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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1748/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO SA OS MA, Presidente
UR RE RI MASSIMO, Relatore
CASTORINA RORIA RI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2336/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300035060000 TASSE AUTO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300035060000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300035060000 TARES
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 18/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte in pari data, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202300038060000 emessa da Agenzia delle Entrate - IS, asseritamente notificata in data
18/1/2024 (recte: il 5/2/2024), dell'importo di complessivi € 13.125,14, nonché le seguenti cartelle di pagamento ivi richiamate (elenco tratto dal ricorso):
n. 29320090052428780000, 29320120042396756000, 29320130017520653000,
29320140005008664000, 29320170012562465000, 29320170035751817000, 29320180025470444000,
29320190023215476000, 29320200055420753000, 29320210056418462000, 29320210150326933000,
29320220014989773000, 29320220024117525000, 29320220051823841000 (la comunicazione richiama anche cartelle che non sono oggetto di impugnazione);
adduceva i seguenti motivi:
1. la nullità del preavviso di fermo in merito alle cartelle di pagamento nn. 29320210150326933000,
29320220014989773000, 29320220051823841000, afferenti alle tasse automobilistiche per illegittima richiesta di tasse già tempestivamente versate (duplicazione d'imposta e violazione dell'art. 53 Cost.);
2. la nullità del preavviso di fermo per mancata notifica di undici delle prodromiche cartelle sopra indicate;
3. la nullità del preavviso di fermo, nella parte relativa alle cartelle nn. 29320090052428780000,
29320220051823841000, per decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta;
4. nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione decennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica della sottesa cartella n. 29320090052428780000;
5. nullità del preavviso di fermo, nella parte relativa alle sottese cartelle di pagamento nn.
29320120042396756000, 29320130017520653000, 29320140005008664000, 29320190023215476000, afferenti alla TARES, per prescrizione quinquennale successiva alla presunta data di notifica;
6. nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione triennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica delle cartelle nn. 29320170012562465000, 29320170035751817000,
29320180025470444000, afferenti alle Tasse Automobilistiche;
7. nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle sottese cartelle.
Con note depositate il 22/7/2024 l'Agenzia delle Entrate - IS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Con memorie depositate il 13/2/2026 il ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, diversamente da quanto opinato dall'agente della riscossione, non risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata degli enti impositori, in quanto gli atti prodromici alla impugnata comunicazione sono stati tutti emessi dalla stessa Agenzia delle Entrate -
IS.
Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente allega prova di alcuni pagamenti effettuati solo in data
20/2/2024, quindi dopo la ricezione della impugnata comunicazione;
essa, pertanto, risulta immune da vizi, avendo il ricorrente provveduto al versamento di parte delle somme intimate.
Con riguardo ai restanti motivi di ricorso, risulta intanto utile riportare un estratto delle difese di parte resistente, laddove sono ricostruite le vicende relative alla notifica delle cartelle prodromiche e di alcune intimazioni successive;
va precisato che gli all.D e G di seguito indicati costituiscono, in realtà, la scansione del medesimo file (intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 con relativa notifica):
<< - la cartella di pagamento n. 29320090052428780000 (all. B1), afferente ad Irpef, è stata notificata in data 24/11/2009 a mani di familiare convivente e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi della prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189024523353000 notificata in data 01/06/2019 (all. C), dall'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320120042396756000 (all. B2), afferente a tares, è stata notificata in data
12/02/2013 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320179038920578000 notificata in data 22/03/2018 (all. F), dall'intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.G), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320130017520653000 (all. B3), afferente a tares, è stata notificata in data
22/09/2013 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320179038920578000 notificata in data 22/03/2018 (all. F), dall'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.G), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320140005008664000 (all. B4), afferente a tares, è stata notificata in data
23/07/2014 a mani di familiare convivente e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320179038920578000 notificata in data 22/03/2018 (all. F), dall'intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.G), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320170012562465000 (all. B5), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 28/07/2017 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n. 29320189024523353000 notificata in data 01/06/2019 (all. C), dall'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320170035751817000 (all. B6), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 08/01/2018 a mezzo raccomandata a/r integrativa perfezionatasi per compiuta giacenza seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320180025470444000 (all. B7), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 25/02/2019 a mezzo raccomandata a/r perfezionatasi per compiuta giacenza seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320190023215476000 (all. B8), afferente a tares, è stata notificata in data
16/03/2020 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320200055420753000 (all. B9), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 16/03/2020 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320210056418462000 (all. B10), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 16/12/2022 a mezzo raccomandata a/r perfezionatasi per compiuta giacenza seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024
(all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320210150326933000 (all. B11), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 04/01/2023 a mezzo raccomandata a/r a mani dello stesso seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320220014989773000 (all. B12), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 04/01/2023 a mezzo raccomandata a/r a mani dello stesso seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320220024117525000 (all. B13), afferente a irpef, è stata notificata in data
13/10/2022 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.
D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320220051823841000 (all. B14), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 04/01/2023 a mezzo raccomandata a/r a mani dello stesso seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E)>>.
Sulla base della documentazione in atti, si rileva innanzitutto che, come evidenziato anche da parte ricorrente, non vi è prova della notifica delle cartelle di cui agli all. B9 e B10 sopra citati.
Risulta poi documentato che tutte le cartelle delle quali si lamenta l'omessa notifica (con l'eccezione di quelle di cui ai citati all. B9 e B10) erano state richiamate nella intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D e all.G sopra citati, v. in particolare pag. 15 e segg. dell'all.D). Tale intimazione è stata regolarmente notificata a mezzo posta, e la consegna si è perfezionata per compiuta giacenza. Il tentativo di notifica è stato effettuato presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, il medesimo al quale egli ha ricevuto la comunicazione oggetto di impugnazione.
Al riguardo, e con riferimento a quanto eccepito dal ricorrente nelle sue memorie di replica, va rammentato che gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate - IS v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co.
161 L. 296/2006). In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39
D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo.
Alcune delle cartelle erano state menzionate anche in precedenti intimazioni notificate sempre per posta, con compiuta giacenza.
Tanto premesso, sarebbe stato onere del contribuente quello di impugnare le precedenti intimazioni unitamente alle cartelle, per far valere vizi della notifica di esse ovvero prescrizioni o decadenze verificatesi in precedenza.
Il termine prescrizionale non è ovviamente decorso tra la notifica della intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 e quella della comunicazione qui impugnata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso come da dispositivo, e compensa solo in parte le spese in ragione della soccombenza reciproca, avuto riguardo al modesto valore delle cartelle annullate in relazione all'ammontare complessivo della comunicazione impugnata;
ne consegue che le spese vanno liquidate, in favore del difensore di ADER, nel modesto importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione limitatamente alle cartelle n.
29320200055420753000 e n. 29320210056418462000, nonché dette cartelle;
rigetta per il resto il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in 800 oltre IVA ed accessori.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore
EA NO
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
LE La SA
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO SA OS MA, Presidente
UR RE RI MASSIMO, Relatore
CASTORINA RORIA RI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2336/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300035060000 TASSE AUTO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300035060000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202300035060000 TARES
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 18/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte in pari data, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202300038060000 emessa da Agenzia delle Entrate - IS, asseritamente notificata in data
18/1/2024 (recte: il 5/2/2024), dell'importo di complessivi € 13.125,14, nonché le seguenti cartelle di pagamento ivi richiamate (elenco tratto dal ricorso):
n. 29320090052428780000, 29320120042396756000, 29320130017520653000,
29320140005008664000, 29320170012562465000, 29320170035751817000, 29320180025470444000,
29320190023215476000, 29320200055420753000, 29320210056418462000, 29320210150326933000,
29320220014989773000, 29320220024117525000, 29320220051823841000 (la comunicazione richiama anche cartelle che non sono oggetto di impugnazione);
adduceva i seguenti motivi:
1. la nullità del preavviso di fermo in merito alle cartelle di pagamento nn. 29320210150326933000,
29320220014989773000, 29320220051823841000, afferenti alle tasse automobilistiche per illegittima richiesta di tasse già tempestivamente versate (duplicazione d'imposta e violazione dell'art. 53 Cost.);
2. la nullità del preavviso di fermo per mancata notifica di undici delle prodromiche cartelle sopra indicate;
3. la nullità del preavviso di fermo, nella parte relativa alle cartelle nn. 29320090052428780000,
29320220051823841000, per decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta;
4. nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione decennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica della sottesa cartella n. 29320090052428780000;
5. nullità del preavviso di fermo, nella parte relativa alle sottese cartelle di pagamento nn.
29320120042396756000, 29320130017520653000, 29320140005008664000, 29320190023215476000, afferenti alla TARES, per prescrizione quinquennale successiva alla presunta data di notifica;
6. nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione triennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica delle cartelle nn. 29320170012562465000, 29320170035751817000,
29320180025470444000, afferenti alle Tasse Automobilistiche;
7. nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle sottese cartelle.
Con note depositate il 22/7/2024 l'Agenzia delle Entrate - IS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Con memorie depositate il 13/2/2026 il ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, diversamente da quanto opinato dall'agente della riscossione, non risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata degli enti impositori, in quanto gli atti prodromici alla impugnata comunicazione sono stati tutti emessi dalla stessa Agenzia delle Entrate -
IS.
Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente allega prova di alcuni pagamenti effettuati solo in data
20/2/2024, quindi dopo la ricezione della impugnata comunicazione;
essa, pertanto, risulta immune da vizi, avendo il ricorrente provveduto al versamento di parte delle somme intimate.
Con riguardo ai restanti motivi di ricorso, risulta intanto utile riportare un estratto delle difese di parte resistente, laddove sono ricostruite le vicende relative alla notifica delle cartelle prodromiche e di alcune intimazioni successive;
va precisato che gli all.D e G di seguito indicati costituiscono, in realtà, la scansione del medesimo file (intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 con relativa notifica):
<< - la cartella di pagamento n. 29320090052428780000 (all. B1), afferente ad Irpef, è stata notificata in data 24/11/2009 a mani di familiare convivente e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi della prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189024523353000 notificata in data 01/06/2019 (all. C), dall'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320120042396756000 (all. B2), afferente a tares, è stata notificata in data
12/02/2013 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320179038920578000 notificata in data 22/03/2018 (all. F), dall'intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.G), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320130017520653000 (all. B3), afferente a tares, è stata notificata in data
22/09/2013 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320179038920578000 notificata in data 22/03/2018 (all. F), dall'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.G), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320140005008664000 (all. B4), afferente a tares, è stata notificata in data
23/07/2014 a mani di familiare convivente e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320179038920578000 notificata in data 22/03/2018 (all. F), dall'intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.G), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320170012562465000 (all. B5), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 28/07/2017 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r integrativa seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n. 29320189024523353000 notificata in data 01/06/2019 (all. C), dall'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320170035751817000 (all. B6), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 08/01/2018 a mezzo raccomandata a/r integrativa perfezionatasi per compiuta giacenza seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320180025470444000 (all. B7), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 25/02/2019 a mezzo raccomandata a/r perfezionatasi per compiuta giacenza seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320190023215476000 (all. B8), afferente a tares, è stata notificata in data
16/03/2020 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320200055420753000 (all. B9), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 16/03/2020 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320210056418462000 (all. B10), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 16/12/2022 a mezzo raccomandata a/r perfezionatasi per compiuta giacenza seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024
(all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320210150326933000 (all. B11), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 04/01/2023 a mezzo raccomandata a/r a mani dello stesso seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320220014989773000 (all. B12), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 04/01/2023 a mezzo raccomandata a/r a mani dello stesso seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320220024117525000 (all. B13), afferente a irpef, è stata notificata in data
13/10/2022 stante l'assenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cpc, con deposito presso la casa comunale e portata a conoscenza dello stesso a mezzo raccomandata a/r dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.
D), nonché dall'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E);
- la cartella di pagamento n. 29320220051823841000 (all. B14), afferente a tasse auto, è stata notificata in data 04/01/2023 a mezzo raccomandata a/r a mani dello stesso seguita ai fini interruttivi dell'eccepita prescrizione dalla notifica dell'atto oggi impugnato notificato in data 05/02/2024 (all.E)>>.
Sulla base della documentazione in atti, si rileva innanzitutto che, come evidenziato anche da parte ricorrente, non vi è prova della notifica delle cartelle di cui agli all. B9 e B10 sopra citati.
Risulta poi documentato che tutte le cartelle delle quali si lamenta l'omessa notifica (con l'eccezione di quelle di cui ai citati all. B9 e B10) erano state richiamate nella intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 notificata in data 20/11/2023 (all.D e all.G sopra citati, v. in particolare pag. 15 e segg. dell'all.D). Tale intimazione è stata regolarmente notificata a mezzo posta, e la consegna si è perfezionata per compiuta giacenza. Il tentativo di notifica è stato effettuato presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, il medesimo al quale egli ha ricevuto la comunicazione oggetto di impugnazione.
Al riguardo, e con riferimento a quanto eccepito dal ricorrente nelle sue memorie di replica, va rammentato che gli enti impositori possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta, senza ricorrere all'ausilio di ufficiale giudiziario o messo (per l'Agenzia delle Entrate v. art. 14 L. 890/1982; per l'Agenzia delle Entrate - IS v. art.26 d.p.r. 602/1973, co. 1, II periodo;
per i Comuni v. art. 1 co.
161 L. 296/2006). In tale caso, come statuito ex multis da Cass. sez. trib. 18880/2025, non si applicano le norme della L.890/1982, e non è quindi richiesto l'invio di CAN o CAD in caso di mancata consegna al destinatario;
si applicano invece le norme relative al servizio postale ordinario (art. 32 e 39
D.M. 9 aprile 2001), che non prevedono alcun adempimento al riguardo.
Alcune delle cartelle erano state menzionate anche in precedenti intimazioni notificate sempre per posta, con compiuta giacenza.
Tanto premesso, sarebbe stato onere del contribuente quello di impugnare le precedenti intimazioni unitamente alle cartelle, per far valere vizi della notifica di esse ovvero prescrizioni o decadenze verificatesi in precedenza.
Il termine prescrizionale non è ovviamente decorso tra la notifica della intimazione di pagamento n.
29320239017133202000 e quella della comunicazione qui impugnata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso come da dispositivo, e compensa solo in parte le spese in ragione della soccombenza reciproca, avuto riguardo al modesto valore delle cartelle annullate in relazione all'ammontare complessivo della comunicazione impugnata;
ne consegue che le spese vanno liquidate, in favore del difensore di ADER, nel modesto importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione limitatamente alle cartelle n.
29320200055420753000 e n. 29320210056418462000, nonché dette cartelle;
rigetta per il resto il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in 800 oltre IVA ed accessori.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Estensore
EA NO
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
LE La SA
(firmato digitalmente)