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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO IX Sezione Civile
Nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Alessandra Aragno
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10558/25 vertente tra:
nato in Albania, a [...], il [...] c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Guarino
ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I. emesso dal Questore della provincia di Torino del 21.3.25 notificato in data 14.5.23
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sospendere il provvedimento della Questura di Torino prot. n. 549 del 01.02.2025 e per l'effetto, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, disporre il rilascio in favore della sig. del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma Parte_1
2, lett. c) dlgs. 268/1998, con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite. In via CP_1 istruttoria Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) Il sig. vive in Torino, via Cervino n. 64, insieme alla sorella sig.ra al marito di Parte_1 Pt_2 quest'ultima ed al loro figlio 2) Il sig. da quando è giunta in Italia ha sempre vissuto Per_1 Parte_1 con la sorella, cittadina italiana sig.ra 3) Il sig. non potendo svolgere alcuna Pt_2 Parte_1 attività lavorativa regolare cerca di arrabattarsi con qualche lavoretto;
4) Il sig. è Parte_1 conosciuto nel quartiere, ove ha stretto amicizia con diverse persone, che lo frequentano e che sono state invitate diverse volte nell'abitazione di Torino, via Cervino, n. 64, dove il ricorrente vive;
5) Nel mese di agosto 2024 la sig.ra si è recata con il marito e il figlio in Albania dal 4 al 26 del mese, Pt_2
pagina 1 di 4 come da biglietto della nave (doc. 4) 6) Dal 6 al 18 agosto il sig. assente la sorella in vacanza Pt_1 ha accompagnato il figlio a Roma, come da biglietto (doc.5). Si indicano a testi: Testimone_1 residente in [...]; residente in [...]; residente in [...]; Testimone_2 Tes_3 [...]
. ”. Persona_2 CP_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in atti il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Torino prot. 549/25 del 21.3.25 notificato in data 14.5.23, chiedendo al Tribunale l'annullamento del provvedimento amministrativo e per l'effetto disporsi in suo favore il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) TUI. A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha allegato di essere RA della sig.ra Per_2 nata in [...] il [...], cittadina italiana, residente in [...]; di avere deciso, dopo la sua
[...] separazione, essendo l'unico famigliare della sua famiglia di origine rimasto in Albania, di raggiungere la sorella in Italia;
di essere stato ospitato a casa della sorella in Torino, Via Cervino 64; di avere presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998, in quanto convivente con il familiare entro il 2° grado, avente cittadinanza italiana. La Polizia Municipale di Torino effettuava, al fine di accertare l'effettiva convivenza, tre controlli, in data 09.08.2024, 16.08.2024 e 20.08.2024, a seguito dei quali non trovava nessuno nell'abitazione della sorella. La Questura, pertanto, notificava all'interessato comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. 241/1990 (doc. 1), a cui il sig. rispondeva, depositando le sue osservazioni e confermando la sua Pt_1 effettiva convivenza con la sorella (doc. 2). Con successivo provvedimento la Questura rigettava l'istanza presentata dal sig. Pt_1
Malgrado la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e viene pertanto dichiarata la sua contumacia.
Alla prima udienza del 25.9.25 compariva parte ricorrente personalmente che confermava di vivere presso la casa della sorella. Veniva sentito quale teste il RA del ricorrente, che dichiarava: “Sono in Italia dal Tes_3
2006, vivo a Torino. Io vivo con la mia famiglia. Mio RA invece vive con la nostra sorella Via Cervino 64. Mia sorella è qui da circa 20 anni e vive con suo marito e con 1 figlio e poi ha un altro figlio che vive da solo. Mio RA si è separato da sua moglie e quindi ha deciso di venire anche lui a Torino con noi. La sua ex moglie prima stava a Roma con i loro figli l'anno scorso in estate mio RA è andato a Roma a trovare i suoi figli. Adesso anche loro sono venuti a Torino, in una casa autonoma. Dopo che mio RA ha avuto il permesso provvisorio ha trovato lavoro come muratore presso la General Piemontedil. Da quando è in Italia vive a casa di mia sorella”. La causa veniva rinviata al 7.10.25 per escutere la sorella, che riferiva: “Sono Persona_3
n. Albania 17.2.78, sono la sorella del ricorrente. Io abito in Via Cervino 64 vivo con mio marito e mio figlio. Da quasi 2 anni mio RA vive in casa con noi, la casa ha 3 camere, mio RA ha una sua pagina 2 di 4 stanza. Mio RA si è separato, era solo in Albania e in più lì c'è poco lavoro e quindi ho insistito perché venisse qui. Ed infatti ha già trovato lavoro. Quando riuscirà ad essere economicamente più autonomo, mio RA cercherà una casa per sé.”
Quindi, sulle richiamate conclusioni, il giudice assumeva la causa a decisione.
Ciò premesso si rileva che il provvedimento di diniego in questa sede impugnato ha ad oggetto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. in quanto convivente con la sorella, cittadina italiana. In diritto, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, la norma di cui all'art. 19 T.U.I. richiede l'effettività del requisito della convivenza;
al riguardo, è da segnalare come la Corte di legittimità sia intervenuta a specificare che “i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999” (v. Cass. n. 28201 del 2021). Quanto al requisito della convivenza, l'onere della prova grava sullo straniero richiedente e la convivenza deve essere effettiva (sul punto, ex multis, Cass. n. 23598 del 2006, ove si legge che “in tema di disciplina dell'immigrazione, ai sensi degli artt. 19 e 30 T.U.I., il matrimonio con un cittadino italiano intanto conferisce allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai fini del divieto di espulsione, in quanto ad esso faccia riscontro l'effettiva convivenza , e fino a quando sussista tale requisito, la cui prova è a carico dello stesso straniero, non essendo la convivenza presumibile in base al mero vincolo coniugale né alle mere risultanze anagrafiche”). In modo condivisibile, si ritiene che il requisito della convivenza prescritto dalla norma di cui all'art. 19 T.U.I. in commento, coerentemente con la ratio di tutela del diritto all'unità familiare sottesa alla disposizione stessa, vada interpretato nel significato pregnante di relazione interpersonale, caratterizzata da una stabile comunanza di vita e di affetti (si veda, sul requisito dell'effettività della convivenza la cui prova è a carico del ricorrente straniero, ex multis Cass. n. 2539 del 2005, n. 2539; Cass. n. 23598 del 2006).
Ciò posto in diritto, ai fini della valutazione nel merito della domanda giudiziale in esame si rileva che, all'esito dell'escussione dei due testi ammessi (RA e sorella del ricorrente) della cui genuina deposizione non si ha motivo di dubitare, anche in considerazione della coerenza tra le due deposizioni, è emerso che il ricorrente, da quando è giunto in Italia, convive con sua sorella e con il nucleo famigliare di questa in Torino, Via Cervino 64.
A fronte di queste deposizioni, gli esiti dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale, che non hanno consentito di trovare alcuna persona all'interno dell'abitazione di Via Cervino, risultano privi di valenza. Innanzi tutto si evidenzia che, ovviamente, dall'esito negativo non si può dedurre automaticamente l'inesistenza della convivenza;
inoltre si tratta di controlli fatti tutti nel mese di pagina 3 di 4 agosto, notoriamente periodo estivo. Il ricorrente ha chiarito che in quel periodo si trovava a Roma, dai suoi figli.
Tanto si ritiene sufficiente alla prova della convivenza necessaria ai fini del riconoscimento del diritto azionato. Irrilevanti al riguardo le ulteriori mere eccezioni e contestazioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda azionata deve essere accolta e deve essere dichiarato in favore del ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999.
Le spese di lite devono essere compensate per avere parte ricorrente provato la fondatezza del diritto azionato solo nella presente fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso accertando e dichiarando il diritto di nato in Albania, a [...], il Parte_1
23 agosto 1975 al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Torino, 7.10.2025
Il Giudice Alessandra Aragno
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