Ordinanza cautelare 18 maggio 2022
Ordinanza cautelare 18 maggio 2022
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 18/05/2022, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2022
N. 02113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2022, proposto da
US ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San US Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesue' Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della ordinanza del Responsabile del Servizio Attività Produttive e SUAP del Comune di San US Vesuviano, n. ord. Reg. gen. 14 del 31.1.2022, n. ord. Reg. serv. 6 del 31.1.2022, prot. 416, p.m. del 2.2.2022, notificato in data 4.2.2022, con la quale è stato ordinato al sig. US ES, in proprio: “il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita speciale di merci ingombranti, condotta abusivamente in Via Pianillo n. 121 – 123 di questo Comune, in difetto dei titoli abilitativi previsti dalla normativa in questione”; b) della nota prot. Gen. N. 49331 del 23.12.2021 redatta dal Comando di Polizia Municipale di San US Vesuviano della quale è menzione nella ordinanza sub a) sopra impugnata; c) per quanto necessario, del verbale di accertamento n. 119 del 22.11.2021 redatta a carico del sig. US ES; d) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San US Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso, prima facie , appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris atteso che:
a) riconosciuta, preliminarmente, la legittimazione passiva dell’attuale ricorrente ad essere destinatario del provvedimento inibitorio impugnato, in quanto amministratore, socio ed unico dipendente della società “Autofranzese s.r.l.”, subentrata nell’attività di vendita speciale di merci ingombranti;
b) il provvedimento gravato sembrerebbe essere stato adottato in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, emergendo una mancata valutazione degli interessi coinvolti, non ravvisandosi, nella specie, alcuna proporzionalità tra il sacrificio imposto al privato e l’interesse perseguito anche con riferimento alla circostanza che l’attività apparirebbe parzialmente autorizzata, essendo stato precisato, con la stessa comunicazione di subingresso (del 20.1.2010, prot. 2834), che - similmente alla precedente attività svolta dalla Ditta individuale del sig. US ES – sarebbe stata invece assentita, per l’attività di commercio di autoveicoli, una superficie complessiva dell’esercizio commerciale di mq. 125 dei quali mq. 25 da adibirsi ad ufficio;
c) l’assunto secondo il quale non sarebbe stato fornito “alcun titolo abilitativo valido” con riferimento all’attività di vendita svolta risulterebbe, conseguentemente, erroneo, dovendosi solo apprezzare la diversa circostanza che l’effettiva area di vendita riscontrata a seguito di sopralluogo risulterebbe maggiore, complessivamente per circa 360 mq., rispetto a quella in origine autorizzata;
Valutato sussistente l’ulteriore elemento del periculum in mora , avuto specifico riguardo alla parte di superficie ove l’attività apparirebbe regolarmente assentita, avendo in corso, la medesima parte ricorrente, ingenti investimenti economici ed imprenditoriali che verrebbero irreversibilmente compromessi dalla perdurante efficacia del provvedimento gravato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) accoglie, nei termini di cui in motivazione, l’istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte di superficie ove l’attività sembrerebbe regolarmente assentita;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12.12.2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO