Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1007/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11/01/2025 da nato in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]11 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. GORINI FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di nata in [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
"in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6.2.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio in Perù il 28/05/2011 (il matrimonio non è stato trascritto in
Italia ).
Dal matrimonio sono nati CP_1 nata il [...] e Per_1 nato il [...]
Parte convenuto, a cui i ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati presso la sua residenza di Melegnano, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 3 giugno 2025 nel corso della quale è stato sentito il solo ricorrente lo stesso ha dichiarato" intendo separarmi. Non ho notizie di mia moglie dalla fine di marzo del 2025. Noi eravamo già separati di fatto da tempo e precisamente dal 2018. Io vivevo in via Medea 11 mentre lei aveva la residenza a Melegnano: nel 2023 io le bambine siamo venuti a vivere a Milano nell'appartamento di via Medea dove l'ho riospitata perchè lei non aveva più una stanza di appoggio a Melegnano. Faccio presente che per un certo periodo mia moglie ha avuto anche problemi di salute e più precisante un disturbo alimentare. Non so dove viva adesso. Ad un certo punto ho anche fatto una denunzia per scomparsa: i carabinieri l'hanno rintracciata a Torino.
Nel periodo da gennaio a marzo 2025, siccome non aveva un posto dove stare, è stata ospitata da mio fratello e quindi io sapevo dove trovarla. Poi se ne è andata. Faccio presente che non chiede e CP non cerca mai le bambine. Delle bambine mi occupo io in via esclusiva. ha terminato la seconda Per media;
va bene a scuola ed è molto migliorata. fa la 5 elementare: con l'aiuto di una educatrice privata ha avuto un buon rendimento. Vivo con loro in un casa in affitto. I miei fratelli mi aiutano CP nella gestione delle bambine. I miei fratelli vivono a Milano. Mia moglie non ha mai lavorato. non chiede mai della mamma: la piccola è molto delusa. Anche durante il matrimonio mia moglie non si occupava delle bambine: era molto religiosa e leggeva continuamente la bibbia. Anche con la mia famiglia abbiamo cercato di indirizzarla ad una psicologo o una psichiatra ma lei non ha mai voluto aiuto. Credo che adesso abbia l'aiuto di un compagno. Non ho un suo recapito telefonico: avevo un vecchio numero a cui adesso non risponde più"
Il Giudice delegato, all'esito dell'audizione, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha adottato i seguenti adottare provvedimenti temporanei
1) Affida le minori al padre il quale eserciterà in via esclusiva, anche in assenza di consenso della madre, la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative a salute educazione istruzione e residenza delle minori (cosiddetto affidamento super esclusivo) 4) assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti al ricorrente affinché la occupi unitamente alle figlie minori
5)dispone che la madre possa vedere le figlie liberamente previo accordo che verrà assunto con il padre delle minori tenuto conto anche dei desideri e della volontà delle bambine. In ogni caso la visita tra madre e figlie potrà avvenire solo alla presenza del padre o di persona di sua fiducia dallo stesso delegata
Controparte_1 corrisponda al ricorrente [...] 6) dispone che la convenuta a titolo di contributo al mantenimento delle figlie l'importo Parte_1 omnicomprensivo di euro 200,00 da rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025). 7) Dispone l'assegno unico verrà riconosciuto in via esclusiva (100%) al padre delle minori [...] presso il quale le minori sono prevalentemente collocateParte_1
La difesa della ricorrente ha quindi precisato le conclusioni come da ricorso e discusso oralmente la causa chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti
La causa è stata rimessa al collegio e decisa nella camera di consiglio dell'11.6.2025
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto i figli minore risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita la separazione di fatto perdura dal 2018 e non è mai ripresa. Anche il comportamento processuale assunto e mantenuto dalla convenuta dimostra il suo disinteresse con riferimento alla propria vicenda matrimoniale
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che nella presente sede debbano essere confermati i provvedimento già assunti in via temporanea e urgente.
Il comportamento della madre, l'assenza della stessa nella vita della figlie e la mancanza di una fattiva presenza e collaborazione per l'assunzione delle decisioni e delle scelte fondamentali di vita delle minori, rendono in concreto non praticabile il regine dell'affidamento condiviso che, nei fatti, si risolverebbe in una paralsii decisionale e gestionale con importante pregiudizio per le minori. Di conseguenza CP_1 e Per 1 debbono essere affidate in via esclusiva al padre, presso il quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica: il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie ( cd affido super esclusivo) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza.
Deve prevedersi che la madre possa vedere le minori, sempre che ne faccia richiesta, liberamente previo accordo che verrà assunto con il padre delle minori tenuto conto anche dei desideri e della volontà delle bambine. In ogni caso la visita tra madre e figlie potrà avvenire solo alla presenza del padre o di persona di sua fiducia dallo stesso delegata.
La casa coniugale deve essere assegnata al padre, collocatario delle minori.
Quanto alla misura del mantenimento, a cui ogni genitore è tenuto per legge, considerata l'assenza di informazioni economiche precise relative alla madre ma tenuto conto che la stessa, per età e condizioni fisiche è certamente in grado di svolgere attività lavorativa, deve prevedersi che la stessa versi al convenuto l'importo omnicomprensivo di euro 200,00 da rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025). L'assegno unico universale spetterà in via integrale al padre presso il quale le minori cono collocate e che delle stese di occupa.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la necessarietà della pronunzia sullo status e considerata la contumacia della convenuta, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
1007 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e che hanno celebrato matrimonio in Perù il Controparte_1
28/05/2011 (matrimoni non trascritto in Italia) ;
2. AFFIDA le figlie minori CP_1 e Per_1 in via esclusiva al padre, presso il quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica: il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie ( cd affido super esclusivo) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere della madre di vigilanza.
3. DISPONE che la madre possa vedere le minori, sempre che ne faccia richiesta, liberamente previo accordo che verrà assunto con il padre delle minori tenuto conto anche dei desideri e della volontà delle bambine. In ogni caso la visita tra madre e figlie potrà avvenire solo alla presenza del padre o di persona di sua fiducia dallo stesso delegata.
4. ASSEGNA la casa coniugale di Milano via Medea al padre, collocatario delle minori. Controparte_1 corrisponda al ricorrente 5. DISPONE che la convenuta a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 dalla data della domanda l'importo omnicomprensivo di euro 200,00 da rimettersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025).
6. Dispone l'assegno unico verrà riconosciuto e percepito in via integrale (100%) dal padre delle minori presso il quale le minori sono Parte_1 prevalentemente collocate
7. DICHIARA irripetibili le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai