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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2699/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello (Me), via Asmara n. 12/A presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto (Me), via Papa Giovanni XXIII n. 242 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Domenico Cicala che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mario Meo per procura in atti, resistente,
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato con mansioni di Manutentore di strade (livello C1
Metalmeccanica) alle dipendenze di dal 15 Controparte_1 novembre 2019 con contratto a tempo determinato e dall'1 giugno
2021 con contratto a tempo indeterminato. Precisava che, nello svolgimento delle mansioni, si era occupato della manutenzione lungo il tratto autostradale A/20 Messina – Palermo.
Rappresentava che il 20 marzo 2024, a seguito di segnalazione ricevuta alle ore 16,02 dal Centro Radio del Consorzio Autostradale
Siciliane, committente della era stato Controparte_1 richiesto alla squadra in servizio, di cui faceva parte, di effettuare un intervento di rimozione di calcinacci e altro materiale caduto all'interno della galleria Tindari, in direzione di marcia Messina-
Palermo. Unitamente al preposto ed all'autista del Controparte_2 furgone, si era recato all'interno della galleria di Tindari Persona_1 ove vi erano, all'incirca a metà del percorso della galleria lungo la corsia di marcia normale, alcuni pezzi di legno pericolosi per le auto in transito.
I tre dipendenti avevano quindi parcheggiato il furgone all'interno del bypass che collegava le due gallerie e, una volta prelevati gli spezzoni di legno e caricati sul cassone, avevano avviato la manovra di uscita dal bypass: in particolare il si era posizionato al posto di guida Per_1 per effettuare la manovra di retromarcia per uscire dal bypass, mentre l si era posizionato sul marciapiede della corsia di Pt_1 marcia normale e sulla panchina che costeggia la corsia di CP_2 sorpasso per dare il via al per compiere in sicurezza la manovra Per_1 di uscita.
Il aveva quasi completato la manovra, quando, nonostante sui Per_1 luoghi vi fosse il divieto di sorpasso ed un limite di 80 km/h, una Jeep
PA che transitava sulla corsia di sorpasso era andata ad impattare frontalmente con il furgone, non curandosi delle segnalazioni dell Pt_1
e avevano immediatamente prestato soccorso alla Per_1 CP_2 conducente della Jeep, mentre l si era recato a piedi verso Pt_1
l'entrata della galleria lungo il marciapiede della corsia di marcia per segnalare l'incidente. Per tali fatti, la società aveva contestato ai tre dipendenti l'arbitrario accesso nel bypass della galleria, la mancata adozione delle cautele nel corso del servizio di sorveglianza ed una condotta idonea a mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada ed a danneggiare in modo irreversibile il mezzo di servizio.
Successivamente la società aveva irrogato all il licenziamento Pt_1 per giusta causa.
Evidenziava in primo luogo che, contrariamente a quanto evidenziato dalla società nella contestazione disciplinare, la condotta non era in alcun modo a lui ascrivibile in quanto stava svolgendo mansioni di mera manovalanza ed era soggetto alle direttive del capo-squadra
Controparte_2
Inoltre, durante le operazioni di rimozione dei detriti da parte di e di l era rimasto all'interno della cabina di CP_2 Per_1 Pt_1 guida del mezzo per poi lasciare il posto al e posizionarsi, su Per_1 disposizione del capo-squadra, sul marciapiede che costeggiava la corsia di marcia normale per segnalare ai veicoli in arrivo la presenza del mezzo in uscita.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra.
In subordine chiedeva che il licenziamento venisse dichiarato comunque illegittimo per mancanza di giusta causa con conseguente estinzione del rapporto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura compresa tra 6 e 36 mensilità rapportate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. In estremo subordine, rilevava l'illegittimità del licenziamento perché nella lettera di contestazione non era stata chiaramente individuata la violazione commessa dal ricorrente. Chiedeva, in tal caso, la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura compresa tra 2 e 12 mensilità.
Nella resistenza di all'udienza del 13 maggio Controparte_1
2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorrente chiede in primo luogo che venga dichiarata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato. Argomenta al riguardo di non aver avuto alcuna potestà decisionale in occasione del sinistro, avendo svolto mansioni di mera manovalanza sotto la direzione di Controparte_2
La domanda del ricorrente merita accoglimento.
È incontestato che l stesse svolgendo la propria attività sotto Pt_1 le direttive del capo-squadra in quanto anche la Controparte_2 società riconosce che l “era un semplice operaio” (cfr. pag. Pt_1
15 della comparsa di costituzione e risposta).
Poco o nulla rileva la circostanza che l fosse stato formato Pt_1 anche per la qualifica di preposto, dal momento che in occasione dei fatti che hanno dato origine al licenziamento il ricorrente svolgeva mansioni di operaio ed era tenuto a seguire le direttive del preposto
CP_2
Nemmeno può ritenersi che la relazione fatta pervenire dal ricorrente alla società possa dimostrare che le modalità dell'intervento sono state concordate da tutti e tre i componenti della squadra.
La società fa leva sul fatto che nella relazione del 29 marzo 2024 il ricorrente abbia scritto in questi termini: “atteso che la galleria in questione non presenta una corsia di emergenza, decidevamo, data la situazione di pericolo per la circolazione, di introdurci e fermare il mezzo dentro il bypass …”.
In realtà la società attribuisce eccessivo peso all'utilizzo del plurale
“decidevamo”, dal momento che dall'utilizzo di tale termine non può inferirsi che la decisione sia stata presa congiuntamente da tutti e tre i membri della squadra. Piuttosto può ritenersi che l ed il Pt_1 abbiano condiviso la decisione del preposto ma da ciò Per_1 CP_2 non può attribuirsi a due lavoratori con qualifiche sostanzialmente esecutive la responsabilità della decisione sulle modalità di intervento.
Già sulla base di queste considerazioni può escludersi in capo all l'imputabilità del fatto posto a base del licenziamento. Pt_1
Ritiene il Tribunale che, anche laddove la scelta sulle modalità di intervento fosse stata presa dall i fatti contestati non Pt_1 assumano comunque rilevanza disciplinare.
Va considerato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare
(per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l'insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare (Cass. 8 dicembre 2024, n. 31505, Cass.
n. 3655/2019 in relazione all'art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), L. n. 92/2012; Cass. n.
12174/2019 e Cass. ord. n. 30469/2023 in relazione all'art. 3, co. 2,
8 d.lgs. n. 23/2015).
Al riguardo va premesso che non vi sono dubbi su come materialmente si sono svolti i fatti contestati.
È pacifico che la squadra composta da (preposto), CP_2 Pt_1
(operaio) e (autista) si sia recata, su richiesta del Centro Radio Per_1 del Consorzio Autostrade Siciliane, all'interno della galleria Tindari sulla carreggiata con direzione Messina-Palermo per rimuovere del materiale.
È quindi accaduto che la squadra, giunta a metà della galleria Tindari, ha riscontrato la presenza sulla corsia di marcia normale di alcuni pezzi di legno pericolosi per l'utenza in transito. Non essendovi corsia di emergenza, i tre hanno quindi parcheggiato il furgone dentro il bypass che collega le due gallerie. A quel punto l è rimasto Pt_1 all'interno dell'abitacolo, mentre e sono scesi per CP_2 Per_1 recuperare gli spezzoni di legno. Terminato il recupero, il si CP_2
è posizionato sulla panchina che costeggia la corsia di sorpasso e l si è, invece, posizionato sul marciapiede della corsia di Pt_1 marcia normale consentire al di uscire in retromarcia dal Per_1 bypass in condizioni di sicurezza.
Ed in tale frangente, mentre il aveva quasi completato in senso Per_1 obliquo la manovra, una Jeep PA, guidata da , Testimone_1 che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso ha impattato il furgone con la parte frontale.
Sostiene la società che la condotta tenuta dai componenti della squadra, in violazione delle regole di sicurezza previste per tale tipologia di intervento, sia stata estremamente pericolosa per loro e per l'incolumità degli utenti della strada ed è stata causa del danneggiamento irreversibile del mezzo di servizio.
La valutazione della società non è tuttavia convincente.
Non vi è dubbio che, in occasione dei fatti contestati, i tre dipendenti sono stati impegnati in un intervento urgente per rimuovere materiali pericolosi (spezzoni di legno) dalla galleria Tindari lungo l'autostrada
Messina - Palermo e dunque in un'attività intrinsecamente rischiosa seppur necessaria per la sicurezza stradale.
Peraltro l'intervento non era in alcun modo differibile dal momento che gli spezzoni di legno si trovavano lungo la corsia di marcia normale e dunque avevano un'elevatissima potenzialità dannosa nei confronti delle autovetture che sopraggiungevano lungo la corsia di destra della carreggiata.
La società sostiene che i tre dipendenti non avrebbero seguito le linee di indirizzo per l'esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare, le quali prevedono al punto 2.8.2 rubricato “Fermata e sosta dei veicolo in galleria” che non è consentita la sosta all'interno delle gallerie se non all'interno di piazzole di sosta, corsie di emergenza o delimitazioni di cantieri.
In particolare il datore di lavoro rileva che per l'esecuzione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia di emergenza si deve: informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento su pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti lungo il tronco ed all'interno della galleria;
posizionare prima dell'imbocco della galleria un ulteriore veicolo che abbia attivato i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile;
segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante
“sbandieramenti”.
Inoltre la società evidenzia che i tre componenti della squadra avrebbero deciso di parcheggiare il furgone all'interno del bypass della galleria Tindari, trascurando che i bypass servono a consentire agli utenti di evacuare a piedi verso un luogo sicuro in caso di emergenza.
Aggiunge che i tre dipendenti erano consapevoli della diversa procedura da eseguire, tanto è vero che nel corso delle sommarie informazioni rese alla Polizia Giudiziaria avevano fornito una versione dei fatti non conforme a quanto realmente accaduto.
Le osservazioni della società non meritano condivisione.
Occorre premettere che in effetti il punto 2.8.2. delle linee di indirizzo per l'esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare (cfr. allegato n. 4 del fascicolo di Controparte_1
prevede che “non è consentita la sosta all'interno delle gallerie
[...] se non all'interno di piazzole di sosta, corsie di emergenza o delimitazioni di cantieri.
Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia di emergenza (ad esempio per eseguire un'ispezione) si deve: - Informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti lungo il tronco ed all'interno della galleria;
- Posizionare prima dell'imbocco della galleria un ulteriore veicolo che abbia attivato i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile;
- Segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante
“sbandieramenti”.
Tuttavia lo stesso punto 2.8.2 fa espressamente salve “situazioni di emergenza”, posto che in tal caso è lecito discostarsi dalla procedura sopra indicata.
Ed infatti il successivo punto 6.1 (rubricato “Principi generali di intervento”) prevede che “le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticità non essendo sempre possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare l'evento”.
Viene precisato poco dopo che “le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si può trovare chi opera in esposizione al traffico”.
In sostanza le indicazioni fornite dalle linee di indirizzo per le situazioni di emergenza possono essere solo indicative, dal momento che in tali casi occorre individuare la procedura da seguire sul momento in considerazione della situazione dei luoghi e delle particolari condizioni della strada.
Ciò premesso, non pare possano esservi dubbi sulla inapplicabilità della procedura ordinaria (punto 2.8.2.), presupponendo quest'ultima l'esistenza di pannelli a messaggio variabile e soprattutto l'intervento di almeno due veicoli.
Nel caso in esame la squadra di cui faceva parte il ricorrente è stata contattata dal Centro Radio del Consorzio Autostrade Siciliane per la rimozione del pericolo all'interno della galleria Tindari ed è pacifico che nessun altro mezzo di soccorso è intervenuto sui luoghi.
Non era quindi possibile posizionare “un ulteriore veicolo” prima dell'imbocco della galleria per segnalare l'intervento in atto.
Nemmeno era possibile per la squadra di lavoro lasciare il mezzo prima della galleria per poi procedere a piedi alla ricerca degli ostacoli lungo la carreggiata. In tal caso, infatti, i tre addetti avrebbero dovuto percorrere circa un chilometro a piedi, rallentando sensibilmente l'intervento di rimozione degli ostacoli che richiedeva, invece, un'azione pronta ed immediata, considerato il pericolo che la presenza dei listelli di legno costituiva per gli utenti della strada.
Considerata la posizione degli ostacoli nel mezzo di una galleria priva di corsia di emergenza, non può poi rimproverarsi alla squadra di aver parcheggiato il furgone all'interno del bypass. Tale manovra era l'unica possibile per consentire alla squadra di fermare il furgone in un punto che non creava intralcio alla circolazione ed il più possibile vicino al tratto di strada che necessitava dell'intervento.
Del resto il punto 6.5 delle linee di indirizzo prevede che, quando l'ostacolo si trovi in una zona ove sia pericoloso fermare il veicolo,
l'intervento può essere eseguito fermando l'autoveicolo in posizione di sicurezza con i dispositivi lampeggianti in dotazione al veicolo per poi raggiungere a piedi lungo la banchina laterale il luogo indicato per la segnalazione dell'ostacolo all'utenza mediante sbandieramento e la sua successiva rimozione.
L'operazione eseguita dai tre membri della squadra non si è discostata significativamente da tale indicazione, avendo fermato il veicolo in posizione di sicurezza non lungo la carreggiata (dentro la galleria ove, peraltro, la visibilità è più scarsa), ma all'interno dell'unico punto – il bypass – che in quel momento consentiva la sosta senza creare intralcio alla circolazione.
È vero che il bypass ha la funzione di consentire agli utenti di evacuare a piedi la galleria in caso di incendio, ma è anche vero che, in assenza di corsia di emergenza e di piazzole di sosta, al momento dell'intervento era l'unica zona in cui era possibile fermarsi senza creare pericolo per le auto in transito all'interno della galleria.
Nulla può essere addebitato ai tre dipendenti, dal momento che la situazione di pericolo imminente rappresentata dalla presenza di ostacoli lungo la corsia di marcia di destra (ovvero quella maggiormente battuta dalle auto) imponeva un intervento immediato e la squadra ha posto in essere la condotta che in quel determinato momento, in considerazione dello stato dei luoghi, appariva l'unica possibile.
Non rileva, dunque, la circostanza che i tre dipendenti abbiano inizialmente fornito alla polizia giudiziaria una versione dei fatti non veritiera, viepiù se si considera che – per quanto di maggiore rilievo in questa sede – i tre hanno fornito alla società una corretta descrizione dell'evento, mettendola così in condizione di effettuare ogni valutazione.
Il comportamento tenuto dai tre lavoratori non può, dunque, avere rilevanza disciplinare, non potendosi trascurare il fatto che gli stessi hanno agito con la finalità di garantire la sicurezza degli utenti dell'autostrada.
Al momento poi di rimuovere il furgone dal bypass la squadra ha adottato delle cautele, dal momento che il si è posizionato CP_2 lungo la banchina che costeggia la corsia di sorpasso per consentire al di effettuare la manovra in retromarcia e l si è invece Per_1 Pt_1 posizionato dal lato opposto per segnalare alle auto in transito l'esistenza del pericolo.
I tre dipendenti hanno, dunque, fatto tutto il possibile per garantire da un lato la repentina rimozione degli ostacoli presenti sulla carreggiata e dall'altro per riprendere la marcia a bordo del furgone in condizioni di sicurezza.
Ed a tal proposito va evidenziato che l'incidente verificatosi subito dopo è stato determinato dal fatto che la Jeep PA viaggiava all'interno della galleria lungo la corsia di sorpasso “a velocità non particolarmente moderata” e con la visuale in parte preclusa dalle condizioni della strada che in quel punto curvava verso sinistra (cfr. rapporto della Polizia Stradale).
Deve ritenersi che tale condotta, oltre ad aver avuto un'incidenza determinante nella causazione del sinistro, non era neanche ragionevolmente prevedibile dall che si era correttamente Pt_1 posizionato dal lato della strada in cui aveva una visuale maggiore per accertare la presenza di auto.
Peraltro è significativo che nella lettera del 15 luglio 2024 inviata ad
HDI Assicurazioni S.p.a. la stessa abbia Controparte_1 implicitamente escluso ogni responsabilità dei propri dipendenti, ritenendo che “la responsabilità si appartiene interamente ed esclusivamente alla sig.ra , sol ove si consideri il principio di Tes_1 causalità efficiente (l'evento non si sarebbe verificato se la si Tes_1 fosse attenuta al categorico segnale divieto di sorpasso in galleria, il che equivale al divieto di percorrere la relativa corsia)”.
La stessa società riconosce, dunque, che il sinistro è addebitabile esclusivamente alla , sicché appare contraddittoria la successiva Tes_1 determinazione di contestare ai propri dipendenti di aver omesso l'adozione di ogni misura di cautela, di aver creato un pericolo per l'incolumità degli utenti e di aver causato l'incidente ed il danneggiamento del mezzo di servizio.
Va dunque escluso che il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione del sinistro del 20 marzo 2024 abbia rilevanza disciplinare, considerato che la finalità che ha animato la condotta del ricorrente
(e degli altri componenti della squadra) era quella di mettere in sicurezza l'autostrada nel più breve tempo possibile. La condotta del ricorrente, tenuto conto della particolare situazione di emergenza in un tratto di strada posto all'interno di una galleria priva di corsia di emergenza e di piazzole di sosta e in condizioni di visibilità ridotte, è, dunque, priva di rilievo disciplinare, non rappresentando una violazione dell'obbligo di diligenza.
I tre dipendenti hanno correttamente adempiuto la loro prestazione lavorativa, provvedendo ad eliminare nel più breve tempo possibile una situazione di grave pericolo per l'utenza, approntando contestualmente quelle cautele che la situazione dei luoghi imponeva.
Ne consegue che, non essendo addebitabile al ricorrente la condotta, peraltro priva di rilevanza disciplinare, va rilevata l'insussistenza del fatto materiale contestato e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n.
23/2025 il licenziamento deve essere annullato con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato da nei confronti di con lettera Controparte_1 Parte_1 del 26 aprile 2024; condanna a reintegrare nel Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 9.257,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino