Articolo 44 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 43Articolo 45
Versione
22 marzo 1961
Art. 44.
Al personale dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto ed il trattamento economico del personale similare dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961