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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1408/2023 R.G fra
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. P. IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Rocca, giusta procura in atti, P.IVA_1
OPPONENTE
e
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Santangelo;
CP_1
OPPOSTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e, opponeva il decreto ingiuntivo emessi in favore dell' opposto, ne evidenziava l'infondatezza del credito avendo provveduto ad attivare il Fondo di Tesoreria dell' ; adiva il Tribunale CP_2 di Potenza e domandava previa sospensione dell'esecutività degli avvisi impugnati, pertanto di dichiarare nulli, illegittimi il titolo in questione e riconoscere in ogni caso l'infondatezza della pretesa, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'opposto che impugnava e contestava quanto dedotto dall'opponente e dichiarava provando, l'avvenuto pagamento delle somme effettivamente riconosciute come
1 dovute, e chiedevano pertanto la cessazione della materia del contendere con condanna dell'opponente alle spese di lite, in quanto il pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e il deposito dell'opposizione allo stesso, quindi riconoscendo la fondatezza dei rilievi del lavoratore ricorrente.
All'udienza dell'1.7.2025, pervenivano le note sostitutive dell'udienza in presenza delle parti, che insistevano per la cessata materia, e parte opposta insistendo per la condanna alle spese di lite per soccombenza virtuale.
Preso atto dell'avvenuto riconoscimento del diritto e quindi della soddisfazione del ricorrente originario e della richiesta del procuratore dello stesso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna totale alle spese della controparte per soccombenza virtuale, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'avvenuto soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente per decreto ingiuntivo consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, è avvenuto il riconoscimento delle argomentazioni del ricorrente originario, come dallo stesso dichiarato.
Pertanto, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione,
2 deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo l'azienda provveduto tramite attivazione del Fondo di Tesoreria dell' , nel corso del giudizio, a soddisfare le CP_2 pretese dell'istante, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte opponente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica del riconoscimento del diritto e la conseguente “azione a difesa” del lavoratore rispetto all'iniziativa dell'opponente, conducono alla condanna dell'azienda alle spese;
Tuttavia, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla stessa nelle more del giudizio. Ed invero,
l'avvenuto riconoscimento delle ragioni del ricorrente e l'avvenuto pagamento del TFR in favore dell'opposto, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo. Per il resto, la Parte_1
deve essere condannata a corrispondere la residua quota, determinata in
[...]
complessivi euro 700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in
[...] favore dell'opposto che liquida complessivamente in € 700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1408/2023 R.G fra
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. P. IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Rocca, giusta procura in atti, P.IVA_1
OPPONENTE
e
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Santangelo;
CP_1
OPPOSTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e, opponeva il decreto ingiuntivo emessi in favore dell' opposto, ne evidenziava l'infondatezza del credito avendo provveduto ad attivare il Fondo di Tesoreria dell' ; adiva il Tribunale CP_2 di Potenza e domandava previa sospensione dell'esecutività degli avvisi impugnati, pertanto di dichiarare nulli, illegittimi il titolo in questione e riconoscere in ogni caso l'infondatezza della pretesa, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'opposto che impugnava e contestava quanto dedotto dall'opponente e dichiarava provando, l'avvenuto pagamento delle somme effettivamente riconosciute come
1 dovute, e chiedevano pertanto la cessazione della materia del contendere con condanna dell'opponente alle spese di lite, in quanto il pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e il deposito dell'opposizione allo stesso, quindi riconoscendo la fondatezza dei rilievi del lavoratore ricorrente.
All'udienza dell'1.7.2025, pervenivano le note sostitutive dell'udienza in presenza delle parti, che insistevano per la cessata materia, e parte opposta insistendo per la condanna alle spese di lite per soccombenza virtuale.
Preso atto dell'avvenuto riconoscimento del diritto e quindi della soddisfazione del ricorrente originario e della richiesta del procuratore dello stesso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna totale alle spese della controparte per soccombenza virtuale, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'avvenuto soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente per decreto ingiuntivo consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, è avvenuto il riconoscimento delle argomentazioni del ricorrente originario, come dallo stesso dichiarato.
Pertanto, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione,
2 deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo l'azienda provveduto tramite attivazione del Fondo di Tesoreria dell' , nel corso del giudizio, a soddisfare le CP_2 pretese dell'istante, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte opponente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica del riconoscimento del diritto e la conseguente “azione a difesa” del lavoratore rispetto all'iniziativa dell'opponente, conducono alla condanna dell'azienda alle spese;
Tuttavia, non può ignorarsi il comportamento tenuto dalla stessa nelle more del giudizio. Ed invero,
l'avvenuto riconoscimento delle ragioni del ricorrente e l'avvenuto pagamento del TFR in favore dell'opposto, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo. Per il resto, la Parte_1
deve essere condannata a corrispondere la residua quota, determinata in
[...]
complessivi euro 700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in
[...] favore dell'opposto che liquida complessivamente in € 700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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