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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13269 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 2.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6128 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PIETRANGELI BERNABEI ANDREA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2025 la ricorrente ha impugnato le note datate CP_1
5.12.2024, con le quali l'ente chiedeva la restituzione della somma di € 350,00 indebitamente erogata nell'anno 2022 a titolo di una tantum e bonus.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha negato di aver mai ricevuto tali somme.
Ha inoltre dedotto l'inesistenza dell'indebito ed in ogni caso l'irripetibilità; ed ha pertanto concluso chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall' CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto CP_1 il rigetto, deducendo: che la somma di € 150,00 a titolo di “indennità una tantum d.l. aiuti ter” e la somma di € 200,00 a titolo di “indennità una tantum dl 50/2022” erano state
1 ritualmente accreditate sul conto della ricorrente, rispettivamente con la pensione di novembre 2022 e luglio 2022.
1.L'indebito per cui è causa concerne dunque il pagamento delle indennità una tantum previste dal D.L. 50/2022 e DL “Aiuti ter” (144/2022).
I cedolini di pensione depositati in atti sub doc. 1 e 2 di parte attestano CP_1
l'effettività del pagamento.
2.Ciò non di meno, deve escludersi l'esistenza dell'indebito con riferimento all'indennità di € 200,00 corrisposta dall' a titolo di indennità una tantum dl 50/2022. CP_1
L'art. 32 DL cit, stabilisce infatti la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, stabilendo quale requisito reddituale, il possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro.
Per stessa ammissione dell' la ricorrente nell'anno 2021 ha percepito un reddito CP_1 un reddito complessivo di € 25.156,00 (si veda anche l'Unico 2022 – relativo ai redditi dell'anno 2021 – di cui al doc. 3 di parte . Pertanto non risulta superata la soglia di CP_1 reddito sopra indicata.
3.Deve inoltre escludersi la ripetibilità dell'importo di € 150,00 percepito dalla ricorrente a titolo di una tantum di € 150,00 “DL Aiuti ter”.
Il comma 5 dell'articolo 19 DL 144/2022 (che disciplina tale indennità) prevede che:
“L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”.
Dalla stessa documentazione depositata dall' emerge che la ricorrente ha CP_1
tempestivamente presentato all'amministrazione finanziaria, in data 12.7.2022, la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2021; sicchè l' avrebbe dovuto notificare CP_1
l'indebito entro il 31.12.2023, mentre vi ha provveduto solo con la nota oggi impugnata datata 5.12.2024 e, dunque, tardivamente.
2 4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dall' con le note del 5.12.2024, tenuto dell'inesistenza dell'indebito di € 200,00 CP_1 corrisposto nel 2022 a titolo di indennità una tantum ex DL. 50/2022 e l'irripetibilità dell'indebito di € 150,00 corrisposto nel 2022 a titolo di indennità una tantum ex DL Aiuti ter.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia previdenziale (scaglione sino ad € 1.100,00) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara l'inesistenza del credito vantato dall' con le note del 5.12.2024, tenuto CP_1
dell'inesistenza dell'indebito di € 200,00 corrisposto nel 2022 a titolo di indennità una tantum ex DL. 50/2022 e l'irripetibilità dell'indebito di € 150,00 corrisposto nel 2022 a titolo di indennità una tantum ex DL Aiuti ter;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in CP_1
€ 500,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap. da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 23.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 2.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6128 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PIETRANGELI BERNABEI ANDREA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2025 la ricorrente ha impugnato le note datate CP_1
5.12.2024, con le quali l'ente chiedeva la restituzione della somma di € 350,00 indebitamente erogata nell'anno 2022 a titolo di una tantum e bonus.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha negato di aver mai ricevuto tali somme.
Ha inoltre dedotto l'inesistenza dell'indebito ed in ogni caso l'irripetibilità; ed ha pertanto concluso chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall' CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto CP_1 il rigetto, deducendo: che la somma di € 150,00 a titolo di “indennità una tantum d.l. aiuti ter” e la somma di € 200,00 a titolo di “indennità una tantum dl 50/2022” erano state
1 ritualmente accreditate sul conto della ricorrente, rispettivamente con la pensione di novembre 2022 e luglio 2022.
1.L'indebito per cui è causa concerne dunque il pagamento delle indennità una tantum previste dal D.L. 50/2022 e DL “Aiuti ter” (144/2022).
I cedolini di pensione depositati in atti sub doc. 1 e 2 di parte attestano CP_1
l'effettività del pagamento.
2.Ciò non di meno, deve escludersi l'esistenza dell'indebito con riferimento all'indennità di € 200,00 corrisposta dall' a titolo di indennità una tantum dl 50/2022. CP_1
L'art. 32 DL cit, stabilisce infatti la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, stabilendo quale requisito reddituale, il possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro.
Per stessa ammissione dell' la ricorrente nell'anno 2021 ha percepito un reddito CP_1 un reddito complessivo di € 25.156,00 (si veda anche l'Unico 2022 – relativo ai redditi dell'anno 2021 – di cui al doc. 3 di parte . Pertanto non risulta superata la soglia di CP_1 reddito sopra indicata.
3.Deve inoltre escludersi la ripetibilità dell'importo di € 150,00 percepito dalla ricorrente a titolo di una tantum di € 150,00 “DL Aiuti ter”.
Il comma 5 dell'articolo 19 DL 144/2022 (che disciplina tale indennità) prevede che:
“L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”.
Dalla stessa documentazione depositata dall' emerge che la ricorrente ha CP_1
tempestivamente presentato all'amministrazione finanziaria, in data 12.7.2022, la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2021; sicchè l' avrebbe dovuto notificare CP_1
l'indebito entro il 31.12.2023, mentre vi ha provveduto solo con la nota oggi impugnata datata 5.12.2024 e, dunque, tardivamente.
2 4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dall' con le note del 5.12.2024, tenuto dell'inesistenza dell'indebito di € 200,00 CP_1 corrisposto nel 2022 a titolo di indennità una tantum ex DL. 50/2022 e l'irripetibilità dell'indebito di € 150,00 corrisposto nel 2022 a titolo di indennità una tantum ex DL Aiuti ter.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia previdenziale (scaglione sino ad € 1.100,00) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara l'inesistenza del credito vantato dall' con le note del 5.12.2024, tenuto CP_1
dell'inesistenza dell'indebito di € 200,00 corrisposto nel 2022 a titolo di indennità una tantum ex DL. 50/2022 e l'irripetibilità dell'indebito di € 150,00 corrisposto nel 2022 a titolo di indennità una tantum ex DL Aiuti ter;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in CP_1
€ 500,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap. da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 23.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
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