Sentenza 11 febbraio 1989
Massime • 1
La Mancanza della pubblicità del cosiddetto codice disciplinare è priva di rilievo nel caso in cui la giusta causa, posta a base del licenziamento (che ha pur sempre natura disciplinare - secondo la tesi cosiddetta ontologica - ai fini delle garanzie previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970), non sia costituita da quelle infrazioni che, specificamente previste, con le corrispondenti sanzioni, dalla disciplina del rapporto, richiedono di necessità la preventiva conoscenza da parte del lavoratore. ( V 5974/88, mass n 460414; ( V 5262/88, mass n 459942; ( V 3508/88, mass n 458850; ( V 3457/88, mass n 458806; ( V 1209/88, mass n 457418; ( V 4823/87, mass n 453461).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/1989, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1989 |
Testo completo
La Mancanza della pubblicità del cosiddetto codice disciplinare è priva di rilievo nel caso in cui la giusta causa, posta a base del licenziamento (che ha pur sempre natura disciplinare - secondo la tesi cosiddetta ontologica - ai fini delle garanzie previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970), non sia costituita da quelle infrazioni che, specificamente previste, con le corrispondenti sanzioni, dalla disciplina del rapporto, richiedono di necessità la preventiva conoscenza da parte del lavoratore. ( V 5974/88, mass n 460414; ( V 5262/88, mass n 459942; ( V 3508/88, mass n 458850; ( V 3457/88, mass n 458806; ( V 1209/88, mass n 457418; ( V 4823/87, mass n 453461).*