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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2024, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 2270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2270/2024, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carlo Giuseppe Merlino e Anna Maria Torello
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Carlo Giuseppe Merlino e Anna Maria Torello
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 11.11.2024.
Condizioni congiunte: “1- la responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata in _1
via condivisa da entrambi i genitori, con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2- manterrà la residenza anagrafica e la collocazione _1
1 prevalente presso la madre, nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita a Incisa
Scapaccino in via IV Novembre n. 10, o in al-tra abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;
3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, temporaneamente, in un appartamento sito a Vaglio Serra in via Roma n. 43, potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì dall'ora di cena, con conseguente pernottamento presso di lui, e per tutta la giornata del giorno a seguire (sabato), riaccompagnandola a casa prima dell'ora di cena, tenendo, sempre e comunque, in debita considerazione gli impegni e la volontà di;
4- i _1
genitori, preso atto che in questa fase il rapporto padre - figlia risulta essere piuttosto difficoltoso, si sono determinati a fare intraprendere a un percorso di sostegno psicologico, al fine di _1
consentirle di superare questo momento di transizione. Per tale ragione, le frequentazioni tra lei e il padre andranno gradatamente aumentando - prevedendo una maggiore alternanza tra i genitori - non appena la minore ne esprimerà il desiderio;
5- le principali festività di calendario (25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
6- salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità della figlia;
7- durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche _1
non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la fi-glia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;
8- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genito-riali siano mantenute presenti nella sua coscienza. Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore. I genitori, inoltre, si impegnano a non presentare a nuovi compagni/e prima che _1
siano trascorsi due anni dalla sentenza di separazione;
9- il sig. corrisponderà alla CP_1
sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario, un contributo Parte_1
2 mensile di € 800,00 per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat; 10- i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di
Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da isti-tuti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo an-no fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese conno-tate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialisti-che (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I coniugi, per quanto attiene il loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al 50% cadauno;
11- ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le
3 relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa;
12- nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti concordano quanto segue: • per quanto attiene la casa familiare, sita ad Incisa Scapaccino, in comproprietà al 50% tra gli istanti, gravata da mutuo ipotecario, i sigg. e si impegnano, fin da ora, a porla in vendita, così che, dal valore che Parte_1 CP_1
ne deriverà, gli stessi provvederanno a estinguere il residuo mutuo bancario ipotecario, contratto con l'Unicredit S.p.A., n. 9052467, con scadenza 2033 per il quale corrispondono una rata mensile di 868,00 euro, nonché gli altri finanziamenti oggi in essere: 1) finanziamento n. 3785839, la cui rata mensile è pari ad 357,00 euro, contratto con Uni-credit S.p.A.; 2) finanziamento n. 17112751, la cui rata mensile è pari ad 475,73 euro, contratto con Unicredit S.p.A. e, onorate tutte le spese connesse, l'eventuale somma che rimarrà, sarà suddivisa tra i coniugi nel seguente modo: 70% alla moglie e 30% al marito il quale, con la sottoscrizione del presente accordo, rinuncia, fin da ora, a pretendere il 50%, ritenendosi pienamente soddisfatto e liquidato di ogni suo diritto sull'immobile con la corresponsione del 30% di quanto residuerà a seguito della predetta alienazione ed estinzione di tutti i finanziamenti accesi. Fino alla realizzazione della vendita dell'immobile, i coniugi si impegnano a continuare a versare il 50% della rata di mutuo – nonché di tutti i finanziamenti in essere- il cui importo complessivo è di circa 1.800,00 euro mensili;
• per quanto attiene le quattro motociclette in uso al sig. queste rimarranno nella sua esclusiva CP_1 disponibilità e titolarità; • sul punto, tuttavia, si precisa che, con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si impegna a volturare al marito la titolarità del motociclo Kawasaki Parte_1
ZX 9R, targato AK 12369, e costui si farà carico degli oneri connessi a tale operazione;
• per quanto attiene il Piano di Accumulo che gli istanti hanno costituito presso la banca Uni-credit
S.p.A. e che vede, oggi, un saldo di circa 9.000,00 euro, il sig. ne riconosce la piena ed CP_1
esclusiva titolarità in capo alla sig.ra 13- entrambi i genitori dovranno reciprocamente Parte_1
comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
14- i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome della figlia minore;
15- l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, fino alla vendita della casa coniugale e alla conseguente estinzione di tutti i finanziamenti attualmente in essere tra gli istanti, sarà percepito al 100% dal sig. per poi essere suddiviso al 50% CP_1 tra i medesimi, dopo la predetta alienazione dell'immobile; 16- i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la figlia in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
17- entrambe le parti
4 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
18- spese legali integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 2.10.2024, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato che, in data 27.6.2015, a Incisa Scapaccino, hanno contratto matrimonio civile e che, dall'unione dei coniugi, è nata la figlia, (Asti, _1
20.11.2012).
2. All'udienza del 13.11.2024, il Sig. ha dichiarato: “vivo a Vaglio Serra, via Controparte_1
Roma, n. 43, la casa è in locazione, pago Euro 390,00 mensili. Non ho case o terreni, a parte la quota della casa coniugale. Sono agente di commercio con P.IVA, negli ultimi tre anni mediamente mi sono rimasti circa Euro 2.500,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a quelli da lavoro. Ho la partecipazione in una società, ma esco stasera, mi daranno Euro
2.000,00. Non ho investimenti, titoli o altro, ad eccezione di quelli che avevamo insieme, che rimangono ora in capo a mia moglie. Ho un conto corrente, con saldo di circa Euro 1.500,00.
la vedo già come previsto nelle condizioni concordate, all'inizio della separazione c'è _1 stato qualche problema, perché era un po' arrabbiata, ma ora va meglio”. La Sig.ra _1 ha dichiarato: “vivo a Incisa Scapaccino, nella casa coniugale, in via 4 Parte_1
Novembre, n. 10, sono comproprietaria per il 50%. Non ho altre case o terreni. Sono estetista con P.IVA, lavoro da sola, ho due dipendenti. Sono in affitto, pago Euro 500,00 per il locale dove svolgo l'attività. Negli ultimi tre anni, mi sono rimasti mediamente circa Euro 2.000,00 mensili netti, per me, già pagate le spese. Non ho altri redditi. Gli investimenti in comune sono stati dati a me. Con non ci sono mai stati problemi. Adesso si riescono a _1
frequentare bene, come da accordi raggiunti, anche col papà. Nel momento in cui era _1 un po' più arrabbiata, l'ho invitato a cena da noi e da lì è ripartito tutto”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
5 4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Incisa Scapaccino, il 27.6.2015 (“Anno 2015 Parte I
Serie - N. 2”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1- la responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, _1
con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2-
manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, nella _1
casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita a Incisa Scapaccino in via IV Novembre n.
10, o in al-tra abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;
3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, temporaneamente, in un appartamento sito a Vaglio Serra in via Roma n. 43, potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì dall'ora di cena, con conseguente pernottamento presso di lui, e per tutta la giornata del giorno a seguire (sabato), riaccompagnandola a casa prima dell'ora di cena, tenendo, sempre e comunque, in debita considerazione gli impegni e la volontà di;
4- i _1
genitori, preso atto che in questa fase il rapporto padre - figlia risulta essere piuttosto difficoltoso, si sono determinati a fare intraprendere a un percorso di sostegno _1
psicologico, al fine di consentirle di superare questo momento di transizione. Per tale ragione, le frequentazioni tra lei e il padre andranno gradatamente aumentando - prevedendo una maggiore alternanza tra i genitori - non appena la minore ne esprimerà il desiderio;
5- le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
6- salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo
Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in
6 anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità della figlia;
7- durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche non _1
consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la fi-glia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;
8- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genito-riali siano mantenute presenti nella sua coscienza.
Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore. I genitori, inoltre, si impegnano a non presentare a nuovi compagni/e prima che siano trascorsi due anni dalla sentenza di _1
separazione;
9- il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese e mediante bonifico bancario, un contributo mensile di € 800,00 per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat; 10-
i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di Alessandria,
e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da isti-tuti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo an-no fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con
7 i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese conno-tate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialisti-che (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I coniugi, per quanto attiene il loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al 50% cadauno;
11- ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e- mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa;
12- nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti concordano quanto segue: • per quanto attiene la casa familiare, sita ad Incisa Scapaccino, in comproprietà al
50% tra gli istanti, gravata da mutuo ipotecario, i sigg. e si impegnano, Parte_1 CP_1
fin da ora, a porla in vendita, così che, dal valore che ne deriverà, gli stessi provvederanno a estinguere il residuo mutuo bancario ipotecario, contratto con l'Unicredit S.p.A., n. 9052467, con scadenza 2033 per il quale corrispondono una rata mensile di 868,00 euro, nonché gli altri finanziamenti oggi in essere: 1) finanziamento n. 3785839, la cui rata mensile è pari ad
357,00 euro, contratto con Uni-credit S.p.A.; 2) finanziamento n. 17112751, la cui rata mensile è pari ad 475,73 euro, contratto con Unicredit S.p.A. e, onorate tutte le spese connesse, l'eventuale somma che rimarrà, sarà suddivisa tra i coniugi nel seguente modo:
70% alla moglie e 30% al marito il quale, con la sottoscrizione del presente accordo, rinuncia, fin da ora, a pretendere il 50%, ritenendosi pienamente soddisfatto e liquidato di
8 ogni suo diritto sull'immobile con la corresponsione del 30% di quanto residuerà a seguito della predetta alienazione ed estinzione di tutti i finanziamenti accesi. Fino alla realizzazione della vendita dell'immobile, i coniugi si impegnano a continuare a versare il 50% della rata di mutuo – nonché di tutti i finanziamenti in essere- il cui importo complessivo è di circa
1.800,00 euro mensili;
• per quanto attiene le quattro motociclette in uso al sig. CP_1 queste rimarranno nella sua esclusiva disponibilità e titolarità; • sul punto, tuttavia, si precisa che, con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si impegna a Parte_1
volturare al marito la titolarità del motociclo Kawasaki ZX 9R, targato AK 12369, e costui si farà carico degli oneri connessi a tale operazione;
• per quanto attiene il Piano di Accumulo che gli istanti hanno costituito presso la banca Uni-credit S.p.A. e che vede, oggi, un saldo di circa 9.000,00 euro, il sig. ne riconosce la piena ed esclusiva titolarità in capo alla CP_1
sig.ra 13- entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni Parte_1
eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
14- i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome della figlia minore;
15- l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, fino alla vendita della casa coniugale e alla conseguente estinzione di tutti i finanziamenti attualmente in essere tra gli istanti, sarà percepito al 100% dal sig. CP_1 per poi essere suddiviso al 50% tra i medesimi, dopo la predetta alienazione dell'immobile;
16- i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la figlia in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
17- entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
18- spese legali integralmente compensate”
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 27 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2270/2024, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Carlo Giuseppe Merlino e Anna Maria Torello
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Carlo Giuseppe Merlino e Anna Maria Torello
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 11.11.2024.
Condizioni congiunte: “1- la responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata in _1
via condivisa da entrambi i genitori, con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2- manterrà la residenza anagrafica e la collocazione _1
1 prevalente presso la madre, nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita a Incisa
Scapaccino in via IV Novembre n. 10, o in al-tra abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;
3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, temporaneamente, in un appartamento sito a Vaglio Serra in via Roma n. 43, potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì dall'ora di cena, con conseguente pernottamento presso di lui, e per tutta la giornata del giorno a seguire (sabato), riaccompagnandola a casa prima dell'ora di cena, tenendo, sempre e comunque, in debita considerazione gli impegni e la volontà di;
4- i _1
genitori, preso atto che in questa fase il rapporto padre - figlia risulta essere piuttosto difficoltoso, si sono determinati a fare intraprendere a un percorso di sostegno psicologico, al fine di _1
consentirle di superare questo momento di transizione. Per tale ragione, le frequentazioni tra lei e il padre andranno gradatamente aumentando - prevedendo una maggiore alternanza tra i genitori - non appena la minore ne esprimerà il desiderio;
5- le principali festività di calendario (25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
6- salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità della figlia;
7- durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche _1
non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la fi-glia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;
8- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genito-riali siano mantenute presenti nella sua coscienza. Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore. I genitori, inoltre, si impegnano a non presentare a nuovi compagni/e prima che _1
siano trascorsi due anni dalla sentenza di separazione;
9- il sig. corrisponderà alla CP_1
sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese e mediante bonifico bancario, un contributo Parte_1
2 mensile di € 800,00 per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat; 10- i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di
Alessandria, e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da isti-tuti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo an-no fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese conno-tate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialisti-che (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I coniugi, per quanto attiene il loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al 50% cadauno;
11- ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le
3 relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa;
12- nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti concordano quanto segue: • per quanto attiene la casa familiare, sita ad Incisa Scapaccino, in comproprietà al 50% tra gli istanti, gravata da mutuo ipotecario, i sigg. e si impegnano, fin da ora, a porla in vendita, così che, dal valore che Parte_1 CP_1
ne deriverà, gli stessi provvederanno a estinguere il residuo mutuo bancario ipotecario, contratto con l'Unicredit S.p.A., n. 9052467, con scadenza 2033 per il quale corrispondono una rata mensile di 868,00 euro, nonché gli altri finanziamenti oggi in essere: 1) finanziamento n. 3785839, la cui rata mensile è pari ad 357,00 euro, contratto con Uni-credit S.p.A.; 2) finanziamento n. 17112751, la cui rata mensile è pari ad 475,73 euro, contratto con Unicredit S.p.A. e, onorate tutte le spese connesse, l'eventuale somma che rimarrà, sarà suddivisa tra i coniugi nel seguente modo: 70% alla moglie e 30% al marito il quale, con la sottoscrizione del presente accordo, rinuncia, fin da ora, a pretendere il 50%, ritenendosi pienamente soddisfatto e liquidato di ogni suo diritto sull'immobile con la corresponsione del 30% di quanto residuerà a seguito della predetta alienazione ed estinzione di tutti i finanziamenti accesi. Fino alla realizzazione della vendita dell'immobile, i coniugi si impegnano a continuare a versare il 50% della rata di mutuo – nonché di tutti i finanziamenti in essere- il cui importo complessivo è di circa 1.800,00 euro mensili;
• per quanto attiene le quattro motociclette in uso al sig. queste rimarranno nella sua esclusiva CP_1 disponibilità e titolarità; • sul punto, tuttavia, si precisa che, con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si impegna a volturare al marito la titolarità del motociclo Kawasaki Parte_1
ZX 9R, targato AK 12369, e costui si farà carico degli oneri connessi a tale operazione;
• per quanto attiene il Piano di Accumulo che gli istanti hanno costituito presso la banca Uni-credit
S.p.A. e che vede, oggi, un saldo di circa 9.000,00 euro, il sig. ne riconosce la piena ed CP_1
esclusiva titolarità in capo alla sig.ra 13- entrambi i genitori dovranno reciprocamente Parte_1
comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
14- i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome della figlia minore;
15- l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, fino alla vendita della casa coniugale e alla conseguente estinzione di tutti i finanziamenti attualmente in essere tra gli istanti, sarà percepito al 100% dal sig. per poi essere suddiviso al 50% CP_1 tra i medesimi, dopo la predetta alienazione dell'immobile; 16- i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la figlia in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
17- entrambe le parti
4 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
18- spese legali integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 2.10.2024, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato che, in data 27.6.2015, a Incisa Scapaccino, hanno contratto matrimonio civile e che, dall'unione dei coniugi, è nata la figlia, (Asti, _1
20.11.2012).
