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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/09/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile
Verbale d'udienza n. 1863/2022 R.G.
All'udienza del 9.9.2025, ore 9.16, innanzi al giudice, dott.ssa Alessandra Canullo, sono comparsi, per parte ricorrente, personalmente presente, l'avv. EVANGELISTI SANDRO e per parte convenuta l'avv. SOPRANZI SILVIA.
L'avv. Evangelisti conclude e discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo;
evidenzia, inoltre, che la norma sulla caccia (art. 39, comma 1, lett. e) L. 7/1995) prevede che se ci si avvicina ad una certa distanza dalla strada occorre scaricare l'arma, essendo la ratio quella di evitare che il cacciatore possa far partire involontariamente dei colpi;
arma scarica significa però che il colpo non deve essere in canna;
il ha quindi estratto il colpo in canna, essendo rimasti i colpi nel Per_1 caricatore;
ma i colpi nel caricatore non creavano alcun problema, né pericolo concreto, non essendo possibile che in caso di caduta accidentale partisse un colpo;
l'illecito quindi non esiste;
cita CASS. pen. sent. 47635/2019 che afferma che il caricatore non è parta di arma;
anche da tale sentenza si evince quindi che l'illecito non esiste, in quanto le cartucce erano nel caricatore, il quale tuttavia a sua volta non è parte dell'arma.
Evidenzia che il provvedimento di revoca del porto d'armi emesso nei confronti del ricorrente
è stato impugnato al TAR, il quale ha concesso un rinvio lungo in attesa della definizione del presente giudizio.
L'avv. Sopranzi conclude e discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e a tutto quanto dedotto ed eccepito;
ribadisce che l'attività venatoria non si esaurisce nella caccia vera e propria ma si esprime anche nell'attitudine di caccia, che si riscontra anche quando il soggetto abbia l'arma scarica, ma sia nelle condizioni di ricaricarla prontamente;
nel caso di specie, l'arma poteva essere caricata facilmente quindi era presente attitudine di caccia;
l'arma scarica non esclude peraltro l'esercizio di attività venatoria, come da giurisprudenza già citata.
L'avv. Evangelisti evidenzia come si potrebbe scivolare in un discorso di processo alle intenzioni, essendo la norma posta a tutela di una sicurezza pubblica, che nel caso in oggetto era rispettata. Il giudice fa presente che sarà data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ex art. 429 c.p.c., al termine degli incombenti previsti per l'odierna udienza.
Successivamente, alle ore 13.15, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Canullo, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza, da considerarsi allegata al presente verbale, la quale, stante l'assenza delle parti, viene depositata nel fascicolo telematico.
Il Giudice
Alessandra Canullo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1863/2022 promossa con ricorso depositato in data 27.7.2022 e vertente
TRA
(C.F. , rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
EVANGELISTI SANDRO, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 04.7.2023, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Macerata;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'avv. SOPRANZI SILVIA e dall'avv. GENTILI
FRANCO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso la Sede dell'Ente, in Macerata;
RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione della Provincia di
Macerata n. prot. 18549 del 07.07.2022
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.9.2025.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. Parte_1
18549 del 07.07.2022 con la quale la Provincia di Macerata gli ha ingiunto il pagamento della sanzione pari ad €. 240,00 (oltre ad € 9,50 per spese di notifica), prevista dall'art. 40, comma 3, della Legge Regione Marche n. 7/1995, per la violazione prevista dall'art. 39, comma 1, lett. e) della Legge Regione Marche n.
7/1995, in quanto il giorno 22.12.2021 alle ore 13.08 in Località Polverina del
Comune di Camerino veniva colto durante l'esercizio venatorio, quale ospite della squadra di cinghiale in braccata n. 80, con il proprio fucile carabina ad anima rigata
2 carico, contenente quattro cartucce nel caricatore, a circa 5 metri dalla Strada
Statale 77 della Val di Chienti.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha posto la asserita non veridicità dei fatti riportati nel verbale di accertamento del 4.1.2022, il quale sarebbe stato in primo luogo formato - in tal modo viziando il procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione - non tenendo conto delle affermazioni difensive dello stesso risultando quindi l'ordinanza ingiunzione annullabile ai sensi Per_1 dell'art. 21-octies l. 241/1990 per eccesso di potere e violazione di legge.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza della violazione contestata, la quale non si sarebbe mai verificata, non trovandosi egli in atteggiamento di caccia ai sensi dell'art. 12 L. 157/1992 – essendosi limitato a spostarsi all'interno dell'area di braccata per raggiungere un punto di “sparo sicuro”, peraltro senza colpo in canna, ma con quattro colpi nel caricatore della carabina – e non essendosi trovato a fianco di una strada, ma al di sotto di un viadotto della stessa Strada Statale n. 77, non avendo peraltro la propria condotta mai posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma ritenuta violata dall'Ente provinciale, nemmeno in caso di sparo accidentale.
Ha quindi chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.6.2023 si è costituita la
, che ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso, ricordando, Controparte_1 con riferimento al primo motivo di opposizione, l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui la motivazione dell'ordinanza ingiunzione non deve essere analitica, simile a quella del provvedimento giurisdizionale, bensì può essere molto più stringata e avvenire anche per relationem, ed evidenziando come le difese del siano state comunque riportate nell'ordinanza ingiunzione impugnata e Per_1 dunque prese considerazione nella redazione del predetto provvedimento.
Nel merito, la parte convenuta ha ritenuto sussistente la violazione contestata, evidenziando, da un lato, in ordine alla distanza del dalla strada, come la Per_1 norma di cui all'art. 39, comma 1, lett. e) della L. Regione Marche n. 7/1995 prenda in considerazione una distanza di caccia minima dalle strade da intendersi in tutte le direzioni, indipendentemente dal piano in cui si trova il cacciatore;
dall'altro lato, in ordine all'atteggiamento di caccia, la Provincia di Macerata ha rilevato la piena sussistenza di tale requisito in capo al da affermarsi indipendentemente dal Per_1
3 fatto che egli stesse solo spostandosi ed anche dalla insussistenza del colpo in canna
(essendo comunque presenti delle cartucce all'interno del caricatore), sottolineando peraltro l'ininfluenza, ai fini della violazione contestata, della concreta pericolosità della condotta del ricorrente, requisito non richiesto dalla norma nella specie applicabile.
Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere respinto.
In via preliminare, in ordine all'asserita annullabilità per violazione dell'art. 21- octies l. 241/1990 in conseguenza di violazione di legge o eccesso di potere manifestato nel corso del procedimento amministrativo sanzionatorio per mancata considerazione delle difese spiegate dal ovvero carenza di motivazione del Per_1 provvedimento di ingiunzione, va dato conto dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità per cui “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (CASS., Sez.
Un., sent. n. 1786/2010; in senso conforme, sent. n. 17799/2014; sent. n. 12503/18).
In altre parole, poiché il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio e non il mero atto, nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, le quali possono
(e devono) essere riproposte al giudice dell'opposizione, affinché possa esaminarle nell'ambito della sua cognizione piena sul rapporto sanzionatorio.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, pertanto, qualora in ipotesi, come sostenuto dal ricorrente, la di Macerata non avesse CP_1 considerato le deduzioni difensive del nell'ordinanza ingiunzione Per_1 impugnata, ciò non avrebbe comunque potuto comportare, di per sé, l'annullabilità del provvedimento, in quanto il ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) riproporre il contenuto delle proprie difese nel ricorso, ai fini dell'esame del merito.
4 Va tuttavia rilevato che, in ogni caso, nell'ordinanza ingiunzione per cui è causa l' ha esplicitamente preso in considerazione le difese promosse dal Parte_2 mediante gli scritti difensivi del 15.2.2022, nonché il contenuto della sua Per_1 audizione del 30.5.2022, esplicitamente confutando i rilievi mossi dal trasgressore alla violazione contestatagli, di tal ché il primo motivo di opposizione appare sicuramente infondato.
Venendo alle contestazioni inerenti il merito e, quindi, l'asserita insussistenza dell'illecito contestato, occorre muovere dal basilare principio di diritto per cui il verbale di accertamento, come ogni atto pubblico, è fidefacente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (tra le altre, CASS., ord. n. 30056 del 31.12.2020; ord. n. 10376/2024).
Pertanto, nello specifico caso (quale è quello in esame) del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (CASS. civ., sent. n. 3705/2013).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, dal verbale di contestazione del 4.1.2022, posto a fondamento dell'ingiunzione impugnata, si evince come la guardia giurata venatoria volontaria in servizio nella zona abbia personalmente constatato il fatto che il partecipando ad una battuta Per_1 collettiva di caccia al cinghiale, avesse un fucile ad anima rigata (carabina) carico, con quattro cartucce a palla nel caricatore, e si trovasse ad una distanza inferiore a
5 metri dalla Strada Statale n. 77 della Val di Chienti;
parimenti, il fatto che la
5 distanza sia stata rilevata tramite strumentazione GPS in presenza del trasgressore stesso è attestato dalla guardia giurata venatoria come avvenuto in sua presenza.
Tali circostanze sono quindi coperte dalla valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento (tenuto conto che le guardie venatorie volontarie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità) e non potevano essere messe in discussione dal ricorrente se non mediante querela di falso.
In ordine all'atteggiamento di caccia tenuto dal nel momento della Per_1 contestazione, viene in rilievo il disposto dell'art. 12 della Legge 11 febbraio 1992,
n.157 inerente le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, il quale, al suo comma 3, prevede che “è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come la nozione di esercizio venatorio comprenda ogni attività prodromica o preliminare e la complessiva organizzazione di mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, appaia diretto a tal fine (CASS. pen., sent. n. 19653/2019), rappresentando quindi attività di caccia ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative “non solo l'attività di abbattimento della fauna selvatica, ma anche condotte quali ispezioni, appostamenti e sopralluoghi, dirette a rendere possibile l'evento ultimo satisfattivo per il cacciatore, consistente nell'uccisione della preda, purché il soggetto sia in grado di prontamente accedere a strumenti idonei all'uopo” (CASS., ord. n. 29709 del
12/12/2017).
Pertanto, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina
(CASS. civ., sent. n. 13973/2017), così come anche il mero transitare all'interno di un'area destinata all'attività venatoria portando con sé il fucile da caccia, pur se
6 scarico e riposto nel fodero, è qualificabile come esercizio venatorio (CASS. civ., ord. n. 26348/2017).
Dai sopraesposti riferenti normativi e giurisprudenziali, pertanto, emerge come, nel caso di specie, non sia idoneo ad escludere la sussistenza di un atteggiamento di caccia in capo al il fatto, evidenziato dal ricorrente, che egli non avesse un Per_1 proiettile in canna (essendo i proiettili presenti solo nel caricatore), posto che ai fini del configurarsi di un'attività venatoria è sufficiente l'atteggiamento e la capacità del soggetto di poter accedere prontamente a strumenti idonei all'attività di caccia, potendo, come detto, persino il detenere un'arma scarica (e nel fodero) integrare esercizio venatorio;
parimenti irrilevante è il fatto che il stesse solo Per_1 spostandosi per guadagnare un punto più sicuro ove potersi appostare, in quanto, come testé evidenziato, anche il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo e, quindi, il transitare all'interno di un'area destinata all'attività venatoria portando con sé il fucile da caccia costituisce attività di caccia (CASS. civ., ord. n.
26348/2017).
