procedimento pattiziamente individuato e che l'entità riportata dall'attore è riscontrata esclusivamente dal preventivo dell'autofficina Darwin incaricata dall'assicurato, non può che concludersi nel senso del mancato riscontro dei danni.
Le rilevate carenze probatorie - che hanno dato origine al legittimo rifiuto di indennizzo - non sono state colmate neppure in questa sede. Né – si badi – risulta accoglibile la richiesta di c.t.u. reiterata in sede di conclusioni, richiamandosi la motivazione resa in sede istruttoria, ossia, che l'avvenuta alienazione del veicolo renderebbe priva di attendibilità l'eventuale consulenza per acta. Parimenti non
è risultata accoglibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. relativa alla perizia asseritamente svolta dal perito della convenuta avendo quest'ultima negato l'esistenza del documento.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attore;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Controparte_2 si liquidano in € 7.616, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 16 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12493/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via c. battisti, 23 Parte_1 C.F._1 20122 MILANO presso l'Avvocato MONTELEONE DIEGO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
SOCIETA' (C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in via Conservatorio 17 MILANO presso lo Studio Lexsential dell'Avv. Antonio Di Mino assistita e difesa dall'Avvocato MOLTENI FABIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_2
alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo di € 38.040 in conseguenza del furto parziale di alcune componenti della propria autovettura BMW targata GN034EZ avvenuto in data 26.10.2023 in via
Padre Pio a Trezzano sul Naviglio (MI).
pagina 1 di 4 L'attore ha dedotto di aver parcheggiato l'autovettura la sera del 26.10.2023, di averla ritrovata il mattino seguente nelle condizioni raffigurate alle fotografie di cui all'allegato n. 4 e di aver sporto denuncia ai Carabinieri e alla compagnia assicurativa. Ha sostenuto che il preventivo di riparazione dei danni fatto eseguire dall' autofficina di fiducia ammontava ad € 53.837,98, somma superiore al valore commerciale dell'autovettura a quella data e che, per tale motivo, decideva di venderne il relitto per €
5.000.
Ha sottolineato di aver correttamente adempiuto all'onere probatorio circa l'an e il quantum del sinistro, deducendo l'illegittimità del rifiuto all'indennizzo dell'assicurazione di cui ha chiesto la condanna alla corresponsione di € 38.040, oltre interessi ai sensi dell'articolo 1284 comma 4 c.c., rivalutazione, spese per la mediazione e spese di lite. si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione avversaria Controparte_2
e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande proposte e, in via subordinata, l'accertamento del dovuto sulla base delle risultanze istruttorie e delle condizioni della polizza.
Ha giustificato il rifiuto di liquidazione dell'indennizzo deducendo, in primo luogo, l'insufficienza probatoria dei documenti prodotti nonché l'inverosimiglianza della presenza dell'autovettura nelle condizioni e nel luogo indicati. Inoltre, ha contestato sia di non essere stata posta nelle condizioni di verificare lo stato dell'autovettura essendo la stessa stata ceduta a terzi sia di aver riscontrato anomalie in data 16.02.2024 in sede di analisi eseguita da remoto sui dati delle chiavi.
All'udienza del 28.11.2024 l'istruttoria è stata espletata mediante l'escussione della prova testimoniale richiesta dall'attore.
All'esito, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025 sulle conclusioni delle parti quali riportate in epigrafe.
La domanda non è provata.
Premesso che la denuncia di per sé assume valore probatorio solo riguardo alla provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e non anche circa la veridicità dei fatti in essa riportati, si rileva che il verificarsi del fatto può ritenersi riscontrato dalla deposizione resa da amico Testimone_1 dell'attore. Questi - della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare - ha dichiarato che “… quella mattina ho accompagnato al lavoro e lì abbiamo trovato la BMW, parcheggiata dal giorno Pt_1
prima, danneggiata…”. Ha confermato l'esistenza dei danni quali riportati nelle fotografie agli atti ossia che “… l'auto era senza il cofano, il vetro piccolo posteriore lato passeggero era rotto, erano stati asportati tutto il navigatore, il contachilometri, i 4 fari, il volante ed anche i pannelli interni delle
pagina 2 di 4 portiere...”. Nello stesso solco si colloca la deposizione resa da escusso quale titolare Testimone_2 dell'Autofficina Darwin il quale ha chiarito che i danni erano quelli indicati nella denuncia.
Tali deposizioni, per quanto convergenti, non sono tuttavia idonee a riscontrare l'entità dell'indennizzo nei termini indicati.
Non risulta di ausilio – come preteso - la documentazione fotografica allegata atteso che non vi è riscontro né riguardo alla cronologia, né all'identità dell'autovettura BMW, di cui Le immagini, infatti, non si rileva la targa. Pertanto, il corredo fotografico non garantisce la riferibilità al sinistro oggetto di causa ed al veicolo targato GN034EZ di proprietà dell'attore.
Oltre a ciò risulta dirimente la mancata partecipazione della Compagnia assicurativa alla valutazione della consistenza e dell'entità dei danni subiti.
Le condizioni generali di contratto contenute nel modulo 5265 RCA – ed. 01/19 richiamate nella polizza prodotta da entrambe le parti, all'art. 16 rubricato “Gestione del sinistro” specificano che
“l'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ”. CP_2
I fatti si sono svolti come segue: in data 27.10.2023 l'attore ha denunciato l'accaduto ed ha chiesto il preventivo dei danni all'Autofficina Darwin inviando – contestualmente - una comunicazione alla convenuta per l'apertura del sinistro;
con lettera del 29.11.2023 il difensore ha comunicato la disponibilità del veicolo nei successivi cinque giorni per gli eventuali accertamenti peritali;
in data
16.01.2024 l'attore ha venduto il relitto a un soggetto terzo al prezzo di € 5.000 come risulta dalla dichiarazione di vendita di cui al doc. n. 7 della citazione;
l'assicurazione con mail del 5.02.2024 (doc.
3 allegato alla costituzione) ha dato riscontro al sollecito dell'indennizzo chiarendo che le attività istruttorie erano ancora in corso e che a seguito dell'inoltro della comunicazione attorea circa la data e luogo di inizio delle operazioni di ripristino si sarebbe proceduto a quantificare il danno subito mediante il perito incaricato avvertendo che, in assenza di analisi dei dati delle chiavi, non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione;
in data 21.02.2024 è stata effettuata l'analisi delle due Contr chiavi presso una concessionaria .
Non è condivisibile la tesi attorea secondo cui dalla citata mail datata 5.02.2024 emergerebbe che le operazioni peritali erano state terminate. Il tenore della comunicazione palesa che, in realtà, in tale frangente l'assicurazione si è limitata a precisare di aver avviato l'istruttoria sollecitando l'attore alla comunicazione del giorno e del luogo delle riparazioni al fine di consentire la presenza del proprio perito e non risulta che tale richiesta sia stata riscontrata.
Così ricostruita la sequenza non può che concludersi nel senso che l'iniziativa dell'attore di cessione dell'autovettura risulta del tutto improvvida in quanto avvenuta senza la previa comunicazione alla pagina 3 di 4 compagnia assicurativa sì non risultare acquisito il suo benestare ed in palese violazione delle condizioni generali della polizza sopra riportate.
Né risulta idonea a confutare tale conclusione l'argomento secondo cui l'attore non poteva attendere altro tempo in quanto custodire una macchina in quelle condizioni è certamente gravoso: pur non dubitandosi di quanto evidenziato, non risultano agli atti solleciti di sorta rivolti alla convenuta né iniziative (id est: accertamento tecnico preventivo) idonee a garantire il necessario contraddittorio sui danni.
In definita, posto che questi ultimi non sono stati accertati secondo il procedimento pattiziamente individuato e che l'entità riportata dall'attore è riscontrata esclusivamente dal preventivo dell'autofficina Darwin incaricata dall'assicurato, non può che concludersi nel senso del mancato riscontro dei danni.
Le rilevate carenze probatorie - che hanno dato origine al legittimo rifiuto di indennizzo - non sono state colmate neppure in questa sede. Né – si badi – risulta accoglibile la richiesta di c.t.u. reiterata in sede di conclusioni, richiamandosi la motivazione resa in sede istruttoria, ossia, che l'avvenuta alienazione del veicolo renderebbe priva di attendibilità l'eventuale consulenza per acta. Parimenti non
è risultata accoglibile la richiesta ex art. 210 c.p.c. relativa alla perizia asseritamente svolta dal perito della convenuta avendo quest'ultima negato l'esistenza del documento.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attore;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Controparte_2 si liquidano in € 7.616, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 16 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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