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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/12/2024, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/10/1969, con il proc. dom. avv. VALSASINA RACHELE, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(BG) il 05/02/1972, con il proc. dom. avv. DEL BUE LUCA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/12/2024.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/06/2024, - premettendo che Parte_1 questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora con sentenza n. 452/2009, e che CP_1 dall'unione matrimoniale è nato il figlio (n. Bergamo il 21/04/2000), Persona_1
1 oggi maggiorenne ed economicamente autonomo – chiedeva nella presente sede di
"- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta - con decorrenza dal mese di ottobre 2021 o, comunque, dal diverso periodo che dovesse essere accertato in corso di causa - l'obbligazione di pagamento gravante sul quale contributo al Pt_1 mantenimento del figlio;
- revocare il provvedimento di assegnazione della Per_1 casa coniugale, sita in Sorisole, alla via Don Giuseppe Vavassori n. 54, emesso in favore della signora - con decorrenza dal mese di ottobre 2021 o, CP_1 comunque, dal diverso periodo che dovesse essere accertato in corso di causa - con tutte le conseguenze di legge, compresa quella dell'ordine di rilascio immediato. IN
OGNI CASO spese di causa e compenso professionale interamente rifuse".
Con comparsa depositata in data 26/11/2024 si costituiva in giudizio la convenuta, contestando l'asserita indipendenza economica del figlio , e quindi la Per_1 sospensione del versamento del contributivo economico da parte del ricorrente, così come l'obbligo di rilascio dell'immobile assegnato alla madre quale genitore convivente con il figlio, chiedendo al Tribunale adito di: “-rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, le istanze tutte di cui ai capi a e b) delle conclusioni formulate da parte ricorrente;
- determinare, se del caso, nuovo quantum a titolo contributivo mensile per il mantenimento del figlio , in ragione del suo status Per_1 lavorativo;
-autorizzare il rilascio dell'immobile di proprietà assegnato Pt_1 all'odierna convenuta, soltanto una volta definiti tra le parti i rapporti dare/avere di cui al periodo oggetto di valutazione giudiziale in ambito di separazione e divorzio dei coniugi e comunque con tempistiche agevoli per organizzare il trasferimento. Spese di lite compensate".
All'udienza di rinvio tenutasi in data 12/10/2024 i procuratori delle parti dichiaravano di voler aderire integralmente alla proposta conciliativa-transattiva formalizzata dal Giudice delegato alla prima udienza tenutasi in data 28/11/2024.
L'accordo veniva recepito ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ebbene, il Tribunale ritiene di poter recepire anche in sede decisoria gli accordi raggiunti tra gli ex coniugi, come pedissequamente riportati in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio resa da questo Tribunale n. 452/2009, pubblicata in data
20/02/2009, così decide:
1) dà atto che nulla è dovuto dal signor alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario pregresso per il figlio , oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autonomo, sicché nulla è più dovuto a titolo di mantenimento da parte di entrambi i genitori in favore del figlio;
2) revoca l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. della casa coniugale sita in Sorisole, via Don Giuseppe Vavassori, n. 54 in favore della signora con impegno CP_1 della stessa di liberare l'immobile ex casa coniugale entro la data del 30/09/2025, termine decorso il quale, per ogni giorno di ritardo, la signora sarà tenuta a CP_1 versare al proprietario l'importo di euro 50,00 al giorno;
Parte_1
3) dichiara le spese di causa integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/10/1969, con il proc. dom. avv. VALSASINA RACHELE, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(BG) il 05/02/1972, con il proc. dom. avv. DEL BUE LUCA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/12/2024.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/06/2024, - premettendo che Parte_1 questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora con sentenza n. 452/2009, e che CP_1 dall'unione matrimoniale è nato il figlio (n. Bergamo il 21/04/2000), Persona_1
1 oggi maggiorenne ed economicamente autonomo – chiedeva nella presente sede di
"- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta - con decorrenza dal mese di ottobre 2021 o, comunque, dal diverso periodo che dovesse essere accertato in corso di causa - l'obbligazione di pagamento gravante sul quale contributo al Pt_1 mantenimento del figlio;
- revocare il provvedimento di assegnazione della Per_1 casa coniugale, sita in Sorisole, alla via Don Giuseppe Vavassori n. 54, emesso in favore della signora - con decorrenza dal mese di ottobre 2021 o, CP_1 comunque, dal diverso periodo che dovesse essere accertato in corso di causa - con tutte le conseguenze di legge, compresa quella dell'ordine di rilascio immediato. IN
OGNI CASO spese di causa e compenso professionale interamente rifuse".
Con comparsa depositata in data 26/11/2024 si costituiva in giudizio la convenuta, contestando l'asserita indipendenza economica del figlio , e quindi la Per_1 sospensione del versamento del contributivo economico da parte del ricorrente, così come l'obbligo di rilascio dell'immobile assegnato alla madre quale genitore convivente con il figlio, chiedendo al Tribunale adito di: “-rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, le istanze tutte di cui ai capi a e b) delle conclusioni formulate da parte ricorrente;
- determinare, se del caso, nuovo quantum a titolo contributivo mensile per il mantenimento del figlio , in ragione del suo status Per_1 lavorativo;
-autorizzare il rilascio dell'immobile di proprietà assegnato Pt_1 all'odierna convenuta, soltanto una volta definiti tra le parti i rapporti dare/avere di cui al periodo oggetto di valutazione giudiziale in ambito di separazione e divorzio dei coniugi e comunque con tempistiche agevoli per organizzare il trasferimento. Spese di lite compensate".
All'udienza di rinvio tenutasi in data 12/10/2024 i procuratori delle parti dichiaravano di voler aderire integralmente alla proposta conciliativa-transattiva formalizzata dal Giudice delegato alla prima udienza tenutasi in data 28/11/2024.
L'accordo veniva recepito ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c. e, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ebbene, il Tribunale ritiene di poter recepire anche in sede decisoria gli accordi raggiunti tra gli ex coniugi, come pedissequamente riportati in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio resa da questo Tribunale n. 452/2009, pubblicata in data
20/02/2009, così decide:
1) dà atto che nulla è dovuto dal signor alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario pregresso per il figlio , oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autonomo, sicché nulla è più dovuto a titolo di mantenimento da parte di entrambi i genitori in favore del figlio;
2) revoca l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. della casa coniugale sita in Sorisole, via Don Giuseppe Vavassori, n. 54 in favore della signora con impegno CP_1 della stessa di liberare l'immobile ex casa coniugale entro la data del 30/09/2025, termine decorso il quale, per ogni giorno di ritardo, la signora sarà tenuta a CP_1 versare al proprietario l'importo di euro 50,00 al giorno;
Parte_1
3) dichiara le spese di causa integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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