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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 163 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Parte_1 Domiciliato elettivamente in Macomer, presso lo studio degli avv.ti Angela Careddu e Maria Pintore che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
Controparte_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente all'indirizzo rappresentata e difeso dall'avv.to Roberto Fanni in Email_1 forza di procura in atti, APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, in tema di differenze retributive per mansioni superiori All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Si chiede che la Corte d'Appello di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza n. 26/2023, resa dal Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau– R.G. n. 178/2018, pubblicata il 21/03/2023, e per l'effetto, accogliere la domanda formulata in primo grado dal sig. . Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del Parte_1 giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: - rigettare le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto e perl'effetto confermare la sentenza appellata n. 26/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Nuoro – Sezione lavoro, nel giudizio NRG 178/2018; - nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento di quanto avversamente preteso a titolo retributivo, accertare e
1 dichiarare la prescrizione di quanto dovesse giudicarsi maturato anteriormente al 19.12.2012 o, nella denegata ipotesi in cui si dovesse attribuire alla nota del 30.12.2016 valenza interruttiva della prescrizione, prima del 30.12.2011; - in ogni caso con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “1. Con ricorso depositato il 3.5.2018, ha Parte_1 riassunto, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di , il procedimento già introdotto dinanzi al Tribunale di CP_1 Sassari, dichiaratosi incompetente con ordinanza del 12.2.2018, esponendo: § di essere stato assunto fin dal 1.10.1993 dall' con Parte_2 contratto a termine ed in qualità di “ausiliario specializzato ruolo sanitario” (categoria A del CCNL del comparto sanità); § di aver nei primi anni lavorato, in regime di utilizzazione, presso il servizio veterinario dell'ASL di Siniscola e di Nuoro, finché, il 1 gennaio 2007, è stato assunto a tempo indeterminato;
§ che nel 2009, su richiesta di mobilità volontaria, è stato trasferito presso l' ; Parte_3
§ di aver svolto, nel corso del rapporto, oltreché le mansioni tipiche dell'ausiliario specializzato del ruolo sanitario (inquadrabili in categoria A del CCNL, come da assunzione, e così sintetizzate in ricorso: “il ricorrente si è occupato, nella sua qualità ausiliario, del contenimento dei suini, del tatuaggiamento di questi ultimi nonché dal contenimento, controllo e verificazione dei capi bovini, suini e degli ovini durante la somministrazione del vaccino o della tubercolina da parte del veterinario, dei prelievi sui bovini e sugli ovini, suini al fine dell'identificazione dei medesimi”), anche “alcune” (così, testualmente, al punto 3 dell'espositiva del ricorso) delle funzioni tipiche del ruolo amministrativo, vale a dire del personale inquadrato nella categoria C del CCNL;
§ che, più in particolare, dal 2015 al mese di maggio 2017, ha svolto esclusivamente attività del ruolo amministrativo;
§ che, in tale veste, diversa da quella di inquadramento, il ricorrente si è occupato “della gestione Anagrafe Zootecnica con l'ausilio del primo database SFERACARTA in uso al Servizio Sanità Animale;
della gestione Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica con attivazione di firma Digitale attraverso la Carta Nazionale dei Servizi;
dell'operatività sul sistema SISAR con ruolo amministrativo;
della Partecipazione ad un progetto obiettivo con ruolo di amministrativo;
dell'affidamento della segreteria amministrativa del;
della Parte_4 gestione e della garanzia del magazzino con sistema informatico, del ritiro e della consegna del materiale sanitario necessario alla dirigenza Veterinaria per l'espletamento dei servizi;
di garantire la tenuta e l'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo pregresso del;
della compilazione Parte_4 del registro regionale di carico e scarico Vaccini e Tubercolina”, nonché “del caricamento dei cedolini per il rilascio del passaporto dei bovini;
della movimentazione degli animali (Foglio Rosa); dell'inserimento della denuncia di smarrimento/furto dei capi o dei registri aziendali;
della stampa dei brogliacci di stalla”; § che, a riprova dell'espletamento, da parte di , di tutte Parte_1 queste mansioni e funzioni, deve considerarsi (I) che, già dal 2009, su richiesta del responsabile del servizio , dott. , gli erano state assegnate le Parte_4 Per_1 credenziali per l'accesso alla banca dati, la firma digitale e l'abilitazione a compiere “qualsiasi operazione”, (II) che il 26.10.2015 è stato emanato uno
2 specifico ordine di servizio (cfr. doc. 3 del fascicolo del ricorrente) con cui l'Amministrazione, giustificando il provvedimento con la necessità di individuare un referente amministrativo al quale affidare la gestione della segreteria, ha espressamente assegnato a una serie di compiti ordinariamente ricoperti Pt_1 dai dipendenti amministrativi [il lavoratore, in seno al ricorso, li sintetizza in questi termini: “gestione della segreteria amministrativa per il Servizio Sanità Animale, attraverso la gestione della posta elettronica e di quella certificata, della stesura delle lettere di accompagnamento per le rendicontazioni per l'acquisto del materiale sanitario nonché delle risposte alle informazioni dei dati da parte delle autorità giudiziarie e alla predisposizione delle richieste a firma del Direttore della manutenzione degli automezzi. Sempre con lo stesso ordine di servizio l'odierno ricorrente si è occupato della gestione dell'armadietto Farmaceutico del Servizio Sanità Animale;
della gestione magazzino con il carico e scarico del materiale di consumo (sanitario e non) in uso al personale veterinario;
della gestione archivio della Direzione del Servizio Sanità Animale”], chiedendo peraltro l'osservanza di un nuovo orario di lavoro (anziché dalla 7,00 alle 14,00 per 5 giorni a settimana + un rientro mensile, dalle 7.30 alle 14,00 per 5 giorni a settimana + un rientro settimanale dalle ore 15,00 alle 18,30); § che, da circa 2 anni (n.d.r: rispetto al ricorso proposto avanti al Tribunale di Sassari, risalente al settembre 2017, e quindi circa a far tempo dal mese di settembre 2015), svolge, inoltre, ulteriori e diversi compiti, tutti quanti tipici del ruolo amministrativo (cfr. punti 6 e 7 del ricorso, dove allega occuparsi “del recepimento delle Parte_1 domande per lo svolgimento della caccia;
di fornire ai cacciatori i contenitori per i campioni ordinati dall'armadietto farmaceutico;
della progettività e segreteria della direzione di settore. Predispone, altresì, il file da inviare alla forestale per richiedere le autorizzazioni. Da circa due anni, e cioè da quando è stata regolamentata l'attività delle aziende apistiche, si occupa altresì dell'applicativo della BDN apistica, svolgendo tutte le operazioni utili per le medesime aziende, quali: l'iscrizione, l'attribuzione del codice aziendale, l'inserimento delega in BDN. Dopo l'apertura delle postazioni apiarie si occupa, altresì, del censimento delle stesse.
7. Peraltro lo stesso, come già detto, si è occupato del Progetto
attraverso la ricerca e catalogazione delle pratiche Controparte_2 per settori di appartenenza;
la registrazione sui sistemi informatici nazionale e locale (sisarvet); l'Archiviazione documenti nei fascicoli aziendali degli allevatori e la trasmissione dei documenti alle Asl interessate. Ad esempio attraverso la trasmissione dei documenti per lo spostamento di animali verso il macello e/o allevamento”); § di aver ottenuto, fin dal luglio 2013, sempre su richiesta del Direttore del servizio, le credenziali per la gestione del c.d. armadietto farmaceutico (cfr. punto 9 del ricorso per dettaglio delle attività espletate), e di aver gestito il magazzino, provvedendo, tra le altre cose, all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) da consegnare ai veterinari;
§ che, infine, dal 2015, il ricorrente ha “la tenuta e l'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo pregresso del Servizio Sanità Animale, attraverso il reperimento della documentazione in uso al servizio negli uffici collocati in altro stabile o in quelli presenti presso la sua sede lavorativa, occupandosi della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti medesimi”; § di aver sollecitato il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di
3 tali mansioni, differenti da quelle di inquadramento, con lettera del 30.12.2016; § Cont che con missiva del 28.4.2017, ha da un lato sostanzialmente ammesso l'espletamento delle mansioni superiori (giacché, in essa, si invita il responsabile del servizio a porre in essere tutti gli adempimenti tesi a riassegnare al lavoratore le funzioni proprie del profilo di appartenenza), ma ha dall'altro comunque respinto la richiesta con la motivazione che il passaggio verticale di categoria sarebbe stato possibile solo mediante pubblica selezione;
§ di aver pieno diritto (indipendentemente dalla possibilità di un formale passaggio alla categoria superiore) al riconoscimento delle retribuzioni dovute per l'espletamento di mansioni comprese nella declaratoria della categoria C del CCNL, avendo egli assunto, quanto meno dal 2015 (testuale: cfr. ultimo periodo del punto 13 del ricorso), la qualità di “agente amministrativo di fatto”; § di essere creditore, in ragione di ciò, e secondo i propri conteggi, della somma, determinata al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, di euro 31.697,57. 1.1. Ha quindi rassegnato, nell'atto introduttivo, , le seguenti conclusioni: <<… accertare e Parte_1 dichiarare, che il ricorrente ha svolto mansioni rientranti nella categoria C livello retributivo del CCNL per i dipendenti addetti al comparto sanitario ruolo amministrativo o di quella inferiore che sarà accertata in corso di causa nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2009 al 31 maggio 2017, e conseguentemente condannare la Parte_5
al pagamento in favore del sig. della somma di €
[...] Parte_1 31.697,57, a titolo differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione delle singole scadenze fino al saldo, ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”…>>.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 31.10.2018, si è ritualmente costituita, nel rispetto dei termini dell'art. 416 c.p.c., l' , invocando in via principale il rigetto CP_3 della domanda e, in subordine, la prescrizione dei crediti asseritamente maturati prima del 19.12.2012 o, in denegata ipotesi, del 30.12.2016 (a seconda che il Tribunale ritenga o no di assegnare efficacia interruttiva alla lettera inviata dal ricorrente il 30.12.2016). Rinviandosi alla lettura della memoria per il maggior dettaglio delle deduzioni e argomentazioni di parte convenuta (per il vero diffuse ed articolate), le difese dell'odierna resistente possono essere così agevolmente sintetizzate: § i crediti per i quali non è intervenuto, entro 5 anni dalla loro asserita maturazione, un valido atto interruttivo della prescrizione, sono ormai estinti;
§ sul ricorrente incombe l'onere di allegare e provare di aver svolto le mansioni riconducibili al superiore inquadramento con carattere di continuità e prevalenza, mentre, nell'atto introduttivo, è lo stesso a riferire che, Parte_1 nel periodo compreso tra l'anno 2009 e il 2015, avrebbe svolto “alcune funzioni” del ruolo amministrativo, svelandone la marginalità ed occasionalità; § anche per quanto concerne il periodo successivo (2015-2017), nel quale le mansioni tipiche del ruolo amministrativo sarebbero state svolte in modo esclusivo, la domanda è estremamente generica (specie nella parte in cui il ricorrente descrive, elencandoli diffusamente, tutta una serie di ambiti di occupazione, ma senza spiegare quale sia stato il suo specifico apporto, il grado di partecipazione, il livello di autonomia, l'intensità dell'impegno profuso) e, comunque, insufficientemente provata;
§ circa, poi, il coinvolgimento del ricorrente nel progetto obiettivo anagrafe zootecnica, egli ha del tutto omesso di segnalare che il suo intervento, in qualità di ausiliario
4 specializzato (e non già, invece, di amministrativo), si è sostanziato in attività di mero supporto, esercitata all'interno di un gruppo formato anche da tre assistenti amministrativi, per soli 3 mesi e al di fuori dell'orario di lavoro;
§ è il medesimo ricorrente, nella lettera del 14.9.2016 (n.d.r.: in memoria difensiva, a pagina 10, si parla di una nota del 14.9.2014; ben può ritenersi si tratti di un refuso), a contraddire la tesi dell'esclusività (per il periodo successivo all'anno 2015), in ben due passaggi della comunicazione dichiarando di aver sì disimpegnato compiti di livello superiore, ma non in via esclusiva bensì “oltre alle mansioni svolte per la categoria di appartenenza… oltre alle mansioni proprie”; § peraltro, con la nota appena menzionata, (che, pure, sta oggi rivendicando le retribuzioni Parte_1 aggiuntive fino a maggio 2017) ha comunicato che avrebbe disatteso, da quel momento in poi, l'ordine di servizio, e che si sarebbe dedicato alle sole mansioni di appartenenza;
§ alla nota ATS del 28.4.2017 non può essere accordato, come vorrebbe la controparte, alcun valore confessorio o di riconoscimento dei fatti posti a base delle rivendicazioni del ricorrente, tanto più che essa proviene dal Responsabile del Servizio Personale, non a conoscenza delle concrete dinamiche lavorative proprie di altro servizio;
§ in ogni caso, ha inquadrato i Parte_1 compiti asseritamente svolti nella categoria C del CCNL di comparto senza, però, sufficiente allegazione e prova di aver svolto mansioni esattamente sovrapponibili proprio a quelle oggetto della corrispondente declaratoria (n.d.r.: e non, in ipotesi, a altre categorie del detto ruolo amministrativo), in particolare lasciando del tutto indeterminato “il grado di autonomia e responsabilità con cui dette attività sarebbero state svolte, la loro concreta complessità tecnica, oltreché la circostanza se in concreto ci sia stata, ed ancor prima, se fosse necessaria, una estrinsecazione di conoscenze teoriche specialistiche e capacità tecniche elevate caratterizzanti la figura di assistente amministrativo”); § i conteggi elaborati dal ricorrente debbono essere contestati, anche in ragione del fatto che i medesimi fanno riferimento, indistintamente, al periodo dal 1 gennaio del 2009 al maggio del 2017, in contrasto con le allegazioni del ricorso, di cui si è detto sopra, e con l'intento manifestato da nella nota del 14.9.2016, stando alla quale, da quel Parte_1 momento, egli non avrebbe più svolto le mansioni superiori.”. La causa, istruita mediante prova documentale, prova testimoniale e ctu, è definita con la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, di parziale accoglimento della domanda del con condanna Pt_1 dell' resistente al pagamento dell'importo di € 2.285,41 al lordo delle CP_4 ritenute di legge, con integrale compensazione delle spese di lite e della ctu Segnatamente, il Tribunale, richiamato l'orientamento giurisprudenziale sul criterio trifasico che presiede l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, nonché la disciplina dell'onere della prova gravante sul lavoratore che invoca queste ultime, osserva che nel caso esaminato, tenuto presente l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente precisava di avere svolto le mansioni superiori in maniera non esclusiva fino al giugno 2015, avendo continuato a svolgere quelle proprie della sua qualifica. Con il che egli si è assunto l'onere di dimostrare il carattere preponderante dell'attività amministrativa superiore rispetto a quella espletata in via ordinaria: onere peraltro non assolto stante anche la genericità della prova testimoniale
5 articolata sull'attività concretamente svolta ma non sulla prevalenza dell'attività amministrativa invocata. Il Tribunale rigetta pertanto, anche l'eccezione di prescrizione. Per il periodo successivo, la prova documentale (in particolare, l'ordine di servizio del 26.10.2015) unitamente alla prova orale affermativa della prospettazione del ricorrente, all'assenza di prova contraria da parte dell'amministrazione resistente e alle precise allegazioni del ricorrente, il Tribunale ritiene dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo fino a maggio 2017, senza potere assegnare alcuna rilevanza contraria alla dichiarazione del 14.9.2016 resa dal ricorrente in cui questi manifesta una mera intenzione e la resistente non dimostra l'esistenza di un contrario ordine di servizio né l'effettiva cessazione dell'attività da parte del ricorrente. In ordine all'individuazione dell'inquadramento delle mansioni concretamente svolte, il Tribunale, confrontate le declaratorie della categoria C (invocata) con quelle della categoria B (di appartenenza), ritiene indimostrate quelle superiori caratterizzate da margini di discrezionalità non emersi né documentalmente né oralmente. Infine, la consulenza tecnica d'ufficio quantifica il credito del in € 2.285,41 Pt_1 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, senza osservazioni da parte della resistente. Avverso tale sentenza propone appello il , cui resiste, con memoria, la Pt_1 Gestione sanitaria regionale liquidatoria di CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante contesta la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) errata valutazione dei documenti e delle prove testimoniali di cui al ricorso circa il carattere della prevalenza delle mansioni superiori espletate dal . Pt_1 In sintesi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la prova testimoniale dimostra che anche per il periodo dal 2009 e fino al 26.10.2015 egli svolge in maniera ininterrotta, continuativa e assorbente, mansioni di assistente amministrativo rispetto a quelle di ausiliario specializzato nel ruolo sanitario. In tal senso depongono sia l'ottenimento delle credenziali per la gestione dell'armadietto farmaceutico attraverso il ritiro e la consegna del materiale sanitario necessario alla dirigenza veterinaria per l'espletamento del servizio sia le dichiarazioni dei testi Meloni e sia la documentazione prodotta dimostrativa di una attività Tes_1 amministrativa superiore tutti i giorni, in modo continuativo e sistematico, svolgendo l'attività indicata nei capi di prova ammessi. Ma il Tribunale non tiene conto della qualità e della continuità delle mansioni né effettua il raffronto necessario per accertare il criterio della prevalenza, mentre su di lui grava il solo onere di dimostrare le mansioni svolte. 2) effettivo svolgimento di mansioni superiori nel periodo successivo al 2015 in base alla declaratoria dei profili professionali ascrivibili alla categoria di inquadramento. In sintesi, si censura la sentenza nella parte in cui erroneamente non riconosce lo svolgimento delle mansioni rientranti nella categoria C invece che in quella B, non
6 considerando l'esclusività e autonomia valutativa proprie delle mansioni amministrative svolte dall'ottobre 2015: requisiti già emergenti dall'ordine di servizio del 26.10.2015 e ulteriormente rafforzati dalle dichiarazioni dei testi e Inoltre, il riconoscimento del trattamento economico della Per_1 Tes_1 categoria B, posizione economica B viola il principio di uguaglianza tutelato dall'art. 3 Cost. nonché il principio di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa. Entrambi i motivi non sono condivisibili. Invero, il agisce in giudizio al fine di ottenere il giusto trattamento Pt_1 economico per le mansioni asseritamente superiori svolte dal 2009 fino al 2017: con la precisazione che fino al 25.10.2015 dette mansioni superiori sono prevalenti rispetto a quelle coerenti con il proprio inquadramento (categoria A), mentre per il periodo successivo esse sono esclusive e, dunque, legittimano il riconoscimento pieno del relativo trattamento economico. Il confronto tra le declaratorie delle categorie invocate, unitamente alla formulazione dei capi di prova dedotti dall'appellante conducono a condividere la sentenza impugnata. Preliminarmente, si osserva che l'appellata non impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto lo svolgimento da parte del di mansioni Pt_1 rientranti nella categoria B (superiore a quella di inquadramento formale dell'appellante): deve, pertanto, ritenersi irretrattabile la circostanza che il ha Pt_1 svolto mansioni superiori dal 26.10.2015 e fino al 2017. Ciò premesso, dall'esame del CCNL applicato emerge che appartengono alla categoria A) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.” e che nel profilo professionale di “Ausiliario specializzato” ricade chi “Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.”. Appartengono, invece, alla categoria B) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) -i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.”. IL profilo professionale di Coadiutore amministrativo si caratterizza in quanto “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la
7 stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.”. Infine, appartengono alla categoria C) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonchè esperienza professionale e magistrale maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”. Il profilo professionale di assistente amministrativo riguarda colui che
“Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse -anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario -quali, ad esempio, ricezione e istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”. Confrontando declaratorie e profili appare evidente che la categoria C e il profilo professionale di assistente amministrativo richiedono “conoscenze teoriche specialistiche di base e capacità tecniche elevate, nonché autonomia e responsabilità all'interno dell'ambito di intervento operativo proprio del profilo, oltre a eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Tutto ciò al fine di svolgere mansioni amministrativo-contabili complesse Il raffronto tra detta declaratoria e profilo professionale con i capi di prova dedotti rende palese l'infondatezza della domanda di riconoscimento della detta qualifica. Infatti, con i capi di prova ammessi si è inteso accertare che “2) ”Vero che il sig.
dal gennaio 2009 si occupa della gestione Anagrafe Zootecnica con Parte_1 l'ausilio del primo database SFERACARTA in uso al Servizio Sanità Animale;
la gestione Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica con attivazione di firma Digitale e Carta Nazionale dei Servizi?”; 3) “Vero che il sig. si è occupato Pt_1 della gestione Anagrafe Zootecnica con l'ausilio del primo database SFERACARTA in uso al Servizio Sanità Animale;
della gestione Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica con attivazione di firma Digitale attraverso la Carta Nazionale dei Servizi;
dell'operatività sul sistema SISAR con ruolo amministrativo;
della Partecipazione ad un progetto obiettivo con ruolo di amministrativo;
dell'affidamento della segreteria amministrativa del
[...]
della gestione e della garanzia del magazzino con sistema Parte_4 informatico, del ritiro e della consegna del materiale sanitario necessario alla dirigenza Veterinaria per l'espletamento dei servizi;
di garantire la tenuta e l'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo pregresso del Parte_4
della compilazione del registro regionale di carico e scarico Vaccini e
[...] Tubercolina?”; 5) “Vero che il sig. dal 2009 si è occupato del caricamento Pt_1 dei cedolini per il rilascio del passaporto dei bovini;
della movimentazione degli
8 animali (Foglio Rosa); dell'inserimento della denuncia di smarrimento/furto dei capi o dei registri aziendali;
della stampa dei brogliacci di stalla?”; 6) ”Vero che il sig. dal 26 ottobre 2015 si è occupato della segreteria amministrativa per Pt_1 il Servizio Sanità Animale, attraverso la gestione della posta elettronica e di quella certificata, della stesura delle lettere di accompagnamento per le rendicontazioni per l'acquisto del materiale sanitario nonché delle risposte alle informazioni dei dati da parte delle autorità giudiziarie e alla predisposizione delle richieste a firma del Direttore della manutenzione degli automezzi ?”; 7) “Vero che dal 26 ottobre 2015 il sig. si è occupato della gestione dell'armadietto Farmaceutico del Pt_1 Servizio Sanità Animale;
della gestione magazzino con il carico e scarico del materiale di consumo (sanitario e non) in uso al personale veterinario;
della gestione archivio della Direzione del Servizio di Sanità Animale?” 8) “Vero che il sig. da due anni si occupa del recepimento delle domande per lo svolgimento Pt_1 della caccia;
di fornire ai cacciatori i contenitori per i campioni ordinati dall'armadietto farmaceutico;
della proggettività e segreteria della direzione di settore. Predispone, altresì, il file da inviare alla forestale per richiedere le autorizzazioni?”; 9) “Vero che il sig. da due anni si occupa delle aziende Pt_1 apistiche, in particolare dell'applicativo della BDN apistica, svolgendo tutte le operazioni utili per le medesime aziende, quali: l'iscrizione, l'attribuzione del codice aziendale, l'inserimento delega in BDN, nonché del censimento delle api medesime?”; 11) “Vero che dal 30 luglio 2013 il sig. si è occupato del ritiro Pt_1 e la consegna del materiale sanitario necessario alla Dirigenza Veterinaria per l'espletamento del servizio medesimo, dell'acquisizione e distribuzione delle scorte operative e dei beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità degli approvvigionamenti?”; 12) “ Vero che il sig. al 31 Pt_1 dicembre di ciascun anno compila un report delle giacenze del materiale farmaceutico e sanitario che veniva poi firmato dal direttore del servizio, attualmente dalla dott.ssa , il quale, provvedeva ad inviarlo al Per_2 responsabile della farmacia;
provvedeva al rifornimento dell'armadietto direttamente dalla Farmacia Distrettuale dell'ospedale San Francesco di Nuoro;
ordinava online il materiale sanitario;
consegnava ai veterinari, annotandolo come scarico massivo e cioè come indicazione globale, il suddetto materiale?” 13)
“Vero che il sig. è l'unico responsabile della compilazione del registro Pt_1 regionale di carico e scarico dei vaccini per la tubercolina attraverso l'annotazione nel registro regionale informatizzato di carico e scarico?”; 14)
“Vero che il sig. nell'intercorso rapporto di lavoro si è occupato
Pt_1 Pt_1 dell'acquisto dei DPI (Dispositivi individuali di protezione), cioè delle merci quali scarpe, stivali, giubbotti, pantaloni, guanti in pelle, calzari, camici e modulistica consegnandoli ai veterinari?”; 15) “Vero che il sig. dal 2015, si occupa
Pt_1 della tenuta e dell'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo pregresso del Servizio Sanità Animale, attraverso il reperimento della documentazione in uso al servizio negli uffici collocati in altro stabile o in quelli presenti presso la sua sede lavorativa, occupandosi della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti medesimi?” 16) “Vero che il sig. dal 2007 al 2009 ha osservato il
Pt_1 seguente orario di lavoro: dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per cinque giorni lavorativi e un rientro mensile?”; 17) “Vero che il sig. dal 2009 fino ad oggi ha
Pt_1
9 osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 7,30 alle ore 14,00 per cinque giorni lavorativi con un rientro settimanale dalle ore 15,00 alle ore 18,30?”;”. L'esame della prova dedotta, come ammessa dal Tribunale, rende evidente l'assenza di qualsiasi spunto istruttorio finalizzato a valutare la complessità dell'attività svolta, l'assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti, l'assenza di coordinamento e di controllo su altri operatori, l'attività di informazione ai cittadini, di collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca: tutte attività richiedenti, logicamente, una conoscenza teorica che l'appellante non dimostra di possedere. Deve, dunque, escludersi che il abbia mai svolto mansioni rientranti nella Pt_1 categoria C per tutto il periodo oggetto della domanda proposta in primo grado. Relativamente al riconoscimento quanto meno della categoria B) per periodo dal 2009 al 26.10.2015, l'aspetto non approfondito è quello della prevalenza delle mansioni svolte atteso che, come risulta dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, egli continua a svolgere le mansioni proprie della sua categoria fino all'ordine di servizio del 26.10.2015. Infatti, né il Tribunale né l'appellata negano lo svolgimento dell'attività indicata nei riportati capi di prova bensì evidenziano come difetti la prova della prevalenza di detta attività rispetto a quella autonomia esecutiva riconosciuta ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività. Compiti presenti nella stessa capitolazione sopra riportata come, ad esempio, il ritiro e la consegna del materiale sanitario, tenuta e accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo, la compilazione del registro regionale di carico e scarico vaccini e tubercolina, caricamento dei cedolini per il rilascio del passaporto dei bovini;
movimentazione degli animali (Foglio Rosa); inserimento della denuncia di smarrimento/furto dei capi o dei registri aziendali;
stampa dei brogliacci di stalla. Ebbene né la prova orale né quella documentale consentono di appurare la richiesta dell'impegno quotidiano o anche solo settimanale dei compiti amministrativi svolti dal nel periodo 2009-ottore 2015, né l'impegno orario che detti compiti Pt_1 amministrativi hanno concretamente richiesto rispetto all'orario impiegato per lo svolgimento delle mansioni ordinarie. Invero, l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 sottolinea che “2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.”: dunque, la componente temporale è requisito essenziale al fine di stabilire la prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle per le quali il dipendente è stato assunto.
10 Ma nel caso di specie, neppure emerge il profilo quantitativo delle mansioni superiori concretamente svolte, dato logicamente non evincibile dal mero elenco di compiti asseritamente svolti e indicati peraltro, in taluni casi, in maniera del tutto generica come ad esempio, la garanzia del magazzino, la garanzia della tenuta e dell'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo. Di alcun ausilio la prova orale che, consistita per la maggior parte, in risposte tipo
“si è vero” sconta la genericità del capo di prova. La conferma della sentenza appellata giustifica la disciplina delle spese processuali secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 26/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante;
condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto Giorni 5 per il deposito della motivazione. Sassari, 24.9.2025. Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
11
Parte_1 Domiciliato elettivamente in Macomer, presso lo studio degli avv.ti Angela Careddu e Maria Pintore che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
Controparte_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente all'indirizzo rappresentata e difeso dall'avv.to Roberto Fanni in Email_1 forza di procura in atti, APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, in tema di differenze retributive per mansioni superiori All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: Si chiede che la Corte d'Appello di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza n. 26/2023, resa dal Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau– R.G. n. 178/2018, pubblicata il 21/03/2023, e per l'effetto, accogliere la domanda formulata in primo grado dal sig. . Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del Parte_1 giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: - rigettare le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto e perl'effetto confermare la sentenza appellata n. 26/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Nuoro – Sezione lavoro, nel giudizio NRG 178/2018; - nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento di quanto avversamente preteso a titolo retributivo, accertare e
1 dichiarare la prescrizione di quanto dovesse giudicarsi maturato anteriormente al 19.12.2012 o, nella denegata ipotesi in cui si dovesse attribuire alla nota del 30.12.2016 valenza interruttiva della prescrizione, prima del 30.12.2011; - in ogni caso con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “1. Con ricorso depositato il 3.5.2018, ha Parte_1 riassunto, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di , il procedimento già introdotto dinanzi al Tribunale di CP_1 Sassari, dichiaratosi incompetente con ordinanza del 12.2.2018, esponendo: § di essere stato assunto fin dal 1.10.1993 dall' con Parte_2 contratto a termine ed in qualità di “ausiliario specializzato ruolo sanitario” (categoria A del CCNL del comparto sanità); § di aver nei primi anni lavorato, in regime di utilizzazione, presso il servizio veterinario dell'ASL di Siniscola e di Nuoro, finché, il 1 gennaio 2007, è stato assunto a tempo indeterminato;
§ che nel 2009, su richiesta di mobilità volontaria, è stato trasferito presso l' ; Parte_3
§ di aver svolto, nel corso del rapporto, oltreché le mansioni tipiche dell'ausiliario specializzato del ruolo sanitario (inquadrabili in categoria A del CCNL, come da assunzione, e così sintetizzate in ricorso: “il ricorrente si è occupato, nella sua qualità ausiliario, del contenimento dei suini, del tatuaggiamento di questi ultimi nonché dal contenimento, controllo e verificazione dei capi bovini, suini e degli ovini durante la somministrazione del vaccino o della tubercolina da parte del veterinario, dei prelievi sui bovini e sugli ovini, suini al fine dell'identificazione dei medesimi”), anche “alcune” (così, testualmente, al punto 3 dell'espositiva del ricorso) delle funzioni tipiche del ruolo amministrativo, vale a dire del personale inquadrato nella categoria C del CCNL;
§ che, più in particolare, dal 2015 al mese di maggio 2017, ha svolto esclusivamente attività del ruolo amministrativo;
§ che, in tale veste, diversa da quella di inquadramento, il ricorrente si è occupato “della gestione Anagrafe Zootecnica con l'ausilio del primo database SFERACARTA in uso al Servizio Sanità Animale;
della gestione Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica con attivazione di firma Digitale attraverso la Carta Nazionale dei Servizi;
dell'operatività sul sistema SISAR con ruolo amministrativo;
della Partecipazione ad un progetto obiettivo con ruolo di amministrativo;
dell'affidamento della segreteria amministrativa del;
della Parte_4 gestione e della garanzia del magazzino con sistema informatico, del ritiro e della consegna del materiale sanitario necessario alla dirigenza Veterinaria per l'espletamento dei servizi;
di garantire la tenuta e l'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo pregresso del;
della compilazione Parte_4 del registro regionale di carico e scarico Vaccini e Tubercolina”, nonché “del caricamento dei cedolini per il rilascio del passaporto dei bovini;
della movimentazione degli animali (Foglio Rosa); dell'inserimento della denuncia di smarrimento/furto dei capi o dei registri aziendali;
della stampa dei brogliacci di stalla”; § che, a riprova dell'espletamento, da parte di , di tutte Parte_1 queste mansioni e funzioni, deve considerarsi (I) che, già dal 2009, su richiesta del responsabile del servizio , dott. , gli erano state assegnate le Parte_4 Per_1 credenziali per l'accesso alla banca dati, la firma digitale e l'abilitazione a compiere “qualsiasi operazione”, (II) che il 26.10.2015 è stato emanato uno
2 specifico ordine di servizio (cfr. doc. 3 del fascicolo del ricorrente) con cui l'Amministrazione, giustificando il provvedimento con la necessità di individuare un referente amministrativo al quale affidare la gestione della segreteria, ha espressamente assegnato a una serie di compiti ordinariamente ricoperti Pt_1 dai dipendenti amministrativi [il lavoratore, in seno al ricorso, li sintetizza in questi termini: “gestione della segreteria amministrativa per il Servizio Sanità Animale, attraverso la gestione della posta elettronica e di quella certificata, della stesura delle lettere di accompagnamento per le rendicontazioni per l'acquisto del materiale sanitario nonché delle risposte alle informazioni dei dati da parte delle autorità giudiziarie e alla predisposizione delle richieste a firma del Direttore della manutenzione degli automezzi. Sempre con lo stesso ordine di servizio l'odierno ricorrente si è occupato della gestione dell'armadietto Farmaceutico del Servizio Sanità Animale;
della gestione magazzino con il carico e scarico del materiale di consumo (sanitario e non) in uso al personale veterinario;
della gestione archivio della Direzione del Servizio Sanità Animale”], chiedendo peraltro l'osservanza di un nuovo orario di lavoro (anziché dalla 7,00 alle 14,00 per 5 giorni a settimana + un rientro mensile, dalle 7.30 alle 14,00 per 5 giorni a settimana + un rientro settimanale dalle ore 15,00 alle 18,30); § che, da circa 2 anni (n.d.r: rispetto al ricorso proposto avanti al Tribunale di Sassari, risalente al settembre 2017, e quindi circa a far tempo dal mese di settembre 2015), svolge, inoltre, ulteriori e diversi compiti, tutti quanti tipici del ruolo amministrativo (cfr. punti 6 e 7 del ricorso, dove allega occuparsi “del recepimento delle Parte_1 domande per lo svolgimento della caccia;
di fornire ai cacciatori i contenitori per i campioni ordinati dall'armadietto farmaceutico;
della progettività e segreteria della direzione di settore. Predispone, altresì, il file da inviare alla forestale per richiedere le autorizzazioni. Da circa due anni, e cioè da quando è stata regolamentata l'attività delle aziende apistiche, si occupa altresì dell'applicativo della BDN apistica, svolgendo tutte le operazioni utili per le medesime aziende, quali: l'iscrizione, l'attribuzione del codice aziendale, l'inserimento delega in BDN. Dopo l'apertura delle postazioni apiarie si occupa, altresì, del censimento delle stesse.
7. Peraltro lo stesso, come già detto, si è occupato del Progetto
attraverso la ricerca e catalogazione delle pratiche Controparte_2 per settori di appartenenza;
la registrazione sui sistemi informatici nazionale e locale (sisarvet); l'Archiviazione documenti nei fascicoli aziendali degli allevatori e la trasmissione dei documenti alle Asl interessate. Ad esempio attraverso la trasmissione dei documenti per lo spostamento di animali verso il macello e/o allevamento”); § di aver ottenuto, fin dal luglio 2013, sempre su richiesta del Direttore del servizio, le credenziali per la gestione del c.d. armadietto farmaceutico (cfr. punto 9 del ricorso per dettaglio delle attività espletate), e di aver gestito il magazzino, provvedendo, tra le altre cose, all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) da consegnare ai veterinari;
§ che, infine, dal 2015, il ricorrente ha “la tenuta e l'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo pregresso del Servizio Sanità Animale, attraverso il reperimento della documentazione in uso al servizio negli uffici collocati in altro stabile o in quelli presenti presso la sua sede lavorativa, occupandosi della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti medesimi”; § di aver sollecitato il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di
3 tali mansioni, differenti da quelle di inquadramento, con lettera del 30.12.2016; § Cont che con missiva del 28.4.2017, ha da un lato sostanzialmente ammesso l'espletamento delle mansioni superiori (giacché, in essa, si invita il responsabile del servizio a porre in essere tutti gli adempimenti tesi a riassegnare al lavoratore le funzioni proprie del profilo di appartenenza), ma ha dall'altro comunque respinto la richiesta con la motivazione che il passaggio verticale di categoria sarebbe stato possibile solo mediante pubblica selezione;
§ di aver pieno diritto (indipendentemente dalla possibilità di un formale passaggio alla categoria superiore) al riconoscimento delle retribuzioni dovute per l'espletamento di mansioni comprese nella declaratoria della categoria C del CCNL, avendo egli assunto, quanto meno dal 2015 (testuale: cfr. ultimo periodo del punto 13 del ricorso), la qualità di “agente amministrativo di fatto”; § di essere creditore, in ragione di ciò, e secondo i propri conteggi, della somma, determinata al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, di euro 31.697,57. 1.1. Ha quindi rassegnato, nell'atto introduttivo, , le seguenti conclusioni: <<… accertare e Parte_1 dichiarare, che il ricorrente ha svolto mansioni rientranti nella categoria C livello retributivo del CCNL per i dipendenti addetti al comparto sanitario ruolo amministrativo o di quella inferiore che sarà accertata in corso di causa nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2009 al 31 maggio 2017, e conseguentemente condannare la Parte_5
al pagamento in favore del sig. della somma di €
[...] Parte_1 31.697,57, a titolo differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione delle singole scadenze fino al saldo, ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”…>>.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 31.10.2018, si è ritualmente costituita, nel rispetto dei termini dell'art. 416 c.p.c., l' , invocando in via principale il rigetto CP_3 della domanda e, in subordine, la prescrizione dei crediti asseritamente maturati prima del 19.12.2012 o, in denegata ipotesi, del 30.12.2016 (a seconda che il Tribunale ritenga o no di assegnare efficacia interruttiva alla lettera inviata dal ricorrente il 30.12.2016). Rinviandosi alla lettura della memoria per il maggior dettaglio delle deduzioni e argomentazioni di parte convenuta (per il vero diffuse ed articolate), le difese dell'odierna resistente possono essere così agevolmente sintetizzate: § i crediti per i quali non è intervenuto, entro 5 anni dalla loro asserita maturazione, un valido atto interruttivo della prescrizione, sono ormai estinti;
§ sul ricorrente incombe l'onere di allegare e provare di aver svolto le mansioni riconducibili al superiore inquadramento con carattere di continuità e prevalenza, mentre, nell'atto introduttivo, è lo stesso a riferire che, Parte_1 nel periodo compreso tra l'anno 2009 e il 2015, avrebbe svolto “alcune funzioni” del ruolo amministrativo, svelandone la marginalità ed occasionalità; § anche per quanto concerne il periodo successivo (2015-2017), nel quale le mansioni tipiche del ruolo amministrativo sarebbero state svolte in modo esclusivo, la domanda è estremamente generica (specie nella parte in cui il ricorrente descrive, elencandoli diffusamente, tutta una serie di ambiti di occupazione, ma senza spiegare quale sia stato il suo specifico apporto, il grado di partecipazione, il livello di autonomia, l'intensità dell'impegno profuso) e, comunque, insufficientemente provata;
§ circa, poi, il coinvolgimento del ricorrente nel progetto obiettivo anagrafe zootecnica, egli ha del tutto omesso di segnalare che il suo intervento, in qualità di ausiliario
4 specializzato (e non già, invece, di amministrativo), si è sostanziato in attività di mero supporto, esercitata all'interno di un gruppo formato anche da tre assistenti amministrativi, per soli 3 mesi e al di fuori dell'orario di lavoro;
§ è il medesimo ricorrente, nella lettera del 14.9.2016 (n.d.r.: in memoria difensiva, a pagina 10, si parla di una nota del 14.9.2014; ben può ritenersi si tratti di un refuso), a contraddire la tesi dell'esclusività (per il periodo successivo all'anno 2015), in ben due passaggi della comunicazione dichiarando di aver sì disimpegnato compiti di livello superiore, ma non in via esclusiva bensì “oltre alle mansioni svolte per la categoria di appartenenza… oltre alle mansioni proprie”; § peraltro, con la nota appena menzionata, (che, pure, sta oggi rivendicando le retribuzioni Parte_1 aggiuntive fino a maggio 2017) ha comunicato che avrebbe disatteso, da quel momento in poi, l'ordine di servizio, e che si sarebbe dedicato alle sole mansioni di appartenenza;
§ alla nota ATS del 28.4.2017 non può essere accordato, come vorrebbe la controparte, alcun valore confessorio o di riconoscimento dei fatti posti a base delle rivendicazioni del ricorrente, tanto più che essa proviene dal Responsabile del Servizio Personale, non a conoscenza delle concrete dinamiche lavorative proprie di altro servizio;
§ in ogni caso, ha inquadrato i Parte_1 compiti asseritamente svolti nella categoria C del CCNL di comparto senza, però, sufficiente allegazione e prova di aver svolto mansioni esattamente sovrapponibili proprio a quelle oggetto della corrispondente declaratoria (n.d.r.: e non, in ipotesi, a altre categorie del detto ruolo amministrativo), in particolare lasciando del tutto indeterminato “il grado di autonomia e responsabilità con cui dette attività sarebbero state svolte, la loro concreta complessità tecnica, oltreché la circostanza se in concreto ci sia stata, ed ancor prima, se fosse necessaria, una estrinsecazione di conoscenze teoriche specialistiche e capacità tecniche elevate caratterizzanti la figura di assistente amministrativo”); § i conteggi elaborati dal ricorrente debbono essere contestati, anche in ragione del fatto che i medesimi fanno riferimento, indistintamente, al periodo dal 1 gennaio del 2009 al maggio del 2017, in contrasto con le allegazioni del ricorso, di cui si è detto sopra, e con l'intento manifestato da nella nota del 14.9.2016, stando alla quale, da quel Parte_1 momento, egli non avrebbe più svolto le mansioni superiori.”. La causa, istruita mediante prova documentale, prova testimoniale e ctu, è definita con la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, di parziale accoglimento della domanda del con condanna Pt_1 dell' resistente al pagamento dell'importo di € 2.285,41 al lordo delle CP_4 ritenute di legge, con integrale compensazione delle spese di lite e della ctu Segnatamente, il Tribunale, richiamato l'orientamento giurisprudenziale sul criterio trifasico che presiede l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, nonché la disciplina dell'onere della prova gravante sul lavoratore che invoca queste ultime, osserva che nel caso esaminato, tenuto presente l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente precisava di avere svolto le mansioni superiori in maniera non esclusiva fino al giugno 2015, avendo continuato a svolgere quelle proprie della sua qualifica. Con il che egli si è assunto l'onere di dimostrare il carattere preponderante dell'attività amministrativa superiore rispetto a quella espletata in via ordinaria: onere peraltro non assolto stante anche la genericità della prova testimoniale
5 articolata sull'attività concretamente svolta ma non sulla prevalenza dell'attività amministrativa invocata. Il Tribunale rigetta pertanto, anche l'eccezione di prescrizione. Per il periodo successivo, la prova documentale (in particolare, l'ordine di servizio del 26.10.2015) unitamente alla prova orale affermativa della prospettazione del ricorrente, all'assenza di prova contraria da parte dell'amministrazione resistente e alle precise allegazioni del ricorrente, il Tribunale ritiene dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo fino a maggio 2017, senza potere assegnare alcuna rilevanza contraria alla dichiarazione del 14.9.2016 resa dal ricorrente in cui questi manifesta una mera intenzione e la resistente non dimostra l'esistenza di un contrario ordine di servizio né l'effettiva cessazione dell'attività da parte del ricorrente. In ordine all'individuazione dell'inquadramento delle mansioni concretamente svolte, il Tribunale, confrontate le declaratorie della categoria C (invocata) con quelle della categoria B (di appartenenza), ritiene indimostrate quelle superiori caratterizzate da margini di discrezionalità non emersi né documentalmente né oralmente. Infine, la consulenza tecnica d'ufficio quantifica il credito del in € 2.285,41 Pt_1 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, senza osservazioni da parte della resistente. Avverso tale sentenza propone appello il , cui resiste, con memoria, la Pt_1 Gestione sanitaria regionale liquidatoria di CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e con quello d'ufficio, è trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. L'appellante contesta la sentenza impugnata nei seguenti punti: 1) errata valutazione dei documenti e delle prove testimoniali di cui al ricorso circa il carattere della prevalenza delle mansioni superiori espletate dal . Pt_1 In sintesi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la prova testimoniale dimostra che anche per il periodo dal 2009 e fino al 26.10.2015 egli svolge in maniera ininterrotta, continuativa e assorbente, mansioni di assistente amministrativo rispetto a quelle di ausiliario specializzato nel ruolo sanitario. In tal senso depongono sia l'ottenimento delle credenziali per la gestione dell'armadietto farmaceutico attraverso il ritiro e la consegna del materiale sanitario necessario alla dirigenza veterinaria per l'espletamento del servizio sia le dichiarazioni dei testi Meloni e sia la documentazione prodotta dimostrativa di una attività Tes_1 amministrativa superiore tutti i giorni, in modo continuativo e sistematico, svolgendo l'attività indicata nei capi di prova ammessi. Ma il Tribunale non tiene conto della qualità e della continuità delle mansioni né effettua il raffronto necessario per accertare il criterio della prevalenza, mentre su di lui grava il solo onere di dimostrare le mansioni svolte. 2) effettivo svolgimento di mansioni superiori nel periodo successivo al 2015 in base alla declaratoria dei profili professionali ascrivibili alla categoria di inquadramento. In sintesi, si censura la sentenza nella parte in cui erroneamente non riconosce lo svolgimento delle mansioni rientranti nella categoria C invece che in quella B, non
6 considerando l'esclusività e autonomia valutativa proprie delle mansioni amministrative svolte dall'ottobre 2015: requisiti già emergenti dall'ordine di servizio del 26.10.2015 e ulteriormente rafforzati dalle dichiarazioni dei testi e Inoltre, il riconoscimento del trattamento economico della Per_1 Tes_1 categoria B, posizione economica B viola il principio di uguaglianza tutelato dall'art. 3 Cost. nonché il principio di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa. Entrambi i motivi non sono condivisibili. Invero, il agisce in giudizio al fine di ottenere il giusto trattamento Pt_1 economico per le mansioni asseritamente superiori svolte dal 2009 fino al 2017: con la precisazione che fino al 25.10.2015 dette mansioni superiori sono prevalenti rispetto a quelle coerenti con il proprio inquadramento (categoria A), mentre per il periodo successivo esse sono esclusive e, dunque, legittimano il riconoscimento pieno del relativo trattamento economico. Il confronto tra le declaratorie delle categorie invocate, unitamente alla formulazione dei capi di prova dedotti dall'appellante conducono a condividere la sentenza impugnata. Preliminarmente, si osserva che l'appellata non impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto lo svolgimento da parte del di mansioni Pt_1 rientranti nella categoria B (superiore a quella di inquadramento formale dell'appellante): deve, pertanto, ritenersi irretrattabile la circostanza che il ha Pt_1 svolto mansioni superiori dal 26.10.2015 e fino al 2017. Ciò premesso, dall'esame del CCNL applicato emerge che appartengono alla categoria A) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.” e che nel profilo professionale di “Ausiliario specializzato” ricade chi “Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.”. Appartengono, invece, alla categoria B) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) -i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.”. IL profilo professionale di Coadiutore amministrativo si caratterizza in quanto “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la
7 stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.”. Infine, appartengono alla categoria C) “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonchè esperienza professionale e magistrale maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”. Il profilo professionale di assistente amministrativo riguarda colui che
“Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse -anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario -quali, ad esempio, ricezione e istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”. Confrontando declaratorie e profili appare evidente che la categoria C e il profilo professionale di assistente amministrativo richiedono “conoscenze teoriche specialistiche di base e capacità tecniche elevate, nonché autonomia e responsabilità all'interno dell'ambito di intervento operativo proprio del profilo, oltre a eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Tutto ciò al fine di svolgere mansioni amministrativo-contabili complesse Il raffronto tra detta declaratoria e profilo professionale con i capi di prova dedotti rende palese l'infondatezza della domanda di riconoscimento della detta qualifica. Infatti, con i capi di prova ammessi si è inteso accertare che “2) ”Vero che il sig.
dal gennaio 2009 si occupa della gestione Anagrafe Zootecnica con Parte_1 l'ausilio del primo database SFERACARTA in uso al Servizio Sanità Animale;
la gestione Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica con attivazione di firma Digitale e Carta Nazionale dei Servizi?”; 3) “Vero che il sig. si è occupato Pt_1 della gestione Anagrafe Zootecnica con l'ausilio del primo database SFERACARTA in uso al Servizio Sanità Animale;
della gestione Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica con attivazione di firma Digitale attraverso la Carta Nazionale dei Servizi;
dell'operatività sul sistema SISAR con ruolo amministrativo;
della Partecipazione ad un progetto obiettivo con ruolo di amministrativo;
dell'affidamento della segreteria amministrativa del
[...]
della gestione e della garanzia del magazzino con sistema Parte_4 informatico, del ritiro e della consegna del materiale sanitario necessario alla dirigenza Veterinaria per l'espletamento dei servizi;
di garantire la tenuta e l'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo pregresso del Parte_4
della compilazione del registro regionale di carico e scarico Vaccini e
[...] Tubercolina?”; 5) “Vero che il sig. dal 2009 si è occupato del caricamento Pt_1 dei cedolini per il rilascio del passaporto dei bovini;
della movimentazione degli
8 animali (Foglio Rosa); dell'inserimento della denuncia di smarrimento/furto dei capi o dei registri aziendali;
della stampa dei brogliacci di stalla?”; 6) ”Vero che il sig. dal 26 ottobre 2015 si è occupato della segreteria amministrativa per Pt_1 il Servizio Sanità Animale, attraverso la gestione della posta elettronica e di quella certificata, della stesura delle lettere di accompagnamento per le rendicontazioni per l'acquisto del materiale sanitario nonché delle risposte alle informazioni dei dati da parte delle autorità giudiziarie e alla predisposizione delle richieste a firma del Direttore della manutenzione degli automezzi ?”; 7) “Vero che dal 26 ottobre 2015 il sig. si è occupato della gestione dell'armadietto Farmaceutico del Pt_1 Servizio Sanità Animale;
della gestione magazzino con il carico e scarico del materiale di consumo (sanitario e non) in uso al personale veterinario;
della gestione archivio della Direzione del Servizio di Sanità Animale?” 8) “Vero che il sig. da due anni si occupa del recepimento delle domande per lo svolgimento Pt_1 della caccia;
di fornire ai cacciatori i contenitori per i campioni ordinati dall'armadietto farmaceutico;
della proggettività e segreteria della direzione di settore. Predispone, altresì, il file da inviare alla forestale per richiedere le autorizzazioni?”; 9) “Vero che il sig. da due anni si occupa delle aziende Pt_1 apistiche, in particolare dell'applicativo della BDN apistica, svolgendo tutte le operazioni utili per le medesime aziende, quali: l'iscrizione, l'attribuzione del codice aziendale, l'inserimento delega in BDN, nonché del censimento delle api medesime?”; 11) “Vero che dal 30 luglio 2013 il sig. si è occupato del ritiro Pt_1 e la consegna del materiale sanitario necessario alla Dirigenza Veterinaria per l'espletamento del servizio medesimo, dell'acquisizione e distribuzione delle scorte operative e dei beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità degli approvvigionamenti?”; 12) “ Vero che il sig. al 31 Pt_1 dicembre di ciascun anno compila un report delle giacenze del materiale farmaceutico e sanitario che veniva poi firmato dal direttore del servizio, attualmente dalla dott.ssa , il quale, provvedeva ad inviarlo al Per_2 responsabile della farmacia;
provvedeva al rifornimento dell'armadietto direttamente dalla Farmacia Distrettuale dell'ospedale San Francesco di Nuoro;
ordinava online il materiale sanitario;
consegnava ai veterinari, annotandolo come scarico massivo e cioè come indicazione globale, il suddetto materiale?” 13)
“Vero che il sig. è l'unico responsabile della compilazione del registro Pt_1 regionale di carico e scarico dei vaccini per la tubercolina attraverso l'annotazione nel registro regionale informatizzato di carico e scarico?”; 14)
“Vero che il sig. nell'intercorso rapporto di lavoro si è occupato
Pt_1 Pt_1 dell'acquisto dei DPI (Dispositivi individuali di protezione), cioè delle merci quali scarpe, stivali, giubbotti, pantaloni, guanti in pelle, calzari, camici e modulistica consegnandoli ai veterinari?”; 15) “Vero che il sig. dal 2015, si occupa
Pt_1 della tenuta e dell'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo pregresso del Servizio Sanità Animale, attraverso il reperimento della documentazione in uso al servizio negli uffici collocati in altro stabile o in quelli presenti presso la sua sede lavorativa, occupandosi della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti medesimi?” 16) “Vero che il sig. dal 2007 al 2009 ha osservato il
Pt_1 seguente orario di lavoro: dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per cinque giorni lavorativi e un rientro mensile?”; 17) “Vero che il sig. dal 2009 fino ad oggi ha
Pt_1
9 osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 7,30 alle ore 14,00 per cinque giorni lavorativi con un rientro settimanale dalle ore 15,00 alle ore 18,30?”;”. L'esame della prova dedotta, come ammessa dal Tribunale, rende evidente l'assenza di qualsiasi spunto istruttorio finalizzato a valutare la complessità dell'attività svolta, l'assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti, l'assenza di coordinamento e di controllo su altri operatori, l'attività di informazione ai cittadini, di collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca: tutte attività richiedenti, logicamente, una conoscenza teorica che l'appellante non dimostra di possedere. Deve, dunque, escludersi che il abbia mai svolto mansioni rientranti nella Pt_1 categoria C per tutto il periodo oggetto della domanda proposta in primo grado. Relativamente al riconoscimento quanto meno della categoria B) per periodo dal 2009 al 26.10.2015, l'aspetto non approfondito è quello della prevalenza delle mansioni svolte atteso che, come risulta dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, egli continua a svolgere le mansioni proprie della sua categoria fino all'ordine di servizio del 26.10.2015. Infatti, né il Tribunale né l'appellata negano lo svolgimento dell'attività indicata nei riportati capi di prova bensì evidenziano come difetti la prova della prevalenza di detta attività rispetto a quella autonomia esecutiva riconosciuta ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività. Compiti presenti nella stessa capitolazione sopra riportata come, ad esempio, il ritiro e la consegna del materiale sanitario, tenuta e accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo, la compilazione del registro regionale di carico e scarico vaccini e tubercolina, caricamento dei cedolini per il rilascio del passaporto dei bovini;
movimentazione degli animali (Foglio Rosa); inserimento della denuncia di smarrimento/furto dei capi o dei registri aziendali;
stampa dei brogliacci di stalla. Ebbene né la prova orale né quella documentale consentono di appurare la richiesta dell'impegno quotidiano o anche solo settimanale dei compiti amministrativi svolti dal nel periodo 2009-ottore 2015, né l'impegno orario che detti compiti Pt_1 amministrativi hanno concretamente richiesto rispetto all'orario impiegato per lo svolgimento delle mansioni ordinarie. Invero, l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 sottolinea che “2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.”: dunque, la componente temporale è requisito essenziale al fine di stabilire la prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle per le quali il dipendente è stato assunto.
10 Ma nel caso di specie, neppure emerge il profilo quantitativo delle mansioni superiori concretamente svolte, dato logicamente non evincibile dal mero elenco di compiti asseritamente svolti e indicati peraltro, in taluni casi, in maniera del tutto generica come ad esempio, la garanzia del magazzino, la garanzia della tenuta e dell'accesso alla documentazione dell'archivio cartaceo. Di alcun ausilio la prova orale che, consistita per la maggior parte, in risposte tipo
“si è vero” sconta la genericità del capo di prova. La conferma della sentenza appellata giustifica la disciplina delle spese processuali secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 26/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante;
condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.300,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto Giorni 5 per il deposito della motivazione. Sassari, 24.9.2025. Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
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