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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3297/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante Dr. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Parte_2
Via della Posta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Lanzi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante Dr. elettivamente domiciliata in Battipaglia Controparte_2
(SA), Via Rosa Iemma n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Rossini e Antonello
Portanova, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione:
In via principale:
- accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 8078/2023, emessa dal Tribunale di Milano il 17 ottobre 2023 all'esito del giudizio rubricato al R.G. n.
9333/2023, accertare la validità del contratto di associazione in partecipazione concluso tra e e, per l'effetto, P_ Controparte_1
- condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] di euro 616.000,00 a titolo di apporto, euro 66.000 a titolo di Parte_1
Corrispettivo Minimo;
oltre gli interessi ex art. 2 D. Lgs. 231/2002, dalla data del 31 luglio 2018 e fino all'effettiva estinzione dell'obbligazione di pagamento;
- rigettare l'appello incidentale di Controparte_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, comprensivi di rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, anche del giudizio di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigettare l'appello principale avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato, con conferma della statuizione;
2) in via incidentale, rigettare la domanda riconvenzionale, giacché, previa conferma della declaratoria di nullità del contratto di associazione in partecipazione, nullo il C contratto di cessione del 31.12.2018 con cui ha ceduto il contratto di P_
AIP de quo a e per l'effetto dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione e/o titolarità della appellata rispetto al credito preteso e che quindi nulla le è dovuto da parte dell'appellante;
3) per l'effetto, previo accertamento e declaratoria del diritto della a CP_1 ottenere in restituzione quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza, condannare la al pagamento in favore dell'appellante della Parte_1 somma di € 571.698,63 oltre interessi, a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata;
4) in via subordinata, ove accolto l'appello, previa qualificazione del contratto stipulato in data 26.7.2017 come apertura di credito, accertare e dichiarare ex art.
1418 comma 1, la nullità dello stesso per le violazioni denunciate;
5) in via ulteriormente subordinata ridurre ex art. 1384 c.c. in via equitativa la penale contrattualmente fissata in euro 198.000,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 26.7.2017, concludeva con (di Controparte_1 P_ C seguito, anche ”) un contratto di associazione in partecipazione, in forza del quale si impegnava ad apportare capitale alla per Euro P_ Controparte_1
550.000,00 finalizzato all'acquisto di una o più farmacie e si Controparte_1 impegnava, indipendentemente dalla realizzazione o dall'esito della gestione degli C affari, a restituire a il capitale apportato, maggiorato degli utili maturati, oltre al pagamento di una penale (Euro 198.000,00), in caso di mancata restituzione di tali somme entro dodici mesi dal versamento del capitale apportato.
Le parti convenivano inoltre il versamento a , da parte di P_ [...]
, di un corrispettivo annuo minimo garantito di Euro 66.000,00, oltre alla CP_1 partecipazione agli utili eventualmente conseguiti in misura maggiore.
pag. 2/11 Le parti escludevano, invece, la partecipazione di alle eventuali perdite P_ riportate da nello svolgimento dei progetti oggetto Controparte_1 dell'associazione in partecipazione. La durata dell'associazione in partecipazione era convenuta in dodici mesi decorrenti dal versamento del capitale di Euro 550.000,00.
si impegnava, infine, a fornire a la rendicontazione Controparte_1 P_ contabile sulla conclusione degli affari, mettendo a disposizione le proprie scritture contabili per tutta la durata del contratto.
In data 31.12.2018, cedeva il contratto a e P_ Parte_1 [...]
prestava il consenso alla cessione. CP_1
In data 9.3.2023, intimava a il pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 814.000,00, pari alla restituzione del capitale apportato, all'utile minimo garantito e alla penale concordata.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento della qualifica del contratto, concluso inter partes in data 26.7.2017, in termini di contratto di apertura di credito o di finanziamento e, quindi, la declaratoria di nullità dello stesso, con conseguente insussistenza dell'obbligo di corrispondere a gli importi richiesti a titolo di corrispettivo e di Parte_1 penale. L'attrice deduceva che il contratto di associazione in partecipazione dissimulava un contratto di apertura di credito o comunque di finanziamento, affetto da nullità, in quanto stipulato da un soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 TUB.
Deduceva, inoltre, che la previsione del corrispettivo garantito e della penale superavano il tasso soglia in materia di usura e che, per l'effetto, non erano dovuti, ai sensi dell'art. 1815 c.c.
3. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei Parte_1 fatti effettuata dall'attrice, evidenziando la validità del contratto di associazione in partecipazione, che ben poteva escludere la partecipazione dell'associato alle perdite, senza perdere la propria struttura causale, atteso che l'unico aspetto inderogabile, ai sensi dell'art. 2535 c.c., era il fatto che la partecipazione alle perdite non potesse superare il valore dell'apporto. Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di Euro 840.400,00 o comunque della somma non contestata di Euro 550.000,00; con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., chiedeva, in via ulteriormente subordinata, per il caso di declaratoria di nullità del contratto, la ripetizione della somma di Euro 550.000,00 a titolo di indebito.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 17.10.2023 (sentenza n.
8078/2023, pubblicata in pari data), accoglieva la domanda attorea e dichiarava nullo il contratto concluso fra le parti in data 26.7.2017 e, in particolare, nulle le clausole pag. 3/11 relative al pagamento, da parte dell'attrice, del corrispettivo minimo garantito di Euro
66.000,00 e della penale di Euro 198.000,00.
Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e condannava a pagare a la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
550.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 9.2.2023 sino al saldo.
Compensava fra le parti le spese di lite e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 140 bis TUB e altri eventuali reati.
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando Parte_1 quattro motivi di gravame. si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto ex Controparte_1 adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
ha proposto appello incidentale, articolando due motivi di gravame.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 2.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittima la previsione contrattuale di esonero di dalla partecipazione alle perdite. Parte_1
Secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 2553 c.c., l'unica regola inderogabile è il divieto di partecipazione dell'associato alle perdite in misura superiore al suo apporto, mentre le parti possono determinare la partecipazione dell'associato alle perdite in misura diversa dalla partecipazione agli utili o escludere del tutto la partecipazione alle perdite, con la conclusione della piena legittimità della previsione negoziale di esonero dell'associato dalla partecipazione alle perdite. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che l'elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione - che ne connota la causa - è il sinallagma fra la partecipazione al rischio di impresa gestita dall'associante e il conferimento dell'apporto dell'associato, il quale deve partecipare agli utili e alle perdite, stante l'inammissibilità di un contratto di mera cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite.
Ha evidenziato la correttezza della valutazione del primo giudice in ordine alla neutralizzazione di qualsiasi rischio di impresa per la quale, per espressa Pt_1 previsione contrattuale non avrebbe partecipato alle perdite correlate all'affare e non avrebbe sopportato alcuna aleatorietà in relazione alla remunerazione dell'apporto di capitale, giacché avrebbe ottenuto comunque un importo minimo garantito di Euro
66.000,00 a prescindere dalla produzione di utili (art. 3). Tali previsioni contrattuali, secondo l'appellata, annullavano qualsiasi rischio imprenditoriale in capo a con Pt_1 conseguente venir meno della causa del contratto di associazione in partecipazione.
pag. 4/11 2. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato l'errata valutazione, da parte del primo giudice, della clausola di restituzione del capitale apportato e di un corrispettivo minimo ai fini della partecipazione al rischio di impresa. In particolare, l'appellante ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente e senza motivazione ritenuto che la previsione di un diritto dell'associata di ottenere la restituzione del capitale apportato maggiorato di un corrispettivo minimo garantito – con esclusione della partecipazione alle perdite – valesse ad escludere la partecipazione di al rischio di impresa. Pt_1
L'appellante ha evidenziato la piena legittimità della previsione di una corresponsione minima anche in forma fissa in favore dell'associata e priva di ogni correlazione con gli utili effettivamente conseguiti dall'associante.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la valutazione del
Tribunale in ordine al rischio di impresa. A tale riguardo, l'appellante ha evidenziato che il rischio di impresa assunto dall'associata era costituito sia dal rischio di insolvenza di Pt_1 [...]
, erroneamente escluso dal Tribunale senza motivazione alcuna, sia dal CP_1 rischio di perdere utilità economiche diverse dal denaro (quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni), sia, infine, dal rischio di non vedere remunerato il capitale apportato se non in minima parte, rischi che il Tribunale aveva omesso di valutare. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, evidenziando che il rischio di insolvenza di non era strettamente correlato all'affare Controparte_1 oggetto dell'associazione in partecipazione, come correttamente rilevato dal
Tribunale.
4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la declaratoria di nullità dell'intero contratto, evidenziando che non aveva chiesto la Controparte_1 declaratoria di nullità dell'intero contratto e, comunque, che la clausola di esclusione dalla partecipazione alle perdite non era inscindibilmente legata ad altre pattuizioni.
Ha aggiunto che era stata raggiunta la prova che aveva Controparte_1 registrato utili (per Euro 92.400,00) e che non vi erano state perdite, sicché il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola di esclusione della partecipazione di alle perdite e accogliere la domanda di di pagamento Pt_1 Pt_1 degli utili e degli interessi di mora e, comunque, del capitale apportato. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che la nullità era stata dichiarata dal giudice di prime cure, non già in ragione della illegittimità della clausola di esclusione dalla partecipazione alle perdite, bensì per la violazione degli artt. 106 e 132 TUB e che tale statuizione non era stata oggetto di impugnazione, sicché doveva ritenersi coperta dal giudicato.
5. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di gravame.
Il giudice di primo grado ha rilevato che il contratto concluso fra le parti in data 26.7.2017 prevede il diritto dell'associata di ottenere la restituzione del capitale pag. 5/11 versato alla scadenza del contratto, nonché un corrispettivo minimo garantito, a prescindere dal compimento dell'affare e dalla produzione di utili e, al contempo, esclude la partecipazione dell'associata alle perdite. La previsione del diritto dell'associata di ottenere, in ogni caso, la restituzione Pt_1 del capitale versato, maggiorato di un utile minimo garantito e con esclusione della partecipazione alle perdite (art. 3), implica, secondo il giudice di prime cure, una assoluta neutralizzazione del rischio di impresa. Tale rischio, ad avviso del Tribunale, non può consistere nella possibile sopravvenienza di uno stato di insolvenza dell'associante, in quanto esso non è direttamente dipendente dall'affare partecipato, ma è un rischio proprio di chi eroga finanziamenti a imprenditori.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, escluso che il contratto sottoscritto dalle parti potesse essere qualificato alla stregua di contratto di associazione in partecipazione e ha ritenuto che lo stesso fosse un contratto di finanziamento con obbligo di restituzione del capitale, maggiorato di un corrispettivo.
Ritiene la Corte che la valutazione espressa dal primo giudice sia condivisibile, alla luce delle considerazioni che seguono.
La Suprema Corte ha affermato, in più occasioni, che la partecipazione alle perdite – oggetto del primo motivo di gravame - non è considerata dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione del contratto di associazione in partecipazione, giacché l'art. 2553 c.c., pur prevedendo in via generale la partecipazione alle perdite, ammette che le parti possano derogarvi, limitando la partecipazione ai soli utili. Tale deroga convenzionale non fa venir meno il carattere aleatorio del contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l'apporto dell'associato è destinato a rimanere senza compenso (così, Cass. Civ., n. 3894/2009; Cass. Civ., 18.11.2020, n.
26273). La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che l'elemento caratterizzante il contratto di associazione in partecipazione è la partecipazione dell'associato al rischio di impresa
(Cass. Civ., n. 2371/2015; Cass. Civ., n. 8977/2014; Cass. Civ., n. 16226/2013; Cass.
Civ., n. 2496/2012).
Declinando tali principi al caso di specie, si rileva che il contratto del 26.7.2017 esclude la partecipazione di alle perdite, ai sensi dell'art. 2553 c.c. Pt_1
L'art. 4, rubricato “Partecipazione agli utili e esclusione di partecipazione alle perdite”, prevede, infatti, che “Ai sensi dell'art 2553 c.c., si conviene che l'associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei progetti”. Posta l'esclusione della partecipazione di alle perdite, occorre verificare se il Pt_1 contratto presenti comunque un carattere aleatorio, sotto forma di partecipazione di al rischio di impresa. Pt_1
A tale riguardo, vengono in rilievo le previsioni dell'art. 3, rubricato “Restituzione dell'apporto di capitale e obbligo di penale”, e dell'art. 4, rubricato “Partecipazione agli utili e esclusione di partecipazione alle perdite”.
pag. 6/11 In particolare, l'art. 3 dispone che “L'associante, in ogni caso e indipendentemente dall'esito della gestione del Progetto dell'Affare ovvero anche nell'ipotesi in cui questi non vengono proposti e/o avviati, si obbliga alla restituzione del capitale apportato dall'associato, maggiorato degli utili maturati come previsti dal successivo art. 4 entro e non oltre dodici mesi dalla data dell'effettivo apporto”. Il successivo art. 4 dispone che “L'Associato, separatamente ed indipendentemente dalla restituzione dell'apporto come previsto al precedente art. 3, avrà diritto a percepire il corrispettivo su base annua in ragione del proprio apporto all'associazione in partecipazione pari a non meno di Euro 66.000,00 (…); restando inteso che, nel caso di conseguimento di un utile da parte dell'associazione in partecipazione, tale importo sarà computato in via di acconto non ripetibile rispetto
a quello effettivamente spettante all'associato in misura risultante dagli accordi nel frattempo negoziati in buona fede dalle parti.
Ai sensi dell'art 2553 c.c., si conviene che l'associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei progetti”.
Dal complesso di tali previsioni emerge che il contratto non presenta alcun carattere aleatorio per l'associata in quanto, in caso di mancanza di utili, tale associata Pt_1 otterrà comunque il rimborso del capitale versato (art. 3), oltre al versamento di una somma minima garantita (pari a Euro 66.000,00; art. 4). In particolare, qualora l'affare oggetto di associazione avesse avuto un risultato negativo, non sarebbe Pt_1 stata soggetta ad alcun rischio economico, in quanto, non solo non avrebbe partecipato alle perdite, ma, in tal caso, anche in assenza di utili, avrebbe percepito un compenso minimo (Euro 66.000,00 annui), oltre alla restituzione del capitale versato.
Con precipuo riferimento al rischio di impresa, correttamente è stato escluso che tale rischio possa individuarsi nel rischio di insolvenza di , atteso che Controparte_1 il rischio di impresa caratterizzante del contratto di associazione in partecipazione deve essere strettamente connesso all'affare oggetto dell'associazione in partecipazione. Parimenti, anche il rischio di perdita, da parte di di utilità diverse dall'apporto Pt_1 di denaro – segnatamente, l'attività di consulenza propedeutica alle operazioni – non assume rilievo ai fini della valutazione del rischio di impresa, giacché l'attività di consulenza non figura nel contratto quale attività correlata all'affare partecipato e, dunque, non si presenta alla stregua di rischio connesso all'affare partecipato.
Infine, anche il rischio di mancata remunerazione del capitale apportato non può qualificarsi alla stregua di rischio di impresa, attesa la previsione del versamento di una somma di Euro 66.000,00 quale remunerazione del capitale investito.
In conclusione, i primi tre motivi di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
6. Anche il quarto motivo di gravame è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 7/11 Rileva, in proposito, la Corte che il giudice di primo grado ha riqualificato il contratto concluso fra le parti in termini di contratto finanziamento – con obbligo di restituzione del capitale maggiorato di un corrispettivo – e ne ha dichiarato la nullità per violazione dell'art. 106 TUB, che prevede l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, quale requisito soggettivo per l'esercizio in via professionale dell'attività di erogazione del credito o di finanziamento in senso lato.
Sotto questo profilo, la nullità del contratto discende dalla riqualificazione del contratto in termini di contratto di finanziamento o di apertura di credito e dalla conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 106 e 132 TUB.
Non viene in rilievo, in questo caso, la nullità di una singola clausola (nella specie, la clausola di esclusione di dalla partecipazione alle perdite), bensì la nullità Pt_1 dell'intero contratto di finanziamento per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c.
In ogni caso, la declaratoria di nullità del contratto per violazione degli artt. 106 e 132
TUB non risulta oggetto di impugnazione, sicché deve ritenersi coperta dal giudicato.
Dal che discende il rigetto del motivo di gravame.
7. Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
si rileva che, con il primo motivo di appello, ha censurato
[...] Controparte_1 la statuizione della sentenza impugnata in punto ripetizione di indebito, lamentando che il Tribunale non aveva considerato che la nullità del contratto travolgeva anche l'atto di cessione in forza del quale vantava un credito per la restituzione del Pt_1 capitale apportato. Ha evidenziato che, stante la nullità del contratto oggetto di cessione, la relativa cessione era nulla per mancanza di oggetto e ha chiesto, per l'effetto, la condanna di alla restituzione della somma di Euro 571.698,63, Pt_1 versata in forza della sentenza di primo grado. ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, evidenziando che la nullità del Pt_1 contratto di cessione era stata tardivamente eccepita da in sede Controparte_1 di appello;
ha rilevato, poi, l'autonomia del contratto di cessione e l'insensibilità ai vizi di validità ed alle vicende risolutive del contratto ceduto;
infine, ha dedotto la legittimazione di alla restituzione del capitale apportato per l'ipotesi di Pt_1 dichiarazione di nullità del contratto di associazione in partecipazione, in quanto cessionaria di ogni e qualsiasi rapporto, ivi incluso il diritto ad agire per la ripetizione dell'indebito.
Il motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente rileva la Corte che l'eccezione di nullità del contratto di cessione è stata sollevata da per la prima volta in grado di appello e, Controparte_1 implicando un accertamento sulla validità di detto negozio, comporta il litisconsorzio necessario del cedente, cessionario e ceduto (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. III,
9.3.2006, n. 5122; Cass. Civ., Sez. III, 22.11.2019, n. 30525; Cass. Civ., Sez. III,
13.5.2021, n. 12890).
pag. 8/11 Sotto questo profilo, tale eccezione comporta un ampliamento dei termini della controversia, rendendo necessario il coinvolgimento della cedente , P_ sicché la stessa - e la conseguente domanda di condanna di alla restituzione Pt_1 della somma di Euro 571.698,63 versata in forza della sentenza di primo grado - deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez.
II, 22.1.2010, n. 1204).
è subentrata a , in forza della cessione del contratto, in tutti i Pt_1 P_ diritti e rapporti derivanti dal contratto (art.
2.1. del contratto di cessione;
doc. 5 fasc. primo grado ), compreso il diritto alla ripetizione dell'indebito, Controparte_1 di guisa che sussiste la legittimazione di in relazione alla domanda di ripetizione Pt_1 della somma erogata da P_
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato.
8. Con il secondo motivo di gravame, ha censurato la sentenza Controparte_1 di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di di ripetizione della somma erogata. Ha rilevato che, con la comparsa di Pt_1 costituzione e risposta, aveva chiesto il pagamento in forza del contratto di Pt_1 associazione in partecipazione e che, con la successiva memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c., aveva formulato domanda di ripetizione della somma versata da
[...]
con conseguente inammissibile mutatio libelli. P_ ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, sostenendo l'ammissibilità Pt_1 della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2015, n. 12310; Cass.
Cass. Civ., Sez. Un., 13.9.2018, n. 22404) e rilevando, in particolare, che tale domanda riguardava la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (ossia il contratto di associazione in partecipazione), determinava un'indubbia incidenza positiva sulla durata del giudizio e non aveva, in alcun modo, pregiudicato il diritto di difesa di , la quale, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, Controparte_1
c.p.c., aveva riconosciuto di dover essere condannata, in caso di dichiarazione di nullità, alla ripetizione della somma di Euro 550.000.
Ritiene il Collegio che il motivo di gravame non sia meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite del 15.6.2015, n. 12310, ha affermato che la modificazione della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti, in ogni caso, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
pag. 9/11 Nel caso di specie, la domanda di ripetizione di indebito formulata da con la Pt_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. è strettamente connessa alla vicenda C sostanziale dedotta in giudizio, concernente il versamento da parte di a
[...]
della somma di Euro 550.000,00 in forza del contratto concluso fra le CP_1 parti in data 26.7.2017 e non introduce un nuovo tema di indagine, né implica l'esame di circostanze di fatto nuove e diverse da quelle dedotte in giudizio con gli atti introduttivi;
inoltre, tale domanda non ha comportato un allungamento dei tempi processuali, né ha compromesso il diritto di difesa di , la quale, Controparte_1 nella successiva memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c., ha preso posizione su tale domanda e ha compiutamente articolato le proprie difese. Dal che discende l'ammissibilità di tale domanda, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere Parte_1 condannata, per la sua soccombenza, da considerarsi determinante sulla base del principio di causalità, alla loro rifusione nei confronti dell'appellata (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 2.7.2008, n. 18173; Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2006, n. 25141).
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, da distrarsi in favore dei difensori della parte appellata, che si sono dichiarati antistatari. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 Pt_1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 8078/2023 pronunciata dal Tribunale di Controparte_1
Milano in data 17.10.2023, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
2. respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per Parte_1 compensi in Euro 18.511,00 in favore di oltre rimborso Controparte_1 forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
pag. 10/11 4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3297/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante Dr. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Parte_2
Via della Posta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Lanzi, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante Dr. elettivamente domiciliata in Battipaglia Controparte_2
(SA), Via Rosa Iemma n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Rossini e Antonello
Portanova, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione:
In via principale:
- accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 8078/2023, emessa dal Tribunale di Milano il 17 ottobre 2023 all'esito del giudizio rubricato al R.G. n.
9333/2023, accertare la validità del contratto di associazione in partecipazione concluso tra e e, per l'effetto, P_ Controparte_1
- condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] di euro 616.000,00 a titolo di apporto, euro 66.000 a titolo di Parte_1
Corrispettivo Minimo;
oltre gli interessi ex art. 2 D. Lgs. 231/2002, dalla data del 31 luglio 2018 e fino all'effettiva estinzione dell'obbligazione di pagamento;
- rigettare l'appello incidentale di Controparte_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, comprensivi di rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, anche del giudizio di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigettare l'appello principale avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato, con conferma della statuizione;
2) in via incidentale, rigettare la domanda riconvenzionale, giacché, previa conferma della declaratoria di nullità del contratto di associazione in partecipazione, nullo il C contratto di cessione del 31.12.2018 con cui ha ceduto il contratto di P_
AIP de quo a e per l'effetto dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione e/o titolarità della appellata rispetto al credito preteso e che quindi nulla le è dovuto da parte dell'appellante;
3) per l'effetto, previo accertamento e declaratoria del diritto della a CP_1 ottenere in restituzione quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza, condannare la al pagamento in favore dell'appellante della Parte_1 somma di € 571.698,63 oltre interessi, a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata;
4) in via subordinata, ove accolto l'appello, previa qualificazione del contratto stipulato in data 26.7.2017 come apertura di credito, accertare e dichiarare ex art.
1418 comma 1, la nullità dello stesso per le violazioni denunciate;
5) in via ulteriormente subordinata ridurre ex art. 1384 c.c. in via equitativa la penale contrattualmente fissata in euro 198.000,00; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 26.7.2017, concludeva con (di Controparte_1 P_ C seguito, anche ”) un contratto di associazione in partecipazione, in forza del quale si impegnava ad apportare capitale alla per Euro P_ Controparte_1
550.000,00 finalizzato all'acquisto di una o più farmacie e si Controparte_1 impegnava, indipendentemente dalla realizzazione o dall'esito della gestione degli C affari, a restituire a il capitale apportato, maggiorato degli utili maturati, oltre al pagamento di una penale (Euro 198.000,00), in caso di mancata restituzione di tali somme entro dodici mesi dal versamento del capitale apportato.
Le parti convenivano inoltre il versamento a , da parte di P_ [...]
, di un corrispettivo annuo minimo garantito di Euro 66.000,00, oltre alla CP_1 partecipazione agli utili eventualmente conseguiti in misura maggiore.
pag. 2/11 Le parti escludevano, invece, la partecipazione di alle eventuali perdite P_ riportate da nello svolgimento dei progetti oggetto Controparte_1 dell'associazione in partecipazione. La durata dell'associazione in partecipazione era convenuta in dodici mesi decorrenti dal versamento del capitale di Euro 550.000,00.
si impegnava, infine, a fornire a la rendicontazione Controparte_1 P_ contabile sulla conclusione degli affari, mettendo a disposizione le proprie scritture contabili per tutta la durata del contratto.
In data 31.12.2018, cedeva il contratto a e P_ Parte_1 [...]
prestava il consenso alla cessione. CP_1
In data 9.3.2023, intimava a il pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 814.000,00, pari alla restituzione del capitale apportato, all'utile minimo garantito e alla penale concordata.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento della qualifica del contratto, concluso inter partes in data 26.7.2017, in termini di contratto di apertura di credito o di finanziamento e, quindi, la declaratoria di nullità dello stesso, con conseguente insussistenza dell'obbligo di corrispondere a gli importi richiesti a titolo di corrispettivo e di Parte_1 penale. L'attrice deduceva che il contratto di associazione in partecipazione dissimulava un contratto di apertura di credito o comunque di finanziamento, affetto da nullità, in quanto stipulato da un soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 TUB.
Deduceva, inoltre, che la previsione del corrispettivo garantito e della penale superavano il tasso soglia in materia di usura e che, per l'effetto, non erano dovuti, ai sensi dell'art. 1815 c.c.
3. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei Parte_1 fatti effettuata dall'attrice, evidenziando la validità del contratto di associazione in partecipazione, che ben poteva escludere la partecipazione dell'associato alle perdite, senza perdere la propria struttura causale, atteso che l'unico aspetto inderogabile, ai sensi dell'art. 2535 c.c., era il fatto che la partecipazione alle perdite non potesse superare il valore dell'apporto. Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di Euro 840.400,00 o comunque della somma non contestata di Euro 550.000,00; con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., chiedeva, in via ulteriormente subordinata, per il caso di declaratoria di nullità del contratto, la ripetizione della somma di Euro 550.000,00 a titolo di indebito.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 17.10.2023 (sentenza n.
8078/2023, pubblicata in pari data), accoglieva la domanda attorea e dichiarava nullo il contratto concluso fra le parti in data 26.7.2017 e, in particolare, nulle le clausole pag. 3/11 relative al pagamento, da parte dell'attrice, del corrispettivo minimo garantito di Euro
66.000,00 e della penale di Euro 198.000,00.
Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e condannava a pagare a la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
550.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 9.2.2023 sino al saldo.
Compensava fra le parti le spese di lite e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 140 bis TUB e altri eventuali reati.
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando Parte_1 quattro motivi di gravame. si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto ex Controparte_1 adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
ha proposto appello incidentale, articolando due motivi di gravame.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 2.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto illegittima la previsione contrattuale di esonero di dalla partecipazione alle perdite. Parte_1
Secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 2553 c.c., l'unica regola inderogabile è il divieto di partecipazione dell'associato alle perdite in misura superiore al suo apporto, mentre le parti possono determinare la partecipazione dell'associato alle perdite in misura diversa dalla partecipazione agli utili o escludere del tutto la partecipazione alle perdite, con la conclusione della piena legittimità della previsione negoziale di esonero dell'associato dalla partecipazione alle perdite. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che l'elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione - che ne connota la causa - è il sinallagma fra la partecipazione al rischio di impresa gestita dall'associante e il conferimento dell'apporto dell'associato, il quale deve partecipare agli utili e alle perdite, stante l'inammissibilità di un contratto di mera cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite.
Ha evidenziato la correttezza della valutazione del primo giudice in ordine alla neutralizzazione di qualsiasi rischio di impresa per la quale, per espressa Pt_1 previsione contrattuale non avrebbe partecipato alle perdite correlate all'affare e non avrebbe sopportato alcuna aleatorietà in relazione alla remunerazione dell'apporto di capitale, giacché avrebbe ottenuto comunque un importo minimo garantito di Euro
66.000,00 a prescindere dalla produzione di utili (art. 3). Tali previsioni contrattuali, secondo l'appellata, annullavano qualsiasi rischio imprenditoriale in capo a con Pt_1 conseguente venir meno della causa del contratto di associazione in partecipazione.
pag. 4/11 2. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato l'errata valutazione, da parte del primo giudice, della clausola di restituzione del capitale apportato e di un corrispettivo minimo ai fini della partecipazione al rischio di impresa. In particolare, l'appellante ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente e senza motivazione ritenuto che la previsione di un diritto dell'associata di ottenere la restituzione del capitale apportato maggiorato di un corrispettivo minimo garantito – con esclusione della partecipazione alle perdite – valesse ad escludere la partecipazione di al rischio di impresa. Pt_1
L'appellante ha evidenziato la piena legittimità della previsione di una corresponsione minima anche in forma fissa in favore dell'associata e priva di ogni correlazione con gli utili effettivamente conseguiti dall'associante.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la valutazione del
Tribunale in ordine al rischio di impresa. A tale riguardo, l'appellante ha evidenziato che il rischio di impresa assunto dall'associata era costituito sia dal rischio di insolvenza di Pt_1 [...]
, erroneamente escluso dal Tribunale senza motivazione alcuna, sia dal CP_1 rischio di perdere utilità economiche diverse dal denaro (quali le prestazioni consulenziali propedeutiche alle operazioni), sia, infine, dal rischio di non vedere remunerato il capitale apportato se non in minima parte, rischi che il Tribunale aveva omesso di valutare. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, evidenziando che il rischio di insolvenza di non era strettamente correlato all'affare Controparte_1 oggetto dell'associazione in partecipazione, come correttamente rilevato dal
Tribunale.
4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la declaratoria di nullità dell'intero contratto, evidenziando che non aveva chiesto la Controparte_1 declaratoria di nullità dell'intero contratto e, comunque, che la clausola di esclusione dalla partecipazione alle perdite non era inscindibilmente legata ad altre pattuizioni.
Ha aggiunto che era stata raggiunta la prova che aveva Controparte_1 registrato utili (per Euro 92.400,00) e che non vi erano state perdite, sicché il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola di esclusione della partecipazione di alle perdite e accogliere la domanda di di pagamento Pt_1 Pt_1 degli utili e degli interessi di mora e, comunque, del capitale apportato. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che la nullità era stata dichiarata dal giudice di prime cure, non già in ragione della illegittimità della clausola di esclusione dalla partecipazione alle perdite, bensì per la violazione degli artt. 106 e 132 TUB e che tale statuizione non era stata oggetto di impugnazione, sicché doveva ritenersi coperta dal giudicato.
5. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di gravame.
Il giudice di primo grado ha rilevato che il contratto concluso fra le parti in data 26.7.2017 prevede il diritto dell'associata di ottenere la restituzione del capitale pag. 5/11 versato alla scadenza del contratto, nonché un corrispettivo minimo garantito, a prescindere dal compimento dell'affare e dalla produzione di utili e, al contempo, esclude la partecipazione dell'associata alle perdite. La previsione del diritto dell'associata di ottenere, in ogni caso, la restituzione Pt_1 del capitale versato, maggiorato di un utile minimo garantito e con esclusione della partecipazione alle perdite (art. 3), implica, secondo il giudice di prime cure, una assoluta neutralizzazione del rischio di impresa. Tale rischio, ad avviso del Tribunale, non può consistere nella possibile sopravvenienza di uno stato di insolvenza dell'associante, in quanto esso non è direttamente dipendente dall'affare partecipato, ma è un rischio proprio di chi eroga finanziamenti a imprenditori.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, escluso che il contratto sottoscritto dalle parti potesse essere qualificato alla stregua di contratto di associazione in partecipazione e ha ritenuto che lo stesso fosse un contratto di finanziamento con obbligo di restituzione del capitale, maggiorato di un corrispettivo.
Ritiene la Corte che la valutazione espressa dal primo giudice sia condivisibile, alla luce delle considerazioni che seguono.
La Suprema Corte ha affermato, in più occasioni, che la partecipazione alle perdite – oggetto del primo motivo di gravame - non è considerata dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione del contratto di associazione in partecipazione, giacché l'art. 2553 c.c., pur prevedendo in via generale la partecipazione alle perdite, ammette che le parti possano derogarvi, limitando la partecipazione ai soli utili. Tale deroga convenzionale non fa venir meno il carattere aleatorio del contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l'apporto dell'associato è destinato a rimanere senza compenso (così, Cass. Civ., n. 3894/2009; Cass. Civ., 18.11.2020, n.
26273). La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che l'elemento caratterizzante il contratto di associazione in partecipazione è la partecipazione dell'associato al rischio di impresa
(Cass. Civ., n. 2371/2015; Cass. Civ., n. 8977/2014; Cass. Civ., n. 16226/2013; Cass.
Civ., n. 2496/2012).
Declinando tali principi al caso di specie, si rileva che il contratto del 26.7.2017 esclude la partecipazione di alle perdite, ai sensi dell'art. 2553 c.c. Pt_1
L'art. 4, rubricato “Partecipazione agli utili e esclusione di partecipazione alle perdite”, prevede, infatti, che “Ai sensi dell'art 2553 c.c., si conviene che l'associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei progetti”. Posta l'esclusione della partecipazione di alle perdite, occorre verificare se il Pt_1 contratto presenti comunque un carattere aleatorio, sotto forma di partecipazione di al rischio di impresa. Pt_1
A tale riguardo, vengono in rilievo le previsioni dell'art. 3, rubricato “Restituzione dell'apporto di capitale e obbligo di penale”, e dell'art. 4, rubricato “Partecipazione agli utili e esclusione di partecipazione alle perdite”.
pag. 6/11 In particolare, l'art. 3 dispone che “L'associante, in ogni caso e indipendentemente dall'esito della gestione del Progetto dell'Affare ovvero anche nell'ipotesi in cui questi non vengono proposti e/o avviati, si obbliga alla restituzione del capitale apportato dall'associato, maggiorato degli utili maturati come previsti dal successivo art. 4 entro e non oltre dodici mesi dalla data dell'effettivo apporto”. Il successivo art. 4 dispone che “L'Associato, separatamente ed indipendentemente dalla restituzione dell'apporto come previsto al precedente art. 3, avrà diritto a percepire il corrispettivo su base annua in ragione del proprio apporto all'associazione in partecipazione pari a non meno di Euro 66.000,00 (…); restando inteso che, nel caso di conseguimento di un utile da parte dell'associazione in partecipazione, tale importo sarà computato in via di acconto non ripetibile rispetto
a quello effettivamente spettante all'associato in misura risultante dagli accordi nel frattempo negoziati in buona fede dalle parti.
Ai sensi dell'art 2553 c.c., si conviene che l'associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio sostenute nello svolgimento dei progetti”.
Dal complesso di tali previsioni emerge che il contratto non presenta alcun carattere aleatorio per l'associata in quanto, in caso di mancanza di utili, tale associata Pt_1 otterrà comunque il rimborso del capitale versato (art. 3), oltre al versamento di una somma minima garantita (pari a Euro 66.000,00; art. 4). In particolare, qualora l'affare oggetto di associazione avesse avuto un risultato negativo, non sarebbe Pt_1 stata soggetta ad alcun rischio economico, in quanto, non solo non avrebbe partecipato alle perdite, ma, in tal caso, anche in assenza di utili, avrebbe percepito un compenso minimo (Euro 66.000,00 annui), oltre alla restituzione del capitale versato.
Con precipuo riferimento al rischio di impresa, correttamente è stato escluso che tale rischio possa individuarsi nel rischio di insolvenza di , atteso che Controparte_1 il rischio di impresa caratterizzante del contratto di associazione in partecipazione deve essere strettamente connesso all'affare oggetto dell'associazione in partecipazione. Parimenti, anche il rischio di perdita, da parte di di utilità diverse dall'apporto Pt_1 di denaro – segnatamente, l'attività di consulenza propedeutica alle operazioni – non assume rilievo ai fini della valutazione del rischio di impresa, giacché l'attività di consulenza non figura nel contratto quale attività correlata all'affare partecipato e, dunque, non si presenta alla stregua di rischio connesso all'affare partecipato.
Infine, anche il rischio di mancata remunerazione del capitale apportato non può qualificarsi alla stregua di rischio di impresa, attesa la previsione del versamento di una somma di Euro 66.000,00 quale remunerazione del capitale investito.
In conclusione, i primi tre motivi di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
6. Anche il quarto motivo di gravame è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 7/11 Rileva, in proposito, la Corte che il giudice di primo grado ha riqualificato il contratto concluso fra le parti in termini di contratto finanziamento – con obbligo di restituzione del capitale maggiorato di un corrispettivo – e ne ha dichiarato la nullità per violazione dell'art. 106 TUB, che prevede l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, quale requisito soggettivo per l'esercizio in via professionale dell'attività di erogazione del credito o di finanziamento in senso lato.
Sotto questo profilo, la nullità del contratto discende dalla riqualificazione del contratto in termini di contratto di finanziamento o di apertura di credito e dalla conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 106 e 132 TUB.
Non viene in rilievo, in questo caso, la nullità di una singola clausola (nella specie, la clausola di esclusione di dalla partecipazione alle perdite), bensì la nullità Pt_1 dell'intero contratto di finanziamento per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c.
In ogni caso, la declaratoria di nullità del contratto per violazione degli artt. 106 e 132
TUB non risulta oggetto di impugnazione, sicché deve ritenersi coperta dal giudicato.
Dal che discende il rigetto del motivo di gravame.
7. Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
si rileva che, con il primo motivo di appello, ha censurato
[...] Controparte_1 la statuizione della sentenza impugnata in punto ripetizione di indebito, lamentando che il Tribunale non aveva considerato che la nullità del contratto travolgeva anche l'atto di cessione in forza del quale vantava un credito per la restituzione del Pt_1 capitale apportato. Ha evidenziato che, stante la nullità del contratto oggetto di cessione, la relativa cessione era nulla per mancanza di oggetto e ha chiesto, per l'effetto, la condanna di alla restituzione della somma di Euro 571.698,63, Pt_1 versata in forza della sentenza di primo grado. ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, evidenziando che la nullità del Pt_1 contratto di cessione era stata tardivamente eccepita da in sede Controparte_1 di appello;
ha rilevato, poi, l'autonomia del contratto di cessione e l'insensibilità ai vizi di validità ed alle vicende risolutive del contratto ceduto;
infine, ha dedotto la legittimazione di alla restituzione del capitale apportato per l'ipotesi di Pt_1 dichiarazione di nullità del contratto di associazione in partecipazione, in quanto cessionaria di ogni e qualsiasi rapporto, ivi incluso il diritto ad agire per la ripetizione dell'indebito.
Il motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente rileva la Corte che l'eccezione di nullità del contratto di cessione è stata sollevata da per la prima volta in grado di appello e, Controparte_1 implicando un accertamento sulla validità di detto negozio, comporta il litisconsorzio necessario del cedente, cessionario e ceduto (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. III,
9.3.2006, n. 5122; Cass. Civ., Sez. III, 22.11.2019, n. 30525; Cass. Civ., Sez. III,
13.5.2021, n. 12890).
pag. 8/11 Sotto questo profilo, tale eccezione comporta un ampliamento dei termini della controversia, rendendo necessario il coinvolgimento della cedente , P_ sicché la stessa - e la conseguente domanda di condanna di alla restituzione Pt_1 della somma di Euro 571.698,63 versata in forza della sentenza di primo grado - deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez.
II, 22.1.2010, n. 1204).
è subentrata a , in forza della cessione del contratto, in tutti i Pt_1 P_ diritti e rapporti derivanti dal contratto (art.
2.1. del contratto di cessione;
doc. 5 fasc. primo grado ), compreso il diritto alla ripetizione dell'indebito, Controparte_1 di guisa che sussiste la legittimazione di in relazione alla domanda di ripetizione Pt_1 della somma erogata da P_
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato.
8. Con il secondo motivo di gravame, ha censurato la sentenza Controparte_1 di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di di ripetizione della somma erogata. Ha rilevato che, con la comparsa di Pt_1 costituzione e risposta, aveva chiesto il pagamento in forza del contratto di Pt_1 associazione in partecipazione e che, con la successiva memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c., aveva formulato domanda di ripetizione della somma versata da
[...]
con conseguente inammissibile mutatio libelli. P_ ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, sostenendo l'ammissibilità Pt_1 della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2015, n. 12310; Cass.
Cass. Civ., Sez. Un., 13.9.2018, n. 22404) e rilevando, in particolare, che tale domanda riguardava la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (ossia il contratto di associazione in partecipazione), determinava un'indubbia incidenza positiva sulla durata del giudizio e non aveva, in alcun modo, pregiudicato il diritto di difesa di , la quale, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, Controparte_1
c.p.c., aveva riconosciuto di dover essere condannata, in caso di dichiarazione di nullità, alla ripetizione della somma di Euro 550.000.
Ritiene il Collegio che il motivo di gravame non sia meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite del 15.6.2015, n. 12310, ha affermato che la modificazione della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti, in ogni caso, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
pag. 9/11 Nel caso di specie, la domanda di ripetizione di indebito formulata da con la Pt_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. è strettamente connessa alla vicenda C sostanziale dedotta in giudizio, concernente il versamento da parte di a
[...]
della somma di Euro 550.000,00 in forza del contratto concluso fra le CP_1 parti in data 26.7.2017 e non introduce un nuovo tema di indagine, né implica l'esame di circostanze di fatto nuove e diverse da quelle dedotte in giudizio con gli atti introduttivi;
inoltre, tale domanda non ha comportato un allungamento dei tempi processuali, né ha compromesso il diritto di difesa di , la quale, Controparte_1 nella successiva memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c., ha preso posizione su tale domanda e ha compiutamente articolato le proprie difese. Dal che discende l'ammissibilità di tale domanda, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere Parte_1 condannata, per la sua soccombenza, da considerarsi determinante sulla base del principio di causalità, alla loro rifusione nei confronti dell'appellata (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 2.7.2008, n. 18173; Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2006, n. 25141).
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, da distrarsi in favore dei difensori della parte appellata, che si sono dichiarati antistatari. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 Pt_1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 8078/2023 pronunciata dal Tribunale di Controparte_1
Milano in data 17.10.2023, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
2. respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per Parte_1 compensi in Euro 18.511,00 in favore di oltre rimborso Controparte_1 forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
pag. 10/11 4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 11/11