Accoglimento
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02981/2025REG.PROV.COLL.
N. 08798/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8798 del 2024, proposto da
Servizi RA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A01A91F301, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Davide Maggiore, Egidio Ferri, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso lo studio Regione Basilicata Ufficio Rappresentanza in Roma, via Nizza, 56;
CN Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Stazione Unica Appaltante SUA Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 542/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da CN Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. CN - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (di qui in poi CN) ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Basilicata, l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara per l’affidamento del servizio di supporto alle attività amministrative e ausilio operativo, disposta dall’Azienda ospedaliera regionale San Carlo in favore di Servizi RA S.r.l. (di qui in poi Servizi RA).
2. Il ricorrente ha lamentato, in primis , la presentazione, da parte dell’aggiudicataria, di due offerte economiche: la prima, generata automaticamente dalla piattaforma multimediale messa a disposizione dalla stazione appaltante, conformemente alle prescrizioni contenute nell’art. 13 del disciplinare di gara; la seconda, presentata in data 12 dicembre 2023 in conformità a quanto consentito dalla medesima stazione appaltante con apposito avviso pubblicato in data 5 dicembre 2023.
Inoltre, il ricorrente ha censurato le valutazioni, effettuate dalla stazione appaltante in seno al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, sulle spese generali e sul costo della manodopera, quantificato dall’aggiudicataria nella somma di € 8.872.380,96 nel quinquennio e, dunque, sottostimato rispetto a quello indicato nella lex specialis (pari ad € 9.818.164,00 nel quinquennio).
3. Il T.a.r. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo violato il principio di unicità dell’offerta, come codificato dall’art. 17, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023.
In particolare, il primo giudice, respinte le controdeduzioni dell’aggiudicataria e della stazione appaltante, ha ritenuto di non poter valorizzare il chiarimento pubblicato dall’Amministrazione in data 5 dicembre 2023, che aveva consentito la presentazione di un’ulteriore offerta con una procedura diversa dall’uso della piattaforma informatica, stante il carattere (auto)vincolante delle prescrizioni contenute nella lex specialis , non modificabili attraverso l’utilizzo di un mero chiarimento (peraltro tardivo, perché reso oltre il termine di scadenza della gara).
Il T.a.r. ha espressamente disatteso il rilievo dell’aggiudicataria secondo cui anche la società ricorrente aveva presentato una seconda offerta, poiché non provato e formalmente contestato dall’interessata, dichiarando l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e disponendo il subentro del ricorrente nel servizio.
4. Servizi RA ha impugnato la decisione contestando di aver presentato un’offerta plurima, essendosi la stessa conformata all’avviso emanato dalla stazione appaltante in data 5 dicembre 2023, con il quale, riscontrata l’impossibilità di formulare ribassi sul costo della manodopera indicato nella lex specialis , la stazione appaltante aveva comunicato ai concorrenti la possibilità di presentare una ulteriore “Dichiarazione di offerta economica”, indicando un costo della manodopera inferiore a quello previsto dal disciplinare.
4.1. Tanto premesso, l’appellante ha eccepito che anche CN, a seguito di tale avviso, peraltro mai impugnato, aveva prodotto una nuova offerta, e che pertanto il T.a.r. aveva travisato i fatti di causa, non rilevando l’inammissibilità del ricorso per assenza di specificità ex art. 40 c.p.a. e per omessa impugnazione dell’avviso del 5 dicembre 2023.
L’appellante ha contestato anche la qualificazione dell’atto del 5 dicembre 2023 alla stregua di un chiarimento, non risultando tale atto emanato in risposta ad un quesito posto dai partecipanti ed avendo lo stesso la sostanza di un avviso, diretto ad ovviare al riscontro di un problema informatico, facendo salva la prosecuzione della procedura di gara.
4.2. Infine, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che solo Servizi RA avesse presentato una seconda offerta, evidenziando che nella relazione del RUP depositata nel giudizio di primo grado la Regione Basilicata aveva chiarito che tutti i partecipanti, ivi compreso CN, avevano presentato una seconda offerta dopo l’avviso del 5 dicembre 2023. Sotto questo profilo, l’appellante ha stigmatizzato la condotta processuale di CN, in quanto integrante ipotesi di manifesto abuso del diritto.
5. Ha proposto appello incidentale CN, per riproporre in grado d’appello i motivi non esaminati dal primo giudice.
5.1. Le censure dell’appellante incidentale si sono innanzitutto appuntate sulla sottostima del costo della manodopera offerto da Servizi RA e sulle conseguenti valutazioni della stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta (verbale di verifica del 22 maggio 2024), con le quali l’Amministrazione aveva erroneamente rilevato la proposizione di un costo medio orario eccedente quello indicato nelle tabelle ministeriali.
Secondo le deduzioni di CN, per addivenire a tale risultato, Servizi RA aveva posto in essere un “artifizio” contabile, adducendo giustificazioni relative alla costituzione di un “fondo di garanzia”, insufficiente tuttavia a coprire gli incrementi contrattuali decorrenti dal mese di luglio 2023.
Peraltro, secondo le prospettazioni dell’appellante incidentale, Servizi RA aveva calcolato il dato considerando un “totale ore non lavorate” pari a n. 390, al posto delle n. 507 ore previste dalle tabelle ministeriali, apportando una illegittima riduzione delle ore di assenza previste a titolo di “diritto allo studio” e di “malattia/infortunio/maternità”.
5.2. Sotto altro profilo, CN ha dedotto che, nelle richiamate giustifiche del 9 maggio 2024, Servizi RA aveva indicato la titolarità di sgravi e/o riduzioni del costo del personale derivanti dalla riduzione del “tasso Inail” e dall’applicazione della c.d. “decontribuzione sud”, fornendo indicazioni inattendibili, come dimostrato dagli elaborati peritali prodotti in giudizio, dai quali era emersa la non congruità dell’offerta dell’originaria aggiudicataria.
Pertanto, secondo la tesi dell’appellante incidentale, l’offerta di Servizi RA sarebbe risultata deficitaria in relazione al costo della manodopera, non compensabile con le altre voci d’offerta.
5.3. Infine, CN ha evidenziato che l’inattendibilità dell’offerta di Servizi RA era emersa anche in sede di passaggio di cantiere, avendo gli organi di stampa e le organizzazioni sindacali di categoria dato conto che la stessa aveva assunto tutto il personale uscente con un mote ore contrattuale superiore a quello dichiarato in sede di gara.
6. Con successiva memoria, CN ha ulteriormente preso posizione sui motivi di appello, rappresentando di aver prontamente impugnato il chiarimento del 5 dicembre 2023, indicando nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. di voler ottenere l’annullamento dei “ chiarimenti tutti resi e delle relative richieste ”.
L’appellante incidentale ha poi eccepito che il chiarimento in questione era stato reso dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alla data del 28 novembre 2023 e non prorogato, risultando lo stesso inidoneo a modificare la disciplina di gara in assenza di una rettifica del bando, comunque non eseguibile con la forma del chiarimento.
6.2. CN ha anche preso posizione sulla questione afferente alla presentazione, da parte di tutti i concorrenti, di una seconda offerta successiva al suddetto chiarimento, precisando di non essere incorsa in una duplicazione dell’offerta, poiché la prima offerta caricata sul portale e quella successivamente riprodotta nell’ “Elaborato K” dovevano ritenersi identiche.
7. Si è costituita la Regione Basilicata, producendo una nota della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante diretta a dimostrare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
8. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 l’appello principale e quello incidentale sono stati introitati per la decisione.
9. L’appello principale è fondato, mentre l’appello incidentale risulta infondato.
10. Emerge dagli atti di causa che la stazione appaltante ha inizialmente previsto, nella lex specialis , l’impossibilità di ribassare i costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione. Conseguentemente, nell’algoritmo di gara per la generazione automatica dell’offerta economica, è stato impostato un valore minimo di offerta superiore o uguale all’importo del costo della manodopera, non ribassabile dai concorrenti.
11. A seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte di un partecipante, la stazione appaltante, avvedutasi della possibilità di ribassare i costi della manodopera in presenza di valide giustificazioni da parte dell’operatore economico in relazione alla propria peculiare organizzazione aziendale (art. 41 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 come interpretato dalla giurisprudenza), ha emanato, in data 5 dicembre 2023, un avviso dal seguente tenore letterale:
“ 1. è possibile offrire per ciascun lotto un importo complessivo inferiore all’importo della manodopera indicato nel sistema inserendo, mediante upload, una ulteriore “Dichiarazione di offerta economica” su apposito modello, allegato al presente avviso e rinvenibile al link https://www.suarb.it/N/G00406 nella sezione di presentazione dell’offerta economica, che farà fede ai fini del calcolo del punteggio, ed imputando in piattaforma, al fine di aggirare il blocco informatico, un importo fittizio non inferiore a quello della voce ‘importo non soggetto a ribasso’; 2. Eventuali offerte già presentate possono essere sostituite con l’inoltro di una nuova offerta. 3. Per eventuali offerte già presentate che non si intende modificare o per altre offerte superiori al costo della manodopera per cui non operi il blocco del sistema informatico resta valido l’importo offerto inserito in piattaforma senza necessità di allegare la “Dichiarazione di offerta economica ”.
12. Precedentemente a tale avviso, la stazione appaltante, con avviso datato 1 dicembre 2023, aveva già proceduto a prorogare il termine per la presentazione delle offerte dal 4 dicembre 2023 al 12 dicembre 2023, al fine di risolvere problematiche di natura tecnica relative all’inserimento dell’offerta economica. Con tale avviso l’Amministrazione aveva anche precisato che dovevano ritenersi invariati e, dunque, spirati, i termini per la richiesta di ulteriori chiarimenti.
13 A seguito degli avvisi sopra indicati, tutti gli operatori economici (incluso CN) hanno ripresentato la propria offerta.
14. In particolare, Servizi RA, dopo aver presentato una prima offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma multimediale della stazione appaltante, conformemente alle prescrizioni della lex specialis (pari ad € 9.818.164,00 nel quinquennio, di cui € 85.000,00 di oneri di sicurezza aziendali ed € 8.872.380,96 di costo della manodopera, con un ribasso del 20,08%), ha presentato una seconda offerta, ribassando i costi della manodopera (in particolare ha offerto € 9.384.748,70 nel quinquennio, di cui € 85.000,00 per gli oneri di sicurezza aziendali ed € 8.872.380,96 per il costo della manodopera, con un ribasso del 23,60%).
15. Tale seconda offerta è stata presentata in adesione a quanto consentito dalla stazione appaltante con il citato avviso pubblicato in data 5 dicembre 2023.
16. È dunque evidente che tale ultimo avviso non è tardivo, come sostenuto da CN, essendo intervenuto prima del termine per la presentazione delle offerte, prorogato al 12 dicembre 2023 con l’avviso del 1 dicembre 2023.
17. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’avviso del 5 dicembre 2023 non può essere considerato alla stregua di un “chiarimento”, come sostenuto da CN ed impropriamente riscontrato dal T.a.r., quanto piuttosto una disposizione operativa, resasi necessaria a seguito dell’illegittimità della disposizione del bando che impediva il ribasso dei costi della manodopera mediante “blocco informatico” di sistema.
18. La rettifica si è resa necessaria ai sensi dell’art. 25 co. 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 ( “ …Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento ”), come richiamato dall’art. 92 c. 2 del medesimo D.Lgs.
19. Pertanto, nel rendere tale avviso, la stazione appaltante ha inteso evitare potenziali contenziosi e a rendere stabile e definitiva l’aggiudicazione, operando in maniera conforme e rispettosa del principio del risultato, codificato dall’ art. del 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
20. Alla medesima disposizione applicativa si è del resto conformato lo stesso CN, il quale, al pari degli altri operatori, ha presentato una nuova offerta, che, sebbene identica a quella precedente, ha avuto l’effetto di confermare la perfetta comprensione della volontà procedimentale dell’Amministrazione, prestandovi volontariamente esecuzione.
21. È pertanto evidente che l’operatore Servizi RA non ha presentato un’offerta plurima, limitandosi lo stesso ad ottemperare a quanto specificamente indicato dalla stazione appaltante, come del resto hanno fatto tutti gli altri concorrenti, ivi incluso CN.
22. La seconda offerta non si è pertanto aggiunta alla prima, ma l’ha integralmente sostituita, risultando inconferente il richiamo al divieto di offerte plurime contenuto in sentenza.
23. Non sussiste, di conseguenza, alcuna violazione del principio di unicità dell’offerta, codificato dall’art. 17 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere essenzialmente con un'unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve le migliorie dell'offerta. Il principio, com’è stato affermato, non solo risponde all’obiettivo di assicurare l’effettiva par condicio tra gli operatori economici nella competizione, ma soprattutto “ assurge a baluardo dell’interesse pubblico a far emergere la migliore offerta, in sede di presentazione della stessa ” (Cons. Stato, sez. III, 26 luglio 2021, n. 5336).
Si è pertanto affermato, in tale ottica, che “ il vero attentato al principio di unicità dell'offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall'offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante ” (Cons. Stato, sez. III, 1 aprile 2022, n. 2413).
24. Nel caso di specie, l’offerta presentata da Servizi RA e dagli altri partecipanti, inclusa CN, dopo l’avviso del 5 dicembre 2023 è invece unica, perché sostituisce la precedente, ponendola nel nulla. Deve sul punto infatti ritenersi provato quanto affermato da Servizi RA e dalla stazione appaltante in merito al fatto che tutti gli operatori hanno allegato alla propria offerta economica la dichiarazione integrativa “Elaborato K”, riscontrandosi pertanto una piena ed inequivocabile volontà negoziale di tutti gli operatori economici offerenti.
25. Ciò posto, non può non rilevarsi che le doglianze proposte dall’odierna resistente ed appellante incidentale si appalesano pretestuose, avendo CN tenuto il medesimo comportamento contestato a Servizi RA, prestandosi la condotta processuale dell’operatore ad un utilizzo abusivo del diritto e dei mezzi processuali.
Com’è stato condivisibilmente statuito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; sez. V, 27 aprile 2015, n. 2064). In ipotesi siffatte, l’iniziativa processuale della ricorrente si concreta in un esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, in quanto le tesi giudiziali della ricorrente espresse nelle censure formulate collidono con il contegno dalla medesima tenuto in sede procedimentale, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691).
26. Per queste ragioni l’appello principale deve essere accolto.
27. Venendo all’appello incidentale proposto da CN, con il quale sono stati riproposti i motivi di impugnazione non esaminati dal T.a.r., lo stesso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
28. L’art. 17 del Disciplinare di gara stabilisce che “ Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera ”.
29. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che nell’ordito del nuovo codice appare prima facie propugnabile la tesi della ribassabilità temperata dei costi della manodopera a mente dell’ultimo periodo dell’art. 41, co. 14 del D.lgs. 36/2023. Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, deve infatti ritenersi che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024 n. 9255).
Il divieto di ribasso dei costi del personale non va pertanto considerato in senso assoluto e inderogabile, potendo l'operatore economico, in sede di verifica dell'anomalia, dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, con la dimostrazione di poter fruire, per esempio, di sgravi contributivi o di aver pianificato una migliore allocazione delle risorse che comporti risparmi di spesa, sempre nel rispetto dei minimi retributivi previsti dalla legge e ferma restando l’indicazione separata dei costi della manodopera.
30. Inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza, la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento. La valutazione, ad opera della stazione appaltante, ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'amministrazione, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1655; 31 maggio 2019, n. 3672; 3 aprile 2018, n. 2051; 12 marzo 2018, n. 1541).
31. Facendo applicazione dei richiamati e consolidati orientamenti giurisprudenziali, nel caso di specie deve ritenersi che il ribasso offerto da Servizi RA è stato dettagliatamente giustificato in sede di verifica di anomalia dell’offerta e ritenuto congruo e sostenibile, con discrezionale valutazione motivata dell’Amministrazione, non affetta da vizi logici, contraddittorietà manifesta o illogicità o travisamento dei fatti, che segnano il limite del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in subjecta materia .
32. Tanto premesso, deve comunque rilevarsi che le censure formulate dall’appellante incidentale si risolvono in una generica contestazione dell’offerta di Servizi RA, effettuata sulla base di una relazione di parte, ma non sono idonee a dimostrare l’incongruità della suddetta offerta, appuntandosi piuttosto sulla insufficienza dei giustificativi prodotti dall’aggiudicataria, circostanza che tuttavia risulta smentita sulla base delle seguenti e concorrenti ragioni.
33.1. Innanzitutto, il Collegio rileva che l’appellante incidentale non ha preso posizione su tutte le valutazioni effettuate dall’Amministrazione nel verbale di congruità del 22 maggio 2024, appuntando le proprie doglianze solo sui costi di riassorbimento del personale, ma non sugli altri elementi (costi per la realizzazione dei servizi indicati dal punto A1 al punto D3 dell’offerta tecnica ed oneri, costi per la sicurezza ed utile d’impresa).
33.2. A ciò deve aggiungersi che Servizi integrati ha allegato elementi di prova in ordine al tasso di assenteismo dichiarato, mediante l’attestazione di un consulente del lavoro tarata sulla reale organizzazione aziendale e, dunque, idonea a giustificare lo scostamento dal tasso riportato nelle tabelle ministeriali, risultando peraltro pacificamente ammessa dalla giurisprudenza la possibilità di giustificare l’offerta economica facendo appello al minor costo della manodopera dovuto a un tasso di assenteismo minore rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle ministeriali (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2023, n. 8356; 3 ottobre 2023, n. 8640; sez. III, 15 novembre 2023, n. 9818).
33.3. Peraltro, quanto alle voci relative alla riduzione del “tasso Inail” ed alle agevolazioni per la “decontribuzione sud”, le censure dell’appellante incidentale sono state formulate mediante generico rinvio alle argomentazioni contenute nella relazione del consulente di parte, che risultano inidonee a dimostrare l’incongruità dell’offerta di Servizi RA, poiché frutto di personali ed opinabili ricostruzioni e valutazioni del consulente, che non possono essere sic et simpliciter sovrapporte alle valutazioni discrezionali e motivate della stazione appaltante.
33.4. Infine, quanto alle lamentate tensioni sindacali successive all’assunzione, da parte di Servizi RA, del personale uscente con un monte orario diverso da quello indicato in gara, la censura, oltre ad essere inammissibile perché non oggetto del ricorso di primo grado, è chiaramente inidonea a dimostrare, a posteriori, l’asserita incongruità dell’offerta presentata in corso di gara da parte di Servizi integrati.
34. In conclusione, in accoglimento dell’appello proposto da Servizi RA, la sentenza impugnata deve essere riformata, disponendosi il rigetto del ricorso di primo grado proposto da CN e la riviviscenza dei provvedimenti annullati dal T.a.r.
35. Le spese del doppio grado di giudizio, nel rapporto tra l’appellante principale e l’appellante incidentale, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate tra l’appellante incidentale e la Regione Basilicata, considerata la costituzione formale di quest’ultima sia in primo grado che in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge quello incidentale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado proposto da CN - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa.
Condanna CN - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante e le liquida nella somma complessiva di € 6.000,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado tra CN - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e la Regione Basilicata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO