Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 447 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 19/06/2025), nella causa n. 447/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CAMBEDDA Parte_1 C.F._1
PANTALEO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di avere esercitato dal Parte_1
2001 sino al 31/12/2018, prima quale titolare della soc. Edicola Piazza Ruju di Idini Loredana Maria c. snc e poi quale titolare della impresa individuale Edicola Ruju di Idini Loredana Maria, l'attività di commercio al dettaglio di giornali CP_ riviste e periodici;
di essere stata iscritta alla gestione commercianti;
di avere ricevuto, in data 6/7/18, la disdetta dal contratto di affitto di azienda registrato in Sassari in data 03/12/2015 ed avente ad oggetto il commercio al dettaglio di giornali e riviste;
di avere conseguentemente cessato l'attività commerciale il 28/12/18 con restituzione della licenzia commerciale al Comune di Sassari, cancellazione dal registro delle imprese presso la Camera di CP_ Commercio e cessazione dela partita iva;
di avere domandato all' , in data 21/3/19, il riconoscimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D. Lgs. n. 207/96 e successive integrazioni e modificazioni, ma che l'istanza è stata rigettata con missiva del 11/5/21 sul presupposto della mancata cessazione definitiva della attività, solo restituita al cedente;
ritenuta errata l'interpretazione della normativa fornita dall'ente, parte ricorrente ha chiesto:
1
3) con vittoria di compensi della procedura;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulate in via principale
4) compensare le spese del giudizio stante la particolarità della questione trattata.”;
− parte convenuta si è costituita eccependo in via preliminare la decadenza CP_1 annuale dall'azione giudiziaria ex art. 47 dpr 639/70 e, nel merito, ha ribadito la fondatezza del rigetto in assenza di definitiva cessazione dell'attività; ha domandato:
“IN VIA PRELIMINARE, ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile ovvero rigettarlo per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970; NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese diritti ed onorari”;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza formulata CP_ dall' ;
2. l'art. 47 dpr n. 639/70 prevede, infatti, che:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.[…]”;
2 3. l'art. 24 L. n. 88/89 richiamato è rubricato “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” e dispone che:
“A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.[…]”;
4. tale norma attiene dunque alle prestazioni erogate temporaneamente, a differenza di quelle pensionistiche contemplate al comma 2 dell'art. 47 cit., le quali, per natura, non sono ancorate ad un rigido termine finale;
5. per individuare il termine decadenziale deve quindi preliminarmente valutarsi la natura dell'indennizzo oggetto di causa;
6. il D. Lgs. n. 207/96, all'art. 1 rubricato “Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale”, stabilisce:
“
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.” ;
7. l'art. 2 recita poi:
“L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l' Controparte_3
).
[...]
2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
3 bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;
8. con riferimento al termine finale di erogazione, la Suprema Corte, ha chiarito che “l'esplicito richiamo all'età pensionabile di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, lungi dal rappresentare il limite invalicabile oltre il quale l'indennizzo non può più essere corrisposto, integra un rinvio generale alla disciplina propria della gestione a carico della quale grava la pensione dell'interessato, che deve essere aggiornato sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, di modo che l'interessato conserva il diritto alla percezione del beneficio fino all'effettivo conseguimento della prestazione pensionistica”(Cass. n. 7088/20);
9. condividendo tale interpretazione, ritiene questa giudice che l'ancoraggio del termine finale di erogazione al maturare del diritto alla prestazione pensionistica induca a ritenere la natura latu sensu pensionistica dell'indennizzo, quale anticipazione previdenziale (cfr. anche Cass. n. 19290/15); ne deriva l'applicazione del termine di decadenza triennale con le decorrenze di cui all'art. 47 cit.;
10. ebbene, come chiarito anche dall'ente resistente, dalla data di presentazione della domanda l'ente previdenziale ha 120 giorni di tempo per esaminare e riscontrare la domanda ex art. 7 L. n. 533/73 e, decorso tale termine, matura il silenzio rigetto;
avverso tale silenzio l'interessato può proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni e l'ente previdenziale deve esaminarlo entro ulteriori 90 giorni, decorsi i quali il ricorso stesso si intende respinto (art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88/89); se, pertanto, come nel caso di specie, non è stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda iniziale, o CP_1 perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua CP_1 volta presentato un valido ricorso), il termine per esercitare l'azione giudiziaria decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (cfr. Cass. ord. 28671/24); è appena il caso di rilevare che, in tale scansione temporale, a nulla rileva l'emissione di formale provvedimento di rigetto da parte dell'ente che intervenga a silenzio rigetto già maturato (cfr. Cass. n. 3592/06);
11. nel caso di specie, la domanda è stata presentata il 21/3/19 e, pertanto, il termine triennale per esercitare l'azione giudiziaria ha iniziato a decorrere dal 15/1/20 (21/3/19 + 300 giorni), con conseguente tempestività del ricorso giudiziario depositato il 15/3/22;
12. nel merito, si osserva che non risultano in contestazione i requisiti soggettivi della ricorrente per accedere all'indennizzo in argomento, ma solo il requisito oggettivo, costituito dall'essere l'attività commerciale svolta in precedenza,
4 nella prospettazione della resistente, non definitivamente cessata, ma solo restituita al cedente l'affitto di azienda;
13. ebbene, risulta documentalmente ed è peraltro incontestato che in data 6/7/18 il cedente ha comunicato alla ricorrente la risoluzione del contratto di affitto d'azienda con decorrenza dal 31/12/18 (doc. 6), che la sig.ra il Pt_1
28/12/18 ha restituito la licenzia commerciale al Comune di Sassari (doc. 3), si è cancellata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio (doc. 5) e ha poi cessato la partita iva (doc. 4);
14. ne deriva, incontestatamente la definitiva cessazione dell'attività di commercio, quantomeno da un punto di vista “soggettivo”, il quale tuttavia è l'unico rilevante avendo in esame un beneficio volto a tutelare i soggetti che interrompono – a titolo gratuito- la (propria) attività lavorativa in conseguenza della chiusura della (propria) attività;
CP_ 15. il ricorso deve pertanto essere accolto, con condanna dell' all'erogazione del beneficio richiesto;
16. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo di cui all'art. 1 e 2 del D. Lgs. n. 207/96, e successive modificazioni;
- condanna l' al pagamento dello stesso indennizzo a far data dalla domanda CP_1 amministrativa sino al raggiungimento della età pensionabile, con interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla presentazione della domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 26/06/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5