E' quindi indubbio che il spostandosi nel corso di una battuta collettiva di Per_1 caccia al cinghiale alla ricerca di un utile luogo di appostamento detenendo un fucile ad anima rigata (carabina) con quattro cartucce nel caricatore, si trovasse in atteggiamento di caccia, ai sensi citato art. 12 della L. 157/1992, potendo in qualsiasi momento, agevolmente o comunque senza consistenti difficoltà, inserire un colpo in canna al fine di abbattere della selvaggina.
Del tutto inconferente, peraltro, è il richiamo giurisprudenziale citato dalla parte ricorrente in sede di discussione, posto che il principio per cui il caricatore non è parte di un'arma è stato affermato dalla Suprema Corte in sede penale (nella sentenza n. 47635/2019 menzionata dalla difesa del al fine di escludere il Per_1 reato di porto illegale di arma o di parti di essa (artt. 4 e 7 L. 895/1967) nel caso di detenzione del mero caricatore, situazione in tutto differente da quella – che viene in rilievo nel caso in esame – in cui, cacciando, si detenga (non già il caricatore soltanto, bensì) un'arma comprensiva anche del caricatore.
Quanto poi all'argomento difensivo posto dal fondamento del ricorso per Per_1 cui egli non si trovasse a fianco di una strada, ma sotto un viadotto elevato, occorre rilevare che, pacifico (perché coperto da valenza probatoria privilegiata e non contestato nemmeno dal ricorrente) il fatto che il ricorrente si trovasse ad una distanza inferiore ai 50 metri da una strada, nessun rilievo può assumere la
7 circostanza per cui la strada in questione fosse al di sopra del medesimo e che, quindi, egli non si trovasse di fianco ad essa, posto che – come condivisibilmente rilevato dalla Provincia di Macerata – la distanza minima imposta dall'art. 39, comma 1, lett. e) della Legge Regione Marche n. 7/1995 è prescritta in termini assoluti ed in tutte le direzioni, a prescindere dal fatto che la strada non si trovi sullo stesso piano del cacciatore, mirando la norma ad evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'esercizio dell'attività venatoria.
A tal riguardo, va infine evidenziata l'irrilevanza dell'insussistenza – dedotta dal ricorrente e particolarmente ribadita anche in sede di discussione – del pericolo concreto di offesa altrui derivante dalla condotta del infatti, nell'ambito Per_1 della propria discrezionalità il legislatore può prevedere illeciti in cui il pericolo viene presunto e, dunque, il soggetto viene sanzionano per il solo fatto di aver posto in essere la condotta di per sé considerata pericolosa, a prescindere dalla sussistenza concreta di un effettivo pericolo per il bene giuridico tutelato.
È evidente che il disposto dell'art. 39, comma 1, lett. e) della L. R. Marche n.
7/1995, lungi dal prevedere una fattispecie che contempli fra i suoi elementi costitutivi l'accertamento giurisdizionale di un effettivo e concreto pericolo per la pubblica incolumità, fonda l'applicazione della sanzione sul mero verificarsi di una condotta - il «cacciare a una distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
Comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili» - ritenuta in sé, quindi presuntivamente, pericolosa, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti di caccia in zone transitate da persone (anche, ad esempio, per partenza accidentale di colpi dall'arma), rimanendo perciò del tutto irrilevante il fatto – dedotto dal ricorrente – per cui nel caso di specie la presenza dei colpi nel caricatore (e non in canna) non arrecasse alcun concreto pregiudizio alla pubblica incolumità, elemento quest'ultimo non richiesto dal legislatore per il configurarsi dell'illecito previsto.
Per le considerazioni che precedono, va quindi affermata la sussistenza della condotta illecita sanzionata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, dovendo pertanto concludersi per l'infondatezza del ricorso.
La soccombenza del ricorrente comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate come specificato in Controparte_1 dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi stante la natura documentale della causa.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1863/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento, che liquida in €. 460,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Macerata, 09/09/2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
9
Verbale d'udienza n. 1863/2022 R.G.
All'udienza del 9.9.2025, ore 9.16, innanzi al giudice, dott.ssa Alessandra Canullo, sono comparsi, per parte ricorrente, personalmente presente, l'avv. EVANGELISTI SANDRO e per parte convenuta l'avv. SOPRANZI SILVIA.
L'avv. Evangelisti conclude e discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo;
evidenzia, inoltre, che la norma sulla caccia (art. 39, comma 1, lett. e) L. 7/1995) prevede che se ci si avvicina ad una certa distanza dalla strada occorre scaricare l'arma, essendo la ratio quella di evitare che il cacciatore possa far partire involontariamente dei colpi;
arma scarica significa però che il colpo non deve essere in canna;
il ha quindi estratto il colpo in canna, essendo rimasti i colpi nel Per_1 caricatore;
ma i colpi nel caricatore non creavano alcun problema, né pericolo concreto, non essendo possibile che in caso di caduta accidentale partisse un colpo;
l'illecito quindi non esiste;
cita CASS. pen. sent. 47635/2019 che afferma che il caricatore non è parta di arma;
anche da tale sentenza si evince quindi che l'illecito non esiste, in quanto le cartucce erano nel caricatore, il quale tuttavia a sua volta non è parte dell'arma.
Evidenzia che il provvedimento di revoca del porto d'armi emesso nei confronti del ricorrente
è stato impugnato al TAR, il quale ha concesso un rinvio lungo in attesa della definizione del presente giudizio.
L'avv. Sopranzi conclude e discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e a tutto quanto dedotto ed eccepito;
ribadisce che l'attività venatoria non si esaurisce nella caccia vera e propria ma si esprime anche nell'attitudine di caccia, che si riscontra anche quando il soggetto abbia l'arma scarica, ma sia nelle condizioni di ricaricarla prontamente;
nel caso di specie, l'arma poteva essere caricata facilmente quindi era presente attitudine di caccia;
l'arma scarica non esclude peraltro l'esercizio di attività venatoria, come da giurisprudenza già citata.
L'avv. Evangelisti evidenzia come si potrebbe scivolare in un discorso di processo alle intenzioni, essendo la norma posta a tutela di una sicurezza pubblica, che nel caso in oggetto era rispettata. Il giudice fa presente che sarà data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ex art. 429 c.p.c., al termine degli incombenti previsti per l'odierna udienza.
Successivamente, alle ore 13.15, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Canullo, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza, da considerarsi allegata al presente verbale, la quale, stante l'assenza delle parti, viene depositata nel fascicolo telematico.
Il Giudice
Alessandra Canullo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1863/2022 promossa con ricorso depositato in data 27.7.2022 e vertente
TRA
(C.F. , rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
EVANGELISTI SANDRO, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 04.7.2023, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Macerata;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'avv. SOPRANZI SILVIA e dall'avv. GENTILI
FRANCO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso la Sede dell'Ente, in Macerata;
RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione della Provincia di
Macerata n. prot. 18549 del 07.07.2022
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.9.2025.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. Parte_1
18549 del 07.07.2022 con la quale la Provincia di Macerata gli ha ingiunto il pagamento della sanzione pari ad €. 240,00 (oltre ad € 9,50 per spese di notifica), prevista dall'art. 40, comma 3, della Legge Regione Marche n. 7/1995, per la violazione prevista dall'art. 39, comma 1, lett. e) della Legge Regione Marche n.
7/1995, in quanto il giorno 22.12.2021 alle ore 13.08 in Località Polverina del
Comune di Camerino veniva colto durante l'esercizio venatorio, quale ospite della squadra di cinghiale in braccata n. 80, con il proprio fucile carabina ad anima rigata
2 carico, contenente quattro cartucce nel caricatore, a circa 5 metri dalla Strada
Statale 77 della Val di Chienti.
