Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
E' PROSECUZIONE del VERBALE D'UDIENZA del 08/04/2025 nella causa iscritta al n. di R.G. 138 - 2025.
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/01/2025 ed iscritto al n. 138 - 2025 RG, vertente
Tra
- , con sede in Catanzaro alla Via Lucrezia Parte_1 della Valle, 34, P.I.: , in persona del Direttore Generale p.t., P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rita Marrapodi (c.f.
- Pec: ) e C.F._1 Email_1 dall'Avv. Annamaria Tripodi (c.f. - Pec: C.F._2
) dell'Avvocatura dell'Ente (fax Email_2
0961/025405 – 0965/593657), in virtù di procura in atti e giusta delibera (all.
1), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Sbarre Superiori n. 42 presso il Distretto 11 dell;
Pt_1 Parte_1
- Ricorrente in opposizione -
Contro
- (C.F. ) nato il [...] Controparte_2 CodiceFiscale_3
a Reggio di Calabria ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele Amodeo (C.F. ) e dall' CodiceFiscale_4
Avv. Elvira Oliverio (C.F. ) entrambi del foro di CodiceFiscale_5
Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale, sito in Reggio di Calabria, alla via Crocefisso n.32/A, Tel/fax: 0965/613056;
- Resistente opposto -
- sentiti i procuratori comparsi all'odierna udienza, esaminati gli atti, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 08.04.2025, disattesa ogni
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SENTENZA
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO della decisione
§ 1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data
13/01/2025, parte ricorrente premette che:
- “ Con ricorso per decreto ingiuntivo il sig. (all. n. 2), Controparte_2 assumendo di essere creditore di in solido con il Parte_1
, della complessiva somma di € Controparte_3
41.508,41 a titolo di trattamento di fine rapporto, giusta certificazione Unica
2024 relativa ai redditi 2023, chiedeva che il Tribunale Civile di Reggio
Calabria - sez. Lavoro ne ingiungesse il pagamento nei confronti dell con gli interessi legali e le spese e competenze Parte_1 della procedura da distrarsi in favore del procuratore costituito.
- Con decreto ingiuntivo n. 269/2024 (all. n. 3), emesso il 4 dicembre 2024, notificato in data 6 dicembre 2024, il Tribunale Civile di Reggio Calabria – sez. Lavoro ingiungeva, in solido con il Controparte_3
, all' , in persona del legale rappresentante
[...] Parte_1
p.t., il pagamento in favore del Sig. della somma di € Controparte_2
41.508,41, unitamente agli interessi legali calcolati dalle rispettive scadenze fino al soddisfo, nonché alle spese e competenze di procedura, liquidate in complessivi € 1.370,00, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi in favore dei predetti procuratori. Il Tribunale di Reggio Calabria concedeva la provvisoria esecutività”. Eccepiva preliminarmente la mancanza del requisito di esigibilità del credito al momento del deposito del ricorso: “ L' infatti, Parte_1 stante la natura di ente pubblico non economico, soggiace alla normativa di cui al D.Lgs. 165/2001 e succ. mod.; detta normativa pubblicistica a cui soggiace l , nonché per ultima la legge di stabilità 2014, prescrive Pt_1 che i tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento deve avvenire entro
105 giorni, in caso di cessazione del servizio per inabilità o per decesso …; dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto …. ; dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc…); pertanto, nel caso in esame la somma maturata dal ricorrente non è esigibile prima dello scadere del termine di
2 12 mesi, essendo lo stesso collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età come dichiarato nel ricorso da controparte.
Nel caso di specie il ricorrente senza aver notificato alcuna diffida all ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria in data 13.11.2024 non osservando i termini di cui alla citata normativa in materia.
Ritenuto che
il Sig. è stato Controparte_2 posto in quiescenza il 29 febbraio 2024 come da lui stesso sostenuto per raggiungimento dell'età pensionabile, è indubbio che il suo credito non è immediatamente esigibile, ma lo sarà esattamente l'1 giugno 2025 (ossia tra 1 anno + 3 mesi di istruttoria dal giorno in cui è stato posto in quiescenza).”
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si
è costituito l'opposto il quale resisteva alla domanda chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
§ 3. Deve darsi atto che all'odierna udienza i procuratori delle parti, considerate le contrapposte ragioni, al fine di ottenere la declaratoria di cessata materia del contendere hanno raggiunto il seguente accordo: i difensori dell'opposto rinunciano al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, con compensazione delle spese legali. I procuratori dell'opponente hanno accettato tale rinuncia con compensazione delle spese legali.
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nella sola parte concernente l'odierna opponente
[...]
, con integrale compensazione delle spese legali. Parte_1
Infatti il decreto ingiuntivo n. 269/2024 è stato qui opposto solo da
[...]
ma essendo stato emesso a carico di due coobbligati Parte_1 in solido resta intangibile nei confronti del coobbligato che non ha proposto opposizione nei termini.
p.q.m
.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca nella sola parte concernente l'odierna opponente Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 269/2024 emesso nel proc. R.G. n. 5480/2024
[...] dal Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro
e Previdenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 08/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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