CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Sezione Seconda Civile dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294/2022 R.G. A.C. promossa da
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Cimino ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Fermo in viale della Carriera, 24 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(p. i. in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Vitelli ed elettivamente domiciliata in Rua del Papavero 6,
Ascoli Piceno (AP) presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Fermo il chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi Controparte_1 dell'art 2051 e/o 2043 c.c.. patiti a seguito del sinistro occorsogli il 27.02.13 quando, mentre camminava sul marciapiede di Via Lazio all'incrocio con Via Calabria in cadeva Controparte_1
rovinosamente a causa di una buca nell'asfalto creatasi dal cedimento della pavimentazione al suo passaggio. Si costituiva in giudizio parte convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 5 Eccepiva altresì la compensazione con le somme già percepite dall'attore a titolo di indennizzo pari a €.
11.000,00.
All'esito dell' espletata istruttoria ( produzioni documentali , prove per testi e CTU ) il Tribunale di
Fermo con sentenza resa ex art 281 sexies nr. 171/2022 pubblicata in data 16/02/2022 così decideva:
“accertata la risarcibilità del danno in favore dell'attore in misura di euro 9.031,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.220,00 a titolo di danno patrimoniale , rilevato che risultano corrisposti all'attore somme per euro 11.000,00 a titolo di indennizzo da altra polizza infortuni, per il medesimo pregiudizio subito, - dichiara che null'altro è dovuto a parte attrice a tale titolo in quanto compensato dalle liquidazioni precedentemente effettuate . Dichiara compensate le spese di lite tra le parti”.
Avverso la richiamata sentenza propone appello chiedendo, in parziale riforma “accertata Parte_1
la responsabilità del in persona del incaricato pro-tempore, per Controparte_1 CP_2
le lesioni subite dal sig. dichiarare lo stesso responsabile di Parte_1 Controparte_1 tutti i danni subiti dall'odierno attore appellante e pertanto condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco incaricato pro-tempore al pagamento in favore del sig. della
[...] Parte_1
somma di euro 10.251,00 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dall'infortunio all'effettivo soddisfo ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi. In ogni caso con vittoria di spese”.
Si costituiva l' appellato chiedendo sentir dichiarare inammissibile e comunque rigettare l' CP_1
appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 6 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla S.C. non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha comunque rappresentato.
L' appellante con un unico motivo articolato in più punti, in sostanza lamenta che ha errato il
Tribunale ove ha disposto che all'attore nulla fosse dovuto essendo già stato risarcito dalla
[...]
. In particolare contesta che il convenuto avesse provato che l' avesse già Controparte_3 Pt_1
percepito il ristoro dei medesimi danni per cui aveva promosso la causa formulando questa eccezione pagina 2 di 5 tardivamente essendosi costituito solo nelle more della scadenza del secondo termine per memorie ex art. 183 VI° Comma c.p.c., con la conseguenza che il doveva essere dichiarato decaduto dalla CP_1
possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e pertanto, “in alcun modo poteva e doveva essere accolta l'istanza di ordine di esibizione avanzata dal convenuto, né le relative risultanze potevano dirsi ammissibili o utilizzabili”.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente è da rilevare che ( ex multis cfr Corte di Cassazione Sentenza 24 novembre 2020 n.
26757) l'eccezione sollevata dal Comune deve intendersi come eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito/vantato dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Ora, nel caso in esame, il aveva già formulato nei termini ( cfr pg. 7 e 8 comparsa I°) la CP_1 richiesta ex art. 210 CPC di ordinare all'attore o alle compagnie di Assicurazioni UNIQA SPA e
ASSIMOCO SpA, di esibire copia della documentazione relativa alla effettuata liquidazione degli indennizzi e la richiesta era stata ribadita con note scritte dopo l'assunzione degli altri mezzi di prova ( cfr note per l' udienza del 06/07/20) ed il Tribunale, e non ci sono motivi per non condividere, avendo in materia un potere discrezionale il cui esercizio può essere sollecitato con una istanza della parte ed essendo l' istanza ex art. 210 c.p.c. ammissibile laddove l'esibizione sia indispensabile (Cass. 11-07-
2003 n. 10916), ha ritenuto di procedere all' acquisizione con ordinanza ampiamente motivata ( cfr verbale ud. 06/07/2020) di cui l' non ha mai chiesto la revoca e/o modifica ( cfr. conclusioni ). Pt_1
Del resto le ordinanze con cui il giudice istruttore o il Collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, “non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata” (Cfr. Cass. civ. n. 30161/2018).”