2. All'udienza del 13.11.2024, il Sig. ha dichiarato: “vivo a Vaglio Serra, via Controparte_1
Roma, n. 43, la casa è in locazione, pago Euro 390,00 mensili. Non ho case o terreni, a parte la quota della casa coniugale. Sono agente di commercio con P.IVA, negli ultimi tre anni mediamente mi sono rimasti circa Euro 2.500,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a quelli da lavoro. Ho la partecipazione in una società, ma esco stasera, mi daranno Euro
2.000,00. Non ho investimenti, titoli o altro, ad eccezione di quelli che avevamo insieme, che rimangono ora in capo a mia moglie. Ho un conto corrente, con saldo di circa Euro 1.500,00.
la vedo già come previsto nelle condizioni concordate, all'inizio della separazione c'è _1 stato qualche problema, perché era un po' arrabbiata, ma ora va meglio”. La Sig.ra _1 ha dichiarato: “vivo a Incisa Scapaccino, nella casa coniugale, in via 4 Parte_1
Novembre, n. 10, sono comproprietaria per il 50%. Non ho altre case o terreni. Sono estetista con P.IVA, lavoro da sola, ho due dipendenti. Sono in affitto, pago Euro 500,00 per il locale dove svolgo l'attività. Negli ultimi tre anni, mi sono rimasti mediamente circa Euro 2.000,00 mensili netti, per me, già pagate le spese. Non ho altri redditi. Gli investimenti in comune sono stati dati a me. Con non ci sono mai stati problemi. Adesso si riescono a _1
frequentare bene, come da accordi raggiunti, anche col papà. Nel momento in cui era _1 un po' più arrabbiata, l'ho invitato a cena da noi e da lì è ripartito tutto”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
5 4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Incisa Scapaccino, il 27.6.2015 (“Anno 2015 Parte I
Serie - N. 2”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1- la responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori, _1
con esercizio anche separato della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione;
2-
manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, nella _1
casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita a Incisa Scapaccino in via IV Novembre n.
10, o in al-tra abitazione dove eventualmente quest'ultima dovesse trasferirsi;
3- il padre, che si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi, temporaneamente, in un appartamento sito a Vaglio Serra in via Roma n. 43, potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì dall'ora di cena, con conseguente pernottamento presso di lui, e per tutta la giornata del giorno a seguire (sabato), riaccompagnandola a casa prima dell'ora di cena, tenendo, sempre e comunque, in debita considerazione gli impegni e la volontà di;
4- i _1
genitori, preso atto che in questa fase il rapporto padre - figlia risulta essere piuttosto difficoltoso, si sono determinati a fare intraprendere a un percorso di sostegno _1
psicologico, al fine di consentirle di superare questo momento di transizione. Per tale ragione, le frequentazioni tra lei e il padre andranno gradatamente aumentando - prevedendo una maggiore alternanza tra i genitori - non appena la minore ne esprimerà il desiderio;
5- le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto, normalmente di ferie estive) e i compleanni saranno trascorsi dalla figlia con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini, dei desideri della minore e delle esigenze, anche lavorative, dei genitori;
6- salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, le giornate di Natale, Santo
Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Capodanno saranno trascorse dalla figlia, di anno in
6 anno, con l'uno o con l'altro genitore, col criterio dell'alternanza, salvo che i genitori medesimi non decidano di trascorrere tali festività insieme. In ogni caso, dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze, i desideri e le necessità della figlia;
7- durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche non _1
consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo, la frequentazione settimanale resterà sospesa, garantendo, peraltro, al genitore che trascorrerà con la fi-glia le ferie stesse, il colloquio telefonico dell'altro genitore con la minore, almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno, di volta in volta, gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza, tenendo sempre conto dei desideri e delle esigenze della figlia;
8- entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la minore sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genito-riali siano mantenute presenti nella sua coscienza.
Costei, in particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e l'eventuale frequentazione con partners di questi ultimi dovrà sempre essere gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della minore. I genitori, inoltre, si impegnano a non presentare a nuovi compagni/e prima che siano trascorsi due anni dalla sentenza di _1
separazione;
9- il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese e mediante bonifico bancario, un contributo mensile di € 800,00 per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente e automaticamente ai sensi dell'Istat; 10-
i genitori sosterranno le spese extra-assegno relative alla figlia - nella misura del 50% cadauno, come previste dal Protocollo approvato il 20.07.2016 dal Tribunale di Alessandria,
e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da isti-tuti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo an-no fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con
7 i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie: tutte le spese conno-tate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialisti-che (in particolare dentistiche, oculistiche, ortopediche e relativi trattamenti) prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I coniugi, per quanto attiene il loro cane, concordano a sostenere tutte le relative spese al 50% cadauno;
11- ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e- mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà, a propria volta, comunicare l'assenso o il diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa;
12- nel contesto della complessiva definizione dei rapporti economici/patrimoniali, gli istanti concordano quanto segue: • per quanto attiene la casa familiare, sita ad Incisa Scapaccino, in comproprietà al
50% tra gli istanti, gravata da mutuo ipotecario, i sigg. e si impegnano, Parte_1 CP_1
fin da ora, a porla in vendita, così che, dal valore che ne deriverà, gli stessi provvederanno a estinguere il residuo mutuo bancario ipotecario, contratto con l'Unicredit S.p.A., n. 9052467, con scadenza 2033 per il quale corrispondono una rata mensile di 868,00 euro, nonché gli altri finanziamenti oggi in essere: 1) finanziamento n. 3785839, la cui rata mensile è pari ad
357,00 euro, contratto con Uni-credit S.p.A.; 2) finanziamento n. 17112751, la cui rata mensile è pari ad 475,73 euro, contratto con Unicredit S.p.A. e, onorate tutte le spese connesse, l'eventuale somma che rimarrà, sarà suddivisa tra i coniugi nel seguente modo:
70% alla moglie e 30% al marito il quale, con la sottoscrizione del presente accordo, rinuncia, fin da ora, a pretendere il 50%, ritenendosi pienamente soddisfatto e liquidato di
8 ogni suo diritto sull'immobile con la corresponsione del 30% di quanto residuerà a seguito della predetta alienazione ed estinzione di tutti i finanziamenti accesi. Fino alla realizzazione della vendita dell'immobile, i coniugi si impegnano a continuare a versare il 50% della rata di mutuo – nonché di tutti i finanziamenti in essere- il cui importo complessivo è di circa
1.800,00 euro mensili;
• per quanto attiene le quattro motociclette in uso al sig. CP_1 queste rimarranno nella sua esclusiva disponibilità e titolarità; • sul punto, tuttavia, si precisa che, con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si impegna a Parte_1
volturare al marito la titolarità del motociclo Kawasaki ZX 9R, targato AK 12369, e costui si farà carico degli oneri connessi a tale operazione;
• per quanto attiene il Piano di Accumulo che gli istanti hanno costituito presso la banca Uni-credit S.p.A. e che vede, oggi, un saldo di circa 9.000,00 euro, il sig. ne riconosce la piena ed esclusiva titolarità in capo alla CP_1
sig.ra 13- entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni Parte_1
eventuale variazione di residenza e/o di domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
14- i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome della figlia minore;
15- l'assegno unico e universale per i figli, introdotto con d.l. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della l. delega n. 46/2021, fino alla vendita della casa coniugale e alla conseguente estinzione di tutti i finanziamenti attualmente in essere tra gli istanti, sarà percepito al 100% dal sig. CP_1 per poi essere suddiviso al 50% tra i medesimi, dopo la predetta alienazione dell'immobile;
16- i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la figlia in proporzione dei rispettivi esborsi e, a tal fine, dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
17- entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver così definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
18- spese legali integralmente compensate”
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 27 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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