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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 10053 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
RG Manfroni PRESIDENTE REL.
FA AP GIUDICE
Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
06/08/2025
DA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VR) il 19/01/1977, e
(c.f. nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 10/07/1984, rappresentati e difesi rispettivamente dagli avv.ti SPILLARE SILVIA e
RB RB e dall'avv. ROBERTO FERNANDO, come da mandati in atti c/o i cui studi eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimoniotra i coniugi:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VR) il 19/01/1977, e
1 (c.f. nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 10/07/1984, celebrato il 26/09/2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VERONA al Num. 373 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2009, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) disporre che le figlie e siano affidate ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, e che continuino ad essere collocate presso l'abitazione ove risiede la madre. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento di e Per_1 Per_2 versando mensilmente € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia),
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ISTAT;
5) disporre che la madre continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico;
6) disporre il diritto di visita alle figlie da parte del padre senza limitazioni previa comunicazione dei turni di lavoro alla madre (entro il 25 del mese precedente). Al fine di mantenere una frequentazione il più costante possibile con le figlie, il Signor si impegna a richiedere al datore di lavoro il Pt_1 quarto weekend del mese successivo a titolo di giornate libere e tali giorni egli rispetterà se concessi dal datore di lavoro stesso e salvo necessità personali che verranno comunicate preventivamente alla SI . Il padre si Pt_2 impegna inoltre a chiedere al datore di lavoro due settimane consecutive libere durante le vacanze estive ed una settimana libera durante le vacanze natalizie da poter trascorrere con le figlie;
7) disporre che le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Verona - Sezione Terza sottoscritto in data 17.09.2020, che viene qui di seguito
2 riportato, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno suddividendole nel seguente modo:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II,
IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il
3 silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato,
e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
8) dichiarare compensate tra le parti le spese legali.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 18/09/2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
06/08/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo cessazione del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
4 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396 (Num. 373 -
PARTE II - SERIE A - ANNO 2009).
Così deciso in camera di consiglio in data 8.10.2025
La Presidente rel.
RG Manfroni
5
N N. 10053 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
RG Manfroni PRESIDENTE REL.
FA AP GIUDICE
Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
06/08/2025
DA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VR) il 19/01/1977, e
(c.f. nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 10/07/1984, rappresentati e difesi rispettivamente dagli avv.ti SPILLARE SILVIA e
RB RB e dall'avv. ROBERTO FERNANDO, come da mandati in atti c/o i cui studi eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimoniotra i coniugi:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VR) il 19/01/1977, e
1 (c.f. nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 10/07/1984, celebrato il 26/09/2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VERONA al Num. 373 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2009, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) disporre che le figlie e siano affidate ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, e che continuino ad essere collocate presso l'abitazione ove risiede la madre. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento di e Per_1 Per_2 versando mensilmente € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia),
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ISTAT;
5) disporre che la madre continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico;
6) disporre il diritto di visita alle figlie da parte del padre senza limitazioni previa comunicazione dei turni di lavoro alla madre (entro il 25 del mese precedente). Al fine di mantenere una frequentazione il più costante possibile con le figlie, il Signor si impegna a richiedere al datore di lavoro il Pt_1 quarto weekend del mese successivo a titolo di giornate libere e tali giorni egli rispetterà se concessi dal datore di lavoro stesso e salvo necessità personali che verranno comunicate preventivamente alla SI . Il padre si Pt_2 impegna inoltre a chiedere al datore di lavoro due settimane consecutive libere durante le vacanze estive ed una settimana libera durante le vacanze natalizie da poter trascorrere con le figlie;
7) disporre che le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Verona - Sezione Terza sottoscritto in data 17.09.2020, che viene qui di seguito
2 riportato, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno suddividendole nel seguente modo:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II,
IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il
3 silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato,
e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
8) dichiarare compensate tra le parti le spese legali.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 18/09/2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
06/08/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo cessazione del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
4 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396 (Num. 373 -
PARTE II - SERIE A - ANNO 2009).
Così deciso in camera di consiglio in data 8.10.2025
La Presidente rel.
RG Manfroni
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