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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi quale difensore di fiducia dell'imputata CP_1 Parte_1
nel procedimento n. 2846/20 R.G.N.R., emesso dal Tribunale di Monza, in composizione
[...] monocratica, dott.ssa Roberta Russo, in data 20 dicembre 2024, depositato in pari data e notificato in data 7 gennaio 2025; rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta in data 24 gennaio 2025, regolarmente notificata in data 18 febbraio 2025; sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 16/04/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 497/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il Giudice non abbia applicato i parametri concordati riprodotti nel Protocollo sottoscritto in data 29/04/24 tra il Tribunale di
Monza e l'Ordine degli Avvocati, bensì quello previgente, non essendosi avvenuto della nuova istanza di liquidazione depositata in conformità al noto Protocollo vigente, sostitutiva della precedente istanza errata.
Il prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato ed ai difensori d'ufficio sottoscritto, da ultimo, tra le Autorità Giudiziarie del Circondario di Monza ed i rappresentanti dell'Ordine Forense in data 29 aprile 2024, effettivamente prevede nella Tabella A, nuovi parametri di calcolo, più favorevoli per il difensore.
D'altra parte, va rilevato che lo stesso Tribunale aveva precedentemente liquidato, in data 30 ottobre
2024, la maggior somma di € 3.110.06 in favore del medesimo difensore.
Tale provvedimento era stato successivamente superato dalla nuova liquidazione effettuata sulla prima istanza del difensore, quella parametrata al vecchio Protocollo, presumibilmente non essendosi il Giudice avveduto della nuova istanza presentata dall'avv. e predisposta secondo i parametri vigenti (tanto Pt_2 che era stato corretto anche il capo condannatorio contenuto nella sentenza, laddove riportava la somma di € 3.110.06).
Va riliquidato, pertanto, l'importo complessivo dovuto pari ad € 3.110.06 oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e contributo c.p.a..
Per il presente procedimento di opposizione vanno riconosciuti al ricorrente i compensi secondo la tariffa vigente (DM 10 marzo 2014 n. 55), oltre agli esborsi e oneri fiscali, con addebito all'Amministrazione resistente in applicazione della regola della soccombenza;
PQM
1) accoglie il ricorso e, pertanto, in riforma del decreto di liquidazione in data 20 dicembre 2024, liquida, ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, a favore dell'avv. ed ordina il Parte_2 pagamento da parte del Funzionario Delegato della somma di € 3.110.06, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del ricorrente in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, nonché €
125,00 per anticipazioni;
3) dispone che la presente sentenza sia registrata a debito ai sensi dell'art. 158, 1° comma lett. c) del
DPR 115/02;
pagina 2 di 3 4) dispone che la presente sentenza sia trasmessa al Giudice della liquidazione per l'ulteriore correzione del dispositivo della sentenza emessa in data 2 ottobre 2024 riportando il capo condannatorio sulle spese all'originaria formulazione.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 16 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi quale difensore di fiducia dell'imputata CP_1 Parte_1
nel procedimento n. 2846/20 R.G.N.R., emesso dal Tribunale di Monza, in composizione
[...] monocratica, dott.ssa Roberta Russo, in data 20 dicembre 2024, depositato in pari data e notificato in data 7 gennaio 2025; rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta in data 24 gennaio 2025, regolarmente notificata in data 18 febbraio 2025; sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 16/04/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 497/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il Giudice non abbia applicato i parametri concordati riprodotti nel Protocollo sottoscritto in data 29/04/24 tra il Tribunale di
Monza e l'Ordine degli Avvocati, bensì quello previgente, non essendosi avvenuto della nuova istanza di liquidazione depositata in conformità al noto Protocollo vigente, sostitutiva della precedente istanza errata.
Il prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato ed ai difensori d'ufficio sottoscritto, da ultimo, tra le Autorità Giudiziarie del Circondario di Monza ed i rappresentanti dell'Ordine Forense in data 29 aprile 2024, effettivamente prevede nella Tabella A, nuovi parametri di calcolo, più favorevoli per il difensore.
D'altra parte, va rilevato che lo stesso Tribunale aveva precedentemente liquidato, in data 30 ottobre
2024, la maggior somma di € 3.110.06 in favore del medesimo difensore.
Tale provvedimento era stato successivamente superato dalla nuova liquidazione effettuata sulla prima istanza del difensore, quella parametrata al vecchio Protocollo, presumibilmente non essendosi il Giudice avveduto della nuova istanza presentata dall'avv. e predisposta secondo i parametri vigenti (tanto Pt_2 che era stato corretto anche il capo condannatorio contenuto nella sentenza, laddove riportava la somma di € 3.110.06).
Va riliquidato, pertanto, l'importo complessivo dovuto pari ad € 3.110.06 oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e contributo c.p.a..
Per il presente procedimento di opposizione vanno riconosciuti al ricorrente i compensi secondo la tariffa vigente (DM 10 marzo 2014 n. 55), oltre agli esborsi e oneri fiscali, con addebito all'Amministrazione resistente in applicazione della regola della soccombenza;
PQM
1) accoglie il ricorso e, pertanto, in riforma del decreto di liquidazione in data 20 dicembre 2024, liquida, ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, a favore dell'avv. ed ordina il Parte_2 pagamento da parte del Funzionario Delegato della somma di € 3.110.06, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del ricorrente in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, nonché €
125,00 per anticipazioni;
3) dispone che la presente sentenza sia registrata a debito ai sensi dell'art. 158, 1° comma lett. c) del
DPR 115/02;
pagina 2 di 3 4) dispone che la presente sentenza sia trasmessa al Giudice della liquidazione per l'ulteriore correzione del dispositivo della sentenza emessa in data 2 ottobre 2024 riportando il capo condannatorio sulle spese all'originaria formulazione.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 16 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3