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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente relatore
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1834/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to BUCCI GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare del 17.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato in data 15.03.2024 la ricorrente, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (CE) il 7.02.1996 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 7.07.1995), (il 21.01.1997) e (il 4.06.2003). Per_1 Per_2 Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.633/2023 del 16.02.2023 e che, dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, considerato il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei tre figli, nulla disporsi a titolo di mantenimento a carico del padre in favore degli stessi.
All'udienza di prima comparizione parte ricorrente, presente personalmente, si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. Il giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, confermava in via provvisoria la disciplina della separazione e fissava udienza per il prosieguo.
All'udienza cd. Cartolare del 17.09.2025 il giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
2 Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 7.02.1996 in AR (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente non ha formulato domande accessorie, pertanto, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (CE) il 7/02/1996 da nata a [...] il Parte_1
6.01.1978 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.4, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente relatore
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1834/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to BUCCI GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare del 17.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato in data 15.03.2024 la ricorrente, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (CE) il 7.02.1996 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 7.07.1995), (il 21.01.1997) e (il 4.06.2003). Per_1 Per_2 Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.633/2023 del 16.02.2023 e che, dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, considerato il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei tre figli, nulla disporsi a titolo di mantenimento a carico del padre in favore degli stessi.
All'udienza di prima comparizione parte ricorrente, presente personalmente, si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. Il giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, confermava in via provvisoria la disciplina della separazione e fissava udienza per il prosieguo.
All'udienza cd. Cartolare del 17.09.2025 il giudice, lette le note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
2 Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 7.02.1996 in AR (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente non ha formulato domande accessorie, pertanto, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (CE) il 7/02/1996 da nata a [...] il Parte_1
6.01.1978 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.4, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Giovanni D'Onofrio
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