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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Messina
Seconda sezione civile
Il GOP di Messina in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.5819 \ 2013 introitata in decisione il 29 novembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
, legale rappresentante della ditta “Roccabar” corrente in Parte_1
Roccalumera P.zza Mazzullo P. IVA rappresentata e difesa P.IVA_1
giusta procura in atti dall'avv Concetta La Torre pec : presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliata
Opponente
Contro
titolare dell'omonima ditta corrente in Controparte_1
Roccalumera via Mazzullo P.Iva rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_2 Carmelo Lombardo giusta procura in atti , presso il cuistudio è elettivamente domiciliato Pec: Email_2
Opposto
Oggetto : Opposizione a decreto ingiuntivo portante n.955/2013
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto depositato in cancelleria il 10 ottobre2013 , legale Parte_1
rappresentante della ditta “Roccabar” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo portante n 955/2013 emesso dal Tribunale di Messina in data 08/07/2013 con cui veniva ingiunto il pagamento di euro 12.000 oltre interessi e spese di procedura in favore di . Controparte_1
Eccepiva l'opponente la carenza di legittimazione , l'insussistenza del credito , non avendo commissionato i lavori indicati nella fattura n7/2010 posta a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato e ne chiedeva la revoca.
Si costituiva l'opposto e, contestando l'assunto avversario deduceva che nel mese di marzo 2010 era stato contattato dalla signora che Parte_1
doveva realizzare n 4 strutture prefabbricate coperte di 75 mq da collocare in uno stabilimento balneare zona Nord del Comune di Roccalumera, la cui apertura era prevista in estate;
eseguiti i conteggi le parti si erano accordate per un importo di 39.000,00 euro, i lavori iniziarono all'inizio di aprile 2010 per essere ultimati all'inizio del mese di giugno dell'anno 2010. Rilevava
l'opposto che, ricevuti acconti per l'importo di euro 27.000,00 ne era residuata la corresponsione di euro 12.000,00 evidenziando che l'odierna opponente aveva richiesto nello specifico per potere eseguire il pagamento l'emissione di fattura intestata alla corrente in Controparte_2
Roccalumera P.zza Mazzullo P. IVA . P.IVA_1
Ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi ,la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni, indi assunta in decisione per essere rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Pervenuto il giudizio per la prima volta innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza del 23 gennaio 2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 15 ottobre 2024, indi tenuta l'udienza in modalità cartolare ,veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art 190
c.p.c.
L'opposizione risulta destituita di fondamento e pertanto va rigettata. Occorre premettere che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza 3.3.2009, n. 5071, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 606941; conf. Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 5915 del 11.3.2011).
Ed ancora “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.”
Or, nel caso di specie non sono stati forniti elementi probatori diretti a dimostrare la fondatezza di quanto assunto dall'opponente.
In ordine alla eccepita carenza di legittimazione ,giova osservare che la domanda proposta nei confronti di una ditta individuale, posto che la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare ai fini della legittimazione passiva, deve ritenersi intentata contro la persona fisica del suo debitore.
“La piena coincidenza tra chi è indicato come titolare di una ditta individuale e il medesimo soggetto inteso come persona fisica fa sì che un decreto ingiuntivo emesso contro il primo s'intenda senz'altro pronunciato nei confronti del secondo;
non è possibile, infatti, tenere distinti, in capo allo stesso individuo, i rapporti a lui facenti capo quale imprenditore da quelli estranei all'impresa” (sul punto Cass. Civ. n.6734 del 24.3.2011). Dalle risultanze istruttorie è emerso che sia pur unitamente Parte_1
alla di lei madre , intestataria insieme a quest'ultima di Persona_1
autorizzazione edilizia pratica 10/A-2010 rilasciata da Comune relativamente al lido balneare, con annesso bar e ristoro sulla spiaggia di
Roccalumera, contattò per l'esecuzione dei lavori al Controparte_1
quale la commissionò i lavori, così come riferito dal teste Pt_1 Tes_1
.
[...]
Mentre vanno disattese le dichiarazioni rese dalla signora Persona_1
socia e madre dell'opponente, ritenuto un interesse specifico nella causa in quanto socia e cointestataria della concessione demaniale e dell'autorizzazione edilizia insieme a . Parte_1
Si evidenzia che per costante giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel caso di specie è stata dimostrata la pretesa creditoria avanzata da avendo eseguito quest'ultimo i lavori commissionati Controparte_1
dall'opponente , la quale peraltro non ha adempiuto all'ordine di esibizione del registro fatture di acquisto, autenticato, dell'epoca della fattura posta a fondamento del decreto opposto.
Sicchè questo giudice procedendo ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla, ritiene che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso avendo eseguito l'opposto i manufatti indicati in fattura su commissione della signora anche se eseguiti presso altro stabilimento avendo il Parte_1 ricevuto dall'opponente specifiche indicazioni per fatturare alla CP_1
” CP_2 Parte_1
Alla luce di quanto sopra argomentato l'opposizione va rigettata ,il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigetta l'opposizione proposta da , legale Parte_1
rappresentante della ditta “Roccabar” corrente in Roccalumera P.zza
Mazzullo P. IVA e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo P.IVA_1
portante n 955/2013 emesso dal Tribunale di Messina l'08/07/2013
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 3.181,00 per compensi ed euro 120,60 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 07 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò