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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10240 /2024 R.G.L.
promossa da:
PA IE (avv. FORTE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. CAPRIOLI)
CP_2
(avv. MORREALE)
CONVENUTI
OGGETTO: Impugnazione dell'estratto di ruolo
1 Premesso:
il ricorrente, dopo avere richiesto ed ottenuto (in data 09.12.2024, tre giorni prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) da
[...]
l'estratto di ruolo a suo carico, ha convenuto in giudizio il CP_1 predetto Ente, unitamente all' al fine di far accertare dall'adìto Tribunale CP_2
«la legittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito contenuti nell'Estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, poiché nulli e/o inesistenti», con conseguente annullamento dei titoli opposti «per intervenuta decadenza del credito di natura previdenziale preteso»;
resistono in giudizio ed , eccependo CP_2 Controparte_1 ambedue, in via di principalità, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire.
Rilevato:
Il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 (inserito dall'art.
3-bis del D.L.
n. 146/21 in sede di conversione dalla L. n. 215/21 dispone che
«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
2 f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
con la sentenza n. 190/2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull'art. 12, comma 4-bis, cit., osservando che "a fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione,... e che "a tale esito si è giunti incidendo sull'ampiezza della tutela giurisdizionale"; inoltre, rileva la
Consulta che "il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”;
secondo Cass. Sez. U., 26283/2022, "la prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili…
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione regolarmente notificata
e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)";
Ritenuto:
l'odierno ricorrente, titolare della ditta individuale D&D ME (operante nel settore della manutenzione e arredi), si reputa legittimato ad impugnare il ruolo, in seguito all'inoltro - in data 05/12/2024 – di una domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A. (doc. 3 di ricorso); lamenta, in
3 particolare, il nocumento che subirebbe “nel caso in cui dovesse risultare escluso dal suddetto procedimento di evidenza pubblica. Per tali ragioni, il Sig. TT ha certamente interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., per l'impugnazione del ruolo
e deve ritenersi pienamente ammissibile l'azione introduttiva”;
senonchè, osserva (e documenta: doc. 5) che Controparte_1
l'estratto di ruolo non riporta esclusivamente gli Avvisi di addebito per CP_2 cui è causa, ma altresì numerose altre cartelle, sia tributarie che di natura previdenziale- assistenziale (crediti vantati dall' di cui è gravato il sig. CP_3
PA;
a fronte di ciò, su specifica richiesta del Giudice il difensore del ricorrente ha dichiarato di ignorare se il predetto sig. PA abbia parimenti impugnato le cartelle tributarie iscritte a ruolo;
certamente non sono state impugnate con il presente ricorso le cartelle iscritte a ruolo;
CP_3
la mancata impugnazione delle cartelle fiscali (e di parte di quelle previdenziali) implica la persistente - ed insuperata - carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione dell'estratto di ruolo, poiché l'invocato annullamento degli
Avvisi di addebito non impedirebbe la paventata esclusione dal CP_2 procedimento di evidenza pubblica – ed il conseguente nocumento economico riflesso – laddove permanessero debiti tributari insoluti, rispetto ai quali il contribuente è rimasto inerte (id est, non ha promosso alcuna azione giudiziaria volta ad accertarne l'insussistenza);
è, altresì, sintomatica della carenza di interesse ad agire (e, dunque, della strumentalità, a fini elusivi dell'art. 12 c. comma 4-bis d.p.R. 602/1973, delle iniziative intraprese nell'imminenza dell'avvio dell'azione giudiziale) la stretta successione temporale fra il deposito della domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A. (avvenuta il 05.12.2024), la richiesta di accesso all'estratto di ruolo (09.12.2024) ed il deposito del ricorso (12.12.2024);
per tali concorrenti ragioni non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi di azione "diretta" di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, con conseguente inammissibilità dell'azione (cft. Cass. 22708/2024, 22580 /2024);
4 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, muovendo dal dichiarato valore della causa (€ 37.055,82); dal momento che la parte soccombente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave – ponendo in essere iniziative volte ad eludere il disposto dell'art. 12 c.
4-bis cit. ed a dissimulare la propria carenza di interesse ad agire – sussistono i presupposti per condannarla altresì, ai sensi dell'art. 96 c. 4, c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo fissare nella misura minima di € 500,00.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
dichiara tenuto e condanna PA IE al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.580,00 in favore di ciascun convenuto, oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge;
dichiara tenuto e condanna PA IE al pagamento di ulteriori €
500,00 in favore della ai sensi dell'art. 96 c. 4 c.p.c. Controparte_4
Così deciso in Torino, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
5
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10240 /2024 R.G.L.
promossa da:
PA IE (avv. FORTE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. CAPRIOLI)
CP_2
(avv. MORREALE)
CONVENUTI
OGGETTO: Impugnazione dell'estratto di ruolo
1 Premesso:
il ricorrente, dopo avere richiesto ed ottenuto (in data 09.12.2024, tre giorni prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) da
[...]
l'estratto di ruolo a suo carico, ha convenuto in giudizio il CP_1 predetto Ente, unitamente all' al fine di far accertare dall'adìto Tribunale CP_2
«la legittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito contenuti nell'Estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, poiché nulli e/o inesistenti», con conseguente annullamento dei titoli opposti «per intervenuta decadenza del credito di natura previdenziale preteso»;
resistono in giudizio ed , eccependo CP_2 Controparte_1 ambedue, in via di principalità, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire.
Rilevato:
Il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 (inserito dall'art.
3-bis del D.L.
n. 146/21 in sede di conversione dalla L. n. 215/21 dispone che
«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
2 f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
con la sentenza n. 190/2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull'art. 12, comma 4-bis, cit., osservando che "a fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione,... e che "a tale esito si è giunti incidendo sull'ampiezza della tutela giurisdizionale"; inoltre, rileva la
Consulta che "il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”;
secondo Cass. Sez. U., 26283/2022, "la prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili…
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione regolarmente notificata
e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)";
Ritenuto:
l'odierno ricorrente, titolare della ditta individuale D&D ME (operante nel settore della manutenzione e arredi), si reputa legittimato ad impugnare il ruolo, in seguito all'inoltro - in data 05/12/2024 – di una domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A. (doc. 3 di ricorso); lamenta, in
3 particolare, il nocumento che subirebbe “nel caso in cui dovesse risultare escluso dal suddetto procedimento di evidenza pubblica. Per tali ragioni, il Sig. TT ha certamente interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., per l'impugnazione del ruolo
e deve ritenersi pienamente ammissibile l'azione introduttiva”;
senonchè, osserva (e documenta: doc. 5) che Controparte_1
l'estratto di ruolo non riporta esclusivamente gli Avvisi di addebito per CP_2 cui è causa, ma altresì numerose altre cartelle, sia tributarie che di natura previdenziale- assistenziale (crediti vantati dall' di cui è gravato il sig. CP_3
PA;
a fronte di ciò, su specifica richiesta del Giudice il difensore del ricorrente ha dichiarato di ignorare se il predetto sig. PA abbia parimenti impugnato le cartelle tributarie iscritte a ruolo;
certamente non sono state impugnate con il presente ricorso le cartelle iscritte a ruolo;
CP_3
la mancata impugnazione delle cartelle fiscali (e di parte di quelle previdenziali) implica la persistente - ed insuperata - carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione dell'estratto di ruolo, poiché l'invocato annullamento degli
Avvisi di addebito non impedirebbe la paventata esclusione dal CP_2 procedimento di evidenza pubblica – ed il conseguente nocumento economico riflesso – laddove permanessero debiti tributari insoluti, rispetto ai quali il contribuente è rimasto inerte (id est, non ha promosso alcuna azione giudiziaria volta ad accertarne l'insussistenza);
è, altresì, sintomatica della carenza di interesse ad agire (e, dunque, della strumentalità, a fini elusivi dell'art. 12 c. comma 4-bis d.p.R. 602/1973, delle iniziative intraprese nell'imminenza dell'avvio dell'azione giudiziale) la stretta successione temporale fra il deposito della domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A. (avvenuta il 05.12.2024), la richiesta di accesso all'estratto di ruolo (09.12.2024) ed il deposito del ricorso (12.12.2024);
per tali concorrenti ragioni non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi di azione "diretta" di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4-bis, con conseguente inammissibilità dell'azione (cft. Cass. 22708/2024, 22580 /2024);
4 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, muovendo dal dichiarato valore della causa (€ 37.055,82); dal momento che la parte soccombente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave – ponendo in essere iniziative volte ad eludere il disposto dell'art. 12 c.
4-bis cit. ed a dissimulare la propria carenza di interesse ad agire – sussistono i presupposti per condannarla altresì, ai sensi dell'art. 96 c. 4, c.p.c., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo fissare nella misura minima di € 500,00.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
dichiara tenuto e condanna PA IE al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.580,00 in favore di ciascun convenuto, oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge;
dichiara tenuto e condanna PA IE al pagamento di ulteriori €
500,00 in favore della ai sensi dell'art. 96 c. 4 c.p.c. Controparte_4
Così deciso in Torino, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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