TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6303 /2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6303 /2024 RG vertente tra
, (CF ) con l'avv. CURATTI LUCA Parte_1 C.F._1
del foro di Cremona
RICORRENTE
e
, (CF ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto :separazione giudiziale conclusioni : per il ricorrente : per la sola pronuncia di stato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio la moglie al fine di ottenere dal Tribunale la Controparte_1
pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di aver contratto matrimonio civile in SPINADESCO (CR ) con la resistente in data 09/05/2015 ; che dal matrimonio non erano nati figli. Asseriva che i rapporti si erano nel tempo sempre più deteriorati fino all'abbandono del tetto coniugale della moglie avvenuto ormai da tempo, anche a seguito di una relazione amorosa iniziata dalla medesima. Concludeva instando per la pronuncia della separazione e per l'assegnazione della casa coniugale.
La resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica
All'esito della prima udienza del 26.6.25 la causa si rimetteva immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
La considerazione di quanto evidenziato in ricorso unitamente alla stessa contumacia della resistente, a cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc , la quale non si è così di fatto opposta alla richiesta stessa , unitamente alla lunga separazione di fatto delle parti danno contezza, senza dubbio, della reale rottura di qualsivoglia comunione affettiva di vita tra le parti per cui la domanda viene accolta e di conseguenza pronunciata la separazione coniugale.
La domanda di assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli, non può essere accolta, restando su di essa la disciplina ordinaria del diritto di proprietà
Di fatto non vi è altra pronuncia , salvo questa di stato, e ciò non importa alcuna reale soccombenza per cui nulla viene disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] (atto n. 1, parte CP_1
I°, registro del Comune di Spinadesco, Atti di Matrimonio dell'anno 2015)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPINADESCO (CR) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Nulla sulle spese
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6303 /2024 RG vertente tra
, (CF ) con l'avv. CURATTI LUCA Parte_1 C.F._1
del foro di Cremona
RICORRENTE
e
, (CF ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto :separazione giudiziale conclusioni : per il ricorrente : per la sola pronuncia di stato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in Parte_1
giudizio la moglie al fine di ottenere dal Tribunale la Controparte_1
pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di aver contratto matrimonio civile in SPINADESCO (CR ) con la resistente in data 09/05/2015 ; che dal matrimonio non erano nati figli. Asseriva che i rapporti si erano nel tempo sempre più deteriorati fino all'abbandono del tetto coniugale della moglie avvenuto ormai da tempo, anche a seguito di una relazione amorosa iniziata dalla medesima. Concludeva instando per la pronuncia della separazione e per l'assegnazione della casa coniugale.
La resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica
All'esito della prima udienza del 26.6.25 la causa si rimetteva immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
La considerazione di quanto evidenziato in ricorso unitamente alla stessa contumacia della resistente, a cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc , la quale non si è così di fatto opposta alla richiesta stessa , unitamente alla lunga separazione di fatto delle parti danno contezza, senza dubbio, della reale rottura di qualsivoglia comunione affettiva di vita tra le parti per cui la domanda viene accolta e di conseguenza pronunciata la separazione coniugale.
La domanda di assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli, non può essere accolta, restando su di essa la disciplina ordinaria del diritto di proprietà
Di fatto non vi è altra pronuncia , salvo questa di stato, e ciò non importa alcuna reale soccombenza per cui nulla viene disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] (atto n. 1, parte CP_1
I°, registro del Comune di Spinadesco, Atti di Matrimonio dell'anno 2015)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPINADESCO (CR) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Nulla sulle spese
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino