CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. Cass. 22996/2023Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 31 luglio 2023
In presenza di variazioni dell'imponibile o dell'imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell'imposta è imprescindibile la qualificazione dell'operazione economica sottostante come imponibile o esclusa ai fini IVA. Nel primo caso è necessaria, ai fini del rimborso, la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 del d.P.R. 633/1972, mentre nella seconda ipotesi il rimborso è di regola dovuto solo entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, co. 2, del d.lgs. 546 del 1992. Questo il principio espresso nell'ordinanza Cass. 22996/2023. Il caso “In tema di detrazione Iva in caso di variazioni dell'imponibile o dell'imposta ai …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 22996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22996 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria in atti. udito il difensore della parte civile, avvocato Santoro, che si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Fappone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso I. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22996 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 21/09/2022 la Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato OS LO per il delitto di lesioni personali aggravate commesse nei confronti di NI AP, cagionate investend DIO volontariamente con la propria autovettura, dopo un diverbio che aveva visto coinvolti entrambi i protagonisti, imputati di reati commessi in danno reciproco gli uni degli altri (violenza privata, minaccia aggravata, danneggiamento), dichiarati estinti per prescrizione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti previsti dall'art., 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia tutti i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere b), c) e d), cod. proc. pen., e precisamente deduce:: - violazione della legge penale sostanziale, e segnatamente delle norme incriminatrici applicate (art. 582 e 583, comma 1 n. 1, cod. pen.); - violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.,, norma asseritamente presidiata da nullità; - violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.; - mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata;
- travisamento della prova, con riferimento ad alcune testimonianze precisamente indicate (al ricorso sono allegati due verbali stenotipici di udienza). Erroneamente ed in modo illogico la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità dolosa dell'imputato, laddove sarebbe invece emersa la prova di una responsabilità meramente colposa: la manovra di retromarcia posta in essere dal ricorrente, che ha spinto contro un'altra autovettura il c:orpo della persona offesa sostanzialmente schiacciandolo, sarebbe stata frutto di una mera reazione di terrore all'aggressione realizzata ai suoi danni dalla stessa vittima AP, reazione volta solo ad allontanarsi repentinamente dai luoghi. A tale conclusione la Corte avrebbe dovuto pervenire se avesse, da un lato, correttamente valutato come intrinsecamente inattendibile la deposizione del AP, sentito nella veste di cui all'art. 210 cod. proc. pen. e ritenuto dai giudici di merito attendibile nelle sue dichiarazioni erga alios ancorché reticente in ordine ai propri profili di responsabilità e, dall'altro lato, tenuto in corretta considerazione le testimonianze che a giudizio del ricorrente sono state travisate, dalle quali si 2 evincerebbe la rottura del lunotto dell'auto del LO, ad opera del AP, prima e a diversi metri di distanza dal luogo del suo investimento 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità. 1. Deduce violazione di legge penale sostanziale (segnatamente, quella delle norme previste dagli artt. 582 e 583, comma 1 n. 1, cod. pen.), vizio - previsto dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Le lettere b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273). Il ricorso, laddove denuncia la violazione delle norme relative al ritenuto delitto di lesioni volontarie aggravate, richiede in realtà alla Corte una rivalutazione delle prove raccolte, al fine di trarre una ricostruzione del fatto da cui derivi la qualificazione dello stesso in lesioni colpose: sotto lo schermo della violazione di legge, il ricorrente chiede dunque alla Corte una diversa valutazione delle prove al fine di trarre una ricostruzione della fattispecie concreta diversa da quella ritenuta corretta, con valutazione conforme, dai giudici di merito. 2. Deduce violazione della norma prevista dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma va ricordato che «è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, 3 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Fht . 280027 - 04). 3. Deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento all'art. 546 cod. proc. pen., ma risulta evidente dal testo della disposizione invocata (comma 3), che la nullità è prevista solo nel caso di dispositivo mancante o privo degli elementi essenziali ovvero nel caso di mancanza della sottoscrizione del giudice, situazioni nemmeno prospettate. 4. Deduce travisamento della prova, edl ottempera all'onere di allegazione producendo copia dei verbali stenotipici che contengono la trascrizione delle deposizioni asseritamente travisate. 4.1. Il vizio di contraddittorietà processuale (o di travisamento della prova) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di contraddittorietà processuale (da tenere distinto rispetto a quello di contraddittorietà logica, riconducibile, eventualmente, al vizio di illogicità manifesta) non ricomprende invece il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte v. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); il giudice di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Il vizio invocato vede circoscritta la cognizione del giudic:e di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re--interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). 4 Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774) Il travisamento della prova, dunque, riguarda l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul "significante" e non sul "significato" della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv 250168); di qui la netta distinzione tra il travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio posi:o che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). Con particolare riferimento alla prova dichiarativa, il SUO travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), posto che non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, giustificata peraltro da massime di esperienza, in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 4.2. In ogni caso, in tanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, sì che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Il ricorrente, dunque, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di «atti del processo» non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, bensì deve identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione ed indicare le 5 ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). 4.3. Ulteriore limite alla deducibilità del vizio di contraddittorietà processuale/travisamento della prova è ravvisabile nell'oggetto del devolutum, nel caso di cosiddetta «doppia conforme» (come nel caso in esame) Tale limite opera non sempre e comunque nel caso di doppia conforme, ma nell'ipotesi in cui il denunciato vizio motivazionale caratterizzi la sentenza di primo grado e, nei medesimi termini, quella di appello: in tal caso il limite della devoluzione rende inammissibile la censura di tale vizio proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Limite che non opera nei in casi in cui il giudice di appello abbia valorizzato, ai fini della decisione di conferma, prove non poste a fondamento della pronuncia di primo grado (perché non esaminate oppure perché raccolte in appello). 4.4. Le premesse svolte rendono evidente l'inammissibilità del ricorso anche sotto questo profilo. Alle pagine da 3 a 6 dell'atto di appello sono riprodotte, in modo sostanzialmente identico, le censure che vengono riproposte nel ricorso per cassazione e qui qualificate come sintomatiche di travisamento della prova. Si tratta, in alcuni casi, di prove delle quali il ricorrente espressamente critica non già il "significante", bensì il "significato", richiedendo perciò alla Corte di cassazione una inammissibile rivalutazione delle stesse. Ciò risulta evidente dal testo stesso del ricorso, laddove non si contesta quanto effettivamente dichiarato dai testi De CO, AN e RE, ma se ne discute l'interpretazione: dalle dichiarazioni dei testi, non infedelmente valutate dai giudici di merito, dovrebbe trarsi un dubbio ragionevole :sulla natura dolosa delle lesioni. Con riguardo ad altri testi (AL, De GI e SA), invece, il ricorso sembra dedurre travisamento per omissione, nel senso che la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione dichiarazioni dalle quali si desumerebbe che la rottura del lunotto dell'auto dell'imputato è avvenuta prima e a metri di distanza dal luogo dell'investimento (sicché responsabile della rottura sarebbe il AP, autore di un'aggressione che precederebbe la reazione dell'imputato). In questo caso, però, il ricorrente non adempie all'onere di dimostrare la decisività della prova asseritamente travisata;
decisività che va invece radicalmente esclusa, dal momento che la Corte di appello ha espressamente preso posizione sul punto specifico dichiarandolo ininfluente ai fini della decisione (pag. 10 della sentenza impugnata: «va osservato che, rispetto a tale quadro, il fatto che il lunotto della 6 vettura del LO fosse stato rotto dal AP o si fosse infranto a seguito del suo investimento è - a parere della Corte - inconferente»). 5. I vizi di motivazione vengono enunciati tutti insieme, in modo confuso e indistinto. 5.1. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere l'inammissibilità, per difetto di specificità, dei ricorsi presentati prospettando vizi di motivazione dei provvedimenti impugnati, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv 248037). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere di chi impugna enunciare i «motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata: del resto, è evidente che i diversi vizi non possono coesistere con riferimento a ciascuna parte della motivazione, dal momento che, se la motivazione manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante, mentre il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, che ha novellato l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è specificamente connotato rispetto alla manifeSta illogicità. 5.2. Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). 7 Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. La motivazione della sentenza impugnata (che si salda con quella di primo grado, trattandosi di doppia conforme con riguardo all'affermazione di responsabilità) è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 5.3. Valutate in particolare le dichiarazioni di quei tesi:i estranei (AN, AL e RE) che hanno assistito alla scena e considerata l'entità delle lesioni certificate, la violenza dell'impatto e la velocità della manovra di retromarcia, la Corte di appello ha logicamente desunto la volontarietà delle lesioni, la non credibilità della tesi secondo la quale l'imputato non si sarebbe accorto delle conseguenze del suo agire, l'illogicità della decisione di fuggire dall'ipotetico aggressore (il AP) in retromarcia. Le conclusioni sono logiche rispetto alle premesse e non è consentita in questa sede un'ulteriore rivalutazione delle prove raccolte, come sollecitato dal ricorso. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. 7. Il ricorrente deve pure essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile;
spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e discussione in pubblica udienza) possono liquidarsi in complessivi euro 3686, come da richiesta, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 8 Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 30/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria in atti. udito il difensore della parte civile, avvocato Santoro, che si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Fappone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso I. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22996 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 21/09/2022 la Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato OS LO per il delitto di lesioni personali aggravate commesse nei confronti di NI AP, cagionate investend DIO volontariamente con la propria autovettura, dopo un diverbio che aveva visto coinvolti entrambi i protagonisti, imputati di reati commessi in danno reciproco gli uni degli altri (violenza privata, minaccia aggravata, danneggiamento), dichiarati estinti per prescrizione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti previsti dall'art., 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia tutti i vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere b), c) e d), cod. proc. pen., e precisamente deduce:: - violazione della legge penale sostanziale, e segnatamente delle norme incriminatrici applicate (art. 582 e 583, comma 1 n. 1, cod. pen.); - violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.,, norma asseritamente presidiata da nullità; - violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.; - mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata;
- travisamento della prova, con riferimento ad alcune testimonianze precisamente indicate (al ricorso sono allegati due verbali stenotipici di udienza). Erroneamente ed in modo illogico la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità dolosa dell'imputato, laddove sarebbe invece emersa la prova di una responsabilità meramente colposa: la manovra di retromarcia posta in essere dal ricorrente, che ha spinto contro un'altra autovettura il c:orpo della persona offesa sostanzialmente schiacciandolo, sarebbe stata frutto di una mera reazione di terrore all'aggressione realizzata ai suoi danni dalla stessa vittima AP, reazione volta solo ad allontanarsi repentinamente dai luoghi. A tale conclusione la Corte avrebbe dovuto pervenire se avesse, da un lato, correttamente valutato come intrinsecamente inattendibile la deposizione del AP, sentito nella veste di cui all'art. 210 cod. proc. pen. e ritenuto dai giudici di merito attendibile nelle sue dichiarazioni erga alios ancorché reticente in ordine ai propri profili di responsabilità e, dall'altro lato, tenuto in corretta considerazione le testimonianze che a giudizio del ricorrente sono state travisate, dalle quali si 2 evincerebbe la rottura del lunotto dell'auto del LO, ad opera del AP, prima e a diversi metri di distanza dal luogo del suo investimento 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità. 1. Deduce violazione di legge penale sostanziale (segnatamente, quella delle norme previste dagli artt. 582 e 583, comma 1 n. 1, cod. pen.), vizio - previsto dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Le lettere b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273). Il ricorso, laddove denuncia la violazione delle norme relative al ritenuto delitto di lesioni volontarie aggravate, richiede in realtà alla Corte una rivalutazione delle prove raccolte, al fine di trarre una ricostruzione del fatto da cui derivi la qualificazione dello stesso in lesioni colpose: sotto lo schermo della violazione di legge, il ricorrente chiede dunque alla Corte una diversa valutazione delle prove al fine di trarre una ricostruzione della fattispecie concreta diversa da quella ritenuta corretta, con valutazione conforme, dai giudici di merito. 2. Deduce violazione della norma prevista dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma va ricordato che «è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, 3 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Fht . 280027 - 04). 3. Deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento all'art. 546 cod. proc. pen., ma risulta evidente dal testo della disposizione invocata (comma 3), che la nullità è prevista solo nel caso di dispositivo mancante o privo degli elementi essenziali ovvero nel caso di mancanza della sottoscrizione del giudice, situazioni nemmeno prospettate. 4. Deduce travisamento della prova, edl ottempera all'onere di allegazione producendo copia dei verbali stenotipici che contengono la trascrizione delle deposizioni asseritamente travisate. 4.1. Il vizio di contraddittorietà processuale (o di travisamento della prova) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di contraddittorietà processuale (da tenere distinto rispetto a quello di contraddittorietà logica, riconducibile, eventualmente, al vizio di illogicità manifesta) non ricomprende invece il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte v. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); il giudice di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Il vizio invocato vede circoscritta la cognizione del giudic:e di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re--interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). 4 Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774) Il travisamento della prova, dunque, riguarda l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul "significante" e non sul "significato" della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv 250168); di qui la netta distinzione tra il travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio posi:o che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). Con particolare riferimento alla prova dichiarativa, il SUO travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), posto che non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, giustificata peraltro da massime di esperienza, in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 4.2. In ogni caso, in tanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, sì che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Il ricorrente, dunque, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di «atti del processo» non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, bensì deve identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione ed indicare le 5 ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). 4.3. Ulteriore limite alla deducibilità del vizio di contraddittorietà processuale/travisamento della prova è ravvisabile nell'oggetto del devolutum, nel caso di cosiddetta «doppia conforme» (come nel caso in esame) Tale limite opera non sempre e comunque nel caso di doppia conforme, ma nell'ipotesi in cui il denunciato vizio motivazionale caratterizzi la sentenza di primo grado e, nei medesimi termini, quella di appello: in tal caso il limite della devoluzione rende inammissibile la censura di tale vizio proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Limite che non opera nei in casi in cui il giudice di appello abbia valorizzato, ai fini della decisione di conferma, prove non poste a fondamento della pronuncia di primo grado (perché non esaminate oppure perché raccolte in appello). 4.4. Le premesse svolte rendono evidente l'inammissibilità del ricorso anche sotto questo profilo. Alle pagine da 3 a 6 dell'atto di appello sono riprodotte, in modo sostanzialmente identico, le censure che vengono riproposte nel ricorso per cassazione e qui qualificate come sintomatiche di travisamento della prova. Si tratta, in alcuni casi, di prove delle quali il ricorrente espressamente critica non già il "significante", bensì il "significato", richiedendo perciò alla Corte di cassazione una inammissibile rivalutazione delle stesse. Ciò risulta evidente dal testo stesso del ricorso, laddove non si contesta quanto effettivamente dichiarato dai testi De CO, AN e RE, ma se ne discute l'interpretazione: dalle dichiarazioni dei testi, non infedelmente valutate dai giudici di merito, dovrebbe trarsi un dubbio ragionevole :sulla natura dolosa delle lesioni. Con riguardo ad altri testi (AL, De GI e SA), invece, il ricorso sembra dedurre travisamento per omissione, nel senso che la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione dichiarazioni dalle quali si desumerebbe che la rottura del lunotto dell'auto dell'imputato è avvenuta prima e a metri di distanza dal luogo dell'investimento (sicché responsabile della rottura sarebbe il AP, autore di un'aggressione che precederebbe la reazione dell'imputato). In questo caso, però, il ricorrente non adempie all'onere di dimostrare la decisività della prova asseritamente travisata;
decisività che va invece radicalmente esclusa, dal momento che la Corte di appello ha espressamente preso posizione sul punto specifico dichiarandolo ininfluente ai fini della decisione (pag. 10 della sentenza impugnata: «va osservato che, rispetto a tale quadro, il fatto che il lunotto della 6 vettura del LO fosse stato rotto dal AP o si fosse infranto a seguito del suo investimento è - a parere della Corte - inconferente»). 5. I vizi di motivazione vengono enunciati tutti insieme, in modo confuso e indistinto. 5.1. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere l'inammissibilità, per difetto di specificità, dei ricorsi presentati prospettando vizi di motivazione dei provvedimenti impugnati, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv 248037). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere di chi impugna enunciare i «motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata: del resto, è evidente che i diversi vizi non possono coesistere con riferimento a ciascuna parte della motivazione, dal momento che, se la motivazione manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante, mentre il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, che ha novellato l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è specificamente connotato rispetto alla manifeSta illogicità. 5.2. Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). 7 Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. La motivazione della sentenza impugnata (che si salda con quella di primo grado, trattandosi di doppia conforme con riguardo all'affermazione di responsabilità) è immune da vizi logici, mentre va ricordato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 5.3. Valutate in particolare le dichiarazioni di quei tesi:i estranei (AN, AL e RE) che hanno assistito alla scena e considerata l'entità delle lesioni certificate, la violenza dell'impatto e la velocità della manovra di retromarcia, la Corte di appello ha logicamente desunto la volontarietà delle lesioni, la non credibilità della tesi secondo la quale l'imputato non si sarebbe accorto delle conseguenze del suo agire, l'illogicità della decisione di fuggire dall'ipotetico aggressore (il AP) in retromarcia. Le conclusioni sono logiche rispetto alle premesse e non è consentita in questa sede un'ulteriore rivalutazione delle prove raccolte, come sollecitato dal ricorso. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. 7. Il ricorrente deve pure essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile;
spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e discussione in pubblica udienza) possono liquidarsi in complessivi euro 3686, come da richiesta, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 8 Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 30/03/2023