Venendo al merito osserva il Collegio che dall'esame dei documenti in atti è quindi emerso che : a) l'
per il medesimo atto aveva già ottenuto dalla propria assicurazione l' la somma Parte_1 CP_3
di euro 11.000,00 sottoscrivendo la relativa quietanza in data 28 marzo 2014.( cfr doc in atti ) ; b) lo stesso non ha mai negato e né avrebbe potuto di aver ricevuto altre somme;
c) il ha prodotto CP_1
pagina 3 di 5 estratto Casellario Infortuni dell'appellante, (all.sub. 5 comparsa di risposta I°) dal quale risulta evidente che l' risultava assicurato sia con l' che con l'Uniqua Assi. ). Pt_1 CP_3 CP_4
Resta quindi da definire se l' appellante aveva diritto ad ulteriore risarcimento e in che misura.
In ordine al quantum il primo giudice ha posto a base della liquidazione le conclusioni del CTU ed anche su questo punto non ci sono ragioni per dissentire: l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza. Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. anamnesi) ed ha così concluso: “ Il danno biologico temporaneo può configurarsi in complessivi giorni 60 (sessanta) di cui 20 (venti) al 75%, 20 (venti) al
50% ed i restanti 20 (venti) parziale e mediamente valutabile al 25%. I postumi residuati, giustificano il riconoscimento di un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 6%-7%”: in applicazione delle Tabelle Milanesi il danno risulterebbe quindi pari ad euro 9.031,00 oltre l'importo di euro
1.220,00 a titolo di danno patrimoniale ( spese anticipate e ritenute congrue dal consulente).
Sull' an è solo da rilevare, in ordine al divieto di cumulo, che a dirimere contrasti giurisprudenziali sul punto sono intervenute le SS.UU. (sentenza 22 maggio 2018, n. 12565 ) che hanno inteso, confermando l'orientamento già espresso nel lontano 2002, sostenere la posizione minoritaria sostenuta dalla Cass. Civ. 11 giugno 2014 n. 13233, cui era seguito, nel 2015, un ulteriore precedente che, pur non affrontando il tema del cumulo fra responsabilità civile e prestazione infortuni, esaminava il problema della coesistenza di polizza infortuni giungendo ad affermare che la somma delle prestazioni non può superare, per il principio indennitario, l'entità del valore del danno (Cass. Civ. 13 aprile 2015
n. 7349).
Sulla scia di tali arresti, le Sezioni Unite, nel dirimere la annosa questione della cumulabilità tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo, hanno pertanto definitivamente affermato che deve aversi riguardo, nella valutazione della cumulabilità delle prestazioni, non dei titoli, bensì del bene della vita garantito;
da tanto consegue che, nel caso della garanzia contro gli infortuni, l'erogazione della prestazione indennitaria viene ad elidere il risarcimento, e viceversa.
Di conseguenza non potevano essere corrisposte ulteriori somme all' per il danno subito in Pt_1
quanto compensato dalle somme già percepite per il medesimo fatto.
pagina 4 di 5 Quanto statuito comporta il respingimento delle ulteriori doglianze delle parti
L' appello deve pertanto essere rigettato e la gravata sentenza confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro il in persona del suo Sindaco p.t. ed avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Fermo resa ex art 281 sexies nr. nr. 171/2022 pubblicata in data 16/02/2022 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna a rifondere in favore del in persona del suo Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t. le spese del grado, spese che si ritiene dover liquidare in complessivi €. 3.966,00 oltre
€. 100,00 per esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Sezione Seconda Civile dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294/2022 R.G. A.C. promossa da
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Cimino ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Fermo in viale della Carriera, 24 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(p. i. in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Vitelli ed elettivamente domiciliata in Rua del Papavero 6,
Ascoli Piceno (AP) presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Fermo il chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi Controparte_1 dell'art 2051 e/o 2043 c.c.. patiti a seguito del sinistro occorsogli il 27.02.13 quando, mentre camminava sul marciapiede di Via Lazio all'incrocio con Via Calabria in cadeva Controparte_1
rovinosamente a causa di una buca nell'asfalto creatasi dal cedimento della pavimentazione al suo passaggio. Si costituiva in giudizio parte convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
pagina 1 di 5 Eccepiva altresì la compensazione con le somme già percepite dall'attore a titolo di indennizzo pari a €.
11.000,00.
All'esito dell' espletata istruttoria ( produzioni documentali , prove per testi e CTU ) il Tribunale di
Fermo con sentenza resa ex art 281 sexies nr. 171/2022 pubblicata in data 16/02/2022 così decideva:
“accertata la risarcibilità del danno in favore dell'attore in misura di euro 9.031,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.220,00 a titolo di danno patrimoniale , rilevato che risultano corrisposti all'attore somme per euro 11.000,00 a titolo di indennizzo da altra polizza infortuni, per il medesimo pregiudizio subito, - dichiara che null'altro è dovuto a parte attrice a tale titolo in quanto compensato dalle liquidazioni precedentemente effettuate . Dichiara compensate le spese di lite tra le parti”.
Avverso la richiamata sentenza propone appello chiedendo, in parziale riforma “accertata Parte_1
la responsabilità del in persona del incaricato pro-tempore, per Controparte_1 CP_2
le lesioni subite dal sig. dichiarare lo stesso responsabile di Parte_1 Controparte_1 tutti i danni subiti dall'odierno attore appellante e pertanto condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco incaricato pro-tempore al pagamento in favore del sig. della
[...] Parte_1
somma di euro 10.251,00 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dall'infortunio all'effettivo soddisfo ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi. In ogni caso con vittoria di spese”.
Si costituiva l' appellato chiedendo sentir dichiarare inammissibile e comunque rigettare l' CP_1
appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 6 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla S.C. non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha comunque rappresentato.
L' appellante con un unico motivo articolato in più punti, in sostanza lamenta che ha errato il
Tribunale ove ha disposto che all'attore nulla fosse dovuto essendo già stato risarcito dalla
[...]
. In particolare contesta che il convenuto avesse provato che l' avesse già Controparte_3 Pt_1
percepito il ristoro dei medesimi danni per cui aveva promosso la causa formulando questa eccezione pagina 2 di 5 tardivamente essendosi costituito solo nelle more della scadenza del secondo termine per memorie ex art. 183 VI° Comma c.p.c., con la conseguenza che il doveva essere dichiarato decaduto dalla CP_1
possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e pertanto, “in alcun modo poteva e doveva essere accolta l'istanza di ordine di esibizione avanzata dal convenuto, né le relative risultanze potevano dirsi ammissibili o utilizzabili”.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente è da rilevare che ( ex multis cfr Corte di Cassazione Sentenza 24 novembre 2020 n.
26757) l'eccezione sollevata dal Comune deve intendersi come eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito/vantato dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Ora, nel caso in esame, il aveva già formulato nei termini ( cfr pg. 7 e 8 comparsa I°) la CP_1 richiesta ex art. 210 CPC di ordinare all'attore o alle compagnie di Assicurazioni UNIQA SPA e
ASSIMOCO SpA, di esibire copia della documentazione relativa alla effettuata liquidazione degli indennizzi e la richiesta era stata ribadita con note scritte dopo l'assunzione degli altri mezzi di prova ( cfr note per l' udienza del 06/07/20) ed il Tribunale, e non ci sono motivi per non condividere, avendo in materia un potere discrezionale il cui esercizio può essere sollecitato con una istanza della parte ed essendo l' istanza ex art. 210 c.p.c. ammissibile laddove l'esibizione sia indispensabile (Cass. 11-07-
2003 n. 10916), ha ritenuto di procedere all' acquisizione con ordinanza ampiamente motivata ( cfr verbale ud. 06/07/2020) di cui l' non ha mai chiesto la revoca e/o modifica ( cfr. conclusioni ). Pt_1
Del resto le ordinanze con cui il giudice istruttore o il Collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, “non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata” (Cfr. Cass. civ. n. 30161/2018).”
Venendo al merito osserva il Collegio che dall'esame dei documenti in atti è quindi emerso che : a) l'
per il medesimo atto aveva già ottenuto dalla propria assicurazione l' la somma Parte_1 CP_3
di euro 11.000,00 sottoscrivendo la relativa quietanza in data 28 marzo 2014.( cfr doc in atti ) ; b) lo stesso non ha mai negato e né avrebbe potuto di aver ricevuto altre somme;
c) il ha prodotto CP_1
pagina 3 di 5 estratto Casellario Infortuni dell'appellante, (all.sub. 5 comparsa di risposta I°) dal quale risulta evidente che l' risultava assicurato sia con l' che con l'Uniqua Assi. ). Pt_1 CP_3 CP_4
Resta quindi da definire se l' appellante aveva diritto ad ulteriore risarcimento e in che misura.
In ordine al quantum il primo giudice ha posto a base della liquidazione le conclusioni del CTU ed anche su questo punto non ci sono ragioni per dissentire: l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza. Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. anamnesi) ed ha così concluso: “ Il danno biologico temporaneo può configurarsi in complessivi giorni 60 (sessanta) di cui 20 (venti) al 75%, 20 (venti) al
50% ed i restanti 20 (venti) parziale e mediamente valutabile al 25%. I postumi residuati, giustificano il riconoscimento di un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 6%-7%”: in applicazione delle Tabelle Milanesi il danno risulterebbe quindi pari ad euro 9.031,00 oltre l'importo di euro
1.220,00 a titolo di danno patrimoniale ( spese anticipate e ritenute congrue dal consulente).
Sull' an è solo da rilevare, in ordine al divieto di cumulo, che a dirimere contrasti giurisprudenziali sul punto sono intervenute le SS.UU. (sentenza 22 maggio 2018, n. 12565 ) che hanno inteso, confermando l'orientamento già espresso nel lontano 2002, sostenere la posizione minoritaria sostenuta dalla Cass. Civ. 11 giugno 2014 n. 13233, cui era seguito, nel 2015, un ulteriore precedente che, pur non affrontando il tema del cumulo fra responsabilità civile e prestazione infortuni, esaminava il problema della coesistenza di polizza infortuni giungendo ad affermare che la somma delle prestazioni non può superare, per il principio indennitario, l'entità del valore del danno (Cass. Civ. 13 aprile 2015
n. 7349).
Sulla scia di tali arresti, le Sezioni Unite, nel dirimere la annosa questione della cumulabilità tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo, hanno pertanto definitivamente affermato che deve aversi riguardo, nella valutazione della cumulabilità delle prestazioni, non dei titoli, bensì del bene della vita garantito;
da tanto consegue che, nel caso della garanzia contro gli infortuni, l'erogazione della prestazione indennitaria viene ad elidere il risarcimento, e viceversa.
Di conseguenza non potevano essere corrisposte ulteriori somme all' per il danno subito in Pt_1
quanto compensato dalle somme già percepite per il medesimo fatto.
pagina 4 di 5 Quanto statuito comporta il respingimento delle ulteriori doglianze delle parti
L' appello deve pertanto essere rigettato e la gravata sentenza confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro il in persona del suo Sindaco p.t. ed avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Fermo resa ex art 281 sexies nr. nr. 171/2022 pubblicata in data 16/02/2022 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l'effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna a rifondere in favore del in persona del suo Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t. le spese del grado, spese che si ritiene dover liquidare in complessivi €. 3.966,00 oltre
€. 100,00 per esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 5 di 5