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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5466 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3341/2021 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 1620/2021, deliberata e pubblicata il 18/02/2021 (n. 1454/2017 RG); risarcimento danni da colpa medica;
TRA
c.f. ; Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. DE BONITATIBUS Stefania (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
– P.O. c.f. ; CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Alberto Segreti (c.f.
), C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
§ - LA VICENDA DI CAUSA
Lo svolgimento del processo di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione e successivo atto di rinnovazione, ritualmente notificato in data
07/06/2017, conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
al fine di ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti, in
[...] conseguenza dell'intervento chirurgico praticatogli il 28 maggio 2012, presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale ove giungeva il 02 maggio Controparte_2
2012, con diagnosi di frattura delle ossa nasali, a seguito di infortunio sul lavoro.
Precisava l'esponente che l'intervento di riduzione della frattura, malgrado la semplicità del caso e la natura routinaria della prestazione sanitaria offerta, veniva eseguito in modo errato ed incompleto, non veniva applicata al paziente una efficace immobilizzazione e non veniva neppure riscontrato, radiograficamente e nel corso dei normali controlli post operatori, l'evidente esito infausto, tale da richiedere un tempestivo reintervento “riparatorio”, il tutto come evidenziato nella relazione medico legale di parte, in atti. All'esito, al residuavano danni permanenti Parte_1 alla salute e precisamente deformità nasale, esiti cicatriziali al volto, insufficienza respiratoria bilaterale e sindrome reattivo depressiva.
Lamentava in ultimo l'esponente di non essere stato previamente informato, circa
l'eventuale insuccesso del trattamento chirurgico praticatogli.
Su tale premessa, ritenuta la responsabilità esclusiva dell' Controparte_4
nella produzione dell'evento lesivo di cui innanzi, sia sotto il profilo
[...] contrattuale, che extracontrattuale, conveniva in giudizio quest'ultima, per ottenere il giusto risarcimento.
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IV sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria, si costituiva l
[...] che contestava le ragioni sottese alla domanda risarcitoria”. CP_1
Il Tribunale di OL, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE, CONDANNA l'
[...]
, al PAGAMENTO, in favore di , della somma di Controparte_5 Parte_1
€ 10450,5 a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, oltre interessi come in parte motiva;
- CONDANNA, la convenuta, al PAGAMENTO, in favore dell'attore, delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in euro 3048, di cui euro 310,00 per esborsi e il resto per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. Stefania De Bonitatibus che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- PONE, definitivamente, a CARICO della convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa”.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello , ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto alla Corte di:
“A. Riformare la impugnata sentenza, per i motivi di cui sopra;
B. Dichiarare che il danno morale, doveva essere riconosciuto, quale componente del danno biologico e quindi riconoscerlo senz'altro in questa sede, liquidandolo in una percentuale del danno biologico medesimo, secondo quanto stabilito dalle Tabelle di
Milano aggiornate, o in quella differente misura, ritenuta di giustizia;
C. Riconoscere e liquidare le spese mediche di cui alla relazione del dott. Persona_1 pari ad € 1.041,00, così come in primo grado richiesto.
D. Riconoscere che anche le spese di reintervento fossero dovute, e riconoscerle in questa sede, nella misura indicata in primo grado, previo eventuale reincarico al medesimo ctu, per la verifica del caso o in quella differente misura ritenuta di giustizia;
E. Condannare la convenuta azienda appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
– P.O. ha resistito CP_1 Controparte_2 all'impugnazione ed ha concluso come segue:
“- In via preliminare:
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IV sezione civile
A. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare e delle modifiche richieste, oltre che per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
B. In subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis
c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione;
- Nel merito:
Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1620/2021, nel procedimento rg. n. Parte_1
1454/2017 - Tribunale di OL, 8^ Sezione, Dr.ssa Lo Bianco;
condannare, di conseguenza, parte appellante al risarcimento dei danni ulteriori per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa.
Con vittoria delle spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 01/07/2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'ART. 342 COD. PROC. CIV. – INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Parte_2 dell'art. 342 cod. proc. civ., per omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare e delle modifiche richieste, oltre che per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella
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IV sezione civile di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
OL e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
§ - L'ART. 348 BIS C.P.C. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO.
L'appellato ha eccepito, poi, l'inammissibilità del gravame, sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli
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adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
§ - IL DANNO MORALE
Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellante si doleva della erroneità delle motivazioni poste dal Tribunale alla base del mancato riconoscimento del danno morale. In particolare, il Tribunale nulla riconosceva per il danno morale o ai fini della personalizzazione non essendo state allegate specifiche circostanze che ne consentissero l'apprezzamento. Per l'appellante, invero, il giudice avrebbe dovuto fare ricorso alla prova per presunzioni al fine di considerare provata la sofferenza interiore quale naturale conseguenza della lesione. Inoltre, contestava che il danno morale era da considerarsi dimostrato in atti, siccome da una lesione tanto grave è di comune esperienza ritenere sussistente anche un danno da sofferenza interiore da liquidarsi in misura percentuale rispetto al danno biologico.
Il motivo deve essere respinto.
L'ordinamento ripudia ogni forma di danno in re ipsa, anche in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona. Ogni danno va debitamente allegato e provato, anche solo attraverso presunzioni semplici o massime di comune esperienza, da chi ne invoca il risarcimento. Né, tantomeno, la difficoltà di provare il patema interiore sofferto a causa della lesione, esonera chi ne chiede il risarcimento dall'onere della prova, sia pure per presunzioni.
Con riferimento alla prova del danno morale, infatti, occorre tenere conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, specie nel caso di lesioni di lieve entità (cd. micropermanenti), e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n. 339/2016; Cass. 29206/2019; Cass. 33276/2023).
L'appellante non ha allegato alcuna specifica circostanza, ulteriore e diversa rispetto a quelle già valorizzate per la valutazione del danno biologico, che consenta di apprezzare la sofferenza interiore patita dallo stesso, finanche
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IV sezione civile tramite la prova per presunzioni. Né tantomeno è un dato di comune esperienza la sussistenza di una sofferenza d'animo in una lesione di lieve entità. Il danno morale assume incidenza tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/2023). Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve, infatti, corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate (Cass. 13383/2025). Nella fattispecie, la ridotta entità dei postumi riportati da (danno differenziale del 5%) e la mancata Parte_1 allegazione di specifiche e ulteriori circostanze non consentono di apprezzare conseguenze psicologiche che siano residuate in aggiunta al danno all'integrità della persona, già compensato con la liquidazione operata dal Tribunale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata va confermata nella parte appena scrutinata.
§ - IL DANNO PATRIMONIALE
Con il secondo motivo di appello, contestava il Parte_1 mancato riconoscimento del danno patrimoniale. Il Tribunale, infatti, disattendeva la pretesa, in assenza di specifica domanda in citazione e in assenza di prova di esborsi per spese mediche.
Occorre preliminarmente precisare che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la generica richiesta risarcitoria di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite è sufficiente a comprendere ogni categoria di danno, data la natura onnicomprensiva del diritto. Infatti, la giurisprudenza di legittimità rammenta che, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. 15523/2019;
Cass. 39442/2021; Cass. 23081/2022; Cass. 10141/2022).
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IV sezione civile
Si evidenzia che nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di prime cure,
l'attore chiedeva di “condannare essa convenuta, in persona del Suo legale rapp.nte pro tempore, o chi sarà ritenuto, al risarcimento in favore dell'attore, per i danni tutti connessi e conseguenti alle lesioni dal medesimo riportate, in relazione all'evento lesivo de quo”, in tale formulazione dovendosi ritenere compresa anche la richiesta di rimborso delle spese sostenute (danno patrimoniale).
Accertata, dunque, la ritualità della domanda omnicomprensiva di ciascun danno-conseguenza, incluso quello patrimoniale, proposta da Parte_1
, sarebbe poi stato necessario che costui avesse fornito la prova del
[...] danno emergente effettivamente sofferto, quale diminuzione patrimoniale derivante dal fatto illecito del personale sanitario della . Ma CP_1
l'attore-appellante tale prova non ha fornito.
L'unico danno patrimoniale allegato dall'attore in primo grado, precisato con memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. per la somma pari a € 1.041,00, è la spesa concernente la relazione di consulenza tecnica medico-legale del dott. Per_1
, come da fattura in atti n. 98 del 26/03/2014, per l'importo, tra l'altro
[...] differente, di € 1.000,00.
Tuttavia, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del pagamento, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'attestazione dell'avvenuto esborso.
Invero, nel caso si specie, la prova che la spesa sia stata effettivamente sostenuta, e dunque la prova del danno emergente, non è ricavabile né da alcuna quietanza, né da ricevute di pagamento.
Pertanto, la richiesta di rimborso non può trovare accoglimento.
§ - SPESE PER IL REINTERVENTO
Con il terzo motivo di appello, assumeva la Parte_1 violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ometteva di pronunciarsi, dunque disattendendola, sulla domanda relativa alle spese per il futuro intervento chirurgico al quale lo stesso dovrà sottoporsi al fine di eliminare il danno da malpractice medica.
Anche questo motivo deve essere rigettato.
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IV sezione civile
Per il principio dell'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., il danneggiato ha il diritto di ottenere tutto e solo quanto sia necessario a reintegrare la situazione che si sarebbe avuta ove l'illecito non si fosse verificato. Il risarcimento del danno siffatto può assumere, dunque, le due forme di risarcimento per equivalente e in forma specifica. Con il primo, il danneggiato ottiene la somma di denaro idonea a compensarlo del pregiudizio sofferto, in misura pari alla differenza tra il valore del bene-salute prima e dopo l'illecito (nella fattispecie, l'importo corrispondente ai postumi permanenti riportati); con il secondo il danneggiato ottiene la diretta rimozione del pregiudizio verificatosi, mediante il conseguimento dell'eadem res dovuta (nella fattispecie, la restituzione dell'integrità delle ossa nasali).
Nel giudizio de quo domandava e otteneva il Parte_1 risarcimento per equivalente del danno non patrimoniale derivante dalla condotta di malpractice medica, quantificato dal giudice di prime cure nella misura pari al 7% di postumi permanenti (decurtati del 2 % riferibile agli esiti prevedibili d'idoneo trattamento della lesione iniziale), in aggiunta al periodo di inabilità temporanea totale di 28 giorni, inabilità temporanea parziale di 15 giorni al 50 % e 15 giorni al 25%. Invece, la domanda relativa alle spese future da sostenere per il reintervento chirurgico è una domanda di risarcimento in forma specifica, volta ad ottenere, cioè, la rimozione diretta del pregiudizio verificatosi, in ragione dei costi da sostenere per il ripristino dello status quo ante.
Trattasi di due modalità di ristoro dello stesso danno, tra di loro alternative (Cass. n. 15726/2010). È evidente, infatti, che, il danneggiato ha già ottenuto il ristoro per equivalente dei postumi permanenti, nella misura del 5%, in quanto danno-conseguenza dell'illecito de quo. Le spese per il reintervento, dunque, non possono essere riconosciute, pena un'insostenibile duplicazione risarcitoria dello stesso danno, già liquidato nella misura monetaria equivalente, e verrebbero a costituire un'ingiusta locupletazione del danneggiato.
La Corte di legittimità ha predicato che il risarcimento in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 cod. civ., applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituisce rimedio alternativo al risarcimento per
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IV sezione civile equivalente pecuniario, sicché il creditore di un'obbligazione da contratto inadempiuta non può chiedere, a titolo di risarcimento del danno derivato al suo patrimonio dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento di essa, congiuntamente sia l'attribuzione della somma in denaro idonea a reintegrare tale patrimonio della diminuzione economica derivatagli dall'inadempimento della prestazione dovuta - nel che consiste il danno -, che l'adempimento diretto della prestazione dovutagli da parte dell'obbligato, volto a rimuovere la causa -
e cioè l'inadempimento - della lesione del suo patrimonio, ma deve optare per l'una o l'altra forma di risarcimento (Cass. n. 7529/2003).
In ragione di quanto precede, l'ulteriore voce risarcitoria, reclamata da
, non gli può essere riconosciuta. Parte_1
§ - SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di
, per effetto della rinnovata soccombenza, con attribuzione Parte_1 all'avv. Alberto Segreti, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 10.450,50), come prevede l'art. 5 comma 1 d.cit., e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00.
Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
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IV sezione civile
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 1620/2021, deliberata e pubblicata il 18/02/2021 (n. 1454/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida in € 2.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alberto Segreti;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in OL, in data 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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