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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1122/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. SETTE Parte_1 P.IVA_1 NICOLA e Avv. MASSIRONI MICHELE con domicilio eletto presso lo studio del primo in BOLOGNA, VIA DE' GRIFFONI 9 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) rappresentati e difesi da Avv. PERNICE PAOLO con domicilio eletto C.F._2 presso il suo studio in MODENA, VIA SARAGOZZA 92
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3207/2021
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18.03.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello già formulati in atti e in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021, emessa in data 21 dicembre 2021 resa nel giudizio R.G. n. 15740/2018: in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare i capi impugnati della sentenza e per l'effetto, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per tutte le ragioni esposte al paragrafo 3.1 dell'atto di appello e, conseguentemente, rigettare le domande formulate dai signori e CP_1 in prime cure e, per l'effetto, condannare i signori e a rifondere a CP_2 CP_1 CP_2 [...] quanto da quest'ultima pagato in esecuzione della sentenza n. 3207/2021, Parte_1 emessa dal Tribunale di Bologna, qui appellata;
rigettare la domanda di appello incidentale proposta dai signori e per le ragioni CP_1 CP_2 di cui al paragrafo 5 delle note scritte depositate nell'interesse di in data Parte_1 7 dicembre 2022 e, nella denegata ipotesi di accoglimento di detta domanda con riconoscimento degli interessi moratori anziché legali, si chiede, comunque, che gli stessi vengano concessi soltanto dal momento successivo alla pronuncia della sentenza, in quanto mancante in precedenza il presupposto della certezza del credito vantato;
in subordine, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ridurre l'importo che la società Parte_1 è stata condannata a pagare ai signori e per le ragioni esposte ai
[...] CP_1 CP_2 paragrafi 3.2 e 3.3 dell'atto di appello alla diversa somma accertata in giudizio dalla Corte, anche all'esito del rinnovamento della CTU (ove ritenuto necessario) od anche in via equitativa;
rideterminare la quantificazione delle spese legali e di CTU liquidate a carico della società
[...] in prime cure per le ragioni esposte al paragrafo 3.4 dell'atto di appello;
Parte_1 in ogni caso, condannare i signori e a risarcire alla società ex art. CP_1 CP_2 Parte_1 96, 1° comma, ovvero 3° comma, c.p.c., il danno subito a causa della temerarietà della presente lite nell'importo che sarà determinato dal Giudice in via equitativa;
condannare, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, i signori e a CP_1 CP_2 rifondere alla società quanto ad essi versato in esecuzione della sentenza Parte_1 n. 3207/2021, emessa dal Tribunale di Bologna, qui impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese di registrazione dell'emanando provvedimento e successive occorrende”.
- Per gli appellati:
“In via principale, respingere l'appello promosso da perché infondato e non provato Parte_1 In via incidentale Riformare la sentenza impugnata Tribunale di Bologna n. 11424/2021 – RG 15740/2018 depositata in data 21.12.2021 nella parte in cui riconosce gli interessi <> nel senso di riconoscere gli interessi di mora sulle somme liquidate con decorrenza dal 1.1.2008 (data successiva all'emissione dell'ultima fattura) o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale o in ulteriore subordine gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo o, in via ulteriormente gradata, dalla data della domanda giudiziale. Con vittoria dei compensi e delle spese del grado di appello. […]”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3207/2021, pubblicata in data 21.12.2021, il Tribunale di Bologna accogliendo parzialmente la domanda avanzata da e in qualità di ex Controparte_1 CP_2 soci della per sentire riconosciuto in proprio favore il corrispettivo di € 105.389,71 Controparte_3 a saldo del contratto di appalto stipulato in data 30.10.2003 tra la società e Parte_1 nel prosieguo anche solo ), condannava la committente al pagamento
[...] Parte_1 di € 74.124,00, oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
2. Osservava il primo giudice che, superata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei soci sollevata dalla in quanto nel caso di cancellazione della CP_1 CP_2 Parte_1 società dal R.R.I.I. non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso atteso che la regola è la successione dei residui attivi in favore dei soci, l'espletata CTU aveva riconosciuto la presenza di varie lavorazioni mai saldate dalla committente;
che, in particolare, la Controparte_3 era stata incaricata di predisporre gli impianti elettrotecnici all'interno della e che Parte_1 a fronte di un capitolato iniziale di € 118.370,0 oltre IVA, al netto di un successivo defalcamento di
€ 16.570,00, la committente aveva versato all'appaltatrice un importo complessivo di € 66.500,00 a titolo di acconti per che il consulente tecnico incaricato aveva accertato, in contradditorio coi Pt_2 CTP, un residuo impagato di € 65.330,96 IVA inclusa, formulando altresì corrispondente proposta conciliativa cui la aderiva in data 1.10.2021 in sede di note scritte. Parte_1
3. Con atto di citazione notificato via PEC in data 20.6.2022 Parte_1 appellava innanzi a questa Corte formulando n. 4 motivi. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2022, appellava in via incidentale con n. 1 motivo e chiedeva il rigetto dell'appello principale in quanto infondato. In esito alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 21.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “Riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 con riguardo alla declaratoria di infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ai signori e parte appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di primo CP_1 CP_2 grado laddove ha ritenuto che nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salva la remissione del debito che deve essere allegata e provata dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico debitore. Lamenta, in particolare, che il fenomeno successorio non si verifica allorché si tratti di diritti di credito ancora incerti o illiquidi non inclusi nel bilancio di liquidazione della società estinta, quale sarebbe quello de qua, assurgendo questa mancata inclusione da parte del liquidatore a prova della rinuncia da parte della società; che gli effetti della cancellazione delle società di capitali si applicano anche alle società di persone, qual era la pur avendo la cancellazione in questo secondo caso CP_3 natura meramente dichiarativa, rendendo opponibile ai terzi la vicenda estintiva;
che la rinuncia al credito operata dagli ex soci è provata sia dal fatto che le fatture emesse da risalivano al CP_3
2007, mentre la società si scioglieva nel 2016 e la causa veniva iscritta a ruolo nel 2018 (oltre 10 anni dopo l'insorgenza del credito) sia dalle dichiarazioni degli ex soci in sede di atto notarile di scioglimento della società laddove dichiaravano espressamente che le attività residuate dalla gestione sociale consistevano in un unico cespite, rappresentato da un capannone, e che la società non presentava alcun rapporto obbligatorio pendente (cfr. doc 23 atto di citazione in primo grado); che, infine, gli ex soci non possono beneficiare della clausola inserita nell'atto di scioglimento secondo cui “eventuali crediti e debiti sopravvenuti della società cederanno rispettivamente a favore e a carico dei soci” in quanto la pretesa avanzata da nei confronti della CP_1 CP_2 [...]
non può considerarsi sopravvenuta, essendo relativa a fatture emesse nel 2007. Pt_1
Il motivo è infondato. A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i soci succedono alla società estinta nei rapporti obbligatori attivi e passivi facenti capo all'ente, subentrando altresì nella legittimazione processuale facente capo all'ente. In particolare e per ciò che qui rileva, “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale […] i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate
o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr. Cass. n.11411/2024). Nel caso di specie, il credito fatto valere dagli ex soci della pur controverso in quanto CP_3 contestato dalla , non può non dirsi certo, liquido ed esigibile in quanto derivante Parte_1 da un contratto di appalto privato sottoscritto dalle parti, eseguito, a cui è seguita l'emissione delle relative fatture da parte dell'appaltatrice. Il diritto di credito della si è, quindi, trasferito CP_3 agli ex soci al momento dell'estinzione della s.n.c. né può desumersi dal comportamento dell'ente prima e di dopo alcuna volontà remissoria essendo state diligentemente e CP_1 CP_2 ripetutamente coltivate le proprie istanze creditorie tramite l'invio di solleciti di pagamento regolari e circostanziati nel 2008, 2011, 2014, 2017. Nessuna censura può, quindi, essere mossa al comportamento tenuto dalla e dagli ex soci della stessa che si sono premurati di agire CP_3 stragiudizialmente e giudizialmente per la tutela delle proprie ragioni. Di nessun pregio sono le interpretazioni proposte da parte appellante delle dichiarazioni effettuate dagli ex soci in sede di atto di scioglimento, in quanto dal tenore delle stesse e dal comportamento sopra richiamato risulta incontrovertibilmente la volontà di riservare ai soci persone fisiche il diritto di acquistare i crediti “sopravvenuti” della società, con ciò volendosi riferire a quei crediti che, in quanto controversi, fossero stati accettati o accertati giudizialmente in un momento successivo all'estinzione, a meno di voler considerare la clausola priva di qualsivoglia significato logico e improduttiva di effetti. Per queste ragioni si ritiene di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito sulla legittimazione ad agire in capo a i quali, in qualità di soggetti agenti CP_1 CP_2 a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese, hanno debitamente allegato e dimostrato la propria qualità di aventi causa della società come successori nella titolarità di un credito che, pur in assenza di un bilancio di liquidazione, non può ritenersi oggetto di tacita rinuncia (cfr. Cass. 8521/2021).
5. Con il secondo motivo rubricato “Riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 con riguardo all'acritica assunzione, da parte del giudice, di tutte le argomentazioni e conclusioni fornite dal CTU nell'elaborato peritale definitivo” parte appellante si duole con riferimento al quesito n. 1 (identificazione e quantificazione delle opere da capitolato) del fatto che il CTU, nonostante avesse verificato che le opere asseritamente eseguite non fossero rinvenibili nell'ambito dell'ispezione dei luoghi, ha presunto che le stesse fossero state comunque realizzate e poi incorporate in opere successive e ciò basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di conformità redatte dalla stessa con riferimento al quesito n. 2 (identificazione e quantificazione delle opere extra- CP_3 capitolato) si duole, invece, del fatto che le opere sono state eseguite senza preventiva autorizzazione della Direzione Lavori/committenza, quindi in manifesta violazione di quanto previsto dall'art. 3 del contratto di appalto del 30.10.2003, restando perciò i relativi costi a esclusivo “carico dell'impresa che non avrà diritto ad alcun compenso”. Il motivo merita parziale accoglimento.
Con specifico riguardo al quesito n. 1 vertente sulla identificazione e prezzatura delle opere previste in capitolato, effettivamente svolte dalla e non saldate dalla committente, ritiene questa CP_3 Corte di dover confermare la sentenza di prime cure in quanto esaustive e specifiche sono state le risposte fornite dal CTU alle osservazioni sollevate dal CTP della ing. Parte_1 Per_1 In particolare, con riferimento al quadro di rifasamento, ai quadretti di emergenza, al quadro elettrico del piano terra e del piano primo (punti 9,10, 25, 26) il CTU, pur concordando col CTP sul fatto che non esistesse un quadro di rifasamento a sé stante, ha ritenuto che “dal sopralluogo effettuato è stato evidenziato che esso risulta inglobato nel quadro generale posizionato al piano terra, dove sono presenti i singoli componenti e svolgono perfettamente la loro funzione. Inoltre tale impianto è presente nella Dichiarazione di Conformità. Per tale motivo, si ritiene di dover defalcare esclusivamente la parte dell'importo legata all'assenza del “contenitore” (circa il 15% dell'importo totale)”. Oltre a ciò “gli sganci di emergenza devono essere posizionati secondo regole ben precise;
in assenza di indicazioni specifiche nel piano di emergenza, essi devono essere collocati in posizione facilmente accessibile. Dal momento che non è presente un progetto iniziale, e tantomeno un CPI, essi sono stati originariamente posizionati “secondo esperienza”, e poi riportati diligentemente nelle dichiarazioni di conformità”. Infine, “in base all'esigenza di avere un quadro unico, i componenti sono stati adeguatamente riprogettati. Per tale motivo, non è presente il numero di interruttori, selezionatori etc. previsto in origine, ma in ogni caso, i componenti presenti assolvono alla funzione prestabilita”. In relazione, invece, al quesito n. 2 vertente sulla identificazione e prezzatura delle opere extra- capitolato, ritiene questa Corte di dover accogliere il motivo di gravame in quanto non risulta provato in nessun modo che le varianti e aggiunte non preventivate siano state concordate o autorizzate tramite la sottoscrizione di apposito atto autorizzativo, come richiesto dall'art. 3 capoverso 5 del contratto di appalto sottoscritto (cfr. doc. 1 atto di citazione in primo grado). Per queste ragioni, stante l'assenza e comunque la mancata prova di qualsiasi autorizzazione scritta, irrilevante ai sensi del contratto ogni accordo verbale contrario, vista anche la generale contestazione sull'operato della ditta sollevata dalla
, ritiene questa Corte di dover decurtare dalla somma totale di condanna di primo Parte_1 grado pari ad € 74.124,00 (importo complessivo, comprensivo di IVA e al “valore attuale” al momento dell'emissione della sentenza) l'importo di € 30.656,54 corrispondente al valore delle opere extra-capitolato quantificato dal CTU, già comprensivo di IVA. Di nessun pregio sono gli argomenti svolti in comparsa dagli appellati i quali, da un lato, sostengono che “dalla documentazione agli atti risulta che in data 12.10.2007 inviava alla CP_3 committente e all'Ing. comunicazione contenente riepilogo dei lavori svolti e dei prezzi, Persona_2 senza che giungesse alcuna contestazione in merito”, con ciò sottintendendo una supposta accettazione o comunque acquiescenza delle opere extra-capitolato da parte della Parte_1 e, dall'altro, richiamano “la scrittura privata 27.4.2007 che prevedeva espressamente il riconoscimento a degli oneri dovuti alla messa a norma per modifiche legislative CP_3 successive” al fine di ritenere dovute le lavorazioni extra in quanto per l'appunto divenute obbligatorie in base alle modifiche legislative sopravvenute e quindi necessariamente non presenti nell'originario computo né nell'offerta iniziale presentata da CP_3 Per quanto concerne il primo argomento, nessun valore probatorio può essere attribuito al doc. 15 atto di citazione di primo grado che non è altro che una e-mail contenente un generico e non meglio specificato “riepilogo prezzi” senza alcun testo di accompagnamento che nulla dimostra, nemmeno sulla presunta acquiescenza prestata dall'Ing. . Per quanto concerne il secondo Persona_2 argomento, non è dato reperire nel fascicolo di primo grado la scrittura privata del 27.4.2007, da cui in tesi dovrebbe inferirsi la doverosità di certe lavorazioni extra-capitolato svolte dall'appaltatrice e il conseguente doveroso riconoscimento dei relativi importi a favore della stessa (nessun riferimento si rinviene nemmeno nell'elenco documenti depositato in primo grado dagli attori qui appellati).
6. Con il terzo motivo rubricato “Riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 con riguardo all'assunzione dell'accettazione da parte della società della Parte_1 proposta conciliativa formulata dal CTU ai fini della decisione” l'appellante lamenta l'erronea valutazione del giudice di primo grado laddove ha inferito un tacito riconoscimento da parte della della pretesa avanzata da e dall'accettazione da parte Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_2 della committente della proposta conciliativa formulata dal CTU. Lamenta in particolare il fatto che il giudice non ha tenuto in debita considerazione che l'accettazione era stata fatta “senza riconoscimento alcuno della fondatezza delle pretese attoree e senza rinunciare alle difese svolte nel presente giudizio, bensì per mero spirito conciliativo”.
Il motivo è inammissibile.
Va innanzitutto rilevato come il giudice di primo grado non abbia tratto alcuna conseguenza deteriore nei confronti dell'odierna appellante dal fatto che essa aveva aderito alla proposta conciliativa, dandone semplicemente atto in parte motiva quale fatto storico effettivamente avvenuto. Poiché l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire – dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato – un vantaggio concreto, il motivo appare manifestamente inammissibile in quanto privo dell'idoneità ad apportare alla parte una qualsiasi utilità.
7. Per ragioni di consequenzialità logica si procede alla trattazione dell'appello incidentale prima di concludere col quarto e ultimo motivo sollevato da parte appellante. Con il primo e unico motivo di appello incidentale rubricato “mancato riconoscimento degli interessi di mora o, in subordine, degli interessi legali dalla domanda” gli appellati lamentano l'errore del primo giudice laddove ha condannato la alla refusione in loro favore Parte_1 degli interessi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo e non invece degli interessi di mora ex art. 4 D.lgs. 231/2002 dalla data dell'1.1.2008 (emissione dell'ultima fattura) o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
Il motivo è fondato.
In ragione del fatto che non è dato reperire tra i documenti versati in atti la fattura del 1.1.2008 (peraltro non nominata tramite riferimento al numero progressivo della stessa), a quanto consta non presa in considerazione nemmeno nel corpo della CTU e altresì del fatto che dalla lettura delle fatture non è dato ricostruire con precisione a quali lavorazioni esse si riferiscano, se a quelle incluse nel capitolato o a quelle extra-capitolato, ritiene questa Corte di riconoscere agli appellati gli interessi di mora ex art. 4 D.Lgs. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale.
8. Con il quarto motivo rubricato “Riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 con riguardo alla condanna della società alla refusione delle spese di lite e Parte_1 alla refusione integrale delle spese relative alla CTU” parte appellante si duole del fatto di essere stata condannata alla refusione integrale delle spese di lite e di quelle di CTU.
Il motivo è infondato poiché la statuizione sulle spese del primo grado era consequenziale e coerente al decisum che vedeva gli attori totalmente vittoriosi. La statuizione sulle spese del primo grado, piuttosto, va riformata in esito al presente appello come di seguito.
9. La decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la reciproca soccombenza delle parti con conseguente compensazione integrale delle spese di lite comprese le spese di CTU, liquidate in primo grado, da porsi definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e con atto di appello
[...] Controparte_1 CP_2 notificato in data 20.6.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2022, così CP_2 provvede: ACCOGLIE l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3
dell'importo complessivo di € 43.467,46 oltre interessi di mora ex art. 4 D.lgs.
[...]
231/2002 dalla data della domanda giudiziale al saldo;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio comprese le spese di CTU da porsi definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 15.7.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1122/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. SETTE Parte_1 P.IVA_1 NICOLA e Avv. MASSIRONI MICHELE con domicilio eletto presso lo studio del primo in BOLOGNA, VIA DE' GRIFFONI 9 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) rappresentati e difesi da Avv. PERNICE PAOLO con domicilio eletto C.F._2 presso il suo studio in MODENA, VIA SARAGOZZA 92
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3207/2021
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18.03.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello già formulati in atti e in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021, emessa in data 21 dicembre 2021 resa nel giudizio R.G. n. 15740/2018: in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare i capi impugnati della sentenza e per l'effetto, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per tutte le ragioni esposte al paragrafo 3.1 dell'atto di appello e, conseguentemente, rigettare le domande formulate dai signori e CP_1 in prime cure e, per l'effetto, condannare i signori e a rifondere a CP_2 CP_1 CP_2 [...] quanto da quest'ultima pagato in esecuzione della sentenza n. 3207/2021, Parte_1 emessa dal Tribunale di Bologna, qui appellata;
rigettare la domanda di appello incidentale proposta dai signori e per le ragioni CP_1 CP_2 di cui al paragrafo 5 delle note scritte depositate nell'interesse di in data Parte_1 7 dicembre 2022 e, nella denegata ipotesi di accoglimento di detta domanda con riconoscimento degli interessi moratori anziché legali, si chiede, comunque, che gli stessi vengano concessi soltanto dal momento successivo alla pronuncia della sentenza, in quanto mancante in precedenza il presupposto della certezza del credito vantato;
in subordine, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ridurre l'importo che la società Parte_1 è stata condannata a pagare ai signori e per le ragioni esposte ai
[...] CP_1 CP_2 paragrafi 3.2 e 3.3 dell'atto di appello alla diversa somma accertata in giudizio dalla Corte, anche all'esito del rinnovamento della CTU (ove ritenuto necessario) od anche in via equitativa;
rideterminare la quantificazione delle spese legali e di CTU liquidate a carico della società
[...] in prime cure per le ragioni esposte al paragrafo 3.4 dell'atto di appello;
Parte_1 in ogni caso, condannare i signori e a risarcire alla società ex art. CP_1 CP_2 Parte_1 96, 1° comma, ovvero 3° comma, c.p.c., il danno subito a causa della temerarietà della presente lite nell'importo che sarà determinato dal Giudice in via equitativa;
condannare, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, i signori e a CP_1 CP_2 rifondere alla società quanto ad essi versato in esecuzione della sentenza Parte_1 n. 3207/2021, emessa dal Tribunale di Bologna, qui impugnata;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese di registrazione dell'emanando provvedimento e successive occorrende”.
- Per gli appellati:
“In via principale, respingere l'appello promosso da perché infondato e non provato Parte_1 In via incidentale Riformare la sentenza impugnata Tribunale di Bologna n. 11424/2021 – RG 15740/2018 depositata in data 21.12.2021 nella parte in cui riconosce gli interessi <
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3207/2021, pubblicata in data 21.12.2021, il Tribunale di Bologna accogliendo parzialmente la domanda avanzata da e in qualità di ex Controparte_1 CP_2 soci della per sentire riconosciuto in proprio favore il corrispettivo di € 105.389,71 Controparte_3 a saldo del contratto di appalto stipulato in data 30.10.2003 tra la società e Parte_1 nel prosieguo anche solo ), condannava la committente al pagamento
[...] Parte_1 di € 74.124,00, oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
2. Osservava il primo giudice che, superata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei soci sollevata dalla in quanto nel caso di cancellazione della CP_1 CP_2 Parte_1 società dal R.R.I.I. non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso atteso che la regola è la successione dei residui attivi in favore dei soci, l'espletata CTU aveva riconosciuto la presenza di varie lavorazioni mai saldate dalla committente;
che, in particolare, la Controparte_3 era stata incaricata di predisporre gli impianti elettrotecnici all'interno della e che Parte_1 a fronte di un capitolato iniziale di € 118.370,0 oltre IVA, al netto di un successivo defalcamento di
€ 16.570,00, la committente aveva versato all'appaltatrice un importo complessivo di € 66.500,00 a titolo di acconti per che il consulente tecnico incaricato aveva accertato, in contradditorio coi Pt_2 CTP, un residuo impagato di € 65.330,96 IVA inclusa, formulando altresì corrispondente proposta conciliativa cui la aderiva in data 1.10.2021 in sede di note scritte. Parte_1
3. Con atto di citazione notificato via PEC in data 20.6.2022 Parte_1 appellava innanzi a questa Corte formulando n. 4 motivi. Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2022, appellava in via incidentale con n. 1 motivo e chiedeva il rigetto dell'appello principale in quanto infondato. In esito alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 21.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “Riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 con riguardo alla declaratoria di infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ai signori e parte appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di primo CP_1 CP_2 grado laddove ha ritenuto che nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salva la remissione del debito che deve essere allegata e provata dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico debitore. Lamenta, in particolare, che il fenomeno successorio non si verifica allorché si tratti di diritti di credito ancora incerti o illiquidi non inclusi nel bilancio di liquidazione della società estinta, quale sarebbe quello de qua, assurgendo questa mancata inclusione da parte del liquidatore a prova della rinuncia da parte della società; che gli effetti della cancellazione delle società di capitali si applicano anche alle società di persone, qual era la pur avendo la cancellazione in questo secondo caso CP_3 natura meramente dichiarativa, rendendo opponibile ai terzi la vicenda estintiva;
che la rinuncia al credito operata dagli ex soci è provata sia dal fatto che le fatture emesse da risalivano al CP_3
2007, mentre la società si scioglieva nel 2016 e la causa veniva iscritta a ruolo nel 2018 (oltre 10 anni dopo l'insorgenza del credito) sia dalle dichiarazioni degli ex soci in sede di atto notarile di scioglimento della società laddove dichiaravano espressamente che le attività residuate dalla gestione sociale consistevano in un unico cespite, rappresentato da un capannone, e che la società non presentava alcun rapporto obbligatorio pendente (cfr. doc 23 atto di citazione in primo grado); che, infine, gli ex soci non possono beneficiare della clausola inserita nell'atto di scioglimento secondo cui “eventuali crediti e debiti sopravvenuti della società cederanno rispettivamente a favore e a carico dei soci” in quanto la pretesa avanzata da nei confronti della CP_1 CP_2 [...]
non può considerarsi sopravvenuta, essendo relativa a fatture emesse nel 2007. Pt_1
Il motivo è infondato. A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i soci succedono alla società estinta nei rapporti obbligatori attivi e passivi facenti capo all'ente, subentrando altresì nella legittimazione processuale facente capo all'ente. In particolare e per ciò che qui rileva, “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale […] i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate
o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (cfr. Cass. n.11411/2024). Nel caso di specie, il credito fatto valere dagli ex soci della pur controverso in quanto CP_3 contestato dalla , non può non dirsi certo, liquido ed esigibile in quanto derivante Parte_1 da un contratto di appalto privato sottoscritto dalle parti, eseguito, a cui è seguita l'emissione delle relative fatture da parte dell'appaltatrice. Il diritto di credito della si è, quindi, trasferito CP_3 agli ex soci al momento dell'estinzione della s.n.c. né può desumersi dal comportamento dell'ente prima e di dopo alcuna volontà remissoria essendo state diligentemente e CP_1 CP_2 ripetutamente coltivate le proprie istanze creditorie tramite l'invio di solleciti di pagamento regolari e circostanziati nel 2008, 2011, 2014, 2017. Nessuna censura può, quindi, essere mossa al comportamento tenuto dalla e dagli ex soci della stessa che si sono premurati di agire CP_3 stragiudizialmente e giudizialmente per la tutela delle proprie ragioni. Di nessun pregio sono le interpretazioni proposte da parte appellante delle dichiarazioni effettuate dagli ex soci in sede di atto di scioglimento, in quanto dal tenore delle stesse e dal comportamento sopra richiamato risulta incontrovertibilmente la volontà di riservare ai soci persone fisiche il diritto di acquistare i crediti “sopravvenuti” della società, con ciò volendosi riferire a quei crediti che, in quanto controversi, fossero stati accettati o accertati giudizialmente in un momento successivo all'estinzione, a meno di voler considerare la clausola priva di qualsivoglia significato logico e improduttiva di effetti. Per queste ragioni si ritiene di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito sulla legittimazione ad agire in capo a i quali, in qualità di soggetti agenti CP_1 CP_2 a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese, hanno debitamente allegato e dimostrato la propria qualità di aventi causa della società come successori nella titolarità di un credito che, pur in assenza di un bilancio di liquidazione, non può ritenersi oggetto di tacita rinuncia (cfr. Cass. 8521/2021).
5. Con il secondo motivo rubricato “Riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 con riguardo all'acritica assunzione, da parte del giudice, di tutte le argomentazioni e conclusioni fornite dal CTU nell'elaborato peritale definitivo” parte appellante si duole con riferimento al quesito n. 1 (identificazione e quantificazione delle opere da capitolato) del fatto che il CTU, nonostante avesse verificato che le opere asseritamente eseguite non fossero rinvenibili nell'ambito dell'ispezione dei luoghi, ha presunto che le stesse fossero state comunque realizzate e poi incorporate in opere successive e ciò basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di conformità redatte dalla stessa con riferimento al quesito n. 2 (identificazione e quantificazione delle opere extra- CP_3 capitolato) si duole, invece, del fatto che le opere sono state eseguite senza preventiva autorizzazione della Direzione Lavori/committenza, quindi in manifesta violazione di quanto previsto dall'art. 3 del contratto di appalto del 30.10.2003, restando perciò i relativi costi a esclusivo “carico dell'impresa che non avrà diritto ad alcun compenso”. Il motivo merita parziale accoglimento.
Con specifico riguardo al quesito n. 1 vertente sulla identificazione e prezzatura delle opere previste in capitolato, effettivamente svolte dalla e non saldate dalla committente, ritiene questa CP_3 Corte di dover confermare la sentenza di prime cure in quanto esaustive e specifiche sono state le risposte fornite dal CTU alle osservazioni sollevate dal CTP della ing. Parte_1 Per_1 In particolare, con riferimento al quadro di rifasamento, ai quadretti di emergenza, al quadro elettrico del piano terra e del piano primo (punti 9,10, 25, 26) il CTU, pur concordando col CTP sul fatto che non esistesse un quadro di rifasamento a sé stante, ha ritenuto che “dal sopralluogo effettuato è stato evidenziato che esso risulta inglobato nel quadro generale posizionato al piano terra, dove sono presenti i singoli componenti e svolgono perfettamente la loro funzione. Inoltre tale impianto è presente nella Dichiarazione di Conformità. Per tale motivo, si ritiene di dover defalcare esclusivamente la parte dell'importo legata all'assenza del “contenitore” (circa il 15% dell'importo totale)”. Oltre a ciò “gli sganci di emergenza devono essere posizionati secondo regole ben precise;
in assenza di indicazioni specifiche nel piano di emergenza, essi devono essere collocati in posizione facilmente accessibile. Dal momento che non è presente un progetto iniziale, e tantomeno un CPI, essi sono stati originariamente posizionati “secondo esperienza”, e poi riportati diligentemente nelle dichiarazioni di conformità”. Infine, “in base all'esigenza di avere un quadro unico, i componenti sono stati adeguatamente riprogettati. Per tale motivo, non è presente il numero di interruttori, selezionatori etc. previsto in origine, ma in ogni caso, i componenti presenti assolvono alla funzione prestabilita”. In relazione, invece, al quesito n. 2 vertente sulla identificazione e prezzatura delle opere extra- capitolato, ritiene questa Corte di dover accogliere il motivo di gravame in quanto non risulta provato in nessun modo che le varianti e aggiunte non preventivate siano state concordate o autorizzate tramite la sottoscrizione di apposito atto autorizzativo, come richiesto dall'art. 3 capoverso 5 del contratto di appalto sottoscritto (cfr. doc. 1 atto di citazione in primo grado). Per queste ragioni, stante l'assenza e comunque la mancata prova di qualsiasi autorizzazione scritta, irrilevante ai sensi del contratto ogni accordo verbale contrario, vista anche la generale contestazione sull'operato della ditta sollevata dalla
, ritiene questa Corte di dover decurtare dalla somma totale di condanna di primo Parte_1 grado pari ad € 74.124,00 (importo complessivo, comprensivo di IVA e al “valore attuale” al momento dell'emissione della sentenza) l'importo di € 30.656,54 corrispondente al valore delle opere extra-capitolato quantificato dal CTU, già comprensivo di IVA. Di nessun pregio sono gli argomenti svolti in comparsa dagli appellati i quali, da un lato, sostengono che “dalla documentazione agli atti risulta che in data 12.10.2007 inviava alla CP_3 committente e all'Ing. comunicazione contenente riepilogo dei lavori svolti e dei prezzi, Persona_2 senza che giungesse alcuna contestazione in merito”, con ciò sottintendendo una supposta accettazione o comunque acquiescenza delle opere extra-capitolato da parte della Parte_1 e, dall'altro, richiamano “la scrittura privata 27.4.2007 che prevedeva espressamente il riconoscimento a degli oneri dovuti alla messa a norma per modifiche legislative CP_3 successive” al fine di ritenere dovute le lavorazioni extra in quanto per l'appunto divenute obbligatorie in base alle modifiche legislative sopravvenute e quindi necessariamente non presenti nell'originario computo né nell'offerta iniziale presentata da CP_3 Per quanto concerne il primo argomento, nessun valore probatorio può essere attribuito al doc. 15 atto di citazione di primo grado che non è altro che una e-mail contenente un generico e non meglio specificato “riepilogo prezzi” senza alcun testo di accompagnamento che nulla dimostra, nemmeno sulla presunta acquiescenza prestata dall'Ing. . Per quanto concerne il secondo Persona_2 argomento, non è dato reperire nel fascicolo di primo grado la scrittura privata del 27.4.2007, da cui in tesi dovrebbe inferirsi la doverosità di certe lavorazioni extra-capitolato svolte dall'appaltatrice e il conseguente doveroso riconoscimento dei relativi importi a favore della stessa (nessun riferimento si rinviene nemmeno nell'elenco documenti depositato in primo grado dagli attori qui appellati).
6. Con il terzo motivo rubricato “Riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 con riguardo all'assunzione dell'accettazione da parte della società della Parte_1 proposta conciliativa formulata dal CTU ai fini della decisione” l'appellante lamenta l'erronea valutazione del giudice di primo grado laddove ha inferito un tacito riconoscimento da parte della della pretesa avanzata da e dall'accettazione da parte Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_2 della committente della proposta conciliativa formulata dal CTU. Lamenta in particolare il fatto che il giudice non ha tenuto in debita considerazione che l'accettazione era stata fatta “senza riconoscimento alcuno della fondatezza delle pretese attoree e senza rinunciare alle difese svolte nel presente giudizio, bensì per mero spirito conciliativo”.
Il motivo è inammissibile.
Va innanzitutto rilevato come il giudice di primo grado non abbia tratto alcuna conseguenza deteriore nei confronti dell'odierna appellante dal fatto che essa aveva aderito alla proposta conciliativa, dandone semplicemente atto in parte motiva quale fatto storico effettivamente avvenuto. Poiché l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire – dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato – un vantaggio concreto, il motivo appare manifestamente inammissibile in quanto privo dell'idoneità ad apportare alla parte una qualsiasi utilità.
7. Per ragioni di consequenzialità logica si procede alla trattazione dell'appello incidentale prima di concludere col quarto e ultimo motivo sollevato da parte appellante. Con il primo e unico motivo di appello incidentale rubricato “mancato riconoscimento degli interessi di mora o, in subordine, degli interessi legali dalla domanda” gli appellati lamentano l'errore del primo giudice laddove ha condannato la alla refusione in loro favore Parte_1 degli interessi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo e non invece degli interessi di mora ex art. 4 D.lgs. 231/2002 dalla data dell'1.1.2008 (emissione dell'ultima fattura) o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale.
Il motivo è fondato.
In ragione del fatto che non è dato reperire tra i documenti versati in atti la fattura del 1.1.2008 (peraltro non nominata tramite riferimento al numero progressivo della stessa), a quanto consta non presa in considerazione nemmeno nel corpo della CTU e altresì del fatto che dalla lettura delle fatture non è dato ricostruire con precisione a quali lavorazioni esse si riferiscano, se a quelle incluse nel capitolato o a quelle extra-capitolato, ritiene questa Corte di riconoscere agli appellati gli interessi di mora ex art. 4 D.Lgs. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale.
8. Con il quarto motivo rubricato “Riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 con riguardo alla condanna della società alla refusione delle spese di lite e Parte_1 alla refusione integrale delle spese relative alla CTU” parte appellante si duole del fatto di essere stata condannata alla refusione integrale delle spese di lite e di quelle di CTU.
Il motivo è infondato poiché la statuizione sulle spese del primo grado era consequenziale e coerente al decisum che vedeva gli attori totalmente vittoriosi. La statuizione sulle spese del primo grado, piuttosto, va riformata in esito al presente appello come di seguito.
9. La decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la reciproca soccombenza delle parti con conseguente compensazione integrale delle spese di lite comprese le spese di CTU, liquidate in primo grado, da porsi definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e con atto di appello
[...] Controparte_1 CP_2 notificato in data 20.6.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2022, così CP_2 provvede: ACCOGLIE l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3207/2021 CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3
dell'importo complessivo di € 43.467,46 oltre interessi di mora ex art. 4 D.lgs.
[...]
231/2002 dalla data della domanda giudiziale al saldo;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio comprese le spese di CTU da porsi definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 15.7.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina