Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente
Dott. Raffaella Genovese Consigliere rel.
Dott. Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 8.5.2054 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3030/2023 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv. F. Giuliano, come da procura in atti
APPELLANTE
e in persona del legale rappr.te pro- Controparte_1 tempore, rappr. e dif. dall'Avv. R. Cardaropoli, come da procura in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del
Tribunale di Napoli il ricorrente in epigrafe espose di essere dipendente della con qualifica di autista e Controparte_1
1
che dall'epoca indicata la società aveva modificato l'organizzazione del lavoro istituendo la figura del cd. agente unico, per cui l'autista assumeva anche i compiti e le responsabilità della consegna e ritiro degli effetti;
che con accordo del 12.9.96, intervenuto fra società e CP_1 organizzazioni sindacali, si era pattuita la corresponsione a ciascun agente unico di un incentivo pari a £ 6.500 giornaliere;
che con accordo successivo del 22.12.97 la misura dell'indennità era stata aumentata a £ 7500 per il secondo semestre 1997; che l'erogazione dell'indennità era stata sospesa a decorrere dall'1.1.98, pur avendo l'azienda continuato ad utilizzare il ricorrente nella funzione di agente unico;
che gli accordi del 6.10.2010 ed del 11.01.2011 avevano previsto soltanto una rimodulazione dell'orario di lavoro, su cinque giorni a settimana piuttosto che su sei giorni con turni di 7 ore e 12 minuti e l'assegnazione, anche al personale addetto ai trasporti, di attività collaterali da svolgersi all'interno del nulla mutando in ordine alla tipologia di Pt_2 lavoro espletato all'esterno del dai dipendenti Pt_2 inquadrati nel profilo professionale di addetto senior già
“Autista”, che continuano a svolgere le duplici mansioni di autista e di messaggere, conservando quindi il diritto al pagamento della relativa indennità giornaliera a titolo di indennità di agente unico di cui agli accordi 1996 e 1997.
Tanto premesso chiese, sulla base dell'art. 36 della
Costituzione, dell'art. 2103 e 2041 c.c. e degli accordi integrativi richiamati, che fosse accertato il proprio diritto all'indennità agente unico per ogni giornata di effettivo utilizzo nelle relative mansioni per il periodo 27.12.201 al 31.3.2023, per n. 350 turni effettuati, poi ridotti a n.194 e così per la somma richiesta da ultimo in euro 750,78.
2 Costituitasi in giudizio, la società contestò la CP_1 fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Il Giudice unico del lavoro del Tribunale di Napoli con sentenza del 10/11/2023 rigettava la domanda.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il con ricorso depositato presso questa Corte in data Pt_1
7/12/2023, sostenendo l'erroneità della decisione e chiedendone la riforma.
Ricostituitosi il contraddittorio la parte appellata riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado e richiamava le condivisibili motivazioni di cui alla impugnata sentenza di cui chiedeva l'integrale conferma.
All'odierna udienza di trattazione scritta la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trasmesso all'esito dell'udienza stessa in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Deve premettersi che la vicenda collettiva oggetto della presente controversia e le questioni controverse ad essa collegate sono state già oggetto di analoghi precedenti giudizi, decisi da questa Corte di Appello con sentenze che risultano confermate dalla Suprema Corte con un orientamento ormai consolidato. ( Cass, 20310/2008; 20339/2006; 4821/2007;
19706/2006)
Anche in tali precedenti il quadro di riferimento cui le parti fondano le rispettive posizioni è stato vagliato in senso favorevole alle posizioni dei lavoratori: da tale orientamento non ritiene il Collegio di discostarsi, ritenendolo condivisibile.
Ciò premesso, rileva la Corte che la figura dell'agente unico fu introdotta dal Piano Operativo di riorganizzazione dei
3 servizi postali, nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed in considerazione dei nuovi criteri di inquadramento del personale operativo che non prevedevano più distinzioni tra personale addetto alla guida e personale addetto allo scambio degli effetti postali.
Con direttiva n. DCPS/11/95 dell'11.4.95, in applicazione delle direttive del suindicato Piano, si stabilì che i servizi di trasporto e consegna degli effetti postali, sia urbani che interurbani, eseguiti con mezzi che non richiedessero specifica professionalità - mezzi per la cui conduzione fosse sufficiente la patente b) - dovessero essere svolti da un agente unico, cui sarebbero stati affidati sia la guida del mezzo che le operazioni di scambio degli effetti postali, attività che fino a quel momento erano state espletate da due distinti agenti.
Con accordo sindacale del 12.9.96 le parti collettive concordarono l'attuazione del progetto agente unico e le relative modalità e, per quanto riguarda la parte economica, pattuirono la corresponsione di un incentivo di £ 6.500 lorde giornaliere, a fronte dell'originaria richiesta delle OO.SS. del maggiore importo di £ 8.000 (v. verbale n. 156 del 12.9.96).
Nel documento si legge testualmente: "Per quanto riguarda la parte economica si conviene che verrà corrisposto a titolo
d'incentivo la somma di £ 6.500 lire lorde giornaliere".
Nessuna limitazione temporale - né esplicita né implicita - all'erogazione del compenso è dato rinvenire nel testo dell'accordo.
In occasione di successivi incontri (v. verbali nn. 40 A/97, 40
B/97, 40 C/97 del 22-12-97 relativi alle riunioni dei rappresentanti aziendali con quelli delle diverse associazioni sindacali) le OO.SS. rivendicarono un congruo aumento dell'importo dell'indennità; i rappresentanti dell'ente prospettarono le difficoltà di carattere finanziario che si opponevano alle richieste dei sindacati e resero nota l'intenzione di corrispondere la somma di £ 7.500 per il
4 secondo semestre 1997, in attesa di una ulteriore
"rivisitazione" della problematica per il successivo periodo a decorrere dall'1-1-98 (v. soprattutto verbale n. 40 A/97).
Le OO.SS., pur rendendosi conto dello sforzo effettuato dall'ente per venire incontro alle richieste sindacali, si dichiararono insoddisfatte della proposta aziendale.
In conclusione, dall'esame della documentazione richiamata risulta che l'introduzione della figura dell'agente unico fu finalizzata ad una migliore utilizzazione delle risorse umane e ad una ottimizzazione delle economie dell'ente, attraverso l'accorpamento in un unico dipendente delle mansioni di guida e di scambio degli effetti postali. In considerazione dell'aggravio dei compiti e delle responsabilità che il relativo incarico avrebbe comportato per i lavoratori interessati, fu concordata l'erogazione di una indennità giornaliera la cui misura nel primo incontro sindacale fu concordata in £ 6.500, senza alcuna scadenza temporale;
successivamente le rivendicarono una maggiorazione dell'importo, che Pt_3
l'ente propose ed effettivamente corrispose - circostanza questa pacifica fra le parti - in misura contenuta, portandolo a
£ 7.500 fino al 31.12.97, con l'impegno di ulteriore riesame della problematica per il 1998.
In particolare, dai verbali di incontro del 22.12.97 risulta che la scadenza del 31.12.97 era stata fissata esclusivamente rispetto alla quantificazione dell'indennità in £ 7.500 e nella prospettiva di una migliore considerazione del relativo progetto per il 1998 (v. verbale 40 A/97), non già nel senso - come sostenuto dalla IE - di porre definitivamente fine all'erogazione dell'incentivo a decorrere da quella data.
Tuttavia, nessuna iniziativa volta ad una rideterminazione dell'incentivo, né alcun genere di accordo al riguardo risultano essere intervenuti per il periodo successivo al 31.12.97.
Deve escludersi che dagli ulteriori accordi richiamati dalla società possa evincersi una concordata precarietà della
5 indennità. Deve invero evidenziarsi che tali accordi, in realtà, si riferiscono a sistemi premianti previsti per "tutti i lavoratori"
(cfr. in particolare l'accordo del 24.9.1997 nonché gli accordi del 29 e 31 ottobre 1997) e non regolano la peculiare materia che resta, dunque, disciplinata dagli accordi del 12.9.1996 e del 22.12.1997, prima esaminati, sui quali i lavoratori basano le proprie pretese.
Non potrebbe poi ritenersi fondata la tesi datoriale sul solo presupposto che in alcune comunicazioni aziendali si comunicava la scadenza alla data del 31.12.1997 dei cd. premi di produttività ( cfr. direttiva n. 23 del 15.12.1997) essendo appunto da dimostrare che il cd. progetto agente unico rientri in tale area di contrattazione. Il sistema premiante
1998 appare in realtà strettamente legato al problema delle
"assenze" e non è stata d'altra parte indicata, dalla difesa della società, una specifica disposizione, nell'ambito di tale sistema premiante, riferibile espressamente al cd. progetto di agente unico. Anzi nel verbale n. 3/98 del 9 gennaio di quell'anno, relativo ad un incontro avvenuto proprio sul tema specifico, la posizione aziendale veniva espressa nei termini di una cessazione del finanziamento alla data del 31.12.1997 e di una generica "disponibilità" a che l'aspetto economico dell'
[...]
fosse "collegato" al nuovo sistema premiante. CP_2
Testualmente si legge in tale verbale: che il direttore dell'Area
P.O. “ha assicurato la disponibilità che l'aspetto economico dell'A.U. considerati i risultati positivi di tale progetto speciale
SARA' COLLEGATO AL NUOVO SISTEMA PREMIANTE IN
DISCUSSIONE A LIVELLO CENTRALE con le segreterie nazionali delle OOSS”
Le parti sindacali, ben lungi dal confermare che sulla scadenza al 31.12.1997 si fosse raggiunto un preciso accordo, minacciavano in quella occasione addirittura di
"disattivare" il servizio, invitando decisamente l'azienda a prendere posizione rapidamente sul problema. Non
6 significativo è anche l'accordo del 29.1.1998 nel quale, come si legge nel verbale, “in considerazione che il confronto sul sistema premiante 1998 è ancora in corso, ed allo scopo di semplificare le operazioni di conguaglio si conviene di sospendere il pagamento dei premi di produttività determinati con i criteri precedenti” Gli acconti erogati al personale di staff, personale AB e personale A.O. di produzione e persino ai
QUADRI di primo e secondo livello, come è evidente dalla individuazione delle categorie destinatarie degli emolumenti, non possono certo riferirsi al solo personale addetto alle mansioni di agente unico, laddove è ancora da dimostrare che il sistema premiante ricomprenda anche le mansioni di cui si discute. Non diversamente deve quindi ritenersi per gli accordi intervenuti successivamente e richiamati dalla IE nei quali non si rinviene una disciplina specifica che possa riferirsi alle predette mansioni di agente unico.
Anzi con la direttiva 32 del 21.8.1999 si riconduce il sistema premiante al diverso problema delle assenze, tanto che la parte A e B del premio vengono erogate per i giorni di presenza (incluso ferie) mentre non vengono attribuite in caso di assenze per malattia (salvo casi particolari), di assenze ingiustificate, di sospensioni disciplinari. Inoltre nel sistema dell'areola gli operatori presenti sono obbligati a far fronte alla copertura delle zone scoperte per le assenze dovute a ferie, malattia e altre cause assimilate. (vedi anche il premio straordinario del valore di 240.000 lire pro capite) destinato ai portalettere nelle areole operanti, premio che viene ridotto per le assenze in base ai criteri meglio specificati in tabella che giungono alla totale soppressione del premio in caso di assenze pari o superiori a 15 giorni. La erogazione del premio, dunque, è strettamente collegata alla sola presenza sul lavoro e non già al tipo di mansioni svolte.
Risulta, invece, pacifico fra le parti che i dipendenti continuarono a svolgere le mansioni di agente unico e
7 tuttavia, dopo il 31.12.97, per tale funzione non ricevettero più alcuna indennità.
Orbene, il fatto che le parti sociali non abbiano successivamente raggiunto un accordo per rideterminare l'ammontare dell'incentivo non può legittimare il comportamento della società che dall'1.1.98 ha privato il lavoratore del compenso, malgrado questi abbia continuato a svolgere quelle mansioni di agente unico che l'indennità era diretta a compensare, sia pure nella misura ridotta rispetto a quella richiesta dalle OO.SS.. In effetti la stessa società si era determinata nel 1996 a corrispondere l'incentivo economico e nel 1997 ad aumentarlo per il 2° semestre dello stesso anno, essendo ben consapevole del diverso e più oneroso impegno che l'accorpamento delle mansioni avrebbe comportato all'agente.
È poi indiscutibile la natura retributiva dell'indennità in questione, in quanto erogata in ragione delle particolari e più onerose modalità della prestazione lavorativa richiesta agli autisti e già oggetto della prestazione resa dall'altro lavoratore la cui posizione lavorativa risulta unificata nella figura dell'agente unico.
Ritiene, pertanto, la Corte che l'azienda datrice di lavoro non avrebbe potuto unilateralmente sopprimere l'indennità, se non in conseguenza del venir meno della speciale situazione che l'aveva generata. Essendosi protratto l'espletamento delle mansioni di agente unico la IE avrebbe dovuto, invece, continuare ad erogare il corrispettivo anche per il periodo successivo al 31.12.97, quantomeno nella misura da lei stessa fissata per il periodo precedente.
Per mera completezza osserva comunque la Corte che, quand'anche si volesse ravvisare negli accordi sindacali del
22.12.97 la fissazione al 31.12.1997 della scadenza del patto sull'indennità agente unico, non potrebbe dubitarsi che le parti del rapporto di lavoro (società e lavoratore) CP_1
8 abbiano manifestato per facta concludentia una concorde, precisa ed univoca volontà di prorogarne l'applicazione, da parte aziendale richiedendo l'espletamento della prestazione lavorativa secondo le stesse modalità che avevano dato luogo fino a quel momento all'erogazione dell'indennità, da parte del dipendente continuando ad eseguire la prestazione, così come richiesta, nella evidente legittima aspettativa di ricevere il compenso.
Per cui dovrebbe ugualmente concludersi che le clausole dell'accordo sindacale del 12.9.96 - con il quale fu istituita l'indennità - e quelle degli accordi del 22.12.97 - con i quali se ne stabilì l'incremento - abbiano continuato ad avere fra le parti una esecuzione di fatto, incompatibile con la volontà di farne cessare l'efficacia, essendosi ad esse conformato il contratto individuale anche nel periodo successivo al
31.12.97.
Ma anche ove volesse seguirsi ulteriormente la tesi della
IE , affermando che gli accordi in materia sarebbero effettivamente scaduti alla data del 31.12.1997 senza poter configurare una successiva esecuzione di fatto, tuttavia la soppressione del compenso pattuito, alla scadenza dell'accordo che ebbe a regolamentarlo, troverebbe comunque tutela nell'ambito dell'art. 36 Cost.
Invero si è affermato che anche per i contratti postcorporativi la scadenza di un contratto collettivo non determina automaticamente la cessazione delle clausole a contenuto retributivo giacché, incidendo esse su beni di rilevanza costituzionale quale la conservazione di un'esistenza libera e dignitosa, la loro efficacia permane sino a quando non intervengano fattori incompatibili. L'appartenenza, nel caso concreto, dell'elemento retributivo in esame all'area della irriducibilità, in quanto legato alla professionalità del lavoratore, ed in ogni caso la pacifica persistenza delle particolari modalità della prestazione lavorative, già oggetto
9 delle precedenti pattuizioni, assicurerebbero quindi la permanenza nel tempo del compenso rivendicato dall'appellato (su tali principi cfr. in motivazione Cass.
4563/95).
Del resto anche la giurisprudenza che ammette la possibilità di una deroga in pejus alla scadenza di un contratto collettivo, riconosce comunque la operatività del limite posto dall'art. 36
Cost ( cfr. Cass. 4534/98 in motivazione) con la conseguente salvezza di un compenso già concordato a fronte di una prestazione lavorativa protrattasi nel tempo sempre con le stesse modalità e condizioni.
Il riconoscimento dell'azionato diritto, perciò, oltre che frutto delle considerazioni svolte in ordine all'esatta interpretazione degli accordi intervenuti tra le parti sociali, sarebbe comunque anche espressione di un principio generale del nostro ordinamento in materia di equa retribuzione rapportata alla quantità e qualità della prestazione resa dal lavoratore.
Possono a questo punto richiamarsi brevemente i principi affermati in sede di legittimità, nel confermare le sentenze rese in materia da questa stessa Corte d'Appello
Si è infatti sancito che il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dagli art. 2103 c.c e art. 36 della Costituzione, ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro prestato, nel senso che quella voce retributiva può essere soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione ma deve essere conservata in caso contrario . Ne consegue che l'impegno assunto con accordo collettivo di rivedere l'ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dalla abolizione di quella prestazione, la indennità
10 deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost. qualora il datore abbia disdettato l'accordo ( Cass. 23.7.2008 n. 20310 intervenuta proprio sulla questione sottoposta all'esame del Collegio)
In altra decisione della Suprema Corte si è aggiunto ancora che la predetta indennità, in presenza del quadro di riferimento finora esaminato, non poteva essere ridotta e tanto meno abolita, quand'anche fossero mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro invocato l'eccessiva onerosità sopravvenuta, prospettazione mai svolta nel presente giudizio ( vedi in motivazione Cass.
4821/2007).
Quanto, infine, agli intervenuti accordi sindacali per l'anno
2011 (accordo 27.7.2010 e accordo 6.10.2010) – che avrebbero modificato l'organizzazione del settore trasporti, tanto da far venir meno l'indennità in esame – deve rilevarsi che effettivamente gli stessi non hanno determinato l'eliminazione del servizio di messaggere.
Tale circostanza non si rinviene negli accordi stessi atteso che gli stessi, dopo aver disciplinato le attività collaterali degli addetti alla guida, ed in particolare lo scarico e carico, nulla modificano in ordine proprio al servizio di messaggeria.
Deve, inoltre, rilevarsi che dai precedenti di questa Unità ( leggasi in particolare Sentenza del 6/6/2024R.G. 671/2023 tra le stesse parti) e dalla prova testimoniale esperita nel relativo giudizio è risultata provata l'attività di guida e di consegna, motivo per cui entrambe le attività non sono state sottratte alle mansioni del dipendente.
Dalle esposte considerazioni discende, pertanto, il diritto del dipendente di continuare a ricevere il corrispettivo nella stessa misura in ultimo pattuita anche per il periodo richiesto.
L'appello va pertanto accolto nella misura rettificata in primo grado per un numero di turni come operatore trasporto inferiore a quello indicato nell'atto introduttivo e così per euro
11 750,78, somma confermata nelle conclusioni dell'atto di appello .
L'appello va, pertanto, accolto, con riforma dell'impugnata sentenza, e con condanna della società appellata al pagamento della complessiva somma di € 750,78, oltre accessori.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellata, atteso il consolidamento nelle more dell'orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta che all'appellante compete l'indennità di agente unico per il periodo dal 27/12/2021 al 31/3/2023 per i turni precisati in appello;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 parte appellante dell'importo € 750,78 oltre oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 300,00 per il primo grado ed euro 470,00 per il presente, oltre IVA, C.p.A. e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avvocato dell'appellante.
Napoli 8.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott. Vincenza Totaro
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