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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/02/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di pubblico impiego iscritta al n. 251 di RACL dell'anno 2021, proposta da
in persona del commissario straordinario e rappresentante legale pro tempore, Parte_1 dottor , giusta il decreto del presidente della Regione Sardegna, n. 60 del 2 settembre 2021, Parte_2 con sede legale in Cagliari viale Merello n. 86, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, per procura in calce, dall'avvocata Giuseppa Rutilio e dall'avvocato Gesuino Campus, elettivamente domiciliata presso l'ufficio dei predetti procuratori in Cagliari
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...], ivi residente, rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1
Gianmario Pilatu del foro di Nuoro, in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lanusei, via Cavour n. 47
APPELLATA
Conclusioni: Per l'appellante: “L , come rappresentata e difesa, chiede a codesta Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di volere riformare la sentenza del Tribunale di Cagliari, Lavoro, dott. R. Ponticelli, n.594 del 26 maggio
2021, e, per l'effetto: in via principale, previo accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare
l'infondatezza delle domande presentate dall'appellata al Tribunale;
in via subordinata, senza acquiescenza, previo accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare che il credito dell'appellata, oggetto di domanda, ammonta ad euro 1.814,71, piuttosto che euro 6.412,21; in ogni caso, previo accoglimento del terzo motivo di appello, riformare il capo della sentenza appellata relativo al regime delle spese di lite del primo grado di giudizio. Vinte le spese del grado di appello.”. Per l'appellata: Voglia la Corte “I) Rigettare integralmente e per tutti i motivi ivi specificati il ricorso in appello proposto da avverso la detta sentenza, per essere infondato in fatto e diritto e le Parte_1 argomentazioni ivi contenute, contraddette dalle recenti interpretazioni giurisprudenziali. II) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi secondo il DM 147/2022”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato il 19.04.2016, ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione Lavoro Controparte_1 del Tribunale di Cagliari l (oggi , di cui è dipendente, per Controparte_2 Parte_1 dedurre di essere in forze presso la Direzione di Cagliari, inquadrata come operaio a tempo indeterminato nel primo livello del CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale, oltre che in forza del C.I.R.L. per gli operai e impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna e di avere svolto, fin dal 2004, “mansioni superiori corrispondenti al livello impiegati”.
In seguito, in forza di nota prot. n. 1287 del 9.2.2007 del Direttore Generale, aveva iniziato a lavorare presso la Direzione Generale di Cagliari, nel Servizio Contabilità Bilancio e Appalti, “occupandosi da tale momento ed ininterrottamente sino alla data odierna, di contabilità finanziaria, chiusura e riapertura capitoli di spesa, impegni e pagamenti con mandato elettronico, stesura atti amministrativi, determine di impegno e pagamento”.
Ha, pertanto, allegato di avere acquisito il diritto, per effetto dell'esercizio delle dedotte mansioni superiori quantomeno dal 2009 (punto I delle conclusioni a pag. 8 del ricorso), all'inquadramento nel superiore livello impiegatizio V, ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 8 del CCNL e dell'art. 11 del CIRL applicati, oltre che al pagamento del trattamento economico previsto per la qualifica superiore, quale conseguenza dell'applicazione al rapporto di lavoro “della normativa sia civilistica che collettiva”, attesa la natura privatistica del rapporto di lavoro.
In ogni caso, per tutto il periodo in cui aveva svolto le mansioni superiori, anche qualora non le fosse spettato il superiore inquadramento richiesto, aveva comunque maturato il diritto alla corresponsione del relativo trattamento retributivo e contributivo e gli era, perciò, dovuta la somma complessiva di 45.041,15 €, comprensiva di TFR e di interessi e rivalutazione, per il periodo da ottobre 2010 a settembre 2015, secondo la quantificazione operata dal consulente del lavoro da lei incaricato, prodotta ad istruzione della causa.
* CP_ L (subentrata all in corso di causa, ai sensi della legge Parte_1 Controparte_2 regionale n. 8/2016), dopo aver evidenziato la mancata allegazione della declaratoria contrattuale delle mansioni e del contratto collettivo stesso da parte della ricorrente, ha dapprima contestato la fondatezza della domanda di inquadramento, rilevando che al riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore vantato osterebbe la natura di ente pubblico della parte datoriale (in tal senso, proprio per l
[...]
, la Suprema Corte con la sentenza n. 10103/2013), essendo perciò inapplicabile all CP_2 [...]
, stante la sua natura pubblicistica, il disposto dell'art. 2103 c.c. Controparte_2
Ha poi proseguito contestando la fondatezza della domanda di pagamento delle differenze retributive per tre ordini di ragioni, e cioè in quanto formulata “e strutturata secondo le aspettative in ordine al preteso inquadramento” (1) e in assenza di “qualsiasi allegazione e prova tanto dell'effettività delle mansioni svolte quanto della spettanza di differenze retributive collegate a tali mansioni” (2), nonché fondata su conteggi ricchi di errori
(3), senza neppure tenere conto del divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi nel pubblico impiego.
Ha, infine, eccepito la prescrizione delle “somme relative a diritti risalenti di oltre cinque anni dalla notifica del ricorso”. pagina 2 di 11 *
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali, libero interrogatorio e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 594 del 26.05.2021, ha rigettato la domanda concernente il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore ed ha accolto, in parte, la domanda di condanna della resistente alla corresponsione di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, riconoscendo dovuto alla ricorrente l'importo lordo di € 6.412,2, oltre interessi legali (o rivalutazione monetaria se di importo maggiore) dalle singole scadenze al saldo, compensando per due terzi tra le parti le spese del giudizio e ponendo la parte residua, unitamente alle spese di consulenza, a carico di Pt_1
[...]
Il primo giudice, in sintesi e per quanto qui interessa, rilevata l'assenza in ricorso di allegazioni sufficientemente dettagliate per comprendere quali mansioni, in concreto, avesse prestato in Controparte_1 favore del datore di lavoro, suscettibili di essere ricondotte al quinto livello della categoria impiegatizia rivendicato, a dire il vero neppure esplicitato, tanto da non consentire di compiere l'ormai noto procedimento trifasico, finalizzato all'individuazione del livello corrispondente alle mansioni di fatto svolte al quale parametrare la retribuzione, ha tuttavia osservato che le carenze contenutistiche del ricorso potevano essere recuperate grazie alle produzioni ad esso allegate.
Infatti, nelle buste paga prodotte da per il periodo da ottobre 2010 a settembre 2015, risultava CP_1 testualmente indicata la voce retributiva “mans. – liv. 4” ed era stato pure prodotto un documento Email_1 con cui l'allora Direttore del servizio del personale, in data 1.04.2008, si era rivolto alla ricorrente per domandarle la “disponibilità a proseguire nel suo distacco per lo svolgimento di mansioni superiori presso il servizio di indirizzo” (ossia il Servizio Bilancio, tra i destinatari della missiva), potendosi quindi da ciò ricavare che la lavoratrice fosse stata “adibita (almeno nel 2008 e poi) dall'ottobre 2010 al settembre 2015 allo svolgimento di mansioni superiori proprie del IV livello”, peraltro senza ricevere il trattamento retributivo proprio del quarto livello impiegatizio che, in quel periodo, le sarebbe spettato integralmente.
L'ente datoriale, infatti, si era limitato ad erogarle le maggiori retribuzioni, parametrate al quarto livello impiegatizio, soltanto con riferimento alle ore mensilmente dedicate all'esercizio delle mansioni superiori, attribuendole per il resto il trattamento economico proprio del suo inquadramento contrattuale (I livello degli operai), senza tenere conto del fatto che, una volta che il pubblico dipendente è stato adibito con continuità allo svolgimento di mansioni superiori per le quali abbia maturato il diritto alla maggiorazione retributiva, come attestato per dalle buste paga, e cioè una volta che lo svolgimento delle mansioni CP_1 superiori sia stato, lungo un certo arco di tempo, prevalente sotto il profilo qualitativo e quantitativo, matura il diritto alla retribuzione propria del livello superiore nel complesso considerata, con inevitabili conseguenze anche sul piano del conteggio degli istituti retributivi indiretti (tra questi tredicesima e quattordicesima mensilità).
Ha quindi riconosciuto alla ricorrente il trattamento economico differenziale tra la retribuzione lorda dovuta in favore di un impiegato di quarto livello secondo il contratto collettivo applicabile ed il minore trattamento retributivo erogato dal datore di lavoro, come esposto nelle buste paga prodotte, facendo proprie le pagina 3 di 11 risultanze dell'elaborato contabile depositato dal consulente tecnico d'ufficio nominato, perché congruamente motivate, escludendo il periodo fino al mese di marzo 2012, nel quale erano evidentemente prescritti i crediti per le maggiori retribuzioni, considerato che il primo atto di costituzione in mora, con effetti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, doveva essere identificato nel ricorso notificato nell'aprile 2017.
Il primo giudice ha poi rigettato la richiesta formulata dalla resistente, direttamente al consulente nominato prima e poi ribadita nelle note finali di trattazione scritta, di scorporare dal credito della lavoratrice il valore dei rimborsi chilometrici erogati nel periodo in esame che, a detta della convenuta, non spetterebbero per contratto agli impiegati, ma soltanto agli operai, rilevando che la questione non era stata tempestivamente sollevata e presupponeva un accertamento in fatto non richiesto e non comunque più consentito, dato che il contratto integrativo regionale attribuisce la cd. indennità di percorrenza anche agli impiegati (art. 36), seppure sulla base di presupposti fattuali (ed in misura) diversi da quelli previsti per gli operai.
La circostanza che tale indennità fosse stata corrisposta nel caso di specie rendeva il datore di lavoro, che ne invocava la restituzione a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., onerato della prova dell'insussistenza degli elementi di fatto idonei a giustificarla, ai sensi dell'art. 2697 cod. civile, tanto più che nelle buste paga la corrispondente voce contabile era individuata con una dizione ambigua, riferita sia alla categoria degli impiegati che a quella degli operai, al contrario di altre voci riferite ai soli operai (come le ferie) e non consentiva, quindi, nemmeno di comprendere se l'emolumento fosse stato erogato secondo la disciplina contrattuale prevista per gli operai o per gli impiegati.
Contro tale decisione ha proposto appello l cui ha resistito Parte_1 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello, la sentenza viene censurata nel paragrafo 3.4, al quinto capoverso (pag. 7), deducendo la “violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 52 comma 4° del d.lgs.
n.165 del 2001”, secondo cui, “nel cd. pubblico impiego, la retribuzione è dovuta in corrispettivo alle mansioni superiori per il periodo di prestazione effettiva”.
Più precisamente, l'errore nell'argomentazione e decisione del primo giudice sarebbe “conseguente all'applicazione, anch'essa erronea, del c.d. principio di prevalenza, ordinariamente utilizzato per verificare all'interno di un determinato periodo quali mansioni siano state disimpegnate dal lavoratore in misura prevalente, ferma la necessità, invece disconosciuta dal primo giudice, che le mansioni oggetto della domanda, superiori a quelle di inquadramento, siano state comunque svolte ed il lavoratore ne abbia dato prova di svolgimento”.
A conferma di tale criticità, l'appellante ha citato due pronunce relative a casi simili a quello controverso in causa, e cioè le sentenze n. 281/2020 e n. 84/2021 di questa Corte d'Appello, nelle quali era stata evidenziata la genericità dell'allegazione contenuta nel ricorso introduttivo e della deduzione di prova, tanto più evidenti a voler considerare che l'Ente aveva pagato al lavoratore, come nel caso in questione, numerose ore di mansioni superiori con la relativa retribuzione, come documentato dalle buste paga prodotte dalle parti, sicchè la prova avrebbe dovuto investire le mansioni superiori asseritamente svolte al di fuori ed oltre quelle ore. pagina 4 di 11 La sentenza era, quindi, errata ed ingiusta ove il primo giudice aveva esteso il trattamento economico proprio del livello superiore alle giornate di lavoro in relazione alle quali la lavoratrice non aveva fornito la prova di avere effettivamente svolto mansioni superiori, nonché alle giornate non effettivamente lavorate, rispetto alle quali, per pari applicazione del principio invocato, come costantemente interpretato ed applicato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, doveva essere riformata e la decisione ricondotta nel perimetro di legittimità dell'art. 52, comma quarto, D. lgs. n. 165/2001, rilevando l'assenza di prova dello svolgimento di mansioni superiori ulteriori a quelle già retribuite e rigettando quindi la domanda di pagamento di differenze retributive presentata dalla lavoratrice.
Con un secondo motivo di appello, ed in via subordinata, l ha lamentato la “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione della norma di diritto di cui agli artt. 115 e 116 del c.p.c. e dell'art. 2967 del c.c. in relazione all'art. 36 del contratto integrativo di lavoro”, con riferimento alla quantificazione delle differenze retributive effettuata dal CTU e condivisa dal primo giudice (par.
3.8 a pag. 8).
Nello specifico, il giudicante avrebbe errato nel supporre e considerare che la resistente “avesse formulato una domanda di restituzione per indebito oggettivo, per sostenere la quale, proseguiva il Giudice, avrebbe dovuto fornire la prova”: aveva, infatti, assunto in giudizio una posizione di mera difesa e non aveva formulato Pt_1 alcuna domanda di ripetizione di indebito, da cui direttamente sarebbe conseguito “che, casomai, al fine di richiedere efficacemente il pagamento del rimborso in seno al trattamento economico riservato agli impiegati, la lavoratrice avrebbe dovuto fornire la prova di sussistenza del fatto costitutivo del diritto, pacificamente differente rispetto al fatto costitutivo del rimborso previsto dal contratto per gli operai”.
In merito, ha rilevato l'appellante, mentre ai sensi dell'art. 36 del contratto integrativo di lavoro gli operai avevano diritto al rimborso per la percorrenza dalla residenza al luogo di lavoro, senza ulteriori condizioni se non la indisponibilità di un mezzo aziendale, pacificamente non fornito, gli impiegati avevano diritto al medesimo rimborso solo ove il loro ufficio si fosse trovato in località non servita da mezzi pubblici.
Di conseguenza, l'inesistenza di mezzi di trasporto pubblico avrebbe costituito, ha continuato l'appellante, un requisito costitutivo del diritto, la cui declinazione negativa non ne avrebbe alterato la natura per far sì che potesse essere considerato fatto impeditivo, tale da rovesciare sul convenuto l'onere di darne prova.
Il primo Giudice avrebbe quindi ingiustamente considerato che fosse onere della resistente provare l'insussistenza del diritto, ma la circostanza che il datore di lavoro avesse pagato all'appellata il rimborso chilometrico in seno al trattamento economico degli operai non era sufficiente ad affermarne la spettanza in seno al trattamento economico degli impiegati, per mera trasposizione del credito, come aveva fatto il consulente. Il consulente inoltre si sarebbe discostato dal quesito sottopostogli dal Tribunale, con il quale gli veniva richiesto di quantificare la retribuzione dell'impiegato con riferimento all'intero trattamento retributivo, erroneamente riconsiderando e calcolando “unicamente la retribuzione tabellare” e limitandosi “a trasporre tra i crediti degli impiegati i rimborsi dovuti e pagati agli operai, e, tra questi, l'importo di euro 4.597,50 per rimborsi chilometrici”.
Con un terzo motivo di appello la sentenza viene, infine, censurata per “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”, sul presupposto che dall'accoglimento dell'appello pagina 5 di 11 discenderebbe la necessità della riforma dell'ingiusto capo della sentenza relativo al regime delle spese di lite del primo grado del giudizio e la differente rideterminazione delle stesse in relazione al grado di appello.
*
L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Deve, infatti, ritenersi in parte fondato il primo motivo di appello.
Ha dedotto l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 52, comma 4°, del d.lgs.
n.165 del 2001”, senza considerare che nello stesso la retribuzione dovuta in corrispettivo alle mansioni superiori è riferita ad un “periodo di prestazione effettiva” e che il c.d. principio di prevalenza, ordinariamente utilizzato per verificare all'interno di un determinato periodo quali mansioni siano state disimpegnate dal lavoratore in misura prevalente, ha come necessario presupposto che le mansioni oggetto della domanda, superiori a quelle di inquadramento, siano state comunque svolte e che il lavoratore ne abbia dato prova, come non avvenuto nel caso di CP_1
E' parere del collegio che il Tribunale abbia correttamente sottolineato “la carenza sul piano assertivo” da cui è afflitto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché privo di allegazioni sufficientemente dettagliate per comprendere quali mansioni, in concreto, siano state prestate dalla lavoratrice in favore del datore di lavoro suscettibili di essere ricondotte al quinto livello della categoria impiegatizia previsto dalla contrattazione collettiva come richiesto e perché privo di riferimenti alla disciplina della contrattazione collettiva volti a spiegare perché l'attività, descritta in ricorso in modo approssimativo, dovrebbe rientrare nel quinto livello invocato (i contratti collettivi non erano stati neppure prodotti con l'atto introduttivo del giudizio), oltre che fondato su una generica (e ritenuta perciò inammissibile perché, evidentemente, comportante giudizi ed esplorativa) deduzione di prova testimoniale, al punto da precludere la possibilità di compiere quel noto procedimento trifasico diretto ad individuare il livello corrispondente alle mansioni di fatto svolte e al quale parametrare la superiore retribuzione (in merito Cass. n. 12039/2020, tra le tante).
Non condivide, invece, il Collegio la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente avesse parzialmente recuperato “le carenze sul piano assertivo” del ricorso, come sopra evidenziate, attraverso le produzioni allegate al ricorso, e cioè attraverso la produzione delle buste paga riferite al complessivo periodo (doc. 2) e di un generico ordine di servizio datato 1.04.2008, tanto da giungere alla conclusione che da tali documenti potesse trarsi una prova compiuta dell'adibizione continuativa, in modo prevalente sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo (questo soltanto documentato dalle buste paga come di norma superiore alle cento ore su una soglia mensile di 156 ore di lavoro ordinario) nel periodo di riferimento
(ottobre 2010-settembre 2015), allo svolgimento di mansioni superiori se non del V livello rivendicato con il ricorso, certamente del IV livello, e la conseguente maturazione del diritto alla retribuzione nel complesso considerata propria di tale ultimo superiore livello.
Tale affermazione tiene certamente conto delle previsioni dell'art. 52 D. lgs. 165/2001 e dei pronunciamenti in merito della Suprema Corte, con le quali anche di recente è stato ribadito che la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che da un lato anche nel pubblico impiego contrattualizzato trova applicazione l'art. 36 della Costituzione nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla pagina 6 di 11 quantità e qualità del lavoro prestato e dall'altro nel senso che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, D. lgs. n. 165/2001, non può prescindere dalla prova dello svolgimento delle mansioni superiori, che può considerarsi tale solo se vi è attribuzione in modo continuativo e prevalente anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo dei compiti propri di dette mansioni, che dà diritto alla retribuzione propria del livello superiore nel complesso considerata, dovendosi quindi in tal senso leggere il riferimento “al periodo di effettiva prestazione”, inducendo il tenore letterale del comma quarto ad escludere che, nei casi di assegnazione legittima, il differenziale possa per esempio essere preteso nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa, posto che il legislatore è chiaro nel correlare il diritto all'effettività della prestazione ed a maggior ragione il principio deve valere nell'ipotesi disciplinata dal successivo comma quinto che, al pari dell'art. 2126 c.c., è attuazione del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che impone di commisurare la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Non si può, quindi, prescindere da una compiuta allegazione, carente nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, della effettività della prestazione nel periodo di riferimento, da intendersi nei termini della continuità, della pienezza e prevalenza delle mansioni superiori assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite (così, tra le tante, Cass. n. 8529/2006, n. 18712/2016 e n. 30580/2019).
Le carenze sul piano assertivo rilevate dal primo giudice, che ha sottolineato la mancanza di allegazione e la non idoneità della prova genericamente dedotta a supportare la domanda formulata, non possono essere, perciò, a parere del collegio, recuperate grazie all'esame dei documenti prodotti con il ricorso, dal momento che il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste soltanto se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi e che non è consentito, perciò, al giudice ricercare nei documenti, pur ritualmente prodotti in giudizio, fatti non specificamente allegati a sostegno della domanda (così Cass. n. 22342/2007 e le conformi successive).
Il giudice ha, quindi, il potere dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la stessa, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie dei documenti ai fini della decisione.
E' in sostanza inibito al giudice trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda o comunque sollecitate dalla parte interessata, che non abbia sugli stessi formulato specifiche difese e spetta al giudice, perché possa o debba esaminare documenti versati in atti, accertare prima sia la ritualità della produzione, nel rispetto delle regole del contraddittorio, sia l'esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti.
E di tali necessarie deduzioni o determinazioni, sugli scopi della produzione con riferimento alla pretesa pagina 7 di 11 azionata per la parte riconosciuta in sentenza, non vi è traccia nel caso di specie, se si considera che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è contenuta alcuna allegazione, e tantomeno alcuna deduzione probatoria specifica e dirimente, che consenta di valutare l'effettivo svolgimento da parte della lavoratrice di mansioni superiori non solo proprie del quinto livello, ma anche del quarto per la parte eccedente quella già retribuita, nel senso richiesto dall'art. 52 citato, e cioè in termini di periodi di effettiva prestazione, attraverso una compiuta allegazione e prova della loro continuità sotto il profilo temporale, e della loro prevalenza sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
infatti, si è limitata a depositare le buste paga per il periodo da ottobre 2010 a settembre 2015, CP_1 omettendo del tutto di indicarne la rilevanza in ricorso ai fini dell'accoglimento della domanda come interpretata dal primo giudice e senza specificare gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle proprie pretese come interpretate dal primo giudice.
Era, quindi, di fatto precluso alla controparte, a fronte delle carenze sul piano assertivo rilevate, di controdedurre in merito alla rilevanza di tali documenti, essendo difficile trarre da tale produzione soltanto, in assenza di compiute allegazioni, la conclusione che sia stata ben dedotta e documentata la pretesa di percepire, a fronte della retribuzione già erogata per il numero di ore che mensilmente avrebbe occupato nell'esercizio di mansioni superiori proprie del IV livello, per la complessiva prestazione, e cioè anche per le ore spese in mansioni proprie del primo livello di inquadramento posseduto, il trattamento retributivo nel complesso considerato proprio del livello superiore intermedio, in termini di trattamento economico differenziale tra la retribuzione lorda dovuta in favore di un impiegato di quarto livello secondo il contratto collettivo ed il minore trattamento retributivo erogato dal datore di lavoro in busta paga anche per tale livello.
Occorre, infatti, sul punto rilevare che l'esposizione da parte del datore di lavoro, nei prospetti paga prodotti, dell'avvenuta corresponsione, mese per mese, della maggiorazione retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori per un rilevante numero di ore lavorative, come già sopra evidenziato, avrebbe richiesto una specifica allegazione e deduzione probatoria atta a giustificare il differente fatto costitutivo della domanda costituito dall'esistenza di uno scarto tra le mansioni retribuite e quelle ulteriori effettivamente prestate, di cui non vi è traccia nel ricorso.
Ed in effetti tale onere, per essere assolto, avrebbe dovuto necessariamente comportare l'esatta individuazione ed allegazione dei periodi di riferimento, distinguendoli dai periodi per i quali vi era stata la corresponsione in busta paga di differenze retributive collegate alle superiori mansioni, con una analiticità paragonabile a quella richiesta per la prova dello straordinario.
In un sistema organizzativo del lavoro in cui l'adibizione temporanea a mansioni superiori viene ordinariamente formalizzata e retribuita in busta paga, lo svolgimento di fatto di tali mansioni anche nei periodi intermedi, al di fuori ed oltre le ore già retribuite in busta paga a tale titolo, al di là di quanto già documentato, riveste infatti il carattere dell'eccezionalità e, come tale, alla stessa stregua dello straordinario, necessita di una prova specifica e rigorosa quando si voglia beneficiare del diritto alla retribuzione propria del livello superiore nel complesso considerata e cioè ad una retribuzione interamente commisurata a valori pagina 8 di 11 propri del livello superiore anche con riferimento alle residuali attività svolte nel livello inferiore nello stesso periodo.
Ed al proposito non può non ribadirsi come il ricorso, al pari della deduzione di prova orale, non contenga alcuna specifica allegazione in merito, non essendo neppure dirimenti al proposito gli ordini di servizio allegati agli atti, che oltre ad essere generici, comunque per la gran parte non corrispondono ai mesi in cui risultano retribuite numerose ore in busta paga con riferimento alle mansioni superiori svolte.
Se dalle buste paga risultano, infatti, pagate le maggiori retribuzioni per le mansioni superiori svolte, pacificamente ricondotte da al quarto livello invocato, come dimostra l'annotazione “mans. Pt_1 Em_1
liv. 4”, a fronte di prospettazioni divergenti sulla continuità dello svolgimento di tali mansioni per
[...]
l'intero arco temporale e sulla loro necessaria prevalenza qualitativa e continuativa, un corretto assolvimento dell'onere di ben allegare e di conseguenza provare gravante sulla lavoratrice, avrebbe dovuto avere ad oggetto non solo una dettagliata individuazione del contenuto delle mansioni effettivamente svolte, anche sotto il profilo della loro prevalenza qualitativa, descrivendo la struttura organizzativa dell'ente nell'ambito della quale le mansioni affidatele erano state concretamente svolte, le relative relazioni gerarchiche funzionali e organizzative intrattenute nello svolgimento delle attività effettive, ma anche la “saldatura temporale” tra i vari periodi in cui pacificamente erano state svolte le mansioni superiori, indicando specificamente la rilevanza assunta in merito dalle busta paga prodotte, mai invece menzionate nel corpo del ricorso.
Al contrario, l'allegazione formulata nel ricorso – al pari della correlativa deduzione probatoria (“a) “vero che” la ricorrente, a partire dall'anno 2007 e sino alla data odierna, svolge presso la Direzione Generale di Cagliari e precisamente presso il Servizio Contabilità Bilancio ed Appalti, attività di contabilità finanziaria, chiusura e riapertura capitoli di spesa, impegni e pagamenti con mandato elettronico, stesura atti amministrativi, determine d'impegno e pagamento”) – è sul punto del tutto generica, atteso che la stessa si è limitata ad indicare la data iniziale dell'effettuazione delle mansioni superiori, senza neppure precisare se tale svolgimento fosse stato continuativo o temporaneo e, soprattutto, se avesse coperto tutte le giornate e le ore lavorative.
Come già sopra precisato, tali indicazioni erano invece ancor più necessarie dato che l'ente aveva pagato costantemente all'appellata numerose ore di mansioni superiori con la relativa retribuzione, come si evince in modo chiaro dall'esame dei prospetti paga prodotti in giudizio, sicché la prova avrebbe dovuto vertere necessariamente sulle mansioni superiori asseritamente svolte al di fuori e oltre quelle ore ovvero nella loro
“saldatura temporale”.
La prova orale richiesta ha, invece, riprodotto la genericità dell'allegazione e, pertanto, non è stata ammessa dal Tribunale, con conseguente impossibilità di ritenere comprovata in causa quella “prestazione effettiva” richiesta dall'art. 52 sopra citato, nulla essendo dato neppure sapere in merito ai giorni di assenza per malattia/infortunio e/o all'invocato riconoscimento di istituti contrattuali, quali il premio di risultato e lo straordinario svolto, non spettanti in difetto di dettagliata allegazione, ricostruzione e prova dei correlativi fatti costitutivi.
Né soccorrono, su tale dirimente aspetto, gli ordini di servizio prodotti, attesa la loro genericità. pagina 9 di 11 Il pacifico esercizio da parte della ricorrente di mansioni superiori proprie del quarto livello, alla luce di tali considerazioni, può essere di conseguenza valorizzato nei soli limiti indicati dallo stesso datore di lavoro nei prospetti paga, nei quali è precisato il numero di ore mensili svolte e viene però erroneamente adeguata la sola retribuzione ordinaria dovuta (v. in busta paga maggiorazione retributiva indicata con la voce “mans.
– liv. 4”). Email_1
Il datore di lavoro non ha provveduto, quindi, come avrebbe dovuto, al riconoscimento delle conseguenti differenze maturate, in ragione della superiore quantificazione della retribuzione ordinaria, sugli istituti indiretti indicati in busta paga, che sono nel caso di specie, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, solo tredicesima e quattordicesima mensilità, che a differenza degli altri istituti risentono di una diversa quantificazione della retribuzione ordinaria e vanno, quindi, ricalcolate in rapporto alle ore di mansioni superiori riconosciute in busta paga.
Ed è perciò che la Corte ha onerato l'ente datore di lavoro, al fine di evitare un inutile dispendio di risorse, che sarebbe scaturito dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, di elaborare conteggi riferiti a tale istituti indiretti, seppure per il solo periodo compreso tra il quinquennio che ha preceduto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e il mese di settembre 2015, al quale è la riferita la domanda formulata nel giudizio instaurato con il ricorso depositato il 19.04.2016, nei limiti perciò della prescrizione eccepita (cfr. Cass. n. 4351/2018 e n. 36197/2023 sulla decorrenza della prescrizione, quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., in corso di rapporto nel pubblico impiego).
Sulla scorta dei conteggi formulati da – la cui correttezza non è stata contestata dall'appellata – i Pt_1 predetti istituti indiretti sono stati quantificati in complessivi euro 1.859,97, dal mese di aprile 2012 fino al mese di settembre 2015, nei limiti della prescrizione eccepita, al lordo delle ritenute di legge.
Altrettanto non può dirsi invece con riferimento a tutti gli altri istituti contrattuali indicati nei conteggi allegati al ricorso (l'indennità chilometrica, i rimborsi premio assiduità e il premio di risultato, pur istituti contrattuali, non possono ritenersi istituti indiretti in assenza di compiute allegazioni in merito, mentre non
è dato sapere se le ore di straordinario diurno e festivo richieste siano riferite al periodo di esercizio effettivo di mansioni superiori o alle ore di lavoro spese in mansioni proprie dell'inquadramento posseduto) – per i quali il maggior compenso richiesto non può essere riconosciuto in difetto, in tali casi, di una effettiva prestazione lavorativa e/o di prova dei relativi fatti costitutivi, né può essere attribuito in questa sede all'appellata quanto richiesto a titolo di festività e malattia, il cui adeguamento presuppone l'inquadramento superiore o le differenze sul TFR, data l'inesigibilità di tale emolumento prima della cessazione del rapporto.
Considerato il parziale accoglimento del primo motivo di appello, appare di conseguenza superato il problema, posto a fondamento del secondo motivo d'appello, che è stato formulato solo in via subordinata, relativo alla qualificazione in sentenza come indebito oggettivo di quella che, secondo l'appellante, sarebbe invece una mera difesa, non seguita da alcuna domanda di ripetizione di indebito, volta a sottolineare che la richiesta di includere il rimborso chilometrico in seno al trattamento economico riservato agli impiegati avrebbe richiesto ben dettagliati oneri probatori a carico della lavoratrice, trattandosi di diritto fondato su fatti costitutivi diversi dal rimborso chilometrico presente in busta paga ed erogato dal contratto per gli pagina 10 di 11 operai.
Ciò premesso, a parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, il ricorso proposto da va in parte accolto e l va Controparte_1 Parte_1 condannata al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 1.859,97, come sopra quantificato, al lordo delle ritenute di legge, oltre maggior misura tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito, come per legge nel pubblico impiego, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n.
724/1994.
L'accoglimento parziale della domanda formulata nel giudizio di primo grado rende giustificato compensare per metà tra le parti le spese di tale grado del giudizio.
La metà residua – liquidata come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, in relazione al valore della causa accertato all'esito del giudizio, riferendosi quindi ai parametri previsti per le controversie di lavoro di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 €, con fase istruttoria (CTU contabile), con applicazione dei valori minimi previsti per ciascuna fase in considerazione anche della non complessa attività processuale svolta - deve essere posta a carico dell' convenuta, siccome Pt_1 maggiormente soccombente.
Quanto alle spese del giudizio di appello, pur solo in parte accolto, considerato il complessivo andamento della lite e la condotta della lavoratrice, che non ha neppure considerato la conciliazione proposta dalla difesa dell'Ente appellante con le note di trattazione scritta depositate in data 19/12/2023, in pratica conforme alla presente decisione (riconoscimento di 1.859,97 € a titolo di capitale, oltre accessori come per legge e spese per i due gradi del giudizio in linea con precedenti sentenze del Tribunale e della Corte, fermo quanto già pagato per la consulenza tecnica disposta nel primo grado di causa), giustifica la compensazione per intero tra le parti delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari, Sezione Lavoro, n. 594 del 26 maggio 2021, e in parziale riforma di tale sentenza: accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da e condanna per l'effetto l Controparte_1 Pt_1 al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 1.859,97, al lordo delle ritenute di
[...] legge, con la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito.
Dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna l' Parte_1 al rimborso in favore dell'appellante della metà residua, che liquida in complessivi euro 656,5, oltre rimborso per spese generali del 15%, Iva e cpa.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Cagliari, 18 gennaio 2024
La Relatrice Il Presidente
Maria Luisa Scarpa Angelo Lucio Caredda pagina 11 di 11