Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 716/2022 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 1848 del 17.6.2022 Oggetto: declaratoria inclusione in graduatoria;
risarcimento danni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Luisa SANTO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro / pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 716.2022 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Michele Parte_1
Maggio, domiciliatario
APPELLATO contro rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_1
dagli avv.ti Cataldo Balducci e Maria Luisa Serrano, domiciliatari;
APPELLATA
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
La sentenza indicata in epigrafe ha rigettato la domanda di Parte_1
“…dichiarare il diritto del ricorrente di essere incluso fra i candidati idonei di cui alla selezione di 30 unità di personale, da assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, da parte di le mansioni di ausiliari addetti alle pulizie….condannare Parte_2 CP_1
….a risarcire il danno cagionato all'istante per effetto della mancata inclusione fra i candidati idonei di
€ 1.264,88 mensili per ogni mese intercorrente dall'aprile 2020 alla data di assunzione….ovvero per quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà equitativamente determinata…in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali…ex art 1284 comma 4 cod. civ….condannare risarcire il danno cagionato all'istante per la mancata assunzione a tempo pieno ed Controparte_2
indeterminato , alle dipendenze della suddetta società….come previsto dal concorso per l'assunzione di
159 unità di personale…nella misura che sarà equitativamente determinata… in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali…con vittoria di spese e compensi di lite…”
Il giudice, richiamato l'avviso di selezione cit., ha confermato la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria utile per la selezione di 30 unità di personale operata dalla società, perché il candidato non ha fornito alcuna indicazione attestante la propria condizione di idoneità fisica.
, con ricorso in appello del 3.12.2022, reiterando la domanda del Parte_1
13.5.2020, vinte le spese dei due gradi di giudizio, ha chiesto la totale riforma della decisione lamentandone l'erroneità.
I motivi di gravame si possono sintetizzare come segue: 1) il giudice avrebbe errato nel ritenere il candidato, implicitamente (stante il silenzio sul punto dell'avviso di selezione), obbligato in sede di domanda per la partecipazione alla selezione alla allegazione della propria idoneità fisica all'impiego, e dunque decaduto dalla procedura in caso di inadempimento, senza alcuna possibilità di ovviare a tale ipotetica omissione;
2) il configurare cause di esclusione dal procedimento, non previste dal bando, costituiva palese violazione del principio di buona fede di cui all'art 1337 c.c., vieppiù considerando che in materia di impiego pubblico le norme che imponevano al lavoratore di certificare l'idoneità fisica.
La di cui in epigrafe, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello per sua infondatezza, con il favore delle spese
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e la sentenza merita di essere confermata con le precisazioni che seguono.
Rileva la Corte che la prima delle domande proposte in I grado e qui reiterate
(segnatamente la declaratoria del diritto all'inclusione fra i candidati idonei alla cit. selzione;
capo a) del ricorso in I grado) è esclusivamente finalizzata all'accoglimento delle altre due, ed aventi ad oggetto il risarcimento danni asseritamente cagionato dalla evocata la parte non ha chiesto la costituzione di un rapporto lavorativo ed ha prospettato la violazione, da parte della (mancata informazione dei candidati circa l'allegazione CP_3
della idoneità fisica), dell'obbligo di informazione che “..è uno dei principali obblighi delle parti in sede precontrattuale e quindi fonte di responsabilità ex art 1337 cod. civ…” con diritto al risarcimento del danno da “..lucro cessante..”
Il titolo risarcitorio è unico per responsabilità precontrattuale e lesione della libertà negoziale.
Come rilevato in altre controversie di analogo tenore esaminate da questa Corte, ed alle quali per la presente motivazione si rinvia ex art 118 disp. att. cpc, “…appare necessario verificare l'esistenza, nella specie, di un danno risarcibile.
In proposito deve rilevarsi che, come è noto, il pregiudizio risarcibile in caso di accertata responsabilità precontrattuale è quello circoscritto nei limiti dello stretto “interesse negativo” (contrapposto all'interesse positivo all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del negozio (“danno emergente”), sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (“lucro cessante”); esso non si estende, invece, all'“interesse positivo”, e in particolare al “lucro cessante” risarcibile (ex artt. 1218 e
1223 c.c.) se il contratto (ove ipoteticamente concluso) non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte (cfr. tra le tante, Cass. n. 35170/2023).
Corollario del suesposto principio di diritto è che -secondo la regola del riparto della prova in ambito risarcitorio- grava sul danneggiato l'onere di specifica allegazione e prova delle occasioni perdute a causa della condotta censurata (cfr. tra le tante Cass. n. 4539/2016).
Nella specie, l'appellante -pur invocando la violazione degli obblighi di informazione e, più in generale, delle regole di correttezza e buona fede in ambito precontrattuale da parte delle parti appellate- ha omesso qualsivoglia allegazione in merito alla perdita di occasioni vantaggiose per la stipula di altri contratti di lavoro, rilevante ai fini dell'individuazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c., così contravvenendo all'onere di allegazione e prova che a lui incombeva.
Egli ha chiesto, infatti, il risarcimento del danno da “lucro cessante”, individuandolo nella retribuzione mensile che avrebbe potuto realizzare se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito
……………………….., che è equivalente al danno conseguente all'inadempimento contrattuale, il quale, per quanto detto, non è risarcibile in ipotesi di responsabilità precontrattuale.
Si ribadisce, invero, che in tema di responsabilità precontrattuale, l'ammontare del danno risarcibile va determinato tenendo conto dalla peculiarità dell'illecito e dalle caratteristiche di detta responsabilità, che postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e il principio secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente: non essendo stato stipulato il contratto, infatti, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale, posto che non sono ancora acquisiti i diritti che sarebbero nati dal contratto e che non possono quindi essere lesi.
L'interesse giuridico leso, a seguito dell'illecito precontrattuale è, quindi, unicamente quello al corretto svolgimento dalle trattative, necessariamente circoscritto al c.d. interesse negativo, con l'effetto che, per un verso, mancando il contratto, non è possibile richiedere il risarcimento del lucro cessante equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per comportamento addebitabile alla controparte;
per altro verso, sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa dev'essere sorretta da adeguate allegazioni e prove della parte che si assume danneggiata che non possono essere sostituite da una liquidazione del danno in via equitativa.
In considerazione di tanto -ove anche si voglia ritenere che, nella specie, le parti appellate hanno violato gli obblighi di correttezza e buona fede, omettendo di adempiere all'obbligo di informazione………………. la domanda risarcitoria formulata da parte appellante non può trovare accoglimento in difetto di prova circa l'esistenza di un danno risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Per gli stessi motivi, anche la domanda volta al risarcimento del danno cagionato dalla mancata assunzione a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di appare infondata. CP_1 Gli argomenti fin qui esposti inducono a ritenere l'infondatezza della domanda introdotta nel presente giudizio, e assorbono ogni altra questione proposta dalle parti……….”.
La tutela d'accertamento richiesta (cit. declaratoria del diritto all'inclusione fra i candidati idonei alla selezione) e le ragioni dell'appello, risultano priva di utilità in quanto, per quanto sopra chiarito, non più funzionali alla tutela di condanna risarcitoria che comunque si appalesa infondata.
Questa Corte, in ragione delle questioni prospettate, ritiene di dover far ricorso, quale opzione motivazionale, al principio della ragione più liquida perché di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre pur prospettate ragioni;
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo che si traduce in una “..verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cp…” (così Cass. sez. 5 ,ord.
9.1.2019 n. 363).
L'esistenza di precedenti specifici, e una diversa motivazione a fondamento del rigetto dell'appello, suggeriscono la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c. ; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 3.12.2022 da Pt_1
nei confronti della avverso la
[...] Controparte_4
sentenza del 17.6.2022 n. 1848 del Tribunale di Lecce così provvede: rigetta l'appello
Dichiara compensate le spese di questo grado
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 9.4.2025
Il Presidente Gennaro LOMBARDI