A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha posto la asserita non veridicità dei fatti riportati nel verbale di accertamento del 4.1.2022, il quale sarebbe stato in primo luogo formato - in tal modo viziando il procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione - non tenendo conto delle affermazioni difensive dello stesso risultando quindi l'ordinanza ingiunzione annullabile ai sensi Per_1 dell'art. 21-octies l. 241/1990 per eccesso di potere e violazione di legge.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza della violazione contestata, la quale non si sarebbe mai verificata, non trovandosi egli in atteggiamento di caccia ai sensi dell'art. 12 L. 157/1992 – essendosi limitato a spostarsi all'interno dell'area di braccata per raggiungere un punto di “sparo sicuro”, peraltro senza colpo in canna, ma con quattro colpi nel caricatore della carabina – e non essendosi trovato a fianco di una strada, ma al di sotto di un viadotto della stessa Strada Statale n. 77, non avendo peraltro la propria condotta mai posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma ritenuta violata dall'Ente provinciale, nemmeno in caso di sparo accidentale.
Ha quindi chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.6.2023 si è costituita la
, che ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso, ricordando, Controparte_1 con riferimento al primo motivo di opposizione, l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui la motivazione dell'ordinanza ingiunzione non deve essere analitica, simile a quella del provvedimento giurisdizionale, bensì può essere molto più stringata e avvenire anche per relationem, ed evidenziando come le difese del siano state comunque riportate nell'ordinanza ingiunzione impugnata e Per_1 dunque prese considerazione nella redazione del predetto provvedimento.
Nel merito, la parte convenuta ha ritenuto sussistente la violazione contestata, evidenziando, da un lato, in ordine alla distanza del dalla strada, come la Per_1 norma di cui all'art. 39, comma 1, lett. e) della L. Regione Marche n. 7/1995 prenda in considerazione una distanza di caccia minima dalle strade da intendersi in tutte le direzioni, indipendentemente dal piano in cui si trova il cacciatore;
dall'altro lato, in ordine all'atteggiamento di caccia, la Provincia di Macerata ha rilevato la piena sussistenza di tale requisito in capo al da affermarsi indipendentemente dal Per_1
3 fatto che egli stesse solo spostandosi ed anche dalla insussistenza del colpo in canna
(essendo comunque presenti delle cartucce all'interno del caricatore), sottolineando peraltro l'ininfluenza, ai fini della violazione contestata, della concreta pericolosità della condotta del ricorrente, requisito non richiesto dalla norma nella specie applicabile.
Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere respinto.
In via preliminare, in ordine all'asserita annullabilità per violazione dell'art. 21- octies l. 241/1990 in conseguenza di violazione di legge o eccesso di potere manifestato nel corso del procedimento amministrativo sanzionatorio per mancata considerazione delle difese spiegate dal ovvero carenza di motivazione del Per_1 provvedimento di ingiunzione, va dato conto dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità per cui “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (CASS., Sez.
Un., sent. n. 1786/2010; in senso conforme, sent. n. 17799/2014; sent. n. 12503/18).
In altre parole, poiché il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio e non il mero atto, nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, le quali possono
(e devono) essere riproposte al giudice dell'opposizione, affinché possa esaminarle nell'ambito della sua cognizione piena sul rapporto sanzionatorio.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, pertanto, qualora in ipotesi, come sostenuto dal ricorrente, la di Macerata non avesse CP_1 considerato le deduzioni difensive del nell'ordinanza ingiunzione Per_1 impugnata, ciò non avrebbe comunque potuto comportare, di per sé, l'annullabilità del provvedimento, in quanto il ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) riproporre il contenuto delle proprie difese nel ricorso, ai fini dell'esame del merito.
4 Va tuttavia rilevato che, in ogni caso, nell'ordinanza ingiunzione per cui è causa l' ha esplicitamente preso in considerazione le difese promosse dal Parte_2 mediante gli scritti difensivi del 15.2.2022, nonché il contenuto della sua Per_1 audizione del 30.5.2022, esplicitamente confutando i rilievi mossi dal trasgressore alla violazione contestatagli, di tal ché il primo motivo di opposizione appare sicuramente infondato.
Venendo alle contestazioni inerenti il merito e, quindi, l'asserita insussistenza dell'illecito contestato, occorre muovere dal basilare principio di diritto per cui il verbale di accertamento, come ogni atto pubblico, è fidefacente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (tra le altre, CASS., ord. n. 30056 del 31.12.2020; ord. n. 10376/2024).
Pertanto, nello specifico caso (quale è quello in esame) del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (CASS. civ., sent. n. 3705/2013).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, dal verbale di contestazione del 4.1.2022, posto a fondamento dell'ingiunzione impugnata, si evince come la guardia giurata venatoria volontaria in servizio nella zona abbia personalmente constatato il fatto che il partecipando ad una battuta Per_1 collettiva di caccia al cinghiale, avesse un fucile ad anima rigata (carabina) carico, con quattro cartucce a palla nel caricatore, e si trovasse ad una distanza inferiore a
5 metri dalla Strada Statale n. 77 della Val di Chienti;
parimenti, il fatto che la
5 distanza sia stata rilevata tramite strumentazione GPS in presenza del trasgressore stesso è attestato dalla guardia giurata venatoria come avvenuto in sua presenza.
Tali circostanze sono quindi coperte dalla valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento (tenuto conto che le guardie venatorie volontarie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità) e non potevano essere messe in discussione dal ricorrente se non mediante querela di falso.
In ordine all'atteggiamento di caccia tenuto dal nel momento della Per_1 contestazione, viene in rilievo il disposto dell'art. 12 della Legge 11 febbraio 1992,
n.157 inerente le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, il quale, al suo comma 3, prevede che “è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come la nozione di esercizio venatorio comprenda ogni attività prodromica o preliminare e la complessiva organizzazione di mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, appaia diretto a tal fine (CASS. pen., sent. n. 19653/2019), rappresentando quindi attività di caccia ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative “non solo l'attività di abbattimento della fauna selvatica, ma anche condotte quali ispezioni, appostamenti e sopralluoghi, dirette a rendere possibile l'evento ultimo satisfattivo per il cacciatore, consistente nell'uccisione della preda, purché il soggetto sia in grado di prontamente accedere a strumenti idonei all'uopo” (CASS., ord. n. 29709 del
12/12/2017).
Pertanto, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina
(CASS. civ., sent. n. 13973/2017), così come anche il mero transitare all'interno di un'area destinata all'attività venatoria portando con sé il fucile da caccia, pur se
6 scarico e riposto nel fodero, è qualificabile come esercizio venatorio (CASS. civ., ord. n. 26348/2017).
Dai sopraesposti riferenti normativi e giurisprudenziali, pertanto, emerge come, nel caso di specie, non sia idoneo ad escludere la sussistenza di un atteggiamento di caccia in capo al il fatto, evidenziato dal ricorrente, che egli non avesse un Per_1 proiettile in canna (essendo i proiettili presenti solo nel caricatore), posto che ai fini del configurarsi di un'attività venatoria è sufficiente l'atteggiamento e la capacità del soggetto di poter accedere prontamente a strumenti idonei all'attività di caccia, potendo, come detto, persino il detenere un'arma scarica (e nel fodero) integrare esercizio venatorio;
parimenti irrilevante è il fatto che il stesse solo Per_1 spostandosi per guadagnare un punto più sicuro ove potersi appostare, in quanto, come testé evidenziato, anche il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo e, quindi, il transitare all'interno di un'area destinata all'attività venatoria portando con sé il fucile da caccia costituisce attività di caccia (CASS. civ., ord. n.
26348/2017).
