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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 383 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione tenuto conto delle risultanze della CTU con accoglimento del ricorso e per l'avv. GUSAGTO CP_1
ALESANSDRA in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale contesta la CTU, si riporta alla memoria ed insiste per il rigetto della domanda.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 383 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA VETOIO SNC - LOCALITA' CP_1 P.IVA_1
COPPITO - AVVOCATURA REGIONELE ABRUZZO C(O AVV. DE CP_1
TULLIO LUISA 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.4.2024, assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento delle malattie professionali consistenti in ” CP_1
sindrome del tunnel carpale, discopatie lombari e sindrome cuffia rotatori” e lamentando che l' aveva confermato la lesione dell'integrità psico-fisica nella CP_2
misura complessiva del 14% – adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura uguale o superiore al 18%.
L' si costituiva in giudizio, rilevando in via preliminare che il presente giudizio CP_1
non si riferiva alla domanda amministrativa di revisione dell'anno 2019 ma a quella presentata in data 14.6.2023; chiedeva altresì il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La ricorrente aderiva all'eccezione preliminare dell precisando che si chiedeva CP_1
l'accertamento dell'aggravamento con decorrenza dal 14.6.2023.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha ritenuto che “la sig.ra Persona_1 Pt_1
a carico del rachide, dei polsi e delle spalle, è affetta dalle seguenti tre
[...]
patologie: • Sindrome del Tunnel Carpale di grado medio-lieve. • Sindrome della cuffia dei rotatori, con, a livello della spalla di sinistra, diffuso aspetto disomogeneo delle componenti tendinee, lesioni del sovra spinato, stato tendinosico a livello del sotto ed infraspinato, micro e macro calcificazioni nel contesto della cuffia dei rotatori, tendinosi del CLB, distensione della borsa SAD, acromion sclerosi, profilo cartilagineo finemente irregolare e a livello della spalla di destra presenza di un quadro sostanzialmente sovrapponibile al sn con minor entità ecografica con micro aree a parziale lesioni del sovra spinato. • Ernia mediana e paramediana sn di L4-L5 ed L5-
S1, fenomeni degenerativi dei dischi intersomatici con protrusione circonferenziale del disco L3-L4,in soggetto con artrosi della faccette articolari interapofisarie e modificazioni di tipo spondilosico dei corpi vertebrali. Considerato il quadro clinico
e strumentale rilevato, si ritiene di confermare il danno biologico a carico della spalle
(6%) e di riconoscere invece un maggior danno a carico: del rachide per il quale, considerato il quadro clinico evidenziato dalle RM del rachide lombosacrale del
20.01.23, che evidenzia una ernia mediana e paramediana sn di L4-L5 ed L5-S1, rispetto alla risonanza del 01/06/2010 che non documentava ernie discali, a giudizio dello scrivente C.T.U., il danno, nell'ottica di un sincretismo valutativo, deve essere quantificato nella misura del 9% (nove per cento) dalla data della domanda di revisione del 14.6.2023 e: della Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale per la quale, vista l'EMG del 28.02.23 che evidenzia “SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
BILATERALE , mentre l'ESAME EMG-ENG del 11.07.19 Controparte_3
che rilevava “sofferenza mielinica cronica di grado lieve”, il danno, nell'ottica di un sincretismo valutativo, deve essere quantificato nella misura del 4% (quattro per cento) dalla domanda di revisione del 14.6.2023. Il danno complessivo (spalle, rachide e polsi) configura una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente stimabile nella misura del 16% (sedici per cento) dalla domanda di revisione del
14.6.2023, rispetto al 14% precedentemente riscontrata”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 14.6.2023, oltre agli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è affetto da una riduzione dell'integrità psico-fisica di origine professionale quantificabile nella misura del 16% a decorrere dalla domanda di aggravamento del 14.6.2023;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 14.6.2023, oltre agli interessi legali;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore del difensore antistatario di CP_1
parte ricorrente , delle spese di lite che liquida in . 2.800,00, oltre iva cpa e spese generali, e le compensa per la restante frazione;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 10 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott. Massimo Valenza