Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1311/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1311 /2023, promossa da
(c.f. , nt. a GENONI (OR) il 06/08/1968. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PROVENZANO ALESSANDRA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a GENONI (OR) il 06/09/1968 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25.01.1992 a Genoni (OR), matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile di quel Comune.
2. Revocare l'assegno di mantenimento.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
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1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 17.6.2023, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 25.01.1992 a Genoni (OR), matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile CP_1 di quel Comune. Dall'unione tra i coniugi nascevano figli: nato a [...] il [...] ed Per_1 Per_2 nata a [...] il [...] economicamente indipendenti. In data 21.7.2022 il Tribunale di Cagliari omologava la separazione consensuale dei coniugi, con Contr riconoscimento di un contributo in favore della dell'importo di € 50,00 mensili. Circa le proprie condizioni reddituali, il ricorrente ha rappresentato che nell'anno 2022 andava in pensione e percepiva l'importo di € 2.208,16 netti. I redditi lordi degli ultimi tre anni sono pari ad € 37.027,00 lordi (netto € 26.498,00) per l'anno 2022, ad € 40.316,00 lordi (netto € 28.940,00) per l'anno 2021 ed € 40.518,00 lordi (netto € 29.736,00) per l'anno 2020. Ha poi evidenziato quanto segue: “Spende al mese fra utenze, finanziamenti e sedute psichiatriche l'importo TOTALE di € 1.156,08 rimanendogli a disposizione € 1.052,08. Ha in essere la seguente esposizione debitoria, con rate mensili per un totale di € 713,89, così specificate:
• ES FI (doc. 7) per un totale di € 6.573,60 con rata mensile di € 91,30 per acquisto di una cucina componibile;
• ES FI (doc. 8) per un totale di € 42.000,00 per estinzione del mutuo della casa coniugale (di proprietà esclusiva del signor ) cointestato, con rata mensile di € 350,00; Pt_1
• Finanziamento FI (doc. 9) contratto il 16.02.2017 per € 25.000,00 (residuo a marzo 2023 di
€ 7.043,88) per pagare le cure dentistiche alla moglie ed altre esigenze di famiglia con rata mensile di € 234,00.
• Finanziamento FI (doc.) da aprile 2023 per € 38,59 (primi due anni e poi € 82,20)
• spese per le utenze domestiche della casa al mese per € 162,19:
• 22,25 (totale 267,00) (doc.10) Per_3
• bollette acqua € 35,42 ( totale 425,05) (doc.11)
• luce € 54,00 ( totale 648,49), (doc.12)
• gas, € 8,62 ( totale 103,53) (doc.13)
• telefono e internet € 41,90 ( doc.14) ,
• spese mediche presso le sedute psichiatriche in quanto è ancora in cura a causa del forte trauma subito € 280,00 n. 4 incontri mensili (doc.15 );
• spese dentista Sig. € 700,00 (doc.16)”. Pt_1
L'attore ha, inoltre, riferito di essere proprietario dei seguenti immobili:
• “un immobile in piena proprietà in Genoni (OR), Via Convento, 1 dove abita (al civico 3
• corrisponde il box),
• un immobile nella misura di 5/24 in Genoni (OR) Via Prinetti, 8 ceduto in comodato alla
Pag. 2 • madre che vi abita,
• alcuni terreni pervenuti per eredità in comunione, tutti non a reddito (pur essendo agricoli non hanno alcuna capacità di produrre reddito) né edificabili”. La moglie, invece, risulta lavorare come governante “con contratto a tempo indeterminato, vitto ed alloggio compresi, presso una facoltosa famiglia di Gozzano (NO) per un importo che dovrà essere documentato ma si presume ammonti ad € 1.600,00 mensili. Ha ricevuto con la separazione € 25.000,00 dal ricorrente”. Ha rassegnato, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate, chiedendo, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e di non riconoscerle alcun assegno divorzile. All'udienza del 26.9.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente, su istanza di parte attrice, ordinava all'INPS di produrre l'estratto contributivo relativo alla posizione di CP_1
All'udienza del 21.1.2025, la causa è stata rimessa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
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2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Cagliari in data 21.7.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. L'assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
Pag. 3 procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore di con il provvedimento di separazione. CP_1
Ed invero, in primo luogo giova evidenziare che la resistente non si è costituita in giudizio, non avanzando alcuna domanda di assegno divorzile.
Pag. 4 Contr In secondo luogo, dall'estratto contributivo acquisito risulta che la svolge regolare attività lavorativa.
4. Le spese di lite Tenuto conto della necessaria pronuncia in punto status e della contumacia di parte resistente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 25.01.1992 a Genoni (OR); Pt_1 CP_1
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di Parte_1 CP_1 con decorrenza dalla data della domanda.
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 14 marzo 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore Dott. Niccolò Bencini
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