Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1356/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.02.2025
da
1) Parte_1
Nato a GA (VC) in data 24.08.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]10 con l'Avv. Barbara Calise presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 15.08.1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Scarcia presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GL (AL) in data 07.05.2005
(anno 2005, atto n. 2, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Milano n. 4651/2022 emessa il 25.05.2022
, nata il [...] Parte_3
, nato il [...] Persona_1
, nata il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4651/2022 emessa il
25.05.2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. Le figlie , e sono affidate in via condivisa ad entrambi i Parte_3 Persona_1 Per_2
genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna.
2. La ex casa famigliare di Milano, Via Cucchiari n.30 di proprietà esclusiva della SI.ra , è Pt_2 assegnata con quanto l'arreda alla ME SI.ra , genitore collocatario in via prevalente Pt_2
delle figlie , e . Pt_3 Per_1 Per_2
3. Salvi diversi migliori accordi di volta in volta raggiunti dai genitori, il padre vedrà e terrà con se le figlie minori: durante l'anno scolastico e (quest'ultima quando non è impegnata con il corso di vela a Mandello Persona_1 Per_2
sul Lario) a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, riconducendole presso l'abitazione materna;
terrà con se, inoltre il giovedì sera con pernottamento e Per_2
riaccompagnamento il giorno successivo a scuola;
è maggiorenne e sta frequentando una scuola in Canada con la volontà di rimanere Parte_3
in quel Paese e proseguire lì il percorso di studi;
durante le vacanze scolastiche natalizie per metà del periodo di vacanze, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo comprensivo del giorno di Natale e il secondo periodo comprensivo del Capodanno;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre per l'intero periodo di vacanza;
durante le vacanze scolastiche concomitanti con le festività di Carnevale ad anni alterni con la madre per l'intero periodo di vacanza;
durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni, da concordare con la madre entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
Parimenti la madre potrà trascorrere con le figlie un periodo di quindici giorni, da concordare con il padre entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. Ferma per il restante periodo delle vacanze scolastiche estivela normale regolamentazione delle visite.
4. Il IG. contribuirà a mantenimento delle figlie , e Pt_1 Parte_3 Persona_1 Per_2
mediante corresponsione alla SI.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Pt_2 della somma mensile, rivalutabile Istat, di complessivi €. 250,00= e sostenendo nella misura del
50% delle spese straordinarie per le figlie qui di seguito elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese mediche le parti precisano occorrendo, che i farmaci salvavita che assume devono considerarsi spesa medica che non necessita di previo accordo e che rientrano Per_2
tra le spese che i genitori suddivideranno nella misura del 50% ciascuno.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto intestato al figlio.
Con riguardo alle attività sportive, i genitori si impegnano a garantire a ciascuna figlia, sostenendo i relativi costi nella misura del 50% ciascuno, la frequenza di almeno un corso sportivo annuale o due corsi semestrali l'anno.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Le parti sin d'ora concordano che la figlia , attualmente maggiorenne, frequenterà Parte_3 dal settembre 2025 l'università di fotografia in Canada, i cui costi relativi alle tasse universitarie e ai mezzi di trasporto verranno suddivisi nelle seguenti modalità: il SI. contribuirà nella Pt_1 misura di €. 2200,00 annui e la restante parte sarà a carico della IG.ra . L'alloggio presso la Pt_2
sede universitaria sarà a carico della SI.ra . Per tutte le altre spese straordinarie si richiama Pt_2
integralmente il punto 4).
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico e Universale (di cui al Decreto legislativo 21 dicembre
2021 n.230, in attuazione della legge delega conferita al Governo ai sensi della legge 1 aprile 2021
n. 46, eventuali successive modifiche ed integrazioni) spetterà e verrà percepito in via esclusiva ed integrale dalla IGnora e, pertanto, il SI. si impegna sin d'ora a porre in essere, Pt_2 Pt_1 anche pro futuro, ogni e qualsivoglia attività necessaria a consentire l'integrale percezione da parte della ME IG.ra . Parimenti, di ogni e qualsivoglia agevolazione, detrazione e Pt_2
deduzione fiscale inerenti le minori beneficerà in via esclusiva ed integrale la IG.ra , e Pt_2 pertanto, il SI. si impegna sin d'ora a porre in essere, anche pro futuro, ogni e Pt_1
qualsivoglia attività necessaria affinchè la ME IG.ra possa beneficiarne. Pt_2 7. Le parti si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stesse e per le figlie minori.
8. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
9. Le spese della presente modifica sono compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4651/2022 emessa il
25.05.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo