Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1177 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via Sciuti n.180, presso lo studio dell'avv. Massimo Pollina, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Inglese per mandato in atti;
– appellante–
Contro nato a [...] il [...] (c.f. ), e CP_1 C.F._2 [...]
nata a [...] l'[...] (c.f. , elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliati in Erice, nella via Antonino De Stefano, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Monica Maragno, che li rappresenta e difende con l'Avv. Andrea Tarallo per mandato in atti
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Marsala, nella via Cammareri Scurti n. 23, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fratelli, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– appellati –
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Con atto pubblico rogato in Marsala dal Notaio Dr. in data 08.02.2007 n. 48408 Persona_1
Rep e N. 18797 della raccolta, acquistava da e Parte_1 CP_1 Controparte_2 rappresentati da quale procuratore speciale, un immobile sito in Controparte_3
Marsala, nella c/da Giardinello nr. 18, censito nel NCEU al fgl. di mappa 117, p.lla 503 sub 3.
Tribunale di Marsala un'azione di nullità del citato contratto di compravendita immobiliare nei confronti di e . L'attore chiedeva, in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 particolare, di ritenere e dichiarare ex 1418 c.c. la nullità del contratto di compravendita per avere egli scoperto, successivamente alla vendita, che l'immobile non era alienabile perché, alla data di stipula dell'atto pubblico, il fabbricato era affetto da abusi edilizi non sanabili e non aveva i requisiti imposti dalla Legge 47/85 e succ. modifiche ed integrazioni, in quanto privo dei prescritti necessari titoli edilizi per le opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 e comunque prima del rogito notarile;
ritenere e dichiarare, pertanto, mendace la dichiarazione resa ex art. 40 L. 47/85 e succ. mod. ed integrazioni e art. 47 D.P.R. n. 445/00 dal convenuto Controparte_3 nel rogito notarile laddove costui dichiarava che il venduto fabbricato è stato edificato in epoca remota e comunque anteriore al 01.09.67 e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti ex artt. 1422 e 2033 c.c. in solido a restituire all'attore la somma di euro 145.000,00 pagata ed incassata dal quale prezzo della vendita maggiorata degli interessi legali. chiedeva, CP_3 Parte_1 altresì, di condannare i convenuti in solido al risarcimento delle spese notarili da costui sostenute e documentate pari ad euro 5.000,00 oltre interessi legali, nonché all'integrale risarcimento del danno sofferto dall'attore ex art. 1338 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 988/2021, emessa in data 28.12.2021, rigettava l'azione e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, ha chiesto di riformare Parte_1 la sentenza n. 988/2021, emessa dal Tribunale di Marsala il 28 dicembre 2021 e non notificata.
Si sono costituiti in giudizio e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 30.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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❖ Motivi di appello
Con un unico articolato motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui, facendo applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento all'arresto di cui alla decisione resa dalle Sezioni Unite, con la sentenza 22 marzo 2019, n. 8230, ha rigettato la domanda di nullità dallo stesso proposta.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate dagli appellati, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21/03/2017, n. 7155), né ai sensi dell'art 342 c.p.c., dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155). Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono.
Nel merito, occorre precisare che l'atto di vendita oggetto di domanda aveva ad oggetto un immobile edificato in epoca anteriore al 01.09.1967. Tale circostanza risulta espressamente dichiarata al momento del rogito da , è stata confermata dalla Controparte_3 consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio e costituisce fatto pacifico tra le parti. Ebbene, l'appellante intenderebbe sostenere la nullità dell'atto di compravendita poiché, così come accertato in sede di CTU, dalla documentazione agli atti risulta evidente che la conformazione originaria dell'immobile ha subito rilevanti interventi edilizi che ne hanno alterato la consistenza plano-volumetrica, di guisa che la dichiarazione citata deve ritenersi mendace perché l'immobile – nella sua consistenza attuale – non può ritenersi corrispondente a quello esistente nel periodo antecedente al 1° settembre 1967.
Tali interventi edilizi, peraltro, sarebbero stati realizzati in mancanza dei necessari titoli autorizzativi. E tale circostanza, secondo l'attore, vale ad inficiare la validità del contratto di compravendita che egli stipulò con gli appellati.
L'assunto non può essere condiviso. Come già ampiamente argomentato dal Tribunale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia) e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418, comma 3, c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale. Secondo la Corte, dunque, il combinato disposto delle norme citate deve intendersi un'unica fattispecie di nullità, che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati in tali disposizioni (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 22 marzo 2019, n. 8230). La c.d. nullità urbanistica è volta a sanzionare la mancata inclusione, negli atti di trasferimento, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. Il Supremo Consesso ha, pertanto, affermato che la presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, vale ad escludere la nullità del contratto, anche se la costruzione realizzata non sia conforme a quanto riportato nel titolo. Peraltro, nel caso specifico all'attenzione della Corte, trova altresì applicazione il principio in base al quale nel caso di immobile la cui costruzione sia iniziata anteriormente al 1 settembre 1967, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985, che ha natura testuale e non virtuale, ricorre soltanto nel caso in cui manchi nell'atto traslativo la dichiarazione del proprietario o di altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera è iniziata prima di tale data, mentre restano irrilevanti, a tal fine, eventuali difformità del bene rispetto allo stato di fatto originario, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale. (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/10/2022, n.30425).
Deve, pertanto, trovare integrale conferma la sentenza impugnata. Quanto all'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado ed avente ad oggetto l'errata indicazione del nome dell'attore come EA piuttosto che ”, si Parte_1 provvede in dispositivo.
Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannato alla refusione Parte_1 delle spese di lite del secondo grado di giudizio sostenute dagli appellati, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
Deve, invece, essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata in assenza dei presupposti richiesti ex lege per il suo accoglimento ed in ragione della natura della questione giuridica trattata, soggetta a continui mutamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
1) dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n. 988/2021 emessa dal Tribunale di Marsala in data 28/12/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 2636/2018, precisando che ove è scritto EA si legga ”, con consequenziale annotazione di tale Pt_1 Pt_1 Parte_1 statuizione in calce al provvedimento corretto;
2) rigetta l'appello;
3) condanna al pagamento, in favore di e delle Parte_1 CP_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.400,00, oltre accessori di legge;
c) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre accessori di legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 14 marzo 2025.
Palermo, 18 marzo 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo