Art. 44.
Al personale dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto ed il trattamento economico del personale similare dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge.
Al personale dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto ed il trattamento economico del personale similare dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge.