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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9774 2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 9774 /2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPO Parte_1
ANGONESE
ricorrente CONTRO
, in persona Controparte_1 del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Questo Giudice, con ordinanza resa all'esito della fase cautelare del presente giudizio in data 22.8.2025, così argomentava:
“1. ha proposto ricorso ex artt. 414 e 700 cpc nonché Parte_1 ex art. 669 sexies co 2 cpc affinché questo Tribunale voglia accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento del congedo straordinario biennale istituito con L. 05 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii., con
1 decorrenza dal 11.08.2025, come da domanda amministrativa presentata in data 02.06.2025 n. A2262624 per assistere la madre, sig.ra
[...]
. Parte_2
Ha riferito e documentato:
- di essere dipendente dal 07.09.2000 della società Alltrans S.r.l. (c.f.
), con sede legale in Settala (MI), Via Delle Industrie n. 15 P.IVA_1
(Doc. 2), giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di “Impiegato”, inquadrato al “livello 2” del CCNL degli addetti logistica, trasporto merci e spedizioni;
- di essere residente in [...], unitamente al di lui fratello, IG. nato a [...] il Persona_1
31.08.1972, ed alla madre, IG.ra , nata a [...]
IO (MI) il 15.08.1945, (Doc. 3, 4, 5, 6 e 7);
- di avere usufruito di congedo straordinario biennale ex L. n. 104/1992
e ss.mm.ii. con decorrenza dal 16.03.2023 fino al 16.03.2024, poi, prorogata con decorrenza dal 10.06.2024 al 01.07.2025 (Doc. 11), per assistere il fratello, IG. accertato disabile in Persona_1 situazione di gravità (Doc. 8 e Doc. 9);
- di avere presentato domanda prot. n. .4971.02/06/2025.0026903 CP_1 per il riconoscimento di un congedo straordinario biennale ex L. n.
104/1992 e ss.mm.ii. per assistere la madre, IG.ra Parte_2
, affetta da una grave disabilità, in riferimento al periodo dal
[...]
11.08.2025 al 10.08.2027 (Doc. 13);
- che con provvedimento emesso in data 19.06.2025, l' Controparte_2 di LZ (MI), nella persona della Responsabile, comunicava la reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave, allegando, quale motivazione, che “Il Richiedente ha superato i 730 giorni di Congedo permessi dalla Legge” (cfr. All. A).;
2 - che con delibera n. 2522781 del 23.07.2025, il Comitato Provinciale
di LZ (MI) in esito al ricorso amministrativo presentato dal IG. CP_1 confermava il rigetto, argomentando che il “limite di Parte_1 due anni rappresenta la durata massima complessiva di congedo che può essere fruita da un singolo lavoratore, indipendentemente dal numero di familiari disabili che assiste. Nel caso, il aveva già esaurito la Per_1 durata complessiva del congedo straordinario per l'assistenza al fratello
, riconosciuto in situazione di disabilità Persona_1 grave”.
- che in virtù di tale diniego a partire dal 10.08.2025, atteso il godimento della totalità delle ferie maturate, il ricorrente dovrebbe tornare in servizio presso la datrice di lavoro Alltrans S.r.l. dovendosi, quindi, allontanare dai familiari disabili bisognosi di assistenza.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
- Accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ex art. 700 c.p.c., previ gli accertamenti del caso e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, disporsi e/o ordinarsi, con provvedimento reso inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 sexies, comma, 2, c.p.c., con contestuale assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di accoglimento alla resistente, a parte resistente il riconoscimento in favore del ricorrente,
IG. degli effetti giuridici ed economici previsti ex Parte_1 art. 42, comma 5 ter, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 a far data dal 11.08.2025.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, fissarsi l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedersi all'assunzione dei mezzi istruttori.
IN VIA PRINCIPALE:
3 - Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto soggettivo del ricorrente, IG. al riconoscimento Parte_1 del congedo straordinario biennale richiesto, istituito con L. 05 febbraio
1992 n. 104 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 11.08.2025, come da domanda amministrativa presentata in data 02.06.2025 n. A2262624, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
2. Rigettata l'istanza ex art. 669 sexies co 2 cpc, fissata udienza per il procedimento cautelare, l' si è costituito ed ha chiesto respingersi il CP_1 ricorso, argomentando la mancanza dei presupposti sia del periculum in mora che del fumus boni iuris, argomentando che il medesimo lavoratore non potrebbe fruire di un raddoppio del periodo di congedo, qualora abbia esaurito nell'ambito della propria vita lavorativa il periodo massimo concedibile per l'assistenza a persona portatrice di handicap.
3. Il ricorso cautelare è fondato.
Quanto al periculum in mora, esso risulta dalla necessità di assistenza
(che, come tale, non tollera dilazione) della madre del richiedente, che è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della l. n. 104 del 1992 dalla competente Commissione medica
(doc. 12).
La signora risiede inoltre con il figlio Parte_2 [...]
nonché con l'altro figlio anch'egli Parte_1 Persona_1 portatore di handicap in situazione di gravità (doc. 8). Il ricorrente è pertanto l'unica persona convivente che potrebbe accudire la madre.
4 Il sig. ha già usufruito di tutti i giorni di ferie spettantigli, Parte_1 per cui non potrebbe legittimamente assentarsi dal lavoro, se non con aspettativa non retribuita (v. doc. 16, cedolini paga, e relative allegazioni all'udienza di discussione) e quindi con grave danno economico.
Risulta quindi che la concessione del congedo richiesto in causa sia l'unico modo per consentire alla madre del richiedente di avere una piena assistenza.
4. Quanto al fumus boni iuris, l'art. 42 D.Lgs. 151/2001 stabilisce al comma 5 che “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”. Il comma 5-bis, inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies, prevede che “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma
3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un
5 lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”.
Il comma 5 ter specifica poi che: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,
e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”.
5. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11031 del 05/05/2017 (e nella successiva conforme n. 26605 del 23/11/2020) con riguardo al testo previgente dell' art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ha chiarito che esso “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai
6 sensi degli artt. 2, 3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale - non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare”.
Tale interpretazione è stata confortata dalla novella del 2001, che, con il comma 5 bis, ha chiarito che la prevista durata massima del periodo di congedo non è rapportata alla figura del lavoratore, ma al singolo portatore di handicap.
La disposizione, con il riferimento a “ciascuna persona portatrice di handicap”, consente infatti di affermare che il periodo massimo di due anni fruibile nel corso del rapporto di lavoro individuato non riguarda l'ipotesi in cui i soggetti bisognosi dell'assistenza del familiare siano più
d'uno.
La norma, invece, secondo un'interpretazione coerente con la previsione degli artt. 2,3,32 Cost. deve essere intesa nel senso che il limite dei due anni si riferisca a ciascuno dei familiari contemplati che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è tesa ad assicurare.
6. Il ricorso cautelare deve quindi essere accolto, non essendo in contestazione che sussistano per il richiedente i presupposti (sanitario e di convivenza) previsti dal richiamato art. 42 per la fruizione del congedo biennale per assistere la madre.
7. Spese al definitivo”.
Ha quindi dichiarato “il diritto di di usufruire con Parte_1 decorrenza immediata del congedo straordinario biennale di cui all' art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 per assistere la madre, IG.ra Pt_2
7 e condanna l' a riconoscerne gli effetti giuridici Pt_2 Parte_2 CP_1 ed economici previsti dall' art 42 co 5 ter del medesimo D. Lgs. n.
151/2001”, rimettendo la liquidazione delle spese al definitivo.
2. Tali conclusioni devono essere confermate nella presente sede di merito, non essendo state formulate nuove o ulteriori argomentazioni dalle parti che inducano a diversa soluzione, né essendo stato proposto reclamo avvero l'ordinanza cautelare.
3. Sui ratei arretrati degli importi eventualmente dovuti e non erogati dovranno essere calcolati e corrisposti gli accessori ex l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ex art. dell'art. 7 della legge n. 533/1973).
4. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del congedo straordinario Parte_1 biennale di cui all' art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 per assistere la madre, IG.ra e condanna l' a riconoscerne Parte_2 CP_1 gli effetti giuridici ed economici previsti dall' art 42 co 5 ter del medesimo
D. Lgs. n. 151/2001 dal 11.08.2025, oltre accessori sui ratei eventualmente dovuti e non corrisposti ex art. 16 comma 6 della l., n. 412
8 del 1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 4500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
9
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 9774 /2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIPPO Parte_1
ANGONESE
ricorrente CONTRO
, in persona Controparte_1 del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Questo Giudice, con ordinanza resa all'esito della fase cautelare del presente giudizio in data 22.8.2025, così argomentava:
“1. ha proposto ricorso ex artt. 414 e 700 cpc nonché Parte_1 ex art. 669 sexies co 2 cpc affinché questo Tribunale voglia accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento del congedo straordinario biennale istituito con L. 05 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii., con
1 decorrenza dal 11.08.2025, come da domanda amministrativa presentata in data 02.06.2025 n. A2262624 per assistere la madre, sig.ra
[...]
. Parte_2
Ha riferito e documentato:
- di essere dipendente dal 07.09.2000 della società Alltrans S.r.l. (c.f.
), con sede legale in Settala (MI), Via Delle Industrie n. 15 P.IVA_1
(Doc. 2), giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di “Impiegato”, inquadrato al “livello 2” del CCNL degli addetti logistica, trasporto merci e spedizioni;
- di essere residente in [...], unitamente al di lui fratello, IG. nato a [...] il Persona_1
31.08.1972, ed alla madre, IG.ra , nata a [...]
IO (MI) il 15.08.1945, (Doc. 3, 4, 5, 6 e 7);
- di avere usufruito di congedo straordinario biennale ex L. n. 104/1992
e ss.mm.ii. con decorrenza dal 16.03.2023 fino al 16.03.2024, poi, prorogata con decorrenza dal 10.06.2024 al 01.07.2025 (Doc. 11), per assistere il fratello, IG. accertato disabile in Persona_1 situazione di gravità (Doc. 8 e Doc. 9);
- di avere presentato domanda prot. n. .4971.02/06/2025.0026903 CP_1 per il riconoscimento di un congedo straordinario biennale ex L. n.
104/1992 e ss.mm.ii. per assistere la madre, IG.ra Parte_2
, affetta da una grave disabilità, in riferimento al periodo dal
[...]
11.08.2025 al 10.08.2027 (Doc. 13);
- che con provvedimento emesso in data 19.06.2025, l' Controparte_2 di LZ (MI), nella persona della Responsabile, comunicava la reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave, allegando, quale motivazione, che “Il Richiedente ha superato i 730 giorni di Congedo permessi dalla Legge” (cfr. All. A).;
2 - che con delibera n. 2522781 del 23.07.2025, il Comitato Provinciale
di LZ (MI) in esito al ricorso amministrativo presentato dal IG. CP_1 confermava il rigetto, argomentando che il “limite di Parte_1 due anni rappresenta la durata massima complessiva di congedo che può essere fruita da un singolo lavoratore, indipendentemente dal numero di familiari disabili che assiste. Nel caso, il aveva già esaurito la Per_1 durata complessiva del congedo straordinario per l'assistenza al fratello
, riconosciuto in situazione di disabilità Persona_1 grave”.
- che in virtù di tale diniego a partire dal 10.08.2025, atteso il godimento della totalità delle ferie maturate, il ricorrente dovrebbe tornare in servizio presso la datrice di lavoro Alltrans S.r.l. dovendosi, quindi, allontanare dai familiari disabili bisognosi di assistenza.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
- Accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ex art. 700 c.p.c., previ gli accertamenti del caso e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, disporsi e/o ordinarsi, con provvedimento reso inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 sexies, comma, 2, c.p.c., con contestuale assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di accoglimento alla resistente, a parte resistente il riconoscimento in favore del ricorrente,
IG. degli effetti giuridici ed economici previsti ex Parte_1 art. 42, comma 5 ter, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 a far data dal 11.08.2025.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, fissarsi l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedersi all'assunzione dei mezzi istruttori.
IN VIA PRINCIPALE:
3 - Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto soggettivo del ricorrente, IG. al riconoscimento Parte_1 del congedo straordinario biennale richiesto, istituito con L. 05 febbraio
1992 n. 104 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 11.08.2025, come da domanda amministrativa presentata in data 02.06.2025 n. A2262624, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
2. Rigettata l'istanza ex art. 669 sexies co 2 cpc, fissata udienza per il procedimento cautelare, l' si è costituito ed ha chiesto respingersi il CP_1 ricorso, argomentando la mancanza dei presupposti sia del periculum in mora che del fumus boni iuris, argomentando che il medesimo lavoratore non potrebbe fruire di un raddoppio del periodo di congedo, qualora abbia esaurito nell'ambito della propria vita lavorativa il periodo massimo concedibile per l'assistenza a persona portatrice di handicap.
3. Il ricorso cautelare è fondato.
Quanto al periculum in mora, esso risulta dalla necessità di assistenza
(che, come tale, non tollera dilazione) della madre del richiedente, che è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della l. n. 104 del 1992 dalla competente Commissione medica
(doc. 12).
La signora risiede inoltre con il figlio Parte_2 [...]
nonché con l'altro figlio anch'egli Parte_1 Persona_1 portatore di handicap in situazione di gravità (doc. 8). Il ricorrente è pertanto l'unica persona convivente che potrebbe accudire la madre.
4 Il sig. ha già usufruito di tutti i giorni di ferie spettantigli, Parte_1 per cui non potrebbe legittimamente assentarsi dal lavoro, se non con aspettativa non retribuita (v. doc. 16, cedolini paga, e relative allegazioni all'udienza di discussione) e quindi con grave danno economico.
Risulta quindi che la concessione del congedo richiesto in causa sia l'unico modo per consentire alla madre del richiedente di avere una piena assistenza.
4. Quanto al fumus boni iuris, l'art. 42 D.Lgs. 151/2001 stabilisce al comma 5 che “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”. Il comma 5-bis, inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies, prevede che “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma
3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un
5 lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”.
Il comma 5 ter specifica poi che: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,
e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”.
5. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11031 del 05/05/2017 (e nella successiva conforme n. 26605 del 23/11/2020) con riguardo al testo previgente dell' art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ha chiarito che esso “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai
6 sensi degli artt. 2, 3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale - non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare”.
Tale interpretazione è stata confortata dalla novella del 2001, che, con il comma 5 bis, ha chiarito che la prevista durata massima del periodo di congedo non è rapportata alla figura del lavoratore, ma al singolo portatore di handicap.
La disposizione, con il riferimento a “ciascuna persona portatrice di handicap”, consente infatti di affermare che il periodo massimo di due anni fruibile nel corso del rapporto di lavoro individuato non riguarda l'ipotesi in cui i soggetti bisognosi dell'assistenza del familiare siano più
d'uno.
La norma, invece, secondo un'interpretazione coerente con la previsione degli artt. 2,3,32 Cost. deve essere intesa nel senso che il limite dei due anni si riferisca a ciascuno dei familiari contemplati che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è tesa ad assicurare.
6. Il ricorso cautelare deve quindi essere accolto, non essendo in contestazione che sussistano per il richiedente i presupposti (sanitario e di convivenza) previsti dal richiamato art. 42 per la fruizione del congedo biennale per assistere la madre.
7. Spese al definitivo”.
Ha quindi dichiarato “il diritto di di usufruire con Parte_1 decorrenza immediata del congedo straordinario biennale di cui all' art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 per assistere la madre, IG.ra Pt_2
7 e condanna l' a riconoscerne gli effetti giuridici Pt_2 Parte_2 CP_1 ed economici previsti dall' art 42 co 5 ter del medesimo D. Lgs. n.
151/2001”, rimettendo la liquidazione delle spese al definitivo.
2. Tali conclusioni devono essere confermate nella presente sede di merito, non essendo state formulate nuove o ulteriori argomentazioni dalle parti che inducano a diversa soluzione, né essendo stato proposto reclamo avvero l'ordinanza cautelare.
3. Sui ratei arretrati degli importi eventualmente dovuti e non erogati dovranno essere calcolati e corrisposti gli accessori ex l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ex art. dell'art. 7 della legge n. 533/1973).
4. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del congedo straordinario Parte_1 biennale di cui all' art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 per assistere la madre, IG.ra e condanna l' a riconoscerne Parte_2 CP_1 gli effetti giuridici ed economici previsti dall' art 42 co 5 ter del medesimo
D. Lgs. n. 151/2001 dal 11.08.2025, oltre accessori sui ratei eventualmente dovuti e non corrisposti ex art. 16 comma 6 della l., n. 412
8 del 1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 4500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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