Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 73/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 28/03/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Alessandro Florita, in sostituzione dell'avv. GIANFRANCO CECCHINI. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Raffaele D'Anna, in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE CIUOFFO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Florita si riporta alle conclusioni depositate in atti, tenendo conto l'integrazione della ctu. L'avv. D'Anna contesta l'elaborato integrativo e il quesito formulato, atteso che nel contratto del 06/04/2005 risulta l'approvazione per iscritto dell'anatocismo, nonché l'indicazione del regime trimestrale. Chiede concedersi termini ex art. 190 c.p.c. Il Giudice chiede alla parte di indicare qual è il documento cui si riferisce e si riserva di valutare la questione, attesa la non coincidenza tra quello esibito e il documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 73/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Cecchini (C.F. ); CodiceFiscale_2
Attore
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Ciuoffo (C.F. ; CodiceFiscale_3
Convenuto
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto azione nei confronti della Parte_1 Controparte_2
per ottenerne la condanna alla restituzione di quanto indebitamente
[...] percepito per illegittimità e usurarietà delle condizioni economiche relativamente al rapporto di conto corrente n. 2010025119, in essere già dal 2001 e assistito nel corso degli anni da linee di credito, e al contratto di finanziamento fondiario n. 2234, stipulato il 06/04/2005; oltre a richiedere il risarcimento dei danni.
1.1. Deduce, in estrema sintesi, con riferimento al rapporto di conto corrente n. Con 2010025119, che la i) ha applicato tassi ultralegali e anatocistici non regolarmente pattuiti;
ii) ha addebitato illegittimamente somme non dovute a fronte di CMS da considerarsi nulle per mancanza di causa e per indeterminatezza dell'oggetto; iii) ha preteso il pagamento di spese e commissioni non pattuite;
iv) ha applicato tassi e pagina 2 di 9 condizioni economiche oggettivamente e soggettivamente usurarie;
v) ha illegittimamente esercitato lo jus variandi in peius;
vi) ha applicato illegittimamente le valute a proprio vantaggio;
vii) ha violato il principio di buona fede contrattuale. In ordine al contratto di finanziamento fondiario n. 2234, stipulato il 06/04/2005 a rogito del Notaio Per_1
(Rep. 14264 e Racc. 5598), deduce: a) la presenza di usura ab origine rilevata sugli interessi moratori promessi nel finanziamento;
b) l'usurarieà del rapporto anche in considerazione della penale per estinzione anticipata;
c) l'indeterminatezza del TAEG/ISC. Conclude affinché la banca sia condannata alla restituzione di quanto indebitamente percepito e al risarcimento dei danni, vinte le spese.
1.2. La Banca di credito Cooperativo dell' della chiede, CP_1 Controparte_1 preliminarmente, che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda essendo i rapporti oggetto di lite a tutt'oggi aperti ed operativi e sarebbe impossibile stabilire effettivamente i rapporti dare/avere; nel merito, resiste alle domande, chiedendone il rigetto per carenza di prova, genericità e per aver tenuto, la odierna convenuta, una condotta conforme CP_1 alla disciplina bancaria fin dall'inizio dei rapporti in contestazione.
1.5. Il procedimento è stato istruito mediante ricorso a consulenza tecnica di ufficio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. Sull'inammissibilità della domanda per impossibilità di stabilire effettivamente i rapporti di dare e avere, essendo i rapporti oggetto di lite a tutt'oggi aperti ed operativi, giova ribadire che la Corte di Cassazione ha chiarito che il correntista, in una situazione, caratterizzata anche dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque interesse che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e infine l'entità del saldo ricalcolato, depurato delle poste di addebito che non potevano aver luogo, più specificatamente “in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” [Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018, (Rv. 650473 – 01)]. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro pagina 3 di 9 interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice, onde la stessa deve essere ritenuta ammissibile, seppure ai soli fini della pronuncia di una sentenza di mero accertamento.
3. Nel merito, la domanda è solo in parte fondata per le ragioni che seguono.
3.1. Risulta incontestato che l'attore ha intrattenuto, dal 20/03/1998, con la CP_1 convenuta un rapporto di conto corrente ordinario registrato con n. 02/01/0025119. Tale rapporto al 31/03/2017 presentava un saldo pari a € -28.370,30. L'attore, inoltre, ha intrattenuto con la Banca convenuta anche un contratto di finanziamento fondiario (contratto n. 2234), stipulato in data 06/04/2005 a rogito Notaio dott. Persona_2 rep. n. 14264 – racc n. 5598. Ciò che viene lamentato è la violazione della regolamentazione creditizia nel corso dei due rapporti bancari segnalati, nello specifico, con riguardo al rapporto di conto corrente: applicazione di tassi ultralegali non regolarmente pattuiti, con addebito di importi a titolo di CMS;
sforamento del tasso soglia usura;
anatocismo; violazione dello ius variandi; indebito gioco delle valute. Con riguardo al contratto di finanziamento fondiario n.2234: usura ab origine, rilevata sugli interessi moratori promessi nel finanziamento e nella penale per estinzione anticipata;
indeterminatezza del TAEG/ISC.
3.1.1. Ebbene, per il rapporto di conto corrente n. 2010025119, relativamente al quale non può addivenirsi ad alcuna statuizione restituoria, ma solo a una pronuncia di mero accertamento, posto che lo stesso è ancora in essere, stando a quanto dichiarato dal difensore dell'Istituto di credito all'udienza del 17/01/2025, a seguito di sollecitazione del Giudice, il consulente tecnico, le cui conclusioni sono fatte proprie da questo Tribunale nella parte richiamata, perché esenti da evidenti mende logiche e coerenti con i principi anche giurisprudenziali che regolano la materia, ha accertato quanto segue:
3.1.1.1. Per quanto concerne l'usura oggettiva, non risultano trimestri in cui il TEG abbia superato il tasso soglia. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. E ciò vale anche con riferimento alle aliquote relative alle commissioni di massimo scoperto. Il consulente ha, poi, correttamente, escluso che vi sia evidenza di una situazione di usura soggettiva, attesa la mancanza di prova al riguardo. Il professionista incaricato ha, infatti, ritenuto che dalla disamina della documentazione anche contabile offerta da parte attrice si possa desumere l'esistenza di una situazione di usura soggettiva: i tassi applicati sono, infatti, sostanzialmente in linea rispetto ai tassi medi praticati per operazioni similari e non è possibile verificare se il tasso di interesse pattuito sia sproporzionato avuto riguardo alla condizione di difficoltà economica o finanziaria del correntista. Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che l'attività economica dello stesso abbia comunque conseguito un utile di esercizio;
non risultano, inoltre, depositate agli atti le situazioni patrimoniali;
pertanto, al lume delle prove offerte, non è possibile verificare l'esistenza di eventuali posizioni debitorie che possano incidere negativamente sulla situazione finanziaria del correntista. In conclusione, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla situazione finanziaria ed economica in cui versa l'attore in relazione alla quale pagina 4 di 9 desumere l'esistenza di una grave sproporzione delle condizioni praticate dalla banca a suo danno.
3.1.1.2. Dall'analisi degli atti si evince, poi, che i tassi dare e avere sono stati tutti pattuiti mediante contratti stipulati per iscritto e sottoscritti dalle parti;
in particolare è stato sottoscritto un contratto originario in data 20/03/1998 e successivi contratti integrativi che hanno modificato le condizioni economiche e le clausole contrattuali originarie (ultimo contratto in atti 05/07/2013).
3.1.1.3. Dalla documentazione in atti non è stato invece possibile verificare se le condizioni contrattuali siano state modificate conformemente alle prescrizioni dell'art. 118 Tub, poiché non risultano agli atti le comunicazioni trasmesse dalla Banca, nonostante il CTU abbia evidenziato che dai prospetti di calcolo delle competenze risultino talune variazioni su delle condizioni economiche applicate, che non trovano riscontro nella documentazione contrattuale offerta dall'attore o, comunque sia, acquisita agli atti di causa. Sul punto, le allegazioni di parte attrice si rilevano, a dispetto dell'abbondanza del suo scritto difensivo introduttivo, estremamente vaghe e generiche. Le conseguenze della genericità assertiva e della carenza probatoria debbono essere poste a carico di parte attrice, la quale era gravata dell'onere di specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. In ogni caso, il CTU ha giustamente corretto il tasso di interesse dal 9% applicato nell'anno 2002, riconducendolo a quello contrattuale del 8,50%, per non aver rinvenuto alcun documento idoneo a giustificare la variazione peggiorativa dello stesso.
3.1.1.4. Da un'analisi degli estratti conto e dal conteggio delle competenze, risulta, inoltre, che durante tutto il corso del rapporto è stata applicata la capitalizzazione degli interessi anatocistici secondo le previsioni della delibera Cicr 09/02/2000, ovvero con periodicità trimestrale sia per gli interessi creditori che per gli interessi debitori;
non risulta, tuttavia, agli atti alcun documento contrattuale che comprovi l'adeguamento delle condizioni entro il 30/06/2000 alle prescrizioni della delibera secondo le modalità da questa prescritte, così come non vi è evidenza della specifica approvazione della clausola anatocistica, per come prevede l'ultimo periodo dell'art. 6 della menzionata delibera Cicr. Pertanto, occorre espungere dal conto corrente tutti gli addebiti per capitalizzazione degli interessi passivi dalla data di apertura del conto corrente e fino al 25/10/2006, data in cui per la prima volta, per quello che è dato desumere dalla documentazione in atti, risulta l'espressa approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. della clausola anatocistica. Al riguardo, deve darsi atto che il documento recante la data del 06/04/2005 menzionato dal difensore di parte convenuta all'udienza di precisazione conclusioni non è stato mai depositato agli atti. Parimenti, occorre espungere dal conto corrente addebiti per anatocismo applicati dall'istituto di credito a partire del 01/01/2014, data dell'entrata in vigore della nuova disposizione dell'art. 120 T.U.B. che ha definitivamente decretato il divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, fatte salve le eccezioni ivi disciplinate. Riguardo a tale disposizione, da ultimo modificata nel dicembre 2013, la Suprema Corte ha di recente chiarito che «In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n.
pagina 5 di 9 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»
[Cass. Civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 21344 del 30/07/2024 (Rv. 671966 - 01)].
3.1.1.5. Per quanto concerne, infine, la Commissione di Scoperto, il consulente Per_3 tecnico ha evidenziato che: i. fino al 31/12/2008 è stata specificatamente determinata nel contratto in relazione al tasso applicato, ma non è esplicitata la modalità di calcolo applicata;
inoltre, nonostante l'indicazione in contratto del tasso da applicare, in alcuni trimestri anche dello stesso anno, si trova applicata con tassi differenti rispetto a quelli pattuiti in contratto;
ii. entro 150 giorni dall'entrata in vigore della L. di conversione 28/01/2009, n. 2, la ha adeguato le clausole della CMS alle previsioni del D.L. n. CP_1
185/2008. Analogamente ha, entro il 01/10/2012, provveduto ad adeguare le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del Testo unico bancario e del decreto del Cicr del 30 giugno 2012 n. 644. Dal 01/01/2010 è stata, infatti, applicata la commissione omnicomprensiva secondo quanto previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 e dal 01/07/2012 è stata introdotta la “commissione di affidamento e il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme” (nei casi di superamento del fido accordato) conformemente alle clausole e alle previsioni dell'articolo 117 bis del Testo unico bancario e del decreto del Cicr del 30 giugno 2012 n. 644. Da ciò consegue che va dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto applicata fino al 31/12/2008, per indeterminatezza del suo oggetto, in quanto non sono state indicate in contratto le relative modalità applicative. Il CTU, conformemente alle istruzioni impartite dal Giudice, ha, dunque, rielaborato l'intero rapporto, dalla data del primo estratto conto disponibile [il cui saldo negativo è stato correttamente mantenuto, perché spettava all'attore fornire la prova documentale dell'andamento del rapporto sin dal suo inizio, in considerazione del tipo di azione in questa sede proposta (accertamento negativo)], ha eliminato gli addebiti per interessi anatocistici fino al 25/10/2006 e dal 01/01/2014 e ha espunto la commissione di massimo scoperto fino al 31/12/2008. L'ausiliario ha determinato in € 6.482,28 l'ammontare delle somme illegittimamente addebitate, di cui € 4.826,01 per interessi anatocistici ed € 1.656,27 per commissioni di massimo scoperto. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -28.370,30 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -21.888,02 (cfr. Relazione integrativa del 25/03/2025).
3.1.2. Quanto al rapporto di finanziamento fondiario, il CTU ha, poi, accertato che il TAEG – benché differente da quello indicato in contratto – risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2005 - 30/06/2005 per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso variabile, onde deve escludersi che la banca abbia imposto un tasso di interesse oggettivamente usurario. La questione della difformità del TAEG rilevato rispetto a quello dichiarato in sede contrattuale, invece, non rende affatto indeterminato il tasso di interesse corrispettivo, dal momento che al contratto per cui è causa non si applica la più rigida disciplina del TAEG prevista dal T.U.B. per il credito al consumo, né nella versione applicabile ratione temporis e pagina 6 di 9 risultante dall'art. 124 né nella versione introdotta successivamente (e dunque inapplicabile in ogni caso) e riportata dall'art. 125 bis. L'art. 121 T.U.B., nella versione vigente alla data di sottoscrizione del contratto per cui è causa, escludeva l'applicazione delle norme contenute nel capo II del Titolo VI del D. lgs. 385/1993 (artt. 121 e ss.) ai
“finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro
o di miglioramento”. In ogni caso, e tenuto conto della disciplina positiva applicabile al caso di specie, merita condivisione quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che il TAEG rappresenti un dato sintetico con finalità prettamente informativa, da calcolarsi secondo la formula elaborata dalla Banca di Italia, e che non sia oggetto di autonoma pattuizione. Pertanto, tale parametro non rientra nella nozione di "tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate" che devono essere correttamente indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole (art. 117 TUB, comma 4), ragione per cui non vi è spazio nemmeno per l'applicazione del comma 7 dell'art. 117 TUB. L'errata indicazione di tale indice non incide sugli elementi strutturali del contratto (accordo, causa, oggetto) ma può, al più, determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole, nonostante il carattere imperativo dei precetti violati (Trib. Pavia 27/04/2019 n. 750). L'erronea indicazione dell'ISC (o TAEG) pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario e finanziario, è insuscettibile di determinare la produzione degli effetti di cui all'art. 117 sesto comma c.p.c., concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza (in termini Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832 secondo cui, pertanto, sarebbe ravvisabile esclusivamente un'ipotesi di responsabilità contrattuale o pre-contrattuale della banca convenuta;
nello stesso senso Trib. Roma 16/05/2018 n. 10007; Trib. Roma 19/04/2017 Trib. Bologna, 08/02/2018, n. 20123; Trib. Pescara 31/12/2018 n. 1943), relativamente ai quali alcuna specifica domanda risarcitoria è stata avanzata e mancano specifiche evidenze documentali. Quanto affermato dalle corti di merito trova, oggi, l'autorevole avallo della Suprema Corte, la quale ha stabilito che «in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima» [Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01)]. Poiché la non corretta informazione assume rilievo in chiave prettamente risarcitoria (avuto riguardo alla disciplina vigente al momento della stipula, data la non applicabilità dell'attuale art. 125 bis T.U.B.) e poiché la parte attrice non ha fornito alcuna evidenza pagina 7 di 9 dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, anche la dedotta violazione del dovere di correttezza e buona fede non assume alcun rilievo nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale. Non sono invece condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine all'usurarietà del TAEG in relazione all'incidenza anche del costo della commissione di estinzione anticipata del rapporto. Per fare il conteggio l'ausiliare ha dovuto avanzare una mera ipotesi di lavoro, immaginando la chiusura anticipata del rapporto dopo il pagamento della terza rata – situazione, questa, che non corrisponde alla realtà del rapporto dedotto in giudizio – sicché il risultato cui è pervenuto non è obiettivamente accettabile, perché il superamento o meno del tasso soglia è correlato a un fatto del tutto imponderabile aprioristicamente, rappresentato dal momento in cui il debitore decide di effettuare l'estinzione anticipata medesima. In ogni caso, la Suprema Corte, ha sancito il principio, che questo Tribunale condivide e fa proprio, secondo cui, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi [Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (Rv. 664250 - 01)]. Infine, risulta infondato anche l'assunto dell'usurarietà del tasso di mora convenuto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto di dover fare applicazione anche all'interesse moratorio del c.d. criterio di simmetria elaborato con la sentenza n. 16303 del 2018 per la valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse convenzionale comprensivo della commissione di massimo scoperto e hanno statuito che «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la
pagina 8 di 9 scelta di far valere l'uno o l'altro rimedi» [Cfr. Cass. civ. S.U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 01)]. Appare evidente che applicando al tasso effettivo globale medio del DM di riferimento la maggiorazione statistica di 2,1 punti, si ottiene che il tasso di mora, convenuto nella misura del 6,90%, non è superiore al tasso soglia anti-usura, da determinarsi nella misura del 8,95%.
4. Alcun risarcimento a nessun titolo, anche pre-contrattuale, né per danno emergente, né per lucro cessante, deve essere accordato, perché non vi è prova che l'illegittimo addebito per anatocismo e per commissioni di massimo scoperto abbia determinato per l'attore la perdita di chance di impiegare in altro modo, e nell'impresa, il denaro speso. In conclusione, la domanda deve essere accolta solo limitatamente all'illegittimo anatocismo praticato fino al 25/10/2006 e dal 01/01/2014 e alla nullità della commissione di massimo scoperto addebitata al correntista fino al 31/12/2008, sotto il profilo della sua indeterminatezza, mentre va rigettata per il resto, per le ragioni fin qui esposte.
5. In considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite. Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in uguale misura.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che alla data del 31/03/2017 il saldo del conto corrente n. 2010025119 era pari a € -21.888,02 anziché € -28.370,30. Rigetta ogni altra domanda di relativamente al C/C n. 2010025119 Parte_1
e al mutuo fondiario n. 2234, stipulato il 06/04/2005 a rogito del Notaio (Rep. Per_1
14264 e Racc. 5598). Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica definitivamente in capo a entrambe le parti in causa, in uguale misura. Paola, 28 marzo 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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