Articolo 1 della Legge 25 giugno 1952, n. 907
Articolo 2
Versione
9 agosto 1952
Art. 1.
E' approvato l'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.0. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.
Entrata in vigore il 9 agosto 1952