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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 122 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 12.11.2025
T R A
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Taranto Parte_1 C.F._1
alla Via Pitagora n.124, presso lo studio dell'avv. Vittorio Romeo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dal funzionario dott.
BE AG a ciò designato con ordine di servizio, in atti, con domicilio eletto presso la sede in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: indebito assistenziale
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2254/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda, con spese compensabili ex art. 152 disp. att. cpc,
1 proposta da nei confronti dell' – volta a sentire dichiarare non dovuta Parte_1 CP_1
la somma di €. 6.955,20 corrispostagli nel periodo da gennaio 2015 a novembre 2016, pretesa in restituzione dall'Istituto con nota del 6.11.2016, a seguito della rideterminazione dell'importo dell'assegno di invalidità già percepito, di cui era titolare, cat. INVCIV n. 07069522, sulla base della sua dichiarazione reddituale relativa all'anno
2014.
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto che il non Pt_1
potesse invocare a proprio favore il principio di affidamento in base al quale andrebbe
CP_ esclusa la ripetibilità delle somme erogate dall' prima della data di accertamento della loro non effettiva spettanza, in considerazione delle sue dichiarazioni contraddittorie e fuorvianti rese all' . Ha rilevato, infatti, il Tribunale che il Vecera in data 9.7.2014 CP_1
CP_ aveva espressamente dichiarato all' di non svolgere attività lavorativa, mentre in data
20.1.2016 aveva affermato di aver lavorato nel 2014 e nel 2015, traendo un reddito da lavoro dipendente superiore al limite di legge per fruire dell'assegno ex art. 13 legge
118/1971, per poi dichiarare, ancora in data 31.10.2016, di non aver percepito alcun reddito da lavoro subordinato negli anni 2015 e 2016.
Il Tribunale ha, peraltro, ritenuto che il principio dell'affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza, ma è apparentemente escluso dall'art. 42 del d.l. 269/2003 che ha limitato la irripetibilità alle sole somme indebitamente erogate agli invalidi civili fino al
2.10.2003.
Si duole di tale decisione il evidenziando l'errore del primo Giudice per non aver Pt_1
correttamente preso al vaglio della decisione la documentazione prodotta. Sostiene, in
2 CP_ particolare, l'appellante che il modello ICLAV 2014 inviato dal Caf all in data
9.7.2014 non poteva mai essere riferito a tutto l'anno 2014 e, pertanto, attestava solo una situazione reddituale parziale;
che il modello ICLAV 2015 era stato tempestivamente presentato in data 20.1.2016 e conteneva l'esatta dichiarazione reddituale degli anni 2014
e 2015, con la conseguenza che l' era stato regolarmente informato dei redditi CP_1
percepiti negli anni 2014 e 2015; che il successivo modello ICLAV, presentato sempre a mezzo dello stesso Caf in data 31.10.2016, era certamente errato poichè ivi non risultavano i redditi percepiti in detti due anni;
che sicuramente questo ultimo modello
CP_ non era stato neppure preso in considerazione dall' tenuto conto dell'invio della comunicazione di indebito avvenuto il 6.11.2016, ossia dopo appena 6 giorni, con la conseguenza che l'Istituto non era stato affatto fuorviato da tale ultima dichiarazione;
che,
CP_ comunque, sulla base della normativa vigente in materia di indebito assistenziale, l' poteva pretendere soltanto i ratei dell'assegno di invalidità civile eventualmente erogatigli dopo l'accertamento del superamento del reddito, comunicatogli con la predetta nota del 6.11.2016.
L'appello è fondato.
Premesso che l'assegno mensile di invalidità, percepito dal è una prestazione Pt_1
assistenziale erogata ai soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa e che hanno un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge, osserva la Corte che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui i redditi dell'accipiens siano noti all'Amministrazione finanziaria e, perciò, siano conoscibili dall' , al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del CP_1
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità più recente in modo concorde, ha affermato che in materia di indebito assistenziale non vige un principio di libera ripetibilità, anzi vige un principio contrario, proprio per la natura assistenziale delle prestazioni, cioè per il fatto che sono utilizzate per far fronte ai bisogni alimentari dell'assistito. L'orientamento più recente è ben riepilogato nella sentenza Cass. N.13223/2020 che fa il punto della
3 situazione sull'argomento richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, affermando principi che poi sono stati seguiti anche nelle successive pronunce.
Per tal ragione è opportuno riportarne i passi più salienti: “5. - In termini generali, questa
Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n.
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6. - Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). 7. - Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 8. - Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che
4 escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". ...... 14. - L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi CP_1
ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte
e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. ….17. - Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18. - Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. - Lo stesso principio risulta poi CP_1
ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30
5 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ciò discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20. - L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' 21. - Infine va osservato che CP_1
in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce. …. 23. - Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato
l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art.
6 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Tali argomentazioni sono pienamente applicabili al caso di specie in cui il superamento dei limiti di reddito per gli anni 2014-2015 è dipeso dal cumulo con la prestazione da lavoro dipendente ed il provvedimento è intervenuto soltanto in data 6.11.2016.
CP_ Tuttavia, i dati reddituali in questione erano perfettamente conoscibili dall visto che questi, ricevuta la domanda in data 16.10.2015 di assegno per il nucleo familiare inoltrata dal aveva autorizzato tale prestazione in data 7.4.2016, ossia ben prima della nota Pt_1
del 6.11.2016 di rideterminazione della pensione.
CP_ L' avrebbe, dunque, potuto e dovuto verificare dal casellario dell'assistenza la complessiva situazione reddituale familiare, non sussistendo un obbligo da parte del
CP_ di comunicazione all . Pt_1
Come chiarito nella esposta sentenza l'obbligo di comunicazione riguarda altre entrate, tipo quelle derivanti da investimenti finanziari e bancari, redditi prodotti all'Estero, che
CP_ l' non è tenuto a conoscere, ma non i redditi prodotti in Italia: “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce”. CP_1 CP_1
Nè è emerso il dolo del ossia la consapevolezza del superamento dei limiti, Pt_1
CP_ nemmeno eccepita dall' ma al più “dichiarazioni fuorvianti e contraddittorie” che,
CP_ a ben vedere e per quanto detto, non era nemmeno tenuto a farle, mentre l ben poteva e doveva verificarle e conoscerle secondo l'ordinaria diligenza, rilevato, peraltro, che non ne ha dedotto l'omessa comunicazione da parte dell'interessato; viceversa proprio con la nota di rideterminazione dell'importo in data 6.11.2016, con contestuale accertamento del
CP_ conguaglio a debito del l dà atto che il ricalcolo è stato operato “sulla base Pt_1
della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2014”.
Non è, pertanto, ravvisabile nella specie il dolo del beneficiario con conseguente irripetibilità dell'indebito.
7 Conclusivamente, l'appello deve essere accolto con spese del doppio grado che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che Parte_1
CP_ nulla deve all' per il periodo 1.1.2015-30.11.2016, relativamente all'assegno di invalidità civile;
CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in
€ 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 2400,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Taranto, 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 122 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 12.11.2025
T R A
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Taranto Parte_1 C.F._1
alla Via Pitagora n.124, presso lo studio dell'avv. Vittorio Romeo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dal funzionario dott.
BE AG a ciò designato con ordine di servizio, in atti, con domicilio eletto presso la sede in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: indebito assistenziale
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2254/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda, con spese compensabili ex art. 152 disp. att. cpc,
1 proposta da nei confronti dell' – volta a sentire dichiarare non dovuta Parte_1 CP_1
la somma di €. 6.955,20 corrispostagli nel periodo da gennaio 2015 a novembre 2016, pretesa in restituzione dall'Istituto con nota del 6.11.2016, a seguito della rideterminazione dell'importo dell'assegno di invalidità già percepito, di cui era titolare, cat. INVCIV n. 07069522, sulla base della sua dichiarazione reddituale relativa all'anno
2014.
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto che il non Pt_1
potesse invocare a proprio favore il principio di affidamento in base al quale andrebbe
CP_ esclusa la ripetibilità delle somme erogate dall' prima della data di accertamento della loro non effettiva spettanza, in considerazione delle sue dichiarazioni contraddittorie e fuorvianti rese all' . Ha rilevato, infatti, il Tribunale che il Vecera in data 9.7.2014 CP_1
CP_ aveva espressamente dichiarato all' di non svolgere attività lavorativa, mentre in data
20.1.2016 aveva affermato di aver lavorato nel 2014 e nel 2015, traendo un reddito da lavoro dipendente superiore al limite di legge per fruire dell'assegno ex art. 13 legge
118/1971, per poi dichiarare, ancora in data 31.10.2016, di non aver percepito alcun reddito da lavoro subordinato negli anni 2015 e 2016.
Il Tribunale ha, peraltro, ritenuto che il principio dell'affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza, ma è apparentemente escluso dall'art. 42 del d.l. 269/2003 che ha limitato la irripetibilità alle sole somme indebitamente erogate agli invalidi civili fino al
2.10.2003.
Si duole di tale decisione il evidenziando l'errore del primo Giudice per non aver Pt_1
correttamente preso al vaglio della decisione la documentazione prodotta. Sostiene, in
2 CP_ particolare, l'appellante che il modello ICLAV 2014 inviato dal Caf all in data
9.7.2014 non poteva mai essere riferito a tutto l'anno 2014 e, pertanto, attestava solo una situazione reddituale parziale;
che il modello ICLAV 2015 era stato tempestivamente presentato in data 20.1.2016 e conteneva l'esatta dichiarazione reddituale degli anni 2014
e 2015, con la conseguenza che l' era stato regolarmente informato dei redditi CP_1
percepiti negli anni 2014 e 2015; che il successivo modello ICLAV, presentato sempre a mezzo dello stesso Caf in data 31.10.2016, era certamente errato poichè ivi non risultavano i redditi percepiti in detti due anni;
che sicuramente questo ultimo modello
CP_ non era stato neppure preso in considerazione dall' tenuto conto dell'invio della comunicazione di indebito avvenuto il 6.11.2016, ossia dopo appena 6 giorni, con la conseguenza che l'Istituto non era stato affatto fuorviato da tale ultima dichiarazione;
che,
CP_ comunque, sulla base della normativa vigente in materia di indebito assistenziale, l' poteva pretendere soltanto i ratei dell'assegno di invalidità civile eventualmente erogatigli dopo l'accertamento del superamento del reddito, comunicatogli con la predetta nota del 6.11.2016.
L'appello è fondato.
Premesso che l'assegno mensile di invalidità, percepito dal è una prestazione Pt_1
assistenziale erogata ai soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa e che hanno un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge, osserva la Corte che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui i redditi dell'accipiens siano noti all'Amministrazione finanziaria e, perciò, siano conoscibili dall' , al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del CP_1
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità più recente in modo concorde, ha affermato che in materia di indebito assistenziale non vige un principio di libera ripetibilità, anzi vige un principio contrario, proprio per la natura assistenziale delle prestazioni, cioè per il fatto che sono utilizzate per far fronte ai bisogni alimentari dell'assistito. L'orientamento più recente è ben riepilogato nella sentenza Cass. N.13223/2020 che fa il punto della
3 situazione sull'argomento richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, affermando principi che poi sono stati seguiti anche nelle successive pronunce.
Per tal ragione è opportuno riportarne i passi più salienti: “5. - In termini generali, questa
Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n.
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6. - Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). 7. - Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 8. - Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che
4 escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". ...... 14. - L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi CP_1
ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte
e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. ….17. - Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18. - Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. - Lo stesso principio risulta poi CP_1
ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30
5 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario CP_1
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ciò discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20. - L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' 21. - Infine va osservato che CP_1
in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce. …. 23. - Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato
l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art.
6 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Tali argomentazioni sono pienamente applicabili al caso di specie in cui il superamento dei limiti di reddito per gli anni 2014-2015 è dipeso dal cumulo con la prestazione da lavoro dipendente ed il provvedimento è intervenuto soltanto in data 6.11.2016.
CP_ Tuttavia, i dati reddituali in questione erano perfettamente conoscibili dall visto che questi, ricevuta la domanda in data 16.10.2015 di assegno per il nucleo familiare inoltrata dal aveva autorizzato tale prestazione in data 7.4.2016, ossia ben prima della nota Pt_1
del 6.11.2016 di rideterminazione della pensione.
CP_ L' avrebbe, dunque, potuto e dovuto verificare dal casellario dell'assistenza la complessiva situazione reddituale familiare, non sussistendo un obbligo da parte del
CP_ di comunicazione all . Pt_1
Come chiarito nella esposta sentenza l'obbligo di comunicazione riguarda altre entrate, tipo quelle derivanti da investimenti finanziari e bancari, redditi prodotti all'Estero, che
CP_ l' non è tenuto a conoscere, ma non i redditi prodotti in Italia: “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce”. CP_1 CP_1
Nè è emerso il dolo del ossia la consapevolezza del superamento dei limiti, Pt_1
CP_ nemmeno eccepita dall' ma al più “dichiarazioni fuorvianti e contraddittorie” che,
CP_ a ben vedere e per quanto detto, non era nemmeno tenuto a farle, mentre l ben poteva e doveva verificarle e conoscerle secondo l'ordinaria diligenza, rilevato, peraltro, che non ne ha dedotto l'omessa comunicazione da parte dell'interessato; viceversa proprio con la nota di rideterminazione dell'importo in data 6.11.2016, con contestuale accertamento del
CP_ conguaglio a debito del l dà atto che il ricalcolo è stato operato “sulla base Pt_1
della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2014”.
Non è, pertanto, ravvisabile nella specie il dolo del beneficiario con conseguente irripetibilità dell'indebito.
7 Conclusivamente, l'appello deve essere accolto con spese del doppio grado che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che Parte_1
CP_ nulla deve all' per il periodo 1.1.2015-30.11.2016, relativamente all'assegno di invalidità civile;
CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in
€ 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione e per il secondo grado in € 2400,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Taranto, 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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