E' quindi indubbio che il spostandosi nel corso di una battuta collettiva di Per_1 caccia al cinghiale alla ricerca di un utile luogo di appostamento detenendo un fucile ad anima rigata (carabina) con quattro cartucce nel caricatore, si trovasse in atteggiamento di caccia, ai sensi citato art. 12 della L. 157/1992, potendo in qualsiasi momento, agevolmente o comunque senza consistenti difficoltà, inserire un colpo in canna al fine di abbattere della selvaggina.
Del tutto inconferente, peraltro, è il richiamo giurisprudenziale citato dalla parte ricorrente in sede di discussione, posto che il principio per cui il caricatore non è parte di un'arma è stato affermato dalla Suprema Corte in sede penale (nella sentenza n. 47635/2019 menzionata dalla difesa del al fine di escludere il Per_1 reato di porto illegale di arma o di parti di essa (artt. 4 e 7 L. 895/1967) nel caso di detenzione del mero caricatore, situazione in tutto differente da quella – che viene in rilievo nel caso in esame – in cui, cacciando, si detenga (non già il caricatore soltanto, bensì) un'arma comprensiva anche del caricatore.
Quanto poi all'argomento difensivo posto dal fondamento del ricorso per Per_1 cui egli non si trovasse a fianco di una strada, ma sotto un viadotto elevato, occorre rilevare che, pacifico (perché coperto da valenza probatoria privilegiata e non contestato nemmeno dal ricorrente) il fatto che il ricorrente si trovasse ad una distanza inferiore ai 50 metri da una strada, nessun rilievo può assumere la
7 circostanza per cui la strada in questione fosse al di sopra del medesimo e che, quindi, egli non si trovasse di fianco ad essa, posto che – come condivisibilmente rilevato dalla Provincia di Macerata – la distanza minima imposta dall'art. 39, comma 1, lett. e) della Legge Regione Marche n. 7/1995 è prescritta in termini assoluti ed in tutte le direzioni, a prescindere dal fatto che la strada non si trovi sullo stesso piano del cacciatore, mirando la norma ad evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'esercizio dell'attività venatoria.
A tal riguardo, va infine evidenziata l'irrilevanza dell'insussistenza – dedotta dal ricorrente e particolarmente ribadita anche in sede di discussione – del pericolo concreto di offesa altrui derivante dalla condotta del infatti, nell'ambito Per_1 della propria discrezionalità il legislatore può prevedere illeciti in cui il pericolo viene presunto e, dunque, il soggetto viene sanzionano per il solo fatto di aver posto in essere la condotta di per sé considerata pericolosa, a prescindere dalla sussistenza concreta di un effettivo pericolo per il bene giuridico tutelato.
È evidente che il disposto dell'art. 39, comma 1, lett. e) della L. R. Marche n.
7/1995, lungi dal prevedere una fattispecie che contempli fra i suoi elementi costitutivi l'accertamento giurisdizionale di un effettivo e concreto pericolo per la pubblica incolumità, fonda l'applicazione della sanzione sul mero verificarsi di una condotta - il «cacciare a una distanza inferiore a cinquanta metri da vie di
Comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili» - ritenuta in sé, quindi presuntivamente, pericolosa, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti di caccia in zone transitate da persone (anche, ad esempio, per partenza accidentale di colpi dall'arma), rimanendo perciò del tutto irrilevante il fatto – dedotto dal ricorrente – per cui nel caso di specie la presenza dei colpi nel caricatore (e non in canna) non arrecasse alcun concreto pregiudizio alla pubblica incolumità, elemento quest'ultimo non richiesto dal legislatore per il configurarsi dell'illecito previsto.
Per le considerazioni che precedono, va quindi affermata la sussistenza della condotta illecita sanzionata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, dovendo pertanto concludersi per l'infondatezza del ricorso.
La soccombenza del ricorrente comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate come specificato in Controparte_1 dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi stante la natura documentale della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1863/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento, che liquida in €. 460,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Macerata, 09/09/2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
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