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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2947/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2947/2020 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 ti Pa e, Giovanni Gomez Paloma e GI Cardona;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f./P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 sa dall'avv. Si
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare Parte_1
favore di Parte_1 I. € 757.047,09 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 02 dicembre 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 13.983,28; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 14.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
1 V. € 506.112,28 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 107.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A; VIII. VIII. € 29.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito. IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagam Parte_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per:
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1 da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagame di ogni Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capi netaria Parte_1 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE:
- accertata e dichiarata l'incertezza dell'oggetto della citazione, dichiararne la nullità ex art. 164 c.p.c.;
-accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art 163 n. 3 e 4 c.p.c.;
- NEL MERITO:
2 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e/o della titolarità del diritto della stessa ad Controparte_2 agire nei confronti dell e, per l'effetto, dichiarare improcedibili o, comunque, rigettare integralmente tutte le CP_1 domande formulate da p ice;
- respingere tutte le domande formulate da parte di ora in quanto Parte_1 Controparte_2 infondate in fatto e in diritto;
- accertare l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta di condanna della convenuta a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o l'abuso di diritto, di
[...] ora e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento della somma c Parte_1 Controparte_2 determinata dal Giudice adito;
- IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare l' e della CP_1
al pagamento della minor somma che dovesse essere accertata in esito all'istruttoria; CP_1 e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o l'abuso di diritto, di
[...]
e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento della somma che sarà determinata dal Giudice adito;
CP_2 STRUTTORIA: si chiede l'ammissione: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa. Con 1.1. (di seguito ha convenuto in giudizio l' e della Parte_1 Controparte_3 chiedendo il pagamento della somma di euro 757.047,09, oltre interessi ed accessori, come CP_1 te indicati in domanda, in forza di alcune cessioni di crediti vantati verso l'Amministrazione da società fornitrici dell come indicate negli elenchi sub doc. 3 A e 3B prodotti dalla stessa. CP_1
In particolare, parte attrice ha rappresentato che (i) le fatture riepilogative di cui all'elenco 3 A sono state emesse dalle società indicate a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'ASST; (ii) che i crediti azionati in giudizio erano stati ceduti attraverso gli atti - redatti in forma di scrittura privata per atto notaio - di cui ai documenti prodotti sub 6A della citazione;
(iii) detti crediti - derivanti dalle fatture emesse dalle società riportate nei menzionati elenchi - inerivano a Con prestazioni già sorte;
(iv) le fatture sono state cedute dalle società a che successivamente le ha Con cedute a la quale le ha ricedute a CP_4
1.2. La si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_5 nullità uisiti di cui all'art 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e dei fatti posti a fondamento della stessa (mancando ogni riferimento ai contratti di fornitura e alle prestazioni che hanno originato il preteso diritto di credito), ed il difetto di legittimazione per aver opposto il proprio rifiuto alle cessioni sulla base della normativa in materia di appalti pubblici. Infine, nel merito, la convenuta ha eccepito l'avvenuto pagamento delle fatture in favore delle ditte fornitrici, Con opponibile alla cessionaria, chiedendo – pertanto - il rigetto nel merito e la condanna di al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.. In via subordinata, la ha chiesto l'ammissione di una CTU CP_1 volta ad accertare i reciproci rapporti di dare-avere tra le part Con 1.3. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ha ridotto la propria domanda chiedendo il pagamento di € 56.843,61 per sorte capitale, oltre intere
All'udienza del 01.07.2022 la Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ritenendo di dover Con decidere preliminarmente in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
1.4. Con sentenza non definitiva n. 830/2022 del 17.11.2022, pubblicata il 29.11.2022, il Tribunale ha Con rigettato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di difetto di legittimazione attiva di rimettendo la causa in istruttoria rilevando, in motivazione, “che la complessità dei rapporti di dare avere, in forza dei pagamenti allegati da parte convenuta impone in proposito la ricostruzione degli stessi attraverso specifica CTU, come richiesta d'altra parte anche dalla convenuta”.
1.5. Nominato il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di una serie di proroghe, in data 30.12.2024 è
3 stata depositata la CTU.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 03.03.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Cont
2. Sulle ragioni di credito di
Ferme le statuizioni in ordine all'infondatezza delle eccezioni preliminari concernenti la nullità della Con citazione e della legittimazione attiva di di cui alla sentenza non definitiva n. 830/2022, deve ora essere esaminata la domanda di condanna di al pagamento dei crediti portati dalle fatture emesse CP_1 dalle società indicate, a titolo di corrispettiv estazioni e di servizi, oggetto di cessione a favore di Con
Con Preliminarmente, va evidenziato che con l'atto di citazione aveva chiesto il pagamento di € 757.047,09 a titolo di capitale, oltre interessi;
la pretesa creditoria è stata ridotta a € 56.843,61 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ed è stata ulteriormente ridotta a € 49.873,26 con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.06.2022. In sede di precisazione delle conclusioni, in data 21.02.2025, l'attrice ha rassegnato le conclusioni “come da proprio atto introduttivo del giudizio” per poi dare atto, in comparsa conclusionale, depositata il 30.04.2025, di una nuova riduzione del preteso credito a € 10.777,74 a titolo di capitale, con riferimento alle fatture indicate negli elenchi sub all. A e all. B. Con Nel presente procedimento, al fine di accertare l'ammontare del credito vantato da l'istruttoria si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire.
Con le note scritte depositate in data 24.01.2025, la ha eccepito il mancato invio da parte del CP_1 consulente d'ufficio della bozza della relazione peritale;
in ragione di tale omissione, la convenuta ha rilevato di non aver potuto formulare osservazioni con riferimento alla parte della CTU in cui viene affermata la completezza della documentazione contabile relativa alle fatture emesse dalla società Celgene. Tale contestazione è stata riproposta dalla convenuta anche in sede di memorie conclusionali.
Come è noto, la trasmissione della bozza della relazione peritale alle parti è un obbligo espressamente previsto dall'art. 195 co. 3 c.p.c. La disposizione citata impone al giudice di assegnare al consulente d'ufficio un termine entro il quale trasmettere alle parti la relazione peritale, un termine a queste per poter trasmettere al consulente d'ufficio le proprie osservazioni e un termine finale entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione finale, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse. L'art. 195 c.p.c. risponde alla ratio di garantire la piena esplicazione del contraddittorio tecnico e il diritto di difesa delle parti anche nella fase delle indagini peritali.
Come precisato dalla Cassazione, l'omesso invio alle parti della bozza della relazione dà luogo ad un'ipotesi di nullità a carattere relativo che dev'essere eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia. In ogni caso, il vizio può essere sanato mediante la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni (Cass. n. 16196/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, si ritiene che non sia necessario rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulle conclusioni concernenti la completezza della documentazione contabile di Celgene. Tale attività istruttoria integrativa appare superflua alla luce delle conclusioni da ultimo Con rassegnate da nella memoria depositata in data 30.04.2025. L'attrice ha infatti limitato la propria pretesa credit er sorte capitale ad € 10.777,74, avuto riguardo alle fatture riepilogative indicate negli all. A e B. Ebbene, negli elenchi prodotti non sono riportate le fatture di Celgene, sicché è possibile Con affermare che abbia rinunciato a chiederne il pagamento. Con Ciò premesso, la domanda di condanna al pagamento formulata da dev'essere rigettata mancando la prova dell'entità del credito vantato. Come è noto, nei giudizi av oggetto l'accertamento di un credito, spetta all'asserito creditore la prova dell'entità del credito.
È sufficiente allora osservare che il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato che la documentazione risultata completa per le sole operazioni indicate ai punti 10, 11 e 12 del fornitore mentre per tutte le altre operazioni la documentazione è risultata incompleta. CP_6
4 In particolare, il consulente d'ufficio ha evidenziato che “Passando, invece al punto 1.2, dalla lettura della tabella soprariportata emerge che nessuna delle transazioni in essa indicate possa ritenersi esaustiva dal punto di vista documentale e, pertanto, è ragionevole affermare che tutte le transazioni sopra indicate difettino di completezza documentale, così come indicato al punto 1.3 del quesito. […]
Passando al punto 1.5 del quesito considerato che nessuna operazione risulta completa dal punto di vista documentale non risulta possibile determinare l'importo delle fatture dovute.
In merito ai punti 2 e 3 del quesito, nessuna operazione è risultata completa dal punto di vista documentale (secondo quanto previsto dai punti 1.1 a 1.5) e, pertanto, non è possibile quantificare l'importo degli interessi di mora, in applicazione del d.lgs. 231/2002, maturati sulla somma che costituisce il risultato dell'operazione di cui al precedente punto 1.5, essendo pari a zero.
Passando ora ad affrontare il punto 4 del quesito ed i relativi sottopunti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, relativi a note debito Con interessi emesse da e in considerazione della “rideterminazione” del credito oggetto di CP_4 contestazione e del venir meno di tali poste creditorie, non si è provveduto ad effettuare il riscontro documentale delle fatture da cui sorgerebbero i relativi interessi di mora, il contratto di cessione del credito dalla società fornitrice in favore della parte attrice, la relativa data di inizio e di fine nel calcolo degli interessi di mora, la durata dei giorni di ritardo nel pagamento”.
Il consulente d'ufficio ha quindi concluso che “nessuna delle operazioni che residuano nel petitum abbia posto in luce completezza documentale e, pertanto, non è nella condizione di determinare gli interessi di mora” (p. 7 – 8 CTU).
Ebbene, è evidente che la mancanza della documentazione necessaria per ricostruire i rapporti tra le parti del presente giudizio e tra e i suoi fornitori, il cui onere di produzione in giudizio incombeva CP_1Cont sulla stessa rende ineseguibile la precisa ricostruzione del rapporto dare – avere tra le parti.
L'impossibilità di quantificare le somme eventualmente dovute a titolo di capitale comporta l'automatico assorbimento della richiesta di corresponsione degli interessi moratori ed anatocistici maturati nonché della richiesta di corresponsione delle spese di recupero del credito ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
Non da ultimo, si osserva come sia palesemente illogica la richiesta – formulata con la memoria conclusionale del 30.04.2025 - di pagamento degli interessi moratori calcolati sulla maggior somma capitale di € 757.047,09 azionata con l'atto di citazione, laddove la richiesta economica sia stata ridotta ad € 10.777,74. Trattandosi di un credito per interessi di mora asseritamente originato dal ritardato pagamento della sorte capitale di specifiche obbligazioni, parte creditrice avrebbe dovuto chiarire, in relazione a ciascun importo, da quale fattura originasse, quale fosse la data di scadenza della fattura ed in quale data la convenuta avesse provveduto al suo pagamento CP_1
3. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento. Cont In via subordinata, ha chiesto che l' venga condannata a corrispondere una somma a titolo di CP_1 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
È sufficiente evidenziare, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogniqualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, un'altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. La Cassazione ha infatti precisato che presupposto per la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di un'azione tipica, “tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata” (Cass. n. 843/2020). L'azione ex art. 2401 c.c. è quindi inammissibile anche nell'ipotesi in cui l'altra azione sia esercitabile dall'impoverito nei confronti di un terzo o si sia prescritta o si sia verificata una decadenza o ancora sia stata respinta nel merito per difetto di prova o non sia stata opportunamente coltivata (ex plurimis Cass. n. 8151/2024; n. 29988/2018; Corte di Appello di Milano, sent. n. 1427/2023).
Nel caso di specie l'attrice ha proposto, in via principale, un'azione volta ad ottenere il pagamento di crediti oggetto di cessione: la presenza di un'azione tipica, prevista dalla legge per la tutela della
5 posizione giuridica lesa, evidenzia l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata.
4. Sulle spese di lite.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicati i valori medi per la fase di studio e introduttiva previsti dal D.M. n. 55/2014 e i valori medi del D.M. n. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale. I compensi per queste due ultime fasi vanno incrementate del 25% tenuto conto dell'attività svolta a seguito della rimessione della causa sul ruolo (ovvero espletamento della CTU e deposito di nuove memorie ex art. 190 c.p.c.).
Quanto allo scaglione di riferimento deve farsi riferimento al petitum da ultimo indicato nella memoria conclusionale del 30.04.2025 (€ 520.000,00 – 1.000.000,00).
Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte attrice. Cont 4.2. La domanda di condanna di per lite temeraria non può essere accolta. L'art. 96 c.p.c. prevede come presupposto la totale socc nza della parte nei cui confronti viene formulata la domanda di condanna, sennonché nel caso di specie la si è vista rigettare le eccezioni concernenti la nullità CP_1 della citazione e di carenza di titolarità del c in capo all'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da Parte_1
2) condanna a rimborsare in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_5 l a in € 34.216,75 per compe
[...] generali, CPA ed IVA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da . Controparte_3 CP_1
Lodi, 26 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2947/2020 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 ti Pa e, Giovanni Gomez Paloma e GI Cardona;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f./P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 sa dall'avv. Si
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare Parte_1
favore di Parte_1 I. € 757.047,09 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 02 dicembre 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 13.983,28; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 14.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
1 V. € 506.112,28 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 107.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A; VIII. VIII. € 29.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito. IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagam Parte_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per:
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_1 da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagame di ogni Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capi netaria Parte_1 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE:
- accertata e dichiarata l'incertezza dell'oggetto della citazione, dichiararne la nullità ex art. 164 c.p.c.;
-accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art 163 n. 3 e 4 c.p.c.;
- NEL MERITO:
2 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e/o della titolarità del diritto della stessa ad Controparte_2 agire nei confronti dell e, per l'effetto, dichiarare improcedibili o, comunque, rigettare integralmente tutte le CP_1 domande formulate da p ice;
- respingere tutte le domande formulate da parte di ora in quanto Parte_1 Controparte_2 infondate in fatto e in diritto;
- accertare l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta di condanna della convenuta a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o l'abuso di diritto, di
[...] ora e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento della somma c Parte_1 Controparte_2 determinata dal Giudice adito;
- IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare l' e della CP_1
al pagamento della minor somma che dovesse essere accertata in esito all'istruttoria; CP_1 e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o l'abuso di diritto, di
[...]
e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento della somma che sarà determinata dal Giudice adito;
CP_2 STRUTTORIA: si chiede l'ammissione: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa. Con 1.1. (di seguito ha convenuto in giudizio l' e della Parte_1 Controparte_3 chiedendo il pagamento della somma di euro 757.047,09, oltre interessi ed accessori, come CP_1 te indicati in domanda, in forza di alcune cessioni di crediti vantati verso l'Amministrazione da società fornitrici dell come indicate negli elenchi sub doc. 3 A e 3B prodotti dalla stessa. CP_1
In particolare, parte attrice ha rappresentato che (i) le fatture riepilogative di cui all'elenco 3 A sono state emesse dalle società indicate a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'ASST; (ii) che i crediti azionati in giudizio erano stati ceduti attraverso gli atti - redatti in forma di scrittura privata per atto notaio - di cui ai documenti prodotti sub 6A della citazione;
(iii) detti crediti - derivanti dalle fatture emesse dalle società riportate nei menzionati elenchi - inerivano a Con prestazioni già sorte;
(iv) le fatture sono state cedute dalle società a che successivamente le ha Con cedute a la quale le ha ricedute a CP_4
1.2. La si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_5 nullità uisiti di cui all'art 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e dei fatti posti a fondamento della stessa (mancando ogni riferimento ai contratti di fornitura e alle prestazioni che hanno originato il preteso diritto di credito), ed il difetto di legittimazione per aver opposto il proprio rifiuto alle cessioni sulla base della normativa in materia di appalti pubblici. Infine, nel merito, la convenuta ha eccepito l'avvenuto pagamento delle fatture in favore delle ditte fornitrici, Con opponibile alla cessionaria, chiedendo – pertanto - il rigetto nel merito e la condanna di al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.. In via subordinata, la ha chiesto l'ammissione di una CTU CP_1 volta ad accertare i reciproci rapporti di dare-avere tra le part Con 1.3. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ha ridotto la propria domanda chiedendo il pagamento di € 56.843,61 per sorte capitale, oltre intere
All'udienza del 01.07.2022 la Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ritenendo di dover Con decidere preliminarmente in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
1.4. Con sentenza non definitiva n. 830/2022 del 17.11.2022, pubblicata il 29.11.2022, il Tribunale ha Con rigettato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di difetto di legittimazione attiva di rimettendo la causa in istruttoria rilevando, in motivazione, “che la complessità dei rapporti di dare avere, in forza dei pagamenti allegati da parte convenuta impone in proposito la ricostruzione degli stessi attraverso specifica CTU, come richiesta d'altra parte anche dalla convenuta”.
1.5. Nominato il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di una serie di proroghe, in data 30.12.2024 è
3 stata depositata la CTU.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 03.03.2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Cont
2. Sulle ragioni di credito di
Ferme le statuizioni in ordine all'infondatezza delle eccezioni preliminari concernenti la nullità della Con citazione e della legittimazione attiva di di cui alla sentenza non definitiva n. 830/2022, deve ora essere esaminata la domanda di condanna di al pagamento dei crediti portati dalle fatture emesse CP_1 dalle società indicate, a titolo di corrispettiv estazioni e di servizi, oggetto di cessione a favore di Con
Con Preliminarmente, va evidenziato che con l'atto di citazione aveva chiesto il pagamento di € 757.047,09 a titolo di capitale, oltre interessi;
la pretesa creditoria è stata ridotta a € 56.843,61 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ed è stata ulteriormente ridotta a € 49.873,26 con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29.06.2022. In sede di precisazione delle conclusioni, in data 21.02.2025, l'attrice ha rassegnato le conclusioni “come da proprio atto introduttivo del giudizio” per poi dare atto, in comparsa conclusionale, depositata il 30.04.2025, di una nuova riduzione del preteso credito a € 10.777,74 a titolo di capitale, con riferimento alle fatture indicate negli elenchi sub all. A e all. B. Con Nel presente procedimento, al fine di accertare l'ammontare del credito vantato da l'istruttoria si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire.
Con le note scritte depositate in data 24.01.2025, la ha eccepito il mancato invio da parte del CP_1 consulente d'ufficio della bozza della relazione peritale;
in ragione di tale omissione, la convenuta ha rilevato di non aver potuto formulare osservazioni con riferimento alla parte della CTU in cui viene affermata la completezza della documentazione contabile relativa alle fatture emesse dalla società Celgene. Tale contestazione è stata riproposta dalla convenuta anche in sede di memorie conclusionali.
Come è noto, la trasmissione della bozza della relazione peritale alle parti è un obbligo espressamente previsto dall'art. 195 co. 3 c.p.c. La disposizione citata impone al giudice di assegnare al consulente d'ufficio un termine entro il quale trasmettere alle parti la relazione peritale, un termine a queste per poter trasmettere al consulente d'ufficio le proprie osservazioni e un termine finale entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione finale, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse. L'art. 195 c.p.c. risponde alla ratio di garantire la piena esplicazione del contraddittorio tecnico e il diritto di difesa delle parti anche nella fase delle indagini peritali.
Come precisato dalla Cassazione, l'omesso invio alle parti della bozza della relazione dà luogo ad un'ipotesi di nullità a carattere relativo che dev'essere eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia. In ogni caso, il vizio può essere sanato mediante la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni (Cass. n. 16196/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, si ritiene che non sia necessario rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulle conclusioni concernenti la completezza della documentazione contabile di Celgene. Tale attività istruttoria integrativa appare superflua alla luce delle conclusioni da ultimo Con rassegnate da nella memoria depositata in data 30.04.2025. L'attrice ha infatti limitato la propria pretesa credit er sorte capitale ad € 10.777,74, avuto riguardo alle fatture riepilogative indicate negli all. A e B. Ebbene, negli elenchi prodotti non sono riportate le fatture di Celgene, sicché è possibile Con affermare che abbia rinunciato a chiederne il pagamento. Con Ciò premesso, la domanda di condanna al pagamento formulata da dev'essere rigettata mancando la prova dell'entità del credito vantato. Come è noto, nei giudizi av oggetto l'accertamento di un credito, spetta all'asserito creditore la prova dell'entità del credito.
È sufficiente allora osservare che il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato che la documentazione risultata completa per le sole operazioni indicate ai punti 10, 11 e 12 del fornitore mentre per tutte le altre operazioni la documentazione è risultata incompleta. CP_6
4 In particolare, il consulente d'ufficio ha evidenziato che “Passando, invece al punto 1.2, dalla lettura della tabella soprariportata emerge che nessuna delle transazioni in essa indicate possa ritenersi esaustiva dal punto di vista documentale e, pertanto, è ragionevole affermare che tutte le transazioni sopra indicate difettino di completezza documentale, così come indicato al punto 1.3 del quesito. […]
Passando al punto 1.5 del quesito considerato che nessuna operazione risulta completa dal punto di vista documentale non risulta possibile determinare l'importo delle fatture dovute.
In merito ai punti 2 e 3 del quesito, nessuna operazione è risultata completa dal punto di vista documentale (secondo quanto previsto dai punti 1.1 a 1.5) e, pertanto, non è possibile quantificare l'importo degli interessi di mora, in applicazione del d.lgs. 231/2002, maturati sulla somma che costituisce il risultato dell'operazione di cui al precedente punto 1.5, essendo pari a zero.
Passando ora ad affrontare il punto 4 del quesito ed i relativi sottopunti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, relativi a note debito Con interessi emesse da e in considerazione della “rideterminazione” del credito oggetto di CP_4 contestazione e del venir meno di tali poste creditorie, non si è provveduto ad effettuare il riscontro documentale delle fatture da cui sorgerebbero i relativi interessi di mora, il contratto di cessione del credito dalla società fornitrice in favore della parte attrice, la relativa data di inizio e di fine nel calcolo degli interessi di mora, la durata dei giorni di ritardo nel pagamento”.
Il consulente d'ufficio ha quindi concluso che “nessuna delle operazioni che residuano nel petitum abbia posto in luce completezza documentale e, pertanto, non è nella condizione di determinare gli interessi di mora” (p. 7 – 8 CTU).
Ebbene, è evidente che la mancanza della documentazione necessaria per ricostruire i rapporti tra le parti del presente giudizio e tra e i suoi fornitori, il cui onere di produzione in giudizio incombeva CP_1Cont sulla stessa rende ineseguibile la precisa ricostruzione del rapporto dare – avere tra le parti.
L'impossibilità di quantificare le somme eventualmente dovute a titolo di capitale comporta l'automatico assorbimento della richiesta di corresponsione degli interessi moratori ed anatocistici maturati nonché della richiesta di corresponsione delle spese di recupero del credito ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
Non da ultimo, si osserva come sia palesemente illogica la richiesta – formulata con la memoria conclusionale del 30.04.2025 - di pagamento degli interessi moratori calcolati sulla maggior somma capitale di € 757.047,09 azionata con l'atto di citazione, laddove la richiesta economica sia stata ridotta ad € 10.777,74. Trattandosi di un credito per interessi di mora asseritamente originato dal ritardato pagamento della sorte capitale di specifiche obbligazioni, parte creditrice avrebbe dovuto chiarire, in relazione a ciascun importo, da quale fattura originasse, quale fosse la data di scadenza della fattura ed in quale data la convenuta avesse provveduto al suo pagamento CP_1
3. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento. Cont In via subordinata, ha chiesto che l' venga condannata a corrispondere una somma a titolo di CP_1 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
È sufficiente evidenziare, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogniqualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, un'altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. La Cassazione ha infatti precisato che presupposto per la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di un'azione tipica, “tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata” (Cass. n. 843/2020). L'azione ex art. 2401 c.c. è quindi inammissibile anche nell'ipotesi in cui l'altra azione sia esercitabile dall'impoverito nei confronti di un terzo o si sia prescritta o si sia verificata una decadenza o ancora sia stata respinta nel merito per difetto di prova o non sia stata opportunamente coltivata (ex plurimis Cass. n. 8151/2024; n. 29988/2018; Corte di Appello di Milano, sent. n. 1427/2023).
Nel caso di specie l'attrice ha proposto, in via principale, un'azione volta ad ottenere il pagamento di crediti oggetto di cessione: la presenza di un'azione tipica, prevista dalla legge per la tutela della
5 posizione giuridica lesa, evidenzia l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata.
4. Sulle spese di lite.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicati i valori medi per la fase di studio e introduttiva previsti dal D.M. n. 55/2014 e i valori medi del D.M. n. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale. I compensi per queste due ultime fasi vanno incrementate del 25% tenuto conto dell'attività svolta a seguito della rimessione della causa sul ruolo (ovvero espletamento della CTU e deposito di nuove memorie ex art. 190 c.p.c.).
Quanto allo scaglione di riferimento deve farsi riferimento al petitum da ultimo indicato nella memoria conclusionale del 30.04.2025 (€ 520.000,00 – 1.000.000,00).
Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte attrice. Cont 4.2. La domanda di condanna di per lite temeraria non può essere accolta. L'art. 96 c.p.c. prevede come presupposto la totale socc nza della parte nei cui confronti viene formulata la domanda di condanna, sennonché nel caso di specie la si è vista rigettare le eccezioni concernenti la nullità CP_1 della citazione e di carenza di titolarità del c in capo all'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da Parte_1
2) condanna a rimborsare in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_5 l a in € 34.216,75 per compe
[...] generali, CPA ed IVA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da . Controparte_3 CP_1
Lodi, 